D. Lgs.
758/1994 - Modifica alla disciplina Sanzionatoria |
(in Suppl. ordinario n. 9, alla Gazz. Uff. n. 21, del 26 gennaio). Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. Preambolo Il Presidente della Repubblica: Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente decreto legislativo:
1. L'art. 509 del codice penale è così modificato: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro>>; b) nel primo comma le parole: <<è punito con la multa fino a lire un milione>> sono sostituite dalle seguenti: <<è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione>>; c)
il secondo comma è abrogato.
2.
Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto comma, secondo periodo,
del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
<<Art. 19 (Sanzioni amministrative). 1. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.>>. 2.
Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio
decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile
1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è
ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
a) nel primo comma la parola: <<Contravvenzioni>> è sostituita dalla seguente: <<violazioni>>; b) il quarto comma è abrogato. 2. L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, è sostituito dal seguente: <<Art. 17. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa: a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12; b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma; c)
da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre
disposizioni del presente regolamento.>>.
a) nel primo comma la parola: <<Contravvenzioni>> è sostituita dalla seguente: <<violazioni>>; b) il quarto comma è abrogato. 2. L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, è sostituito dal seguente: <<Art. 14. - 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.>>. 3.
Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del
regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1
del presente articolo, non è ammesso il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
<<Art.
27 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle
disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la sanzione
amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la
violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.>>.
a) il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: <<L'assunzione di persone non munite di regolare libretto di lavoro e la mancata consegna, nel termine prescritto, del libretto al lavoratore da parte del datore di lavoro sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni. Ad uguali sanzioni soggiace il datore di lavoro in caso di registrazioni inesatte od incomplete, salvo che il fatto costituisca reato.>>; b) il quarto comma è sostituito dal seguente: <<Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque mette in circolazione od usa libretti od altri documenti equipollenti non autorizzati a norma dell'art. 11 è punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.>>. 2.
L'art. 15 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, è abrogato.
2.
Per le violazioni di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
<<Art.
5. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o
ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o
di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si
applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila a lire trecentomila.>>.
<<Art. 11. 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi. 2.
Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a
lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite
dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del
lavoro.>>.
<<Art. 6. 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.>>. 2.
Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, non è ammesso il
pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
<<Art.
8. - 1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti
dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge è punito con la
sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se
l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori si applica la
sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due
milioni.>>.
<<Art.
7. - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il
datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a più
di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire
trecentomila a lire due milioni.>>.
<<Art.
195. - 1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del
presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire
cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano
stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.>>.
<<Art.
2. - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 è
punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire
trecentomila.>>.
2.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capo si applicano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive
modificazioni, in quanto compatibili.
a)contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I; b)organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme. 2.
La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli
effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art.
34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè
degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del
codice penale.
2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore. 3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. 4.
Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico
ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi
dell'art. 347 del codice di procedura penale.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. 3.
Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza
ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro
novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.
2.
Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico
ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data
in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico
ministero.
2. Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1. 3.
La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di
archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con
incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né
il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del
codice di procedura penale.
2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1. 3.
L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella
prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20,
comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose
della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate
dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione
dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è
ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione commessa.
2.
Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto. 1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498, è così modificato: a) il primo comma è sostituito dal seguente: <<L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.>>; b) nel terzo comma le parole: <<ai sensi dell'art. 162 del codice penale>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale>>. 2. Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole: <<Con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>. 3. Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole: <<a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 4. Il primo comma dell'art. 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle parole: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 5. Nel primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle parole: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni>>. 6. Il primo comma dell'art. 391 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione>>. 7. Il primo comma dell'art. 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 8. Il primo comma dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle parole: <<Con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 9. Il primo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione>>. 10. Il primo comma dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 11. Il primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 12. Il primo comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 13. Il primo comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 14. Il primo comma dell'art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 15. Il primo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 16. Il primo comma dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>; d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34.>>. 17. Il primo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni>>. 18. Il primo comma dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 19. Il primo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>; d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 38, terzo comma, e 67.>>. 20. Il primo comma dell'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 21. Il primo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 22. Il primo comma dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>; d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, primo comma, e 34.>>. 23. Il primo comma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 24. Il primo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 25. Il primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 26. Il primo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: <<d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all' art. 21, primo e secondo comma.>>. 27. Nell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni>>. 28. Nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni>>. 29. Il primo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>; c) la lettera c), è sostituita dalla seguente: <<c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 21, secondo comma.>>. 30. Il primo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 31. Il primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 32. Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila>>. 33. Nel primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 34. Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni>>. 35. Il primo comma dell'art. 682 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni>>. 36. Il primo comma dell'art. 683 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 37. Il primo comma dell'art. 684 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila>>. 38. Nell'art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: <<Con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni>>. 39. Nel primo comma dell'art. 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: <<Con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni>>. 40. Nel primo comma dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706, le parole: <<Con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>. 41. Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, è così modificato: a) nel n. 1), le parole: <<Con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni>>; b) nel n. 2), le parole: <<Con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni>>; c) nella lettera a) del n. 3), le parole: <<Con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni>>; d) nella lettera b) del n. 3), le parole: <<Con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>. 42. Il primo comma dell'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire 12.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire quarantotto milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire ventiquattro milioni>>. 43. Il primo comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 600.000 a lire 900.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni>>, e il secondo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni>>; c) nella lettera c), le parole: <<Con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni>>. 44. Il primo comma dell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato: a) nella lettera a), le parole: <<Con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>, e l'ultimo periodo è soppresso; b) nella lettera b), le parole: <<Con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000>> sono sostituite con le seguenti: <<Con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila>>. 45. L'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è così modificato: a) nel primo comma, le parole: <<Con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni>>; b) il secondo comma è abrogato. 46. L'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato: a) nel terzo comma, le parole: <<Con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>; b) nel quarto comma, le parole: <<l'ammenda è da lire 24.000 a lire 120.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni>>. 47. L'art. 175 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è così modificato: a) nel primo comma, le parole: <<Con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni>>; b) il secondo comma è abrogato. 48. Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: <<Con un'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni>>. 49. Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, è sostituito dal seguente: <<L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.>>. 50. Nell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: <<Con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quaranta milioni a lire quattrocento milioni>>. 51. Nell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: <<Con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire cento milioni>>. 52. Nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: <<Con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire quaranta milioni>>. 53. Nell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: <<Con l'arresto fino a un mese e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire otto milioni>>. 54. Nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, le parole: <<Con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<Con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattro milioni>>. |