CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
ACCORDO 21 dicembre 2011.
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di
lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi
dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
(Rep. Atti n. 223/CSR).
(GU n. 8 del 11-1-2012 )
IN VIGORE DAL 26 GENNAIO 2012
LA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
Nella odierna seduta del 21
dicembre 2011
Visto l'art. 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 34, comma 2,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che il datore di
lavoro debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle
articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
Visto il comma 3 del
predetto art. 34, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge i compiti
di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel
rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma;
Vista la proposta di accordo
indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute
e dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle
Regioni, approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009
e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e
diramata in data 14 luglio 2009;
Considerato che
l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza
del 29 ottobre 2009, è stato rinviato;
Vista la nota del 16 dicembre
2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
trasmesso una nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in
pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della
riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;
Considerato che, per il
prosieguo dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una
riunione tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti
conseguenti al confronto con le Parti sociali;
Viste le note del 27
maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è
stata rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
l'esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in
oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico
sull'argomento;
Vista la nota pervenuta il
28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ha trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;
Considerato che, nel corso
della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia
autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni
tecniche sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;
Vista la nota del 14 luglio
2011 con la quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
trasmesso una ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale
l'Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico
del Coordinamento delle Regioni;
Vista la nota in data 14
luglio 2011, con la quale è stata diramata la nota della Provincia autonoma di
Bolzano concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;
Vista la lettera del 26
luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta,
condividendo le osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha
chiesto il rinvio dell'esame dello schema di accordo;
Considerato che l'argomento,
iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio
2011, è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori
approfondimenti;
Considerato che, nel corso
della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra
le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche
dello schema di accordo in parola;
Vista la nota del 21
ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
inviato la definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del
presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'art.
37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le
modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;
Vista la lettera in data 24
ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle
Regioni e alle Province autonome;
Viste le lettere del 2
novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia
autonoma di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica
della Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla
predetta versione definitiva del documento in parola;
Vista la nota del 7 novembre
2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della
Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene
comunicato l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;
Acquisito nel corso
dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome;
Sancisce accordo
tra il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente
atto, relativo ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del
datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi
dell'art. 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Allegato A
CORSI DI FORMAZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI AI SENSI DELL'ART. 34, COMMI 2 E 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008 N. 81, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.
PREMESSA
Il presente accordo
disciplina, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti
e le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e
dell'aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi
previsti dal decreto stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).
Il suddetto percorso
formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e
una massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative
svolte.
Durata e contenuti dei
corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori,
d'intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono
organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti
"specifici" ritenuti migliorativi dell'intero percorso.
Ai fini di un migliore
adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione
dell'esperienza e della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano
necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito
l'impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo
se ricorrono le condizioni di cui all'Allegato I.
Precisazione:
Il corso oggetto del
presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i
compiti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
Per tale formazione si
rimanda alle disposizioni indicate all'art. 37, comma 9, e agli articoli 45,
comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.Lgs. n. 81/08.
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI
FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.
Sono soggetti formatori del corso di
formazione e dei corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione
professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel
settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di
accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi
dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di
possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) l'Università e le scuole di
dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
c) l'INAIL;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
o i corpi
provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) altre Scuole superiori
delle singole amministrazioni;
g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o
dei lavoratori;
h) gli enti bilaterali, quali definiti
all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti
all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;
i) i fondi interprofessionali di settore;
j) gli ordini e i collegi professionali del settore di
specifico riferimento.
Qualora i soggetti sopra indicati
ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti
formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in
possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni
Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008
e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.
NOTA:
Le associazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi
paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o
direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.
2. REQUISITI DEI DOCENTI
In attesa della
elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore
per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei
settori di riferimento così come previsto all'art. 6, comma 8, lettera m-bis),
del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono
dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di docenza o
insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
In ordine
all'organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto
formativo, che può essere anche il docente;
b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso
pari a 35;
c) tenuta del registro di
presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il
corso, che può essere anche il docente;
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario
complessivo.
4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E
APPRENDIMENTO
Per quanto concerne la
metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le
metodologie interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso
di apprendimento.
A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio
tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché
lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni
modulo;
b) favorire metodologie di
apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi
specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e
comunicazione legati alla prevenzione;
c) favorire metodologie di
apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a
linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l'impiego degli
strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi,
anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e
esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Sulla base dei criteri e
delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di
apprendimento e-Learning è consentito per il MODULO 1 (NORMATIVO) ed il MODULO
2 (GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per l'aggiornamento.
5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
I percorsi formativi sono articolati in
moduli associati a tre differenti livelli di rischio:
BASSO 16 ore
MEDIO 32 ore
ALTO 48 ore
Il monte ore di formazione da frequentare è
individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei
tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui all'Allegato
II (Individuazione macrocategorie di rischio e
corrispondenze ATECO 2002-2007).
I percorsi formativi devono
prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:
MODULO 1. NORMATIVO - giuridico
il sistema legislativo in
materia di sicurezza dei lavoratori;
la responsabilità civile e
penale e la tutela assicurativa;
la "responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni,
anche prive di responsabilità giuridica" ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
il sistema istituzionale
della prevenzione;
i soggetti del sistema di
prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi,
responsabilità;
il sistema di
qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed
organizzazione della sicurezza
i criteri e gli strumenti
per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
la considerazione degli
infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
la considerazione delle
risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
il documento di valutazione
dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
i modelli di organizzazione
e gestione della sicurezza;
gli obblighi connessi ai
contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
il documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza;
la gestione della
documentazione tecnico amministrativa;
l'organizzazione della
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione
dei rischi
i principali fattori di
rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
il rischio da stress
lavoro-correlato;
i rischi ricollegabili al
genere, all'età e alla provenienza da altri paesi;
i dispositivi di protezione
individuale;
la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e
consultazione dei lavoratori
l'informazione, la
formazione e l'addestramento;
le tecniche di
comunicazione;
il sistema delle relazioni
aziendali e della comunicazione in azienda;
la consultazione e la
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
natura, funzioni e modalità
di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine del percorso
formativo, comprovata
la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da
ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede
colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare
le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze
tecnico-professionali.
L'elaborazione delle prove
è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del
progetto formativo.
L'accertamento dell'apprendimento,
tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto
formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in
termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Il mancato superamento della
prova di verifica finale non consente il rilascio dell'attestato. In tal caso
sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalità di
recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.
Gli attestati di frequenza,
con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali
direttamente dai soggetti previsti al punto 1 del presente accordo e dovranno
prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
Denominazione del soggetto
formatore
Normativa
di riferimento
Dati
anagrafici del corsista
Specifica
della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e
relativo monte ore frequentato
Periodo
di svolgimento del corso
Firma del
soggetto che rilascia l'attestato, il quale può essere anche il docente.
In attesa della definizione
del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei
crediti, gli attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono
validi sull'intero territorio nazionale.
Al fine di rendere maggiormente
dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul
processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste,
anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-learning, verifiche annuali sul
mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo,
nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.
7. AGGIORNAMENTO
L'aggiornamento che ha periodicità
quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra
individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L'obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di
riferimento e si
applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3
del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito decreto
ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell'art. 95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati
appena richiamati il primo termine dell'aggiornamento è individuato in 24 mesi
dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende
assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i
medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al punto 5.
Nei corsi di aggiornamento
quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già
proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e
innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
approfondimenti
tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
sistemi
di gestione e processi organizzativi;
fonti di
rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
tecniche
di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al fine di rendere dinamica
e adeguata all'evoluzione dell'esperienza e della tecnica l'offerta formativa
dell'aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire
qualità ed effettività delle attività svolte:
utilizzo della modalità di
apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in Allegato I;
possibilità da parte delle
Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi
d'aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed
organizzati da soggetti diversi da quelli previsti dall'Accordo.
8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI
Fermo restando quanto
previsto al successivo punto 11, al fine di valutare l'andamento e la qualità
delle attività formative attuate sul territorio nazionale, si conviene, in sede
di prima applicazione, che le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano,
condividano in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e
le prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli eventuali
adeguamenti del presente Accordo in Conferenza Stato-Regioni.
9. CREDITI FORMATIVI
Non sono tenuti a frequentare il corso di
formazione di cui al punto 5 del
presente accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione del
presente accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M.
16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Per tali soggetti, così
come indicato al comma 3 dell'articolo 34, è previsto l'obbligo di aggiornamento secondo le
modalità indicate al punto 7 del presente accordo.
Non sono tenuti a frequentare il corso di
formazione di cui al punto 5 del
presente accordo i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i
compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'articolo 32, commi
2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo
quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni.
Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui
si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l'attività di datore di
lavoro.
Lo svolgimento di attività formative per
classi di rischio più elevate è comprensivo dell'attività formativa per classi
di rischio più basse.
10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITA'
Al fine di consentire la
piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in
coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all'art.
28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro
che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del
servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo
di cui al presente accordo entro e non oltre novanta
giorni dalla data di inizio della propria
attività.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima
applicazione, non
sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di
lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in
vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente
approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle
previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997
per quanto riguarda durata e contenuti.
12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO
Allo scopo di valutare la
prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative
della sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree
lavorative a rischio alto, medio e basso e alle modalità di coordinamento tra
le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo
del cittadino e alla introduzione delle modalità di apprendimento e-Learning
nel percorso formativo di cui al punto 5, coerentemente con la procedura di
revisione di cui al punto 2.7 dell'accordo per la formazione di Responsabile e
addetti del servizio di prevenzione e protezione approvato in Conferenza
Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, è istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute e delle Parti
Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall'entrata in
vigore del presente accordo.
Allegato I
La Formazione via
e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro
Premessa
La formazione alla
sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di
formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività.
L'evoluzione delle nuove
tecnologie, dei cambiamenti dei ritmi di vita (sempre più frenetici e, quindi,
con poco tempo a disposizione) e della stessa concezione della formazione, ai
sensi delle linee guida per il 2010 concordate tra Governo, Regioni e parti
sociali, in uno con l'esigenza sempre più pressante di soddisfare gli interessi
dell'utente, hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e
attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-Learning.
Per e-Learning si intende
un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione
interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali
tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel
quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire
con i tutore e anche tra loro. Tale modello formativo non si limita, tuttavia,
alla semplice fruizione di materiali didattici via Internet, all'uso della mali
tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato
argomento ma utilizza la piattaforma Informatica come strumento di
realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente
di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale. In
tal modo si annulla di fatto la distanza fisica esistente tra i componenti
della comunità di studio. In una prospettiva di piena condivisione di materiali
e conoscenze, di conseguenza contribuendo alla nascita di una comunità di
pratica online. A questo scopo, ruolo fondamentale è riservato agli e-tutore,
ossia ai formatori, i quali devono essere in grado di garantire la costante
raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso
un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico. Nell'attività
e-learning va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle
tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona
conoscenza della lingua utilizzata.
La formazione via
e-learning
Si potrà ricorrere alla
modalità e-Learning qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) Sede e strumentazione
La formazione può svolgersi
presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio
del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate
orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una
strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie
allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore
destinatario della formazione.
b) Programma e materiale
didattico formalizzato
Il progetto realizzato
dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:
- Titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha
prodotto;
- obiettivi formativi;
- struttura, durata e
argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali Informazioni non sono
necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di
formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono
essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e
sui quali si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del
prodotto;
- modalità di valutazione
dell'apprendimento;
- strumenti di feedback.
c) Tutore
Deve essere garantito un
esperto (tutore o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo.
Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza
o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.
d) Valutazione
Devono essere previste
prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di
valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove
tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di
apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica
finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.
e) Durata
Deve essere indicata la
durata del tempo di studio previsto, quale va ripartito su unità didattiche
omogenee.
Deve essere possibile
memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che
l'intero percorso sia stato realizzato.
La durata della formazione
deve essere valicata dal tutore e certificata dai sistemi di tracciamento della
piattaforma per l'e-Learning.
f) Materiali
Il linguaggio deve essere
chiaro e adeguato ai destinatari.
Deve essere garantita la
possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi
formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto
in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato
per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire
secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del
percorso),
Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio
e corrispondenze ATEO 2002_2007
Rischio BASSO
ATECO 2002 |
ATECO 2007 |
|
Commercio ingrosso e dettaglio |
G |
G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL
DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL
DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI |
Alberghi, ristoranti |
H |
I - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI
ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 53 - ALLOGGIO |
Assicurazioni |
J |
K - ATTIVITA' FINANZIARIE E
ASSICURATIVE 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI
FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) |
Immobiliari,
Informatica |
K |
L - ATTIVITA' IMMOBILIARI 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI M - ATTIVITA' PROFESSIONALI,
SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITA' LEGALI E
CONTABILITA' |
Ass.ni ricreative, culturali,
sportive |
O |
J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE 58 - ATTIVITA' EDITORIALI R - ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE,
DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - ATTIVITA' CREATIVE, ARTISTICHE
E DI INTRATTENIMENTO S - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 94 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI
ASSOCIATIVE |
Servizi domestici |
P |
T - ATTIVITA' DI FAMIGLIE E
CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE Dl BENI
E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVITA' DI FAMIGLIE E
CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO |
ORGANIZZ. EXTRATERRIT. |
Q |
U - ORGANIZZAZIONl ED ORGANISMI
EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI
EXTRATERRITORIALI |
Rischio MEDIO
ATECO 2002 |
ATECO 2007 |
|
Agricoltura |
A |
A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E
PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E
PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI |
Pesca |
B |
|
Trasporti, Magazzinaggi,
comunicazioni |
I |
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E
TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE |
Assistenza sociale NON residenziale
(85.32) |
N |
Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON
RESIDENZIALE |
Pubblica amministrazione |
L |
O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA;
ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA |
Istruzione |
M |
P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE |
RISCHIO ALTO
ATECO 2002 |
ATECO 2007 |
|
Estrazione minerali |
CA |
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE
E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA
TORBA) |
Altre industrie estrattive |
CB |
|
Costruzioni |
F |
F- COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI |
Industrie Alimentari ecc. |
DA |
C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI |
Tessili, Abbigliamento |
DA |
|
Conciarie, Cuoio |
DC |
|
Legno |
DD |
|
Carta, editoria, stampa |
DE |
|
Minerali non metalliferi |
DI |
|
Produzione e lavorazione metalli |
DJ |
|
Fabbricazione macchine, apparecchi
meccanici |
DK |
|
Fabbricaz. macchine app. elettrici,
elettronici |
DL |
|
Autoveicoli |
DM |
|
Mobili |
DN |
|
Produzione e distribuzione d energia
elettrica, gas, acqua |
E |
D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,
GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35 - FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E - FORNITURA DI ACQUA; RETI
FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E
FORNITURA DI ACQUA |
Smaltimento rifiuti |
O |
|
Raffinerie - Trattamento
combustibili nucleari |
DF |
C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E
PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO |
Industria chimica, Fibre |
DG |
|
Gomma, Plastica |
DH |
|
Sanità |
N |
Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 86 - ASSISTENZA SANITARIA |
Assistenza sociale residenziale
(85.31) |