Decreto Legislativo, 27 gennaio 2010, n. 17 - Attuazione della direttiva
2006/42/CE, Macchine
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17
Attuazione della direttiva
2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori.
GU n. 41 del 19-2-2010 - Suppl. Ordinario n.36
Il testo entrerà in vigore il 06 marzo 2010
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17.
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee -
Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1, l'allegato B, e gli
articoli 2, 3 e 4;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunità europee - Legge comunitaria 1994, ed in particolare l'articolo 47
che disciplina gli aspetti finanziari relativi alle attività amministrative
finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,
concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della
relativa licenza di esercizio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 15 ottobre 2009;
Preso atto che la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha reso parere;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 gennaio 2010;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche
sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
E M A N A
il seguente decreto legislativo :
ART. 1
(Campo
d'applicazione)
1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti
prodotti, così come definiti all'articolo 2:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di
ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante
della macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che,
in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i seguenti mezzi di trasporto:
1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di
recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine
installate su tali veicoli;
2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n.
942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE,
ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva
2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;
5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete
ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli.
f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine
installate a bordo di tali navi e/o unità;
g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di
mantenimento dell'ordine;
h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per
essere temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le
rappresentazioni;
m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie
seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione:
1) elettrodomestici destinati a uso domestico;
2) apparecchiature audio e video;
3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;
4) macchine ordinarie da ufficio;
5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
6) motori elettrici;
n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
1) apparecchiature di collegamento e di comando;
2) trasformatori.
3. Quando per una macchina i pericoli di cui all'allegato 1 sono interamente
o parzialmente disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di
recepimento di direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a
tale macchina e per tali pericoli.
ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: "macchina" uno
dei prodotti elencati all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f).
2. Si applicano le definizioni seguenti:
a) «macchina » propriamente detta:
1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di
azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o
di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per
un'applicazione ben determinata;
2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di
collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e
di movimento;
3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può
funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o
installato in un edificio o in una costruzione;
4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine,
di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono
disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra
loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte
di energia è la forza umana diretta;
b) «attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in
servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al
trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o
apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un
utensile;
c) «componente di sicurezza»: componente:
1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
2) immesso sul mercato separatamente;
3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza
delle persone;
4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la
macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
d) «accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle
macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti
tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a
divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato
separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate
accessori di sollevamento;
e) «catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie progettate e costruite a
fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o
di accessori di sollevamento;
f) «dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»: componenti amovibili
destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un
trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto
fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di
ripari, sono considerati come un singolo prodotto;
g) «quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che,
da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un
sistema di azionamento è una quasi-macchina; le quasi-macchine sono
unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o
ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina
disciplinata dalla presente decreto;
h) «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della
Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una
quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;
i) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una
macchina o una quasi- macchina oggetto del presente decreto, ed è
responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con il
presente decreto ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o
con il proprio marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un
fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona
fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina
o una quasi-macchina oggetto del presente decreto legislativo;
l) «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno
della Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per
eseguire a suo nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità
connesse con il presente decreto legislativo;
m) «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione,
all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto
legislativo;
n) «norma armonizzata»: specifica tecnica adottata da un organismo di
normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il
Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'Istituto
europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato
rilasciato dalla Commissione europea conformemente alle procedure istituite
dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme
e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione, e non avente carattere vincolante.
ART. 3
(Immissione
sul mercato e messa in servizio)
1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le
macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto
legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e,
all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente
installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro
destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
2. Possono essere immesse sul mercato unicamente le quasi-macchine che
rispettano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero
mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e
di tutela della salute indicati nell'allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia
disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le
istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi
dell'articolo 9;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte
1, sezione A, e si accerta che la stessa accompagni la macchina;
f) appone la marcatura 'CE' ai sensi dell'articolo 12.
4. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una
quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui
all'articolo 10.
5. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui
all'articolo 9, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la
conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute di cui all'allegato I.
6. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provvedimenti di
recepimento di direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che
prevedono l'apposizione della marcatura 'CE', questa marcatura indica
ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di questi
provvedimenti. Tuttavia, nel caso in cui uno o più di detti provvedimenti
lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime
da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura 'CE' indica la
conformità soltanto alle direttive applicate dal fabbricante o dal suo
mandatario. I riferimenti degli atti normativi applicati devono essere
indicati, conformemente a come riportato nell'allegato II, parte 1, sezione
A, punto 4, nella dichiarazione CE di conformità.
7. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, è
consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi
alle disposizioni del presente decreto legislativo, purché un cartello
visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di dette
quasi-macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano
rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o
quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per
assicurare la protezione delle persone.
ART. 4
(Presunzione
di conformità e norme armonizzate)
1. Le macchine provviste della marcatura 'CE' e accompagnate dalla
dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall'allegato
II, parte 1 sezione A, sono ritenute rispondenti alle disposizioni del
presente decreto legislativo.
2. Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui
riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,
si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute coperti da tale norma armonizzata.
3. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate
sono pubblicati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Gli enti di normazione italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317,
adottano le procedure necessarie per permettere alle parti sociali di
partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e di controllo
delle norme armonizzate in materia di macchine.
ART. 5
(Procedura
di contestazione di una norma armonizzata)
1. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ritiene, anche a seguito
di segnalazione di altri Ministeri o di parti interessate, che una norma
armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati
nell'allegato I, presenta un atto di contestazione al comitato istituito
dalla direttiva 98/34/CE, esponendone i motivi.
ART. 6
(Sorveglianza
del mercato)
1. Riguardo alle macchine e alle quasi-macchine, già immesse sul mercato, le
funzioni di autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle
disposizioni del presente decreto legislativo, sono svolte dal Ministero
dello sviluppo economico e dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento
permanente fra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si avvalgono per gli accertamenti di
carattere tecnico, in conformità alla legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL).
3. Qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze,
nell'espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una
quasi-macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più
requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura 'CE',
accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente
alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di
compromettere la salute e la sicurezza delle persone e, all'occorrenza,
degli animali domestici o dei beni, il Ministero dello sviluppo economico,
con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa verifica
dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal
mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne
limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il
provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli
oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione
alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.
5. Qualora sia constatato, nel corso degli accertamenti di cui al comma 3,
che una quasi-macchina, accompagnata dalla dichiarazione di incorporazione,
già immessa sul mercato, non sia conforme alle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico ne vieta
l'immissione sul mercato, con provvedimento motivato e notificato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il
provvedimento stesso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
6. Qualora le misure di cui ai commi 4 e 5 sono motivate da una lacuna delle
norme armonizzate, il Ministero dello sviluppo economico, ove intenda
mantenerle anche all'esito delle consultazioni di cui all'articolo 7, comma
2, avvia la procedura di cui all'articolo 5.
7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al
presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed agli
organi segnalanti la presunta non conformità. Nel caso in cui la
segnalazione pervenga da Organismi di vigilanza locali, quali ASL o ARPA, i
provvedimenti sono comunicati anche ai competenti uffici regionali
eventualmente tramite il coordinamento regionale di settore costituito
nell'ambito di attività della Conferenza permanente per 1 rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Ministero dello sviluppo economico coopera, secondo gli indirizzi dati
dalla Commissione europea, con le autorità di sorveglianza del mercato degli
altri Stati membri.
ART. 7
(Clausola
di salvaguardia)
1. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione europea e gli altri Stati membri delle misure restrittive
adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 4, con le relative motivazioni e
precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma
3, lettera a);
b) ad un'errata applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 4,
comma 2;
c) ad una lacuna delle medesime norme armonizzate di cui all'articolo 4,
comma 2.
2. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione
europea, i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 4, possono essere
definitivamente confermati, modificati o revocati.
3. Quando la Commissione europea comunica che una macchina non conforme è
stata immessa sul mercato provvista della marcatura CE, il Ministero dello
sviluppo economico ordina immediatamente il ritiro dal mercato o il divieto
di immissione sul mercato della macchina non conforme, con provvedimento
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per quanto
attiene agli oneri relativi al ritiro dal mercato resta fermo quanto
previsto dall'articolo 6, comma 4.
ART. 8
(Misure
specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose)
1. Sono considerate macchine potenzialmente pericolose le macchine con
caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti a lacune di norme
armonizzate che la Commissione europea ha ritenuto non soddisfare pienamente
i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute dell'Allegato I a
seguito della procedura di cui all'articolo 5. Sono, altresì, considerate
macchine potenzialmente pericolose le macchine che, a causa delle loro
caratteristiche tecniche, presentano lo stesso rischio di macchine per le
quali uno Stato membro ha adottato misure di limitazione della libera
circolazione ritenute giustificate dalla Commissione europea.
2. Qualora la Commissione europea, secondo le procedure di cui all'articolo
9, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE, adotta misure che richiedono
agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine
di cui al comma 1 o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni,
il Ministero dello sviluppo economico provvede sulla base delle indicazioni
fornite dalla Commissione europea.
3. Il Ministero dello sviluppo economico può richiedere alla Commissione
europea di esaminare la necessità di adottare le misure di cui al comma 2.
ART. 9
(Valutazione
della conformità delle macchine)
1. Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni
del presente decreto legislativo, il fabbricante o il suo mandatario applica
una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai commi 2, 3 e
4.
2. Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il
suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con
controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato
VIII.
3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata
conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, e nella
misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e
di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle
procedure seguenti:
a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla
fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII;
b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui
all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di
cui all'allegato VIII, punto 3;
c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non
rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui
all'articolo 4, comma 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i
pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono
norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo
mandatario applica una delle procedure seguenti:
a) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui
all'allegato IX, nonché controllo interno sulla fabbricazione della macchina
di cui all'allegato VIII, punto 3;
b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
ART. 10
(Procedure
di valutazione della conformità delle quasi macchine)
1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima
dell'immissione sul mercato, si accertano che:
a) sia preparata la documentazione tecnica pertinente di cui all'allegato
VII, parte B;
b) siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;
c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato
II, parte 1, sezione B.
2. Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione
accompagnano la quasi- macchina fino all'incorporazione e fanno parte del
fascicolo tecnico della macchina finale.
ART. 11
(Organismi
notificati)
1. Le attività di certificazione relative alla procedura di esame per la
certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di
garanzia qualità totale di cui all'allegato X, sono effettuate da organismi
autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo ovvero da organismi
autorizzati e notificati alla Commissione europea dagli altri Stati membri.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti di cui
all'allegato XI, come precisati con il decreto ministeriale di cui al comma
4. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione
previsti dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a titolo della
direttiva 2006/42/CE, rispondano ai criteri pertinenti.
3. La pronuncia sull'autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni; in
caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine è sospeso fino
al ricevimento di questi ultimi. Il provvedimento di autorizzazione è
adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; il provvedimento di diniego è
notificato al richiedente.
4. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi e le
modalità di presentazione della domanda di autorizzazione.
5. Alle spese concernenti le procedure finalizzate all'autorizzazione degli
organismi, alla notifica provvisoria ed ai successivi rinnovi della notifica
provvisoria degli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 19 ed ai
successivi controlli sugli stessi, si applicano le disposizioni
dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono rideterminate, fino a concorrenza del costo effettivo del
servizio, le tariffe di cui al decreto del Ministro delle attività
produttive in data 27 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
84 del 9 aprile 2004, e le relative modalità di versamento. Le predette
tariffe sono aggiornate, sulla base del costo effettivo del servizio e con
le stesse modalità, almeno ogni due anni.
6. Le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 5 sono riattribuite agli
stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, quest'ultimo per la parte di
competenza relativa all'attività di sorveglianza di cui all'articolo 6,
secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi da 615 a 617, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008.
7. Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali determina gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria
omogeneità dell'attività di certificazione, vigila sull'attività degli
organismi autorizzati e procede ad ispezioni e verifiche periodiche per
accertare la permanenza dei requisiti ed il regolare svolgimento delle
procedure previste dal presente decreto legislativo. L'organismo autorizzato
fornisce, a richiesta, tutte le informazioni pertinenti, per consentire al
Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di assicurare che i requisiti di cui all'allegato XI siano
soddisfatti.
8. Il Ministero dello sviluppo economico notifica tempestivamente alla
Commissione europea e agli Stati membri gli organismi autorizzati, nonché le
procedure specifiche per la valutazione delle conformità e le categorie di
macchine per le quali tali organismi sono stati designati e, se del caso, i
numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla
Commissione europea. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla
Commissione europea e agli altri Stati membri qualsiasi modifica successiva.
9. Il Ministero dello sviluppo economico revoca immediatamente
l'autorizzazione rilasciata all'organismo qualora constati che:
a) l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XI; oppure
b) l'organismo è responsabile della violazione grave di disposizioni che ne
disciplinano l'attività.
10. Il Ministero dello sviluppo economico sospende l'autorizzazione
all'organismo, per un periodo di durata non superiore a sei mesi, in tutti i
casi in cui le non conformità nelle quali è in corso l'organismo sono
eliminabili in tempi brevi ovvero non sono gravi e necessitino di una
verifica per garantire che l'organismo sia in possesso dei requisiti tecnici
ed amministrativi funzionali ai compiti ad esso assegnati.
11. I provvedimenti restrittivi di cui ai commi 9 e 10, motivati e recanti
mezzi e termini di ricorso, sono immediatamente comunicati dal Ministero
dello sviluppo economico alla Commissione europea, agli altri Stati membri e
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
12. Se un organismo notificato constata che le disposizioni pertinenti del
presente decreto legislativo non sono state rispettate o non sono più
rispettate dal fabbricante o che l'attestato di esame CE del tipo o
l'approvazione del sistema di garanzia qualità totale non avrebbero dovuto
essere rilasciati, esso, tenendo conto del principio della proporzionalità,
sospende o ritira l'attestato o l'approvazione rilasciato o lo sottopone a
limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno che il rispetto delle
disposizioni sia assicurato mediante l'attuazione delle misure correttive
appropriate da parte del fabbricante.
13. Le sospensioni, i ritiri, le limitazioni degli attestati di esame CE del
tipo e delle approvazioni del sistema di garanzia qualità totale da parte
degli organismi che li hanno rilasciati, devono essere motivati e devono
contenere l'indicazione dei mezzi e dei termini di impugnativa. Essi sono
comunicati immediatamente agli interessati e ai Ministeri dello sviluppo
economico e del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministero dello
sviluppo economico informa tempestivamente la Commissione europea e gli
altri Stati membri di tali sospensioni, revoche o limitazioni.
ART. 12
(Marcatura
«CE»)
1. La marcatura di conformità: "CE" è costituita dalle iniziali: "CE",
conformemente al modello fornito nell'allegato III.
2. La marcatura 'CE' viene apposta sulla macchina in modo visibile,
leggibile e indelebile, conformemente all'allegato III.

3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che
possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico,
o entrambi, della marcatura 'CE'.
4. Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non
comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura
'CE'.
ART. 13
(Non
conformità della marcatura)
1. Costituisce marcatura non conforme:
a) l'apposizione della marcatura 'CE' ai sensi del presente decreto su
prodotti non rientranti nel campo di applicazione di cui all'articolo 1;
b) l'assenza della marcatura 'CE', conforme all'articolo 12, commi 1 e 2,
ovvero l'assenza della dichiarazione CE di conformità per una macchina;
c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura
'CE' vietata ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4.
2. Qualora sia constatata la non conformità della marcatura alle
disposizioni del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico
ordina al fabbricante, o al suo mandatario di adottare, entro un termine, le
misure idonee a rendere il prodotto conforme.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 ovvero qualora le misure
adottate siano ritenute non idonee, il Ministero dello sviluppo economico
provvede ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 6, e dell'articolo 7, comma 1.
ART. 14
(Obbligo
di riservatezza)
1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali ed al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprietà
industriale, tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione del
presente decreto legislativo sono obbligate a mantenere riservate le
informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare
i segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati come
informazioni riservate, eccetto quando la loro divulgazione sia necessaria
al fine di tutelare la salute e la sicurezza delle persone.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica fatti salvi gli obblighi
degli Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione
reciproca e la diffusione degli avvertimenti.
ART. 15
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante o il suo
mandatario che immette sul mercato ovvero mette in servizio macchine non
conformi ai requisiti di cui all'allegato I del presente decreto è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro. Alla
stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche ad apparecchiature
dotate della prescritta marcatura CE, che comportano la non conformità ai
medesimi requisiti.
2. Salvo che il fatto non costituisce reato, il fabbricante di una
quasi-macchina o il suo mandatario che contravviene alle prescrizioni di cui
all'articolo 10 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
3. Ferma restando l'applicazione dei commi 1 e 2, il fabbricante o il suo
mandatario che a richiesta dell'autorità di sorveglianza di cui all'articolo
6, omette di esibire la documentazione di cui all'allegato VII del presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a
12.000 euro.
4. Il fabbricante o il suo mandatario che immette sul mercato ovvero mette
in servizio macchine che, seppure conformi ai requisiti di cui all'allegato
I, sono sprovviste della dichiarazione di conformità di cui all'allegato II
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000
euro.
5. Salvo che il fatto non costituisce reato, chiunque appone o fa apporre
marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa
il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero
ne limitano la visibilità e la leggibilità è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
6. Chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le
prescrizioni del presente decreto legislativo è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano se il 10 per cento
del fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per le quali la
violazione è accertata è compreso tra il minimo ed il massimo della sanzione
da applicare ovvero è inferiore al minimo. Se il 10 per cento di tale
fatturato è superiore al massimo della sanzione da applicare, i relativi
importi minimo e massimo sono rideterminati moltiplicandoli per cifre intere
crescenti fino a che sia verificata la condizione di cui al periodo
precedente. La sanzione è determinata secondo i criteri di cui all'articolo
11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenendo conto, in particolare,
della pericolosità connessa alla non conformità rilevata. In ogni caso la
sanzione applicata non può superare l'importo massimo di 150.000 euro.
8. Il responsabile delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a
rifondere le spese sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica
sulle macchine o quasi-macchine. Con successivo decreto del Ministro dello
sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di determinazione dei
relativi importi che, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono
riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa finalizzati a sostenere tali
oneri.
9. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dalla competente
Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. Le somme
derivanti da tali sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 1,
lettera c), ultimo periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione della spesa del medesimo Ministero dello sviluppo
economico.
ART. 16
(Ascensori
e montacarichi)
1. Le disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE, per la parte
relativa alle modifiche della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori,
sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
ART. 17
(Deroga)
1. Fino al 29 giugno 2011 è consentita l'immissione sul mercato e la messa
in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e
altre macchine ad impatto a carica esplosiva che sono conformi alle
disposizioni vigenti al 17 maggio 2006.
ART. 18
(Abrogazioni)
1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di
cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.
ART. 19
(Norme
finali e transitorie)
1. L'elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'allegato V è
aggiornato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, in attuazione degli eventuali aggiornamenti dell'elenco di tali
componenti da parte dalla Commissione europea in base all'articolo 8,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE.
2. Gli organismi già notificati ai sensi della direttiva 89/392/CEE e
successive modificazioni, codificata dalla direttiva 98/37/CE, recepite con
il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, devono
chiedere al Ministero dello sviluppo economico la conferma della validità
della loro notifica, nel rispetto di quanto contenuto nell'articolo 11, nel
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro
dello sviluppo economico di cui al comma 4 del medesimo articolo 11. Decorso
tale termine, in mancanza della domanda di conferma, le autorizzazioni si
intendono decadute. Alla decisione sulla domanda di conferma della notifica
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3.
3. È data facoltà al Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concedere notifica
provvisoria, di durata pari a quattro mesi, ad organismi in relazione alle
attività di certificazione CE del tipo. Tale notifica provvisoria potrà
essere successivamente rinnovata, per lo stesso periodo di tempo, fino ad un
massimo di due volte. Si applicano le disposizioni di cui al comma 5,
dell'articolo 11.
4. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono
agli adempimenti previsti con le risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 2010
NAPOLITANO
BERLUSCONI, Presidente
del Consiglio dei Ministri
RONCHI, Ministro
per le politiche europee
SCAJOLA, Ministro
dello sviluppo economico
SACCONI, Ministro
del lavoro e delle politiche sociali
FRATTINI, Ministro
degli affari esteri
ALFANO, Ministro
della giustizia
TREMONTI, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il
Guardasigilli: ALFANO
ALLEGATO I
(previsto dall'art. 3, comma 3, lettera a))
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla
progettazione e alla costruzione delle macchine
PRINCIPI GENERALI
1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia
effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e
di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre
essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei
rischi.
Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei
rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:
- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso
scorretto ragionevolmente prevedibile,
- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni
pericolose che ne derivano,
- stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno
alla salute e della probabilità che si verifichi,
- valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del
rischio conformemente all'obiettivo del presente decreto legislativo,
- elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di
protezione nell'ordine indicato nel punto 1.1.2, lettera b).
2. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute si applicano soltanto se esiste il pericolo corrispondente per la
macchina in questione, allorché viene utilizzata nelle condizioni previste dal
fabbricante, o dal suo mandatario, o nelle condizioni anormali prevedibili. Il
principio di integrazione della sicurezza di cui al punto 1.1.2 e gli obblighi
relativi alla marcatura e alle istruzioni di cui ai punti 1.7.3 e 1.7.4 si
applicano comunque.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel
presente allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato
dell'arte, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In tal
caso la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per
tendere verso questi obiettivi.
4. Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata
generale ed è applicabile a tutti i tipi di macchine. Le altre parti si
riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Tuttavia è indispensabile
esaminare il presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di
soddisfare tutti i requisiti essenziali pertinenti. Nel progettare la macchina,
conformemente al punto 1 dei presenti principi generali, si tiene conto dei
requisiti esposti nella parte generale e di quelli elencati in una o più delle
altre parti in funzione dei risultati della valutazione dei rischi.
1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1.1. Definizioni
Ai fini del presente allegato si intende per:
a) "pericolo", una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;
b) "zona pericolosa", qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una
macchina in cui la presenza di una persona costituisca un rischio per la
sicurezza e la salute di detta persona;
c) "persona esposta", qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in
una zona pericolosa;
d) "operatore", la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di
regolare, di pulire, di riparare e di spostare una macchina o di eseguirne la
manutenzione;
e) "rischio", combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di
un danno per la salute che possano insorgere in una situazione pericolosa;
f) "riparo", elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la
protezione tramite una barriera materiale;
g) "dispositivo di protezione", dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il
rischio, da solo o associato ad un riparo;
h) "uso previsto", l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite
nelle istruzioni per l'uso;
i) "uso scorretto ragionevolmente prevedibile", l'uso della macchina in un modo
diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal
comportamento umano facilmente prevedibile.
1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza
a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare,
ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali
operazioni espongano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni
previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante
l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di trasporto,
montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio) e rottamazione.
b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo
mandatario deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:
- eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della
sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina),
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non
possono essere eliminati,
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia
delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione
particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione
individuale.
c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto
della redazione delle istruzioni il fabbricante, o il suo mandatario, deve
prendere in considerazione non solo l'uso previsto della macchina, ma anche
l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia
utilizzata in modo anormale, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi
le istruzioni devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle
controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base
all'esperienza, presentarsi.
d) La macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto delle
limitazioni imposte all'operatore dall'uso necessario o prevedibile delle
attrezzature di protezione individuale.
e) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli
accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e
utilizzarla in condizioni di sicurezza.
1.1.3. Materiali e prodotti
I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti utilizzati
od originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi per la
sicurezza e la salute delle persone.
In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere progettata
e costruita in modo da prevenire rischi dovuti al riempimento,
all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione.
1.1.4. Illuminazione
La macchina deve essere fornita di un'illuminazione incorporata adeguata alle
operazioni laddove, malgrado un'illuminazione ambiente avente un valore normale,
la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che non vi siano zone
d'ombra che possano causare disturbo, né fastidiosi abbagliamenti, né effetti
stroboscopici pericolosi sugli elementi mobili dovuti all'illuminazione.
Gli organi interni che devono essere ispezionati e regolati frequentemente
devono essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi
per le zone di manutenzione.
1.1.5. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
La macchina, o ciascuno dei suoi diversi elementi, deve:
- poter essere movimentata e trasportata in modo sicuro,
- essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza
deterioramenti.
Durante il trasporto della macchina e/o dei suoi elementi, non devono potersi
verificare spostamenti intempestivi né pericoli dovuti all'instabilità se la
macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione secondo le
istruzioni.
Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi
non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari
elementi deve essere:
- munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento,
oppure
- progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori, oppure
- di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi
facilmente. Se la macchina o uno dei suoi elementi deve essere spostato a mano,
deve essere:
- facilmente spostabile, oppure
- munito di dispositivi di presa che ne consentano la movimentazione in modo
sicuro.
Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di parti
di macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi.
1.1.6. Ergonomia
Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il
disagio, la fatica e le tensioni psichiche e fisiche (stress) dell'operatore,
tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
- tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della
resistenza dell'operatore,
- offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo
dell'operatore,
- evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
- evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
- adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili
dell'operatore.
1.1.7. Posti di lavoro
Il posto di lavoro deve essere progettato e costruito in modo da evitare ogni
rischio derivante dai gas di scarico e/o dalla mancanza di ossigeno.
Se la macchina è destinata ad essere utilizzata in un ambiente pericoloso che
presenta rischi per la salute e la sicurezza dell'operatore o se la macchina
stessa genera un ambiente pericoloso, devono essere previsti i mezzi adeguati ad
assicurare che l'operatore lavori in buone condizioni e sia protetto da ogni
pericolo prevedibile.
Se del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di una cabina adeguata,
progettata, costruita e/o attrezzata in modo da soddisfare i suddetti requisiti.
L'uscita deve consentire un rapido abbandono della macchina. Si deve inoltre, se
del caso, prevedere un'uscita di sicurezza in una direzione diversa dall'uscita
normale.
1.1.8. Sedili
Ove appropriato e se le condizioni di lavoro lo consentono, nel posto di lavoro
integrato alla macchina deve essere prevista l'installazione di sedili.
Se l'operatore è destinato a lavorare seduto e il posto è parte integrante della
macchina, il sedile deve essere fornito unitamente a quest'ultima.
Il sedile dell'operatore deve renderlo capace di mantenere una posizione
stabile. Inoltre il sedile e la sua distanza dai dispositivi di comando devono
potersi adattare all'operatore.
Se la macchina è sottoposta a vibrazioni, il sedile deve essere progettato e
costruito in modo da ridurre al livello più basso ragionevolmente possibile le
vibrazioni trasmesse all'operatore. Il sedile deve essere ancorato in modo da
resistere a tutte le sollecitazioni che può subire. Se sotto i piedi
dell'operatore non esiste alcun piano di appoggio, egli dovrà disporre di un
poggiapiedi antisdrucciolo.
1.2. SISTEMI DI COMANDO
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare
l'insorgere di situazioni pericolose. In ogni caso essi devono essere progettati
e costruiti in modo tale che:
- resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
- un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei
situazioni pericolose,
- errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
- errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni
pericolose. Particolare attenzione richiede quanto segue:
- la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
- i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando
tale cambiamento può portare a situazioni pericolose,
- non deve essere impedito l'arresto della macchina, se l'ordine di arresto è
già stato dato,
- nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve
cadere o essere espulso,
- l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non
deve essere impedito,
- i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un
comando di arresto,
- le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in
modo coerente all'interezza di un insieme di macchine e/o di quasi macchine.
In caso di comando senza cavo deve essere attivato un arresto automatico quando
non si ricevono i segnali di comando corretti, anche quando si interrompe la
comunicazione.
1.2.2. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
- chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se del caso, pittogrammi,
- disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,
- progettati in modo tale che il movimento del dispositivo del comando sia
coerente con l'azione del comando,
- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni
dispositivi di comando, come un arresto di emergenza o una pulsantiera pensile,
- sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
- progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un pericolo,
possa avvenire soltanto in seguito ad un'azione deliberata,
- fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili. Particolare
attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere
soggetti a grosse sollecitazioni.
Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie
azioni differenti, vale a dire se la sua azione non è univoca, l'azione
comandata deve essere chiaramente indicata e, all'occorrenza, confermata.
La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo richiesto
devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo conto dei principi
ergonomici.
La macchina deve essere munita di indicatori necessari per un funzionamento
sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve poter leggere i suddetti
indicatori.
Da ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi
dell'assenza di persone nelle zone pericolose oppure il sistema di comando deve
essere progettato e costruito in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che
qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa.
Qualora nessuna di tali possibilità sia applicabile, prima dell'avviamento della
macchina deve essere emesso un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La
persona esposta deve avere il tempo di abbandonare la zona pericolosa o impedire
l'avviamento della macchina.
Se necessario, vanno previsti mezzi per assicurarsi che la macchina possa essere
comandata solo dai posti di comando situati in una o più zone o posti
prestabiliti.
Quando vi sono più posti di comando, il sistema di comando deve essere
progettato in modo che l'impiego di uno di essi renda impossibile l'uso degli
altri, ad eccezione dei comandi di arresto e degli arresti di emergenza.
Quando la macchina è munita di più posti di manovra, ognuno di essi deve
disporre di tutti i dispositivi di comando necessari, senza ostacolare né
mettere in situazione pericolosa mutuamente gli operatori.
1.2.3. Avviamento
L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto tramite un'azione
volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine.
Lo stesso dicasi:
- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine,
- per l'effettuazione di una modifica rilevante delle condizioni di
funzionamento.
Tuttavia, purché ciò non generi situazioni pericolose, la rimessa in marcia o la
modifica delle condizioni di funzionamento può essere effettuata tramite
un'azione volontaria su un dispositivo diverso dal dispositivo di comando
previsto a tal fine.
Per le macchine a funzionamento automatico, l'avviamento della macchina, la
rimessa in marcia dopo un arresto o la modifica delle condizioni di
funzionamento possono essere effettuati senza intervento esterno, se ciò non
produce situazioni pericolose.
Quando la macchina è munita di vari dispositivi di comando dell'avviamento e gli
operatori possono pertanto mettersi mutuamente in pericolo, devono essere
installati dispositivi supplementari per eliminare tali rischi. Se per ragioni
di sicurezza l'avviamento e/o l'arresto devono essere effettuati in una sequenza
specifica, opportuni dispositivi devono garantire che queste operazioni siano
eseguite nell'ordine corretto.
1.2.4. Arresto
1.2.4.1. Arresto normale
La macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta
l'arresto generale in condizioni di sicurezza.
Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che
consenta di arrestare, in funzione dei pericoli esistenti, tutte le funzioni
della macchina o unicamente una di esse, in modo che la macchina sia portata in
condizioni di sicurezza.
Il comando di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto ai comandi
di avviamento.
Ottenuto l'arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose, si deve
interrompere l'alimentazione dei relativi azionatori.
1.2.4.2. Arresto operativo
Se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe
l'alimentazione degli azionatori, la condizione di arresto deve essere
monitorata e mantenuta.
1.2.4.3. Arresto di emergenza
La macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza,
che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi
nell'imminenza o che si stiano producendo.
Sono escluse da quest'obbligo:
- le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può
ridurre il rischio, perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale
oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio
richiede,
- le macchine portatili tenute e/o condotte a mano. Il dispositivo deve:
- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e
rapidamente accessibili,
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile,
senza creare rischi supplementari,
- quando necessario avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di
salvaguardia.
Quando si smette di azionare il dispositivo di arresto di emergenza dopo un
ordine di arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del
dispositivo di arresto di emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere
possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi un
ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo deve essere possibile soltanto con
una apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne
la rimessa in funzione.
La funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a
prescindere dalla modalità di funzionamento.
I dispositivi di arresto di emergenza devono offrire soluzioni di riserva ad
altre misure di protezione e non sostituirsi ad esse.
1.2.4.4. Assemblaggi di macchine
Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare
assemblati, le macchine devono essere progettate e costruite in modo tale che i
comandi di arresto, compresi i dispositivi di arresto di emergenza, possano
bloccare non soltanto le macchine stesse ma anche tutte le attrezzature
collegate, qualora il loro mantenimento in funzione possa costituire un
pericolo.
1.2.5. Selezione del modo di comando o di funzionamento
Il modo di comando o di funzionamento selezionato deve avere la priorità su
tutti gli altri modi di comando o di funzionamento, salvo l'arresto di
emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire diversi modi di
comando o di funzionamento che necessitano di misure di protezione e/o di
procedure di lavoro diverse, essa deve essere munita di un selettore di modo di
comando o di funzionamento che possa essere bloccato in ogni posizione. A
ciascuna posizione del selettore, che deve essere chiaramente individuabile,
deve corrispondere un solo modo di comando o di funzionamento.
Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che limitino
l'utilizzo di talune funzioni della macchina a talune categorie di operatori.
Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo
spostato o rimosso e/o con il dispositivo di protezione neutralizzato, il
selettore del modo di comando o di funzionamento deve simultaneamente:
- escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento,
- autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante
dispositivi di comando che necessitano di un'azione continuata,
- autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di
minor rischio, evitando i pericoli derivanti dal succedersi delle sequenze,
- impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un'azione
volontaria o involontaria sui sensori della macchina.
Se queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il
selettore del modo di comando o di funzionamento deve attivare altre misure di
protezione progettate e costruite per garantire una zona di intervento sicura.
Inoltre, al posto di manovra l'operatore deve avere la padronanza del
funzionamento degli elementi sui quali agisce.
1.2.6. Guasto del circuito di alimentazione di energia
L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, di qualsiasi
tipo, dell'alimentazione di energia della macchina non deve creare situazioni
pericolose.
Particolare attenzione richiede quanto segue:
- la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
- i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando
tale cambiamento può portare a situazioni pericolose,
- non deve essere impedito l'arresto della macchina, se l'ordine di arresto è
già stato dato,
- nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve
cadere o essere espulso,
- l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non
deve essere impedito,
- i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un
comando di arresto.
1.3. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
1.3.1. Rischio di perdita di stabilità
La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilità tale da
evitare il rovesciamento, la caduta o gli spostamenti non comandati durante il
trasporto, il montaggio, lo smontaggio e tutte le altre azioni che interessano
la macchina.
Se la forma stessa della macchina o la sua installazione prevista non
garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle
istruzioni appositi mezzi di fissaggio.
1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono
resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza
sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione, previsto dal fabbricante
o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni di fatica,
invecchiamento, corrosione e abrasione.
Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e
manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove
appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.
Se nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di
rottura, gli elementi in questione devono essere montati, disposti e/o protetti
in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti evitando situazioni
pericolose.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta
pressione, devono poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste
e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché, in caso di rottura,
esse non presentino rischi.
In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile,
devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le
persone:
- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue
normali condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o
accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono
essere coordinati.
1.3.3. Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o
dalla proiezione di oggetti.
1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli
Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i limiti
consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi, nonché di
superfici rugose che possono causare lesioni.
1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate
Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni con
ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina combinata), essa deve
essere progettata e costruita in modo che ciascun elemento possa essere
utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano un rischio
per le persone esposte.
A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi in moto
o arrestati individualmente.
1.3.6. Rischi connessi alle variazioni delle condizioni di funzionamento
Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di
impiego diverse, deve essere progettata e costruita in modo che la scelta e la
regolazione di tali condizioni possano essere effettuate in modo sicuro e
affidabile.
1.3.7. Rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per
evitare i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi
persistono, essere muniti di ripari o dispositivi di protezione.
Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio
improvviso degli elementi mobili di lavoro.
Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un bloccaggio,
dovranno essere previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e
gli utensili specifici necessari per permettere di sbloccare la macchina in modo
sicuro.
Le istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare
tali dispositivi di protezione specifici e la modalità di impiego.
1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili
I ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli
elementi mobili devono essere scelti in funzione del tipo di rischio. Per la
scelta si deve ricorrere alle indicazioni seguenti.
1.3.8.1. Elementi mobili di trasmissione
I ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi
mobili di trasmissione devono essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2.
Se si prevedono interventi frequenti, dovrebbe essere scelta quest'ultima
soluzione.
1.3.8.2. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
I ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai
pericoli creati dagli elementi mobili che partecipano alla lavorazione devono
essere:
- ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
- ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure
- dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure
- una combinazione di quanto sopra.
Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla
lavorazione non possono essere resi interamente inaccessibili durante il loro
funzionamento a causa di operazioni che richiedono l'intervento dell'operatore,
detti elementi devono essere muniti di:
- ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l'accesso alle
parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione, e
- ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino l'accesso alle parti
degli elementi mobili cui è necessario accedere.
1.3.9. Rischi di movimenti incontrollati
Quando un elemento della macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla
posizione di arresto, per qualsiasi causa che non sia l'azionamento di
dispositivi di comando, deve essere impedita o essere tale da non costituire un
pericolo.
1.4. CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1.4.1. Requisiti generali
I ripari e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- devono essere fissati solidamente
- non devono provocare pericoli supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la
sostituzione degli utensili e per i lavori di manutenzione, limitando però
l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e, se
possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di
protezione.
Inoltre, se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla
proiezione di materiali od oggetti e dalle emissioni provocate dalla macchina.
1.4.2. Requisiti particolari per i ripari
1.4.2.1. Ripari fissi
II fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono
l'uso di utensili per la loro apertura o smontaggio.
I sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina
quando i ripari sono rimossi.
Se possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei
loro mezzi di fissaggio.
1.4.2.2. Ripari mobili interbloccati
I ripari mobili interbloccati devono:
- per quanto possibile restare uniti alla macchina quando siano aperti,
- essere progettati e costruiti in modo che la loro regolazione richieda un
intervento volontario. I ripari mobili interbloccati devono essere associati ad
un dispositivo di interblocco che:
- impedisca l'avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i
ripari non siano chiusi, e
- dia un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi.
Se un operatore può raggiungere la zona pericolosa prima che sia cessato il
rischio dovuto alle funzioni pericolose della macchina, i ripari mobili devono
essere associati ad un dispositivo di bloccaggio del riparo, oltre che ad un
dispositivo di interblocco che:
- impedisca l'avviamento delle funzioni pericolose della macchina fin quando il
riparo non è chiuso e bloccato, e
- tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non è cessato il rischio di
lesioni dovuto alle funzioni pericolose della macchina.
I ripari mobili interbloccati devono essere progettati in modo che la mancanza o
il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto
delle funzioni pericolose della macchina.
1.4.2.3. Ripari regolabili che limitano l'accesso
I ripari regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili
indispensabili alla lavorazione devono:
- potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di
lavorazione da eseguire, e
- potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo.
1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema
di comando in modo tale che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché
l'operatore può raggiungerli,
- le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e
- la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o
provochi l'arresto degli elementi mobili.
La loro regolazione deve richiedere un intervento volontario.
1.5. RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI
1.5.1. Energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata,
costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire
tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica.
Gli obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 2006/95/CE si applicano alle
macchine. Tuttavia gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e
l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai
pericoli dovuti all'energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dal
presente decreto legislativo.
1.5.2. Elettricità statica
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre
la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose e/o deve
essere munita di mezzi che consentano di scaricarle.
1.5.3. Energie diverse dall'energia elettrica
Se la macchina è alimentata da fonti di energia diverse da quella elettrica,
essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire
tutti i rischi che possono derivare da tali fonti di energia.
1.5.4. Errori di montaggio
Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che
potrebbero essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili dalla
progettazione e dalla costruzione degli stessi oppure mediante indicazioni
figuranti sui pezzi e/o sui loro carter. Le stesse indicazioni devono figurare
sui pezzi mobili e/o sui loro carter, qualora occorra conoscere il senso del
moto per evitare rischi.
Se del caso, nelle istruzioni devono figurare informazioni supplementari su tali
rischi.
Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento difettoso, la
progettazione o le indicazioni figuranti sugli elementi da collegare e, se del
caso, sui mezzi di collegamento devono rendere impossibili i raccordi errati.
1.5.5. Temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di
lesioni causate dal contatto o dalla vicinanza con parti della macchina o
materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di
proiezione di materiali molto caldi o molto freddi o per proteggere da tali
rischi.
1.5.6. Incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi
rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da
gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla
macchina.
1.5.7. Esplosione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi
rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi,
polveri, vapori od altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.
La macchina deve essere, per quanto riguarda i rischi di esplosione dovuti
all'utilizzo in atmosfera potenzialmente esplosiva, conforme alle specifiche
direttive comunitarie.
1.5.8. Rumore
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti
all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del
progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il
rumore, in particolare alla fonte.
Il livello dell'emissione di rumore può essere valutato in riferimento ai dati
comparativi di emissione di macchine simili.
1.5.9. Vibrazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti
alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto
conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le
vibrazioni, in particolare alla fonte.
Il livello dell'emissione di vibrazioni può essere valutato in riferimento ai
dati comparativi di emissione di macchine simili.
1.5.10. Radiazioni
Le emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere
eliminate o essere ridotte a livelli che non producono effetti negativi sulle
persone.
Ogni emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al
livello minimo sufficiente per il corretto funzionamento della macchina durante
la regolazione, il funzionamento e la pulitura. Qualora sussistano rischi si
devono prendere le necessarie misure di protezione.
Ogni emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione,
il funzionamento e la pulitura deve essere ridotta a livelli che non producono
effetti negativi sulle persone.
1.5.11. Radiazione esterne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo
funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne.
1.5.12. Radiazioni laser
In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti
disposizioni:
- i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti
in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria,
- i dispositivi laser montati sulle macchine debbono essere protetti in modo
tale che né le radiazioni utili, né le radiazioni prodotte da riflessione o da
diffusione e le radiazioni secondarie possano nuocere alla salute,
- i dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di dispositivi laser
montati sulle macchine devono essere tali che le radiazioni laser non creino
alcun rischio per la salute.
1.5.13. Emissioni di materie e sostanze pericolose
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare i rischi
di inalazione, ingestione, contatto con la pelle, gli occhi e le mucose e di
penetrazione attraverso la pelle delle materie e sostanze pericolose prodotte.
Se il pericolo non può essere eliminato, la macchina deve essere equipaggiata in
modo che le materie e sostanze pericolose possano essere captate, aspirate,
precipitate mediante vaporizzazione di acqua, filtrate o trattate con un altro
metodo altrettanto efficace.
Qualora il processo non sia totalmente chiuso durante il normale funzionamento
della macchina, i dispositivi di captazione e/o di aspirazione devono essere
situati in modo da produrre il massimo effetto.
1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina
La macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano
di evitare che una persona resti chiusa all'interno o, se ciò non fosse
possibile, deve essere dotata di mezzi per chiedere aiuto.
1.5.15. Rischio di scivolamento, inciampo o caduta
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento
delle persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che esse
scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse.
Se opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi di presa fissi rispetto
all'utilizzatore che gli consentano di mantenere la stabilità.
1.5.16. Fulmine
Le macchine che necessitano di protezione dagli effetti del fulmine durante
l'uso devono essere equipaggiate in modo da scaricare al suolo le eventuali
scariche elettriche.
1.6. MANUTENZIONE
1.6.1. Manutenzione della macchina
I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone
pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di
pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma.
Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti
condizioni, devono essere prese disposizioni per garantire che dette operazioni
possano essere eseguite in condizioni di sicurezza (cfr. punto 1.2.5).
Per le macchine automatizzate e, se del caso, per altre macchine, deve essere
previsto un dispositivo di connessione che consenta di montare un dispositivo di
diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti
frequentemente devono essere facilmente smontabili e rimontabili in condizioni
di sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere questi
compiti con i mezzi tecnici necessari secondo il metodo operativo previsto.
1.6.2. Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la
manutenzione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso
in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire
durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina.
1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
La macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da
ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia. Tali dispositivi devono
essere identificati chiaramente. Devono poter essere bloccati, qualora la
riconnessione rischi di presentare un pericolo per le persone. I dispositivi
devono inoltre poter essere bloccati nel caso in cui l'operatore non possa
verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni cui ha accesso.
Nel caso di macchine che possono essere alimentate ad energia elettrica mediante
una spina ad innesto, è sufficiente la separazione della spina, a patto che
l'operatore possa verificare da tutte le posizioni cui ha accesso, che la spina
resti disinserita.
L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della macchina
deve poter essere dissipata senza rischio per le persone.
In deroga al requisito dei commi precedenti, taluni circuiti possono non essere
separati dalla loro fonte di energia onde consentire, ad esempio, il supporto di
pezzi, la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti interne, ecc. In
questo caso devono essere prese disposizioni particolari per garantire la
sicurezza degli operatori.
1.6.4. Intervento dell'operatore
La macchina deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo tale da
limitare la necessità d'intervento degli operatori. L'intervento di un
operatore, ogniqualvolta non possa essere evitato, dovrà poter essere effettuato
facilmente e in condizioni di sicurezza.
1.6.5. Pulitura delle parti interne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle
parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose
sia possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso dicasi per
l'eventuale svuotamento completo, che deve poter essere fatto dall'esterno. Se è
impossibile evitare di penetrarvi, la macchina deve essere progettata e
costruita in modo da consentire di effettuare la pulitura in condizioni di
sicurezza.
1.7. INFORMAZIONI
1.7.1. Informazioni e avvertenze sulla macchina
Le informazioni e le avvertenze sulla macchina dovrebbero essere fornite
preferibilmente in forma di simboli o pittogrammi facilmente comprensibili.
Qualsiasi informazione o avvertenza scritta od orale deve essere espressa nella
o nelle lingue ufficiali della Comunità, che possono essere determinate,
conformemente al trattato, dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o
messa in servizio la macchina e può essere corredata, su richiesta, della o
delle versioni linguistiche comprese dagli operatori.
1.7.1.1. Informazioni e dispositivi di informazione
Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere fornite in
forma chiara e facilmente comprensibile. Non devono essere in quantità tale da
accavallarsi nella mente dell'operatore.
Le unità di visualizzazione o qualsiasi altro mezzo di comunicazione interattiva
tra operatore e macchina devono essere di facile comprensione e impiego.
1.7.1.2. Dispositivi di allarme
Quando la sicurezza e la salute delle persone possono essere messe in pericolo
da un'avaria di una macchina che funziona senza sorveglianza, la macchina deve
essere attrezzata in modo da emettere un segnale di avvertenza sonoro o luminoso
adeguato.
Se la macchina è munita di dispositivi di avvertenza, essi devono poter essere
compresi senza ambiguità e facilmente percepiti. Devono essere prese misure
opportune per consentire all'operatore di verificare la costante efficienza di
questi dispositivi di avvertenza.
Devono essere applicate le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie
concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.
1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure
di protezione integrate nella progettazione, le protezioni e le misure di
protezione complementari, devono essere previste le necessarie avvertenze,
compresi i dispositivi di avvertenza.
1.7.3. Marcatura delle macchine
Ogni macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le
seguenti indicazioni:
- ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo
mandatario,
- designazione della macchina,
- marcatura "CE" (cfr. allegato III),
- designazione della serie o del tipo,
- eventualmente, numero di serie,
- anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di
fabbricazione.
È vietato antedatare o postdatare la macchina al momento dell'apposizione della
marcatura CE.
Inoltre, la macchina progettata e costruita per l'utilizzo in atmosfera
esplosiva deve recare l'apposita marcatura.
La macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di
macchina, nonché le indicazioni indispensabili alla sicurezza di utilizzo. Dette
informazioni sono soggette ai requisiti di cui al punto 1.7.1.
Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione
con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile,
indelebile e non ambiguo.
1.7.4. Istruzioni
Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle
lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul
mercato e/o messa in servizio.
Le istruzioni che accompagnano la macchina devono essere "Istruzioni originali"
o una "Traduzione delle istruzioni originali"; in tal caso alla traduzione deve
essere allegata una copia delle istruzioni originali.
In deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere
usate da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo
mandatario possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da
detto personale.
Le istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di
seguito.
1.7.4.1. Principi generali di redazione
a) Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della
Comunità. Il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali
istruzioni apponendovi la dicitura "Istruzioni originali".
b) Qualora non esistano "Istruzioni originali" nella o nelle lingue ufficiali
del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi
immette la macchina nella zona linguistica in questione deve fornire la
traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la
dicitura "Traduzione delle istruzioni originali".
c) Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l'uso previsto
della macchina, ma deve tener conto anche dell'uso scorretto ragionevolmente
prevedibile.
d) In caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non
professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso devono
tenere conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si
può ragionevolmente aspettare da questi operatori.
1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le
informazioni seguenti:
a) la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo
mandatario;
b) la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto
il numero di serie (cfr. punto 1.7.3);
c) la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto
della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non
necessariamente il numero di serie e la firma;
d) una descrizione generale della macchina;
e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso,
la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto
funzionamento;
f) una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli
operatori;
g) una descrizione dell'uso previsto della macchina;
h) le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata
e che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi;
i) le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i
disegni e i diagrammi e i sistemi di fissaggio e la designazione del telaio o
dell'installazione su cui la macchina deve essere montata;
j) le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e
le vibrazioni prodotti;
k) le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se
necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano
state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della
macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari
adottate;
m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese
dall'utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione
individuale che devono essere fornite;
n) le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla
macchina;
o) le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante
l'utilizzo, il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, in condizioni di fuori
servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
p) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di
trasporto, movimentazione e stoccaggio, indicanti la massa della macchina e dei
suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati
separatamente;
q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può
verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di
sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono
essere effettuate dall'utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva
da rispettare;
s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la
manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese
durante tali operazioni;
t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e
la sicurezza degli operatori;
u) le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:
- il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di
lavoro, se supera 70 dB(A); se tale livello non supera 70 dB(A), deve essere
indicato,
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di
lavoro, se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20
μPa),
- il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il
livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro
supera 80 dB(A).
I suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla
macchina in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni
effettuate su una macchina tecnicamente comparabile e rappresentativa della
macchina da produrre.
Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del
livello di potenza acustica ponderato A possono essere indicati livelli di
pressione acustica dell'emissione ponderati A in appositi punti intorno alla
macchina.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono
essere misurati utilizzando il codice di misurazione più appropriato
adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati i valori dell'emissione
acustica, devono essere specificate le incertezze relative a tali valori.
Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina
durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla.
Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i
livelli di pressione acustica ponderati A devono essere misurati a 1 m dalla
superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla
piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore
della pressione acustica massima.
Qualora vi siano specifiche direttive comunitarie che prevedono altre
indicazioni per la misurazione del livello di pressione acustica o del
livello di potenza acustica, esse vanno applicate e non si applicano le
prescrizioni corrispondenti del presente punto;
v) se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero
nuocere alle persone, in particolare se portatrici di dispositivi medici
impiantabili attivi o non attivi, le informazioni riguardanti le radiazioni
emesse per l'operatore e le persone esposte.
1.7.4.3. Pubblicazioni illustrative o promozionali
Le pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono la macchina non
possono essere in contraddizione con le istruzioni per quanto concerne gli
aspetti relativi alla salute e alla sicurezza. Le pubblicazioni illustrative
o promozionali che descrivono le caratteristiche delle prestazioni della
macchina devono contenere le stesse informazioni delle istruzioni per quanto
concerne le emissioni.
2. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE
Le macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici,
le macchine tenute e/o condotte a mano, le macchine portatili per il
fissaggio e altre macchine ad impatto, nonché le macchine per la lavorazione
del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili devono soddisfare
tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti
dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
2.1. MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI
2.1.1. Considerazioni generali
Le macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per
prodotti cosmetici o farmaceutici devono essere progettate e costruite in
modo da evitare qualsiasi rischio di infezione, di malattia e di contagio.
Vanno osservati i seguenti requisiti:
a) i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti
alimentari, cosmetici o farmaceutici devono essere conformi alle direttive
in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che
detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo
non è possibile devono essere utilizzati elementi monouso;
b) tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o
farmaceutici ad eccezione di quelle degli elementi monouso devono:
- essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie
organiche. Lo stesso requisito va rispettato per i collegamenti fra le
superfici,
- essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i
bordi e gli angoli,
- poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver
asportato le parti facilmente smontabili; gli angoli interni devono essere
raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa;
c) i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o
farmaceutici e dai prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura
devono poter defluire completamente verso l'esterno della macchina (se
possibile in una posizione "pulizia");
d) la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare
l'ingresso di sostanze o di esseri vivi, in particolare insetti o accumuli
di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
e) la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti
ausiliari pericolosi per la salute, inclusi i lubrificanti, non possano
entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici.
All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per
permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.
2.1.2. Istruzioni
Le istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere
utilizzate per prodotti cosmetici o farmaceutici devono indicare i prodotti
e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione e la risciacquatura
non solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali
è impossibile o sconsigliato accedere.
2.2. MACCHINE PORTATILI TENUTE E/O CONDOTTE A MANO
2.2.1. Considerazioni generali
Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono:
- a seconda del tipo, avere una superficie di appoggio sufficiente e
disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di mantenimento
correttamente dimensionati, sistemati in modo da garantire la stabilità
della macchina nelle condizioni di funzionamento previste,
- tranne quando sia tecnicamente impossibile o quando esista un dispositivo
di comando indipendente, se le impugnature non possono essere abbandonate in
tutta sicurezza, essere munite di dispositivi di comando manuali per
l'avviamento e/o l'arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba
abbandonare i mezzi di presa per azionarli,
- essere esenti dai rischi dovuti all'avviamento intempestivo e/o al
mantenimento in funzione dopo che l'operatore ha abbandonato i mezzi di
presa. Se questo requisito non è tecnicamente realizzabile, occorre prendere
disposizioni compensative,
- consentire, all'occorrenza, l'osservazione visiva delle zone pericolose e
dell'azione dell'utensile sul materiale lavorato.
Le impugnature delle macchine portatili devono essere progettate e costruite
in modo tale che l'avvio e l'arresto delle macchine siano facili e agevoli.
2.2.1.1. Istruzioni
Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle
vibrazioni emesse dalle macchine portatili tenute e condotte a mano:
- il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccia
quando superi i 2,5 m/s2.
Se tale valore non supera 2,5 m/s2,
occorre segnalarlo,
- l'incertezza della misurazione.
I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla
macchina in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni
effettuate su una macchina tecnicamente comparabile rappresentativa della
macchina da produrre.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni
devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato
adeguato alla macchina.
Devono essere specificati le condizioni di funzionamento della macchina
durante la misurazione e i metodi utilizzati per effettuarla oppure il
riferimento alla norma armonizzata applicata.
2.2.2. Macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto
2.2.2.1. Considerazioni generali
Le macchine portatili per il fissaggio o le altre macchine ad impatto devono
essere progettate e costruite in modo da:
- effettuare la trasmissione dell'energia al pezzo propulso tramite un
componente intermedio che non si separa dal dispositivo,
- impedire l'impatto, tramite un dispositivo di consenso, se la macchina non
è posizionata correttamente con una pressione adeguata sul materiale di
base,
- impedire l'azionamento involontario; se del caso, per azionare l'impatto
deve essere necessaria una sequenza appropriata di azioni sul dispositivo di
consenso e sul dispositivo di comando,
- impedire l'azionamento intempestivo durante la movimentazione o in caso di
urto,
- poter effettuare le operazioni di carico e scarico facilmente e in
condizioni di sicurezza.
Se necessario, deve essere possibile dotare il dispositivo di uno o più
ripari paraschegge ed i ripari appropriati devono essere forniti dal
fabbricante della macchina.
2.2.2.2. Istruzioni
Le istruzioni devono fornire le indicazioni necessarie riguardanti:
- gli accessori e le attrezzature intercambiabili che possono essere
impiegati con la macchina,
- gli elementi appropriati per il fissaggio o altro impatto da utilizzare
con la macchina,
- se del caso, le cartucce appropriate da utilizzare.
2.3. MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DI MATERIE CON CARATTERISTICHE
FISICHE SIMILI
Le macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche
fisiche simili devono rispettare i seguenti requisiti:
a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che il
pezzo da lavorare possa essere posizionato e guidato in condizioni di
sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di lavoro,
quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la lavorazione
e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo;
b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un
rischio di proiezione di pezzi lavorati o loro parti, essa deve essere
progettata, costruita o attrezzata in modo da impedire tale proiezione o,
qualora ciò non sia possibile, in modo che la proiezione non produca danni
per l'operatore e/o le persone esposte;
c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti
l'utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto
con l'utensile in fase di rallentamento;
d) quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente
automatizzata, questa deve essere progettata e costruita in modo tale da
eliminare o ridurre i rischi di infortuni alle persone.
3. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
PER OVVIARE AI PERICOLI DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE
Le macchine che presentano pericoli dovuti alla mobilità devono soddisfare
tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti
dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
3.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
3.1.1. Definizioni
a) "Macchina che presenta pericoli dovuti alla mobilità":
- macchina il cui lavoro richiede la mobilità durante il lavoro oppure uno
spostamento continuo o semicontinuo secondo una successione di stazioni di
lavoro fisse, o
- macchina il cui lavoro si effettua senza spostamenti, ma che può essere
munita di mezzi che consentano di spostarla più facilmente da un luogo
all'altro.
b) "Conducente": operatore competente incaricato dello spostamento di una
macchina. Il conducente può essere trasportato dalla macchina oppure
accompagnarla a piedi, o azionarla mediante telecomando.
3.2. POSTI DI LAVORO
3.2.1. Posto di guida
La visibilità dal posto di guida deve essere tale da consentire al
conducente di far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di
impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso e per le persone
esposte. In caso di necessità, adeguati dispositivi devono rimediare ai
pericoli dovuti ad insufficiente visibilità diretta.
La macchina su cui è trasportato il conducente deve essere progettata e
costruita in modo che ai posti di guida non si presentino per il conducente
rischi dovuti al contatto involontario con le ruote o con i cingoli.
Se le dimensioni lo consentono e se i rischi non ne sono accresciuti, il
posto di guida del conducente trasportato deve essere progettato e costruito
in modo da poter essere dotato di cabina. La cabina deve comportare un luogo
destinato alla sistemazione delle istruzioni necessarie al conducente.
3.2.2. Sedili
Se c'è il rischio che gli operatori o altre persone trasportati dalla
macchina possano essere schiacciati tra elementi della macchina e il suolo
in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, in particolare per le
macchine munite di una struttura di protezione di cui ai punti 3.4.3 o
3.4.4, i sedili devono essere progettati o muniti di un sistema di ritenuta
in modo da mantenere le persone sui loro sedili, senza opporsi ai movimenti
necessari alle operazioni né ai movimenti dovuti alla sospensione dei sedili
rispetto alla struttura. Detti sistemi di ritenuta non devono essere montati
se accrescono i rischi.
3.2.3. Posti per altre persone
Se le condizioni di utilizzazione prevedono che, oltre al conducente, siano
saltuariamente o regolarmente trasportate sulla macchina o vi lavorino altre
persone, devono essere previsti posti adeguati affinché il loro trasporto o
lavoro avvenga senza rischi.
Il punto 3.2.1, secondo e terzo comma, si applica anche ai posti delle
persone diverse dal conducente.
3.3. SISTEMI DI COMANDO
Se necessario, vanno previsti sistemi atti ad impedire l'uso non autorizzato
dei comandi.
Nelle macchine dotate di telecomando, ogni unità di comando deve indicare
chiaramente quali siano le macchine che essa è destinata a comandare.
Il sistema di telecomando deve essere progettato e costruito in modo da
influenzare soltanto:
- la macchina in questione,
- le funzioni in questione.
Le macchine dotate di telecomando devono essere progettate e costruite in
modo da rispondere unicamente ai segnali delle unità di comando previste.
3.3.1. Dispositivi di comando
Dal posto di manovra il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi
di comando necessari al funzionamento della macchina, tranne per quanto
riguarda le funzioni che possono essere esercitate in condizioni di
sicurezza solo mediante dispositivi di comando collocati altrove. Dette
funzioni includono, in particolare, quelle di cui sono responsabili
operatori diversi dal conducente o per le quali è necessario che il
conducente lasci il posto di manovra per comandarle in condizioni di
sicurezza.
I pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo
che possano essere azionati da un conducente in modo sicuro con il minimo
rischio di azionamento errato. Devono avere una superficie antisdrucciolo ed
essere facili da pulire.
Quando il loro azionamento può comportare pericoli, in particolare movimenti
pericolosi, i dispositivi di comando, ad esclusione di quelli a posizioni
predeterminate, devono ritornare in posizione neutra non appena l'operatore
li lascia liberi.
Nel caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere
progettato e costruito in modo da ridurre la forza dei movimenti bruschi del
volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote
sterzanti.
II comando di blocco del differenziale deve essere progettato e disposto in
modo da permettere di sbloccare il differenziale quando la macchina è in
movimento.
Il sesto comma del punto 1.2.2, concernente i segnali di avviamento
avvertimento sonori e/o visivi, si applica unicamente in caso di
retromarcia.
3.3.2. Avviamento/spostamento
Qualsiasi spostamento comandato di una macchina semovente con conducente
trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente si trova al
posto di comando.
Quando, per il suo lavoro, una macchina è attrezzata con dispositivi che
superano la sua sagoma normale (ad esempio stabilizzatore, freccia), è
necessario che il conducente disponga di mezzi che gli consentano di
verificare facilmente, prima di spostare la macchina, che detti dispositivi
sono in una posizione che consente uno spostamento sicuro.
La stessa cosa deve verificarsi per la posizione di tutti gli altri elementi
che, per consentire uno spostamento sicuro, devono occupare una posizione
definita, se necessario bloccata.
Quando ciò non genera altri rischi, lo spostamento della macchina deve
essere subordinato alla posizione sicura degli elementi sopra indicati.
Uno spostamento involontario della macchina non deve essere possibile
all'atto dell'avviamento del motore.
3.3.3. Funzione di spostamento
Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le
macchine semoventi e i loro rimorchi devono rispettare i requisiti in
materia di rallentamento, di arresto, di frenatura e di immobilizzazione che
garantiscano la sicurezza in tutte le condizioni di funzionamento, di
carico, di velocità, di caratteristiche del suolo e di pendenza previste.
Il rallentamento e l'arresto della macchina semovente devono poter essere
ottenuti dal conducente attraverso un dispositivo principale. Se la
sicurezza lo esige, in caso di guasto del dispositivo principale o in
mancanza di energia per azionare tale dispositivo, un dispositivo
d'emergenza con un dispositivo di comando interamente indipendente e
facilmente accessibile deve consentire il rallentamento e l'arresto.
Se la sicurezza lo esige, l'immobilizzazione della macchina deve essere
mantenuta con un dispositivo di sosta. Questo dispositivo può essere
combinato con uno dei dispositivi di cui al secondo comma, a condizione che
sia ad azione puramente meccanica.
Le macchine dotate di telecomando devono disporre di sistemi atti ad
azionare automaticamente e immediatamente l'arresto e a prevenire il
funzionamento potenzialmente pericoloso nelle situazioni seguenti:
- quando il conducente ne ha perso il controllo,
- quando viene ricevuto un segnale di arresto,
- quando viene individuata un'avaria in un elemento del sistema di controllo
legato alla sicurezza,
- quando un segnale di convalida non è stato rilevato entro un termine
specificato. Il punto 1.2.4 non si applica alla funzione spostamento.
3.3.4. Spostamento delle macchine con conducente a piedi
Ogni spostamento di una macchina semovente con conducente a piedi deve
essere possibile solo se quest'ultimo esercita un'azione continua sul
dispositivo di comando corrispondente. In particolare, nessuno spostamento
deve essere possibile all'atto d'avviamento del motore.
Il sistema di comando delle macchine con conducente a piedi deve essere
progettato in modo da ridurre al minimo i rischi connessi allo spostamento
inopinato della macchina verso il conducente, in particolare i rischi:
- di schiacciamento,
- di lesioni provocate da utensili rotanti.
La velocità di spostamento della macchina deve essere compatibile con
l'andatura del conducente.
Sulle macchine che possono essere munite di un utensile rotante,
quest'ultimo non deve potere essere azionato quando il comando di
retromarcia è inserito, salvo che lo spostamento della macchina risulti dal
movimento dell'utensile. In quest'ultimo caso la velocità in retromarcia
deve essere sufficientemente ridotta, in modo da non presentare rischi per
il conducente.
3.3.5. Guasto del circuito di comando
In caso di guasto dell'alimentazione del servosterzo, la macchina deve poter
essere guidata per il tempo necessario ad arrestarla.
3.4. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
3.4.1. Movimenti incontrollati
La macchina deve essere progettata, costruita ed eventualmente montata sul
suo supporto mobile in modo che al momento dello spostamento le oscillazioni
incontrollate del suo baricentro non ne pregiudichino la stabilità né
comportino sforzi eccessivi per la sua struttura.
3.4.2. Elementi mobili di trasmissione
In deroga al punto 1.3.8.1, nel caso dei motori, i ripari mobili che
impediscono l'accesso alle parti mobili del compartimento motore possono non
essere provviste di dispositivi di interblocco, a condizione che la loro
apertura sia possibile soltanto con l'impiego di un utensile o di una
chiave, oppure dopo aver azionato un comando situato sul posto di guida, se
quest'ultimo si trova in una cabina completamente chiusa con una serratura
per impedire l'accesso non autorizzato.
3.4.3. Ribaltamento o rovesciamento laterale
Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e
persona/e trasportati esiste il rischio di ribaltamento o rovesciamento
laterale, essa deve essere munita di una struttura di protezione
appropriata, a meno che ciò non accresca il rischio.
Detta struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o
rovesciamento laterale, garantisca alle persone trasportate un adeguato
volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al
secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far
effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.4. Caduta di oggetti
Quando per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o
persona/e trasportati esistono rischi connessi con cadute di oggetti o di
materiali, essa deve essere progettata e costruita in modo da tenere conto
di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo
consentono, di una struttura di protezione appropriata.
Detta struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di
materiali sia garantito alla persona o alle persone trasportate un adeguato
volume limite di deformazione.
Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al
secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare, o far
effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.5. Mezzi di accesso
Mezzi di appoggio o di sostegno devono essere progettati, costruiti e
disposti in modo che gli operatori li utilizzino istintivamente e non
ricorrano ai dispositivi di comando per facilitare l'accesso.
3.4.6. Dispositivi di traino
Ogni macchina utilizzata per trainare o destinata ad essere trainata deve
essere munita di dispositivi di rimorchio o di traino progettati, costruiti
e disposti in modo da garantire che il collegamento e lo sganciamento
possano essere effettuati facilmente ed in modo sicuro e da impedire uno
sganciamento accidentale durante l'utilizzazione.
Qualora il carico sul timone lo richieda, queste macchine devono essere
munite di un supporto con una superficie d'appoggio adattata al carico e al
terreno.
3.4.7. Trasmissione di potenza tra la macchina semovente (o il trattore) e
la macchina azionata
I dispositivi amovibili di trasmissione meccanica che collegano una macchina
semovente (o un trattore) al primo supporto fisso di una macchina azionata
devono essere progettati e costruiti in modo che tutte le parti in movimento
durante il funzionamento siano protette per tutta la lunghezza.
Sul lato della macchina semovente o del trattore, la presa di forza alla
quale è collegato il dispositivo amovibile di trasmissione meccanica deve
essere protetta da un riparo fisso collegato alla macchina semovente (o
trattore) oppure da qualsiasi altro dispositivo che garantisca una
protezione equivalente.
Deve essere possibile aprire questo riparo per accedere al dispositivo
amovibile di trasmissione. Una volta collocata, deve esservi abbastanza
spazio per impedire all'albero motore di danneggiare il riparo quando la
macchina (o il trattore) è in movimento.
Sul lato della macchina azionata, l'albero comandato deve essere chiuso in
un carter di protezione fissato sulla macchina.
La presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera è autorizzata
per la trasmissione cardanica soltanto sul lato in cui avviene il
collegamento con la macchina azionata. In questo caso occorre indicare sul
dispositivo amovibile di trasmissione meccanica il senso del montaggio.
Ogni macchina azionata, il cui funzionamento implica la presenza di un
dispositivo amovibile di trasmissione meccanica che la colleghi ad una
macchina semovente (o a un trattore), deve possedere un sistema di aggancio
del dispositivo amovibile di trasmissione meccanica tale che, quando la
macchina è staccata, il dispositivo amovibile di trasmissione meccanica e il
suo riparo non vengano danneggiati dal contatto con il suolo o con un
elemento della macchina.
Gli elementi esterni del riparo devono essere progettati, costruiti e
disposti in modo da non poter ruotare con il dispositivo amovibile di
trasmissione meccanica. Il riparo deve coprire l'albero di trasmissione fino
alle estremità delle ganasce interne nel caso di giunti cardanici semplici e
almeno fino al centro del giunto o dei giunti esterni nel caso di cardani
detti a grandangolo.
Se sono previsti accessi ai posti di lavoro in prossimità del dispositivo
amovibile di trasmissione meccanica, essi devono essere progettati e
costruiti in modo da evitare che i ripari di tali alberi possano servire da
predellini, a meno che non siano progettati e costruiti a tal fine.
3.5. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO ALTRI PERICOLI
3.5.1. Batteria d'accumulatori
L'alloggiamento della batteria deve essere progettato e costruito in modo da
impedire la proiezione dell'elettrolita sull'operatore in caso di
ribaltamento o rovesciamento laterale e da evitare l'accumulo di vapori
vicino ai posti occupati dagli operatori.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la batteria possa
essere disinserita con un dispositivo facilmente accessibile previsto a tal
fine.
3.5.2. Incendio
A seconda dei pericoli previsti dal fabbricante la macchina deve, qualora le
dimensioni lo consentano:
- permettere l'installazione di estintori facilmente accessibili, oppure
- essere munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della
macchina.
3.5.3. Emissioni di sostanze pericolose
Il punto 1.5.13, secondo e terzo comma, non si applica quando la funzione
principale della macchina è la polverizzazione di prodotti. Tuttavia
l'operatore deve essere protetto dal rischio di esposizione a tali emissioni
pericolose.
3.6. INFORMAZIONI ED INDICAZIONI
3.6.1. Iscrizioni, segnalazioni e avvertimenti
Le macchine devono essere provviste di iscrizioni e/o di targhe con le
istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione, ovunque necessario,
per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone. Tali
mezzi devono essere scelti, progettati e realizzati in modo da essere
chiaramente visibili e indelebili.
Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le
macchine con conducente trasportato devono essere dotate della seguente
attrezzatura:
- un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone,
- un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di
impiego previste; quest'ultima condizione non si applica alle macchine
destinate esclusivamente ai lavori sotterranei e sprovviste di alimentazione
elettrica,
- all'occorrenza, deve esserci un appropriato sistema di collegamento tra il
rimorchio e la macchina per l'azionamento dei segnali.
Le macchine dotate di telecomando, le cui condizioni di impiego normali
espongono le persone a rischi di urto o di schiacciamento, devono essere
munite di mezzi adeguati per segnalare i loro spostamenti o di mezzi per
proteggere le persone contro tali rischi. Lo stesso vale per le macchine la
cui utilizzazione implica la ripetizione sistematica di avanzamento e
arretramento lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha visibilità
posteriore diretta.
Il disinserimento involontario dei dispositivi di avvertimento e di
segnalazione deve essere reso impossibile in sede di fabbricazione. Ogni
volta che ciò sia indispensabile alla sicurezza, questi dispositivi devono
essere muniti di mezzi di controllo del buon funzionamento e un loro guasto
deve essere reso apparente all'operatore.
Quando il movimento delle macchine o dei loro utensili è particolarmente
pericoloso, devono essere previste indicazioni sulle macchine stesse che
avvertano di non avvicinarsi alle macchine durante il lavoro; tali
iscrizioni devono essere leggibili a distanza sufficiente per garantire la
sicurezza delle persone che operano nei pressi delle macchine.
3.6.2. Marcatura
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, le seguenti
indicazioni:
- la potenza nominale espressa in chilowatt (kW),
- la massa, nella configurazione più usuale, in chilogrammi (kg), e se del
caso:
- lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gancio di traino
in newton (N),
- lo sforzo verticale massimo previsto sul gancio di traino in newton (N).
3.6.3. Istruzioni
3.6.3.1. Vibrazioni
Le istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina al sistema mano-braccio o a tutto il
corpo:
- il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccio,
quando superi 2,5 m/s2.
Se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2,
deve essere indicato,
- il valore quadratico medio massimo dell'accelerazione ponderata cui è
esposto tutto il corpo, quando superi 0,5 m/s2.
Se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s2,
deve essere indicato,
- l'incertezza della misurazione.
I suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla
macchina in questione, oppure quelli stabiliti sulla base di misurazioni
effettuate su una macchina tecnicamente comparabile rappresentativa della
macchina da produrre.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni
devono essere misurati usando il codice di misurazione più appropriato
adeguato alla macchina.
Devono essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina
durante la misurazione e il codice di misurazione utilizzato per
effettuarla.
3.6.3.2. Usi molteplici
Le istruzioni di macchine che consentono vari usi a seconda
dell'attrezzatura impiegata e le istruzioni delle attrezzature
intercambiabili devono contenere le informazioni necessarie a consentire il
montaggio e l'impiego in sicurezza della macchina di base e delle
attrezzature intercambiabili che possono esservi montate.
4. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
PER PREVENIRE I PERICOLI DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO
Le macchine che presentano pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento
devono soddisfare tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi
generali,punto 4).
4.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
4.1.1. Definizioni
a) "Operazione di sollevamento": operazione di spostamento di unità di
carico costituite da cose e/o persone che necessitano, in un determinato
momento, di un cambiamento di livello.
b) "Carico guidato": carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide
rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da punti
fissi.
c) "Coefficiente di utilizzazione": rapporto aritmetico tra il carico
garantito dal fabbricante o dal suo mandatario, fino al quale un componente
è in grado di trattenere tale carico, ed il carico massimo di esercizio
marcato sul componente.
d) "Coefficiente di prova": rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per
effettuare le prove statiche o dinamiche della macchina di sollevamento o di
un accessorio di sollevamento ed il carico massimo di esercizio marcato
sulla macchina di sollevamento o sull'accessorio di sollevamento.
e) "Prova statica": verifica che consiste nel controllare la macchina di
sollevamento o un accessorio di sollevamento e nell'applicargli
successivamente una forza corrispondente al carico massimo di esercizio
moltiplicato per un coefficiente di prova statica appropriato; quindi, dopo
aver soppresso il carico, nell'eseguire di nuovo un'ispezione della macchina
o dell'accessorio di sollevamento per controllare che non si sia verificato
alcun danno.
f) "Prova dinamica": verifica che consiste nel far funzionare la macchina di
sollevamento in tutte le possibili configurazioni al carico massimo di
esercizio moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica appropriato,
tenendo conto del comportamento dinamico della macchina di sollevamento onde
verificarne il buon funzionamento.
g) "Supporto del carico": parte della macchina sulla quale o nella quale le
persone e/o le cose sono sorrette per essere sollevate.
4.1.2. Misure di protezione contro i pericoli meccanici
4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la stabilità
prescritta al punto 1.3.1 sia mantenuta sia in servizio che fuori servizio,
incluse tutte le fasi di trasporto, montaggio e smontaggio, in caso di
guasti prevedibili di componenti e durante le prove effettuate in conformità
del manuale di istruzioni. A tal fine il fabbricante o il suo mandatario
deve utilizzare i metodi di verifica appropriati.
4.1.2.2. Macchina che si sposta lungo guide o su vie di scorrimento
La macchina deve essere munita di dispositivi che agiscono sulle guide o vie
di scorrimento in modo da evitare i deragliamenti.
Se, nonostante la presenza di simili dispositivi, permane un rischio di
deragliamento o di guasto di un organo di guida o di scorrimento, si devono
prevedere dispositivi che impediscano la caduta di attrezzature, di
componenti o del carico, nonché il ribaltamento della macchina.
4.1.2.3. Resistenza meccanica
La macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono
poter resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante il
funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle
condizioni di installazione e di esercizio previste e in tutte le relative
configurazioni, tenendo conto eventualmente degli effetti degli agenti
atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone. Questo requisito deve
essere soddisfatto anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e
costruiti in modo tale da evitare guasti dovuti alla fatica e all'usura
tenuto conto dell'uso previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di
esercizio previsti, soprattutto per quanto riguarda la corrosione,
l'abrasione, gli urti, le temperature estreme, la fatica, la fragilità e
l'invecchiamento.
La macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e
costruiti in modo tale da sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove
statiche senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste.
Il calcolo della resistenza deve tenere conto del valore del coefficiente di
prova statica che è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di
sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i seguenti valori:
a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5,
b) altre macchine: 1,25.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da sopportare
perfettamente le prove dinamiche effettuate con il carico massimo di
utilizzazione moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica. Il
coefficiente di prova dinamica è scelto in modo da garantire un livello di
sicurezza adeguato; questo coefficiente è, in generale, pari a 1,1. Le prove
sono generalmente eseguite alle velocità nominali previste. Qualora il
circuito di comando della macchina autorizzi più movimenti simultanei le
prove devono essere effettuate nelle condizioni più sfavorevoli, in generale
combinando i relativi movimenti.
4.1.2.4. Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene
I diametri delle pulegge, dei tamburi e dei rulli devono essere compatibili
con le dimensioni delle funi o delle catene di cui possono essere muniti.
I tamburi e i rulli devono essere progettati, costruiti ed installati in
modo che le funi o le catene di cui sono muniti possano avvolgersi senza
lasciare lateralmente l'alloggiamento previsto.
Le funi utilizzate direttamente per il sollevamento o il supporto del carico
non devono comportare alcuna impiombatura a parte quelle alle loro
estremità. Le impiombature sono tuttavia tollerate negli impianti destinati
per progettazione ad essere modificati regolarmente in funzione delle
esigenze di utilizzazione.
II coefficiente di utilizzazione dell'insieme fune e terminale è scelto in
modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza. Questo coefficiente
è, in generale, pari a 5.
Il coefficiente di utilizzazione delle catene di sollevamento è scelto in
modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza. Questo coefficiente
è, in generale, pari a 4.
Al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di
utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare o
fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di catena e di fune
utilizzato direttamente per il sollevamento del carico e per ciascun tipo di
terminale di fune.
4.1.2.5. Accessori di sollevamento e relativi componenti
Gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono essere
dimensionati tenendo conto dei fenomeni di fatica e di invecchiamento per un
numero di cicli di funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle
condizioni di funzionamento specificate per l'applicazione prevista.
Inoltre:
a) il coefficiente di utilizzazione degli insiemi fune metallico e terminale
deve essere scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di
sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5. Le funi non devono
comportare nessun intreccio o anello diverso da quelli delle estremità;
b) allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, queste devono essere
del tipo a maglie corte. Il coefficiente di utilizzazione delle catene deve
essere scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza;
questo coefficiente è, in generale, pari a 4;
c) il coefficiente d'utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili
dipende dal materiale, dal processo di fabbricazione, dalle dimensioni e
dall'utilizzazione. Questo coefficiente deve essere scelto in modo da
garantire un livello di sicurezza adeguato; esso è, in generale, pari a 7, a
condizione che i materiali utilizzati siano di ottima qualità controllata e
che il processo di fabbricazione sia adeguato all'uso previsto. In caso
contrario, il coefficiente è in generale più elevato per garantire un
livello di sicurezza equivalente. Le funi o cinghie di fibre tessili non
devono presentare alcun nodo, impiombatura o collegamento, a parte quelli
dell'estremità dell'imbracatura o della chiusura di un'imbracatura senza
estremità;
d) il coefficiente d'utilizzazione di tutti i componenti metallici di
un'imbracatura o utilizzati con un'imbracatura è scelto in modo da garantire
un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a
4;
e) il carico massimo di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilito
tenendo conto del coefficiente di utilizzazione del trefolo più debole, del
numero di trefoli e di un fattore di riduzione che dipende dal tipo di
imbracatura;
f) al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di
utilizzazione adeguato, il fabbricante o il suo mandatario deve effettuare o
fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di componente di cui
alle lettere a), b), c) e d).
4.1.2.6. Controllo dei movimenti
I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da mantenere
in condizioni di sicurezza la macchina su cui sono installati.
a) La macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata con
dispositivi che mantengono l'ampiezza dei movimenti dei loro componenti
entro i limiti previsti. L'attività di questi dispositivi deve essere
preceduta eventualmente da un segnale.
b) Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni
simultanee con rischio di urti, dette macchine devono essere progettate e
costruite per poter essere equipaggiate di sistemi che consentano di evitare
tali rischi.
c) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non
possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera
anche in caso di interruzione parziale o totale di energia o quando cessa
l'azione dell'operatore.
d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richieda una siffatta
applicazione, nelle normali condizioni di esercizio non deve essere
possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un freno a
frizione.
e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da
evitare la caduta improvvisa dei carichi.
4.1.2.7. Movimenti di carichi durante la movimentazione
Il posto di manovra della macchina deve essere posizionato in modo tale da
assicurare la più ampia visuale possibile delle traiettorie degli elementi
in movimento, per evitare la possibilità di urtare persone, materiali o
altre macchine che possono funzionare simultaneamente e quindi presentare un
pericolo.
Le macchine a carico guidato devono essere progettate e costruite in modo
tale da prevenire lesioni alle persone dovute ai movimenti del carico, del
supporto del carico o degli eventuali contrappesi.
4.1.2.8. Macchine che collegano piani definiti
4.1.2.8.1. Movimenti del supporto del carico
Il movimento del supporto del carico delle macchine che collegano piani
definiti deve essere a guida rigida verso e ai piani. Anche i sistemi a
forbice sono considerati a guida rigida.
4.1.2.8.2. Accesso del supporto del carico
Se al supporto del carico hanno accesso persone, la macchina deve essere
progettata e costruita in modo da garantire che il supporto del carico resti
immobile durante l'accesso, in particolare al momento del carico o dello
scarico.
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da garantire che il
dislivello tra il supporto del carico e il piano servito non crei rischi di
inciampo.
4.1.2.8.3. Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in movimento
Se necessario, per soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.2.7, secondo
comma, il percorso del supporto del carico deve essere reso inaccessibile
durante il funzionamento normale.
Se, durante l'ispezione o la manutenzione c'è il rischio che le persone
situate al di sotto o al di sopra del supporto del carico siano schiacciate
tra il supporto del carico e le parti fisse, deve essere lasciato spazio
libero sufficiente tramite volumi di rifugio o dispositivi meccanici di
blocco del movimento del supporto del carico.
4.1.2.8.4. Rischio di caduta del carico dal supporto del carico
Se c'è il rischio di caduta del carico dal supporto del carico, la macchina
deve essere progettata e costruita in modo da prevenire tale rischio.
4.1.2.8.5. Piani
Devono essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle persone ai piani
con il supporto del carico in movimento o altre parti mobili.
Se c'è il rischio di caduta di persone nel percorso del supporto del carico
quando quest'ultimo non è presente ai piani, devono essere installati ripari
per evitare tale rischio. Detti ripari non devono aprirsi in direzione del
percorso del supporto del carico. Devono essere montati con un dispositivo
di interblocco controllato dalla posizione del supporto del carico che
impedisce:
- movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari non sono
chiusi e bloccati,
- l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico non si
sia arrestato al piano corrispondente.
4.1.3. Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario si accerta, all'atto dell'immissione sul
mercato o della prima messa in servizio delle macchine di sollevamento o
degli accessori di sollevamento, con adeguate misure che egli prende o fa
prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine di sollevamento
pronti ad essere utilizzati, a operazione manuale o a operazione
motorizzata, possano compiere le funzioni previste in condizioni di
sicurezza.
Le prove statiche e dinamiche di cui al punto 4.1.2.3 devono essere eseguite
su tutte le macchine di sollevamento pronte per essere messe in servizio.
Se le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante o del
suo mandatario, le misure appropriate devono essere prese sul luogo
dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere prese tanto nei
locali del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.
4.2. REQUISITI PER LE MACCHINE MOSSE DA ENERGIA DIVERSA DA QUELLA UMANA
4.2.1. Comando dei movimenti
Devono essere utilizzati dispositivi di comando ad azione mantenuta per il
comando della macchina o delle sue attrezzature. Per i movimenti, parziali o
totali, per i quali non si corre il rischio di urto da parte del carico o
della macchina, si possono sostituire detti comandi con dispositivi di
comando che consentono movimenti con arresti automatici a posizioni
preselezionate senza dover mantenere l'azionamento da parte dell'operatore.
4.2.2. Controllo delle sollecitazioni
Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1.000 kg o
il cui momento di rovesciamento è pari almeno a 40.000 Nm devono essere
dotate di dispositivi che avvertano il conducente e impediscano i movimenti
pericolosi in caso:
- di sovraccarico sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione, sia
per superamento del momento massimo di utilizzazione dovuto a tale carico, o
- di superamento del momento di rovesciamento.
4.2.3. Impianti guidati da funi
Le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere tese da
contrappesi o da un dispositivo che consente di controllare in permanenza la
tensione.
4.3. INFORMAZIONI E MARCATURA
4.3.1. Catene, funi e cinghie
Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia
parte di un insieme deve recare una marcatura o, se ciò non è possibile, una
targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo
mandatario e l'identificazione della relativa attestazione.
L'attestazione sopra menzionata deve contenere almeno le seguenti
indicazioni:
a) nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
b) descrizione della catena o della fune comprendente:
- dimensioni nominali,
- costruzione,
- materiale di fabbricazione, e
- qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;
c) metodo di prova impiegato;
d) carico massimo che deve essere sopportato, durante il funzionamento,
dalla catena o dalla fune. Una forcella di valori può essere indicata in
funzione delle applicazioni previste.
4.3.2. Accessori di sollevamento
Gli accessori di sollevamento devono recare le seguenti indicazioni:
- identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria
per la sicurezza di utilizzo,
- carico massimo di utilizzazione.
Per gli accessori di sollevamento sui quali la marcatura è materialmente
impossibile, le indicazioni di cui al primo comma devono essere riportate su
una targa o un altro mezzo equivalente fissato saldamente all'accessorio.
Le indicazioni devono essere leggibili e situate in un punto in cui non
rischino di scomparire per effetto dell'usura né di compromettere la
resistenza dell'accessorio.
4.3.3. Macchine di sollevamento
Il carico massimo di utilizzazione deve essere marcato in modo ben visibile
sulla macchina. Questa marcatura deve essere leggibile, indelebile e chiara.
Se il carico massimo di utilizzazione dipende dalla configurazione della
macchina, ogni posto di lavoro sarà munito di una targa dei carichi che
indichi sotto forma di tabelle o di diagrammi i carichi di utilizzazione
consentiti per ogni singola configurazione.
Le macchine destinate al sollevamento di sole cose, munite di un supporto
del carico accessibile alle persone, devono recare un'avvertenza chiara ed
indelebile che vieti il sollevamento di persone. Detta avvertenza deve
essere visibile da ciascun posto da cui è possibile l'accesso.
4.4. ISTRUZIONI
4.4.1. Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento, o ciascuna partita di accessori di
sollevamento commercialmente indivisibile, deve essere accompagnato da
istruzioni che forniscano almeno le seguenti indicazioni:
a) uso previsto;
b) limiti di utilizzazione [in particolare per gli accessori di sollevamento
quali ventose magnetiche o a vuoto che non soddisfano pienamente le
disposizioni del punto 4.1.2.6, lettera e)];
c) istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione;
d) coefficiente di prova statica utilizzato.
4.4.2. Macchine di sollevamento
Le macchine di sollevamento devono essere accompagnate da istruzioni che
forniscano le informazioni seguenti:
a) caratteristiche tecniche, in particolare:
- il carico massimo di utilizzazione ed eventualmente un richiamo alla targa
dei carichi o alla tabella dei carichi di cui al punto 4.3.3, secondo comma,
- le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se del caso, le
caratteristiche delle guide,
- eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre;
b) contenuto del registro di controllo della macchina, se non è fornito
insieme a quest'ultima;
c) raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze
della visione diretta del carico da parte dell'operatore;
d) se del caso, un rapporto di prova che descriva dettagliatamente le prove
statiche e dinamiche effettuate dal fabbricante o dal suo mandatario, o per
suo conto;
e) per le macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro
configurazione di utilizzazione, le istruzioni necessarie per attuare le
disposizioni di cui al punto 4.1.3 prima della loro prima messa in servizio.
5. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI
Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei devono
soddisfare tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto 4).
5.1. RISCHI DOVUTI ALLA MANCANZA DI STABILITÀ
Le armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo da
permettere un adeguato orientamento, quando vengono spostate, e non devono
ribaltarsi prima e durante la messa sotto pressione e dopo la
decompressione. Devono disporre di ancoraggi per la piastra di testa dei
raccordi idraulici individuali.
5.2. CIRCOLAZIONE
Le armature semoventi devono permettere alle persone di circolare senza
intralci.
5.3. DISPOSITIVI DI COMANDO
I dispositivi di comando dell'acceleratore e dei freni che consentono di
spostare le macchine che scorrono su rotaia devono essere azionati a mano.
Tuttavia i dispositivi di consenso possono essere a pedale.
I dispositivi di comando delle armature semoventi devono essere progettati,
costruiti e disposti in modo da permettere che, durante l'operazione di
avanzamento, gli operatori siano protetti da un'armatura fissa. I
dispositivi di comando devono essere protetti da qualsiasi azionamento
involontario.
5.4. ARRESTO DELLO SPOSTAMENTO
Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei devono
essere munite di un dispositivo di consenso che agisca sul circuito di
comando dello spostamento della macchina di modo che si arresti, se il
conducente non è più in grado di comandarlo.
5.5. INCENDIO
Il secondo trattino del punto 3.5.2 è obbligatorio per le macchine
comprendenti parti ad alto rischio di infiammabilità.
Il sistema di frenatura delle macchine destinate ad essere impiegate nei
lavori sotterranei deve essere progettato e costruito in modo da non
produrre scintille o essere causa di incendio.
Le macchine a motore a combustione interna destinate ad essere impiegate in
lavori sotterranei devono essere dotate esclusivamente di motore che
utilizzi un combustibile a bassa tensione di vapore che escluda qualsiasi
scintilla di origine elettrica.
5.6. EMISSIONI DI GAS DI SCARICO
I gas di scarico emessi da motori a combustione interna non devono essere
evacuati verso l'alto.
6. REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
PER LE MACCHINE CHE PRESENTANO PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO
DI PERSONE
Le macchine che presentano pericoli dovuti al sollevamento di persone devono
soddisfare tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali, punto
4).
6.1. CONSIDERAZIONI GENERALI
6.1.1. Resistenza meccanica
Il supporto del carico, incluse eventuali botole, deve essere progettato e
costruito in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al
numero massimo di persone consentito nel supporto del carico e al carico
massimo di utilizzazione.
I coefficienti di utilizzazione dei componenti di cui ai punti 4.1.2.4 e
4.1.2.5 non sono sufficienti per le macchine destinate al sollevamento di
persone e devono, come regola generale, essere raddoppiati. Le macchine
destinate al sollevamento di persone o di persone e cose devono essere
munite di un sistema di sospensione o di sostegno del supporto del carico,
progettato e costruito in modo tale da garantire un adeguato livello globale
di sicurezza e di evitare il rischio di caduta del supporto del carico.
Se per sospendere il supporto del carico sono utilizzate funi o catene, come
regola generale sono richieste almeno due funi o catene indipendenti,
ciascuna con il proprio ancoraggio.
6.1.2. Controllo delle sollecitazioni per le macchine mosse da un'energia
diversa dalla forza umana
I requisiti di cui al punto 4.2.2 si applicano a prescindere dal carico
massimo di utilizzazione e dal momento di rovesciamento, a meno che il
fabbricante possa dimostrare che non ci sono rischi di sovraccarico o di
rovesciamento.
6.2. DISPOSITIVI DI COMANDO
Se i requisiti di sicurezza non impongono altre soluzioni, come regola
generale il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo
che le persone che vi si trovano dispongano di dispositivi di comando dei
movimenti di salita e discesa e, se del caso, di altri movimenti del
supporto del carico.
Tali dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri
dispositivi di comando dello stesso movimento salvo sui dispositivi di
arresto di emergenza.
I dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo ad azione
mantenuta, tranne quando lo stesso supporto del carico è completamente
chiuso.
6.3. RISCHI PER LE PERSONE CHE SI TROVANO NEL SUPPORTO DEL CARICO O SOPRA DI
ESSO
6.3.1. Rischi dovuti ai movimenti del supporto del carico
Le macchine per il sollevamento di persone devono essere progettate,
costruite e attrezzate in modo tale che le accelerazioni o le decelerazioni
del supporto del carico non generino rischi per le persone.
6.3.2. Rischio di caduta delle persone dal supporto del carico
Il supporto del carico non deve inclinarsi tanto da comportare un rischio di
caduta per i suoi occupanti, anche durante i movimenti della macchina e del
supporto del carico.
Se il supporto del carico è progettato per fungere da posto di lavoro,
devono essere prese disposizioni per garantirne la stabilità e impedire
movimenti pericolosi.
Se le misure di cui al punto 1.5.15 non sono sufficienti, i supporti del
carico devono essere muniti di ancoraggi appropriati in numero adeguato al
numero di persone consentito nel supporto del carico. I punti di ancoraggio
devono essere sufficientemente resistenti per l'uso di attrezzature per la
protezione individuale contro le cadute dall'alto.
Eventuali botole nel pavimento o nel soffitto o portelli laterali devono
essere progettati e costruiti in modo da impedire l'apertura involontaria e
devono aprirsi in senso contrario al rischio di caduta in caso di apertura
inopinata.
6.3.3. Rischio dovuto alla caduta di oggetto sul supporto del carico
Se c'è il rischio di caduta di oggetti sul supporto del carico con
conseguente pericolo per le persone, il supporto del carico deve essere
munito di una copertura di protezione.
6.4. MACCHINE CHE COLLEGANO PIANI DEFINITI
6.4.1. Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra
di esso
Il supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo da
prevenire i rischi dovuti al contatto tra le persone e/o le cose, che si
trovano nel supporto del carico o sopra di esso, con elementi fissi o
mobili. Se necessario, per soddisfare questo requisito, il supporto del
carico stesso deve essere completamente chiuso e con porte munite di un
dispositivo di interblocco che impedisca movimenti pericolosi del supporto
del carico, se le porte non sono chiuse. Le porte devono restare chiuse se
il supporto del carico si arresta tra i piani, qualora vi sia il rischio di
caduta dal supporto del carico.
La macchina deve essere progettata, costruita e, se necessario, munita di
dispositivi in modo da impedire movimenti incontrollati in salita o in
discesa del supporto del carico. Detti dispositivi devono essere in grado di
arrestare il supporto del carico in condizioni di carico di utilizzazione
massimo e di velocità massima prevedibile.
L'azione di arresto non deve causare decelerazioni dannose per gli
occupanti, in qualsiasi condizione di carico.
6.4.2. Comandi ai piani
I comandi ai piani, ad eccezione di quelli di emergenza, non devono avviare
movimenti del supporto del carico quando:
- i dispositivi di comando nel supporto del carico sono azionati,
- il supporto del carico non si trova a un piano.
6.4.3. Accesso al supporto del carico
I ripari ai piani e sul supporto del carico devono essere progettati e
costruiti in modo da garantire il trasferimento in condizioni di sicurezza
verso il supporto del carico e viceversa, tenuto conto della gamma
prevedibile di cose e persone da sollevare.
6.5. MARCATURE
Nel supporto del carico devono figurare le informazioni necessarie per
garantire la sicurezza, inclusi:
- il numero di persone consentito nel supporto del carico,
- il carico di utilizzazione massimo.
ALLEGATO II
(previsto
dall'articolo 3, comma 3, lettera e), dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo
10, comma 1, lettera c))
Dichiarazioni
1. CONTENUTO
A. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse
condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere
a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri
maiuscoli.
Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è
stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni
effettuate successivamente dall'utente finale.
La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo
mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico,
che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica,
funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è
conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del
caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre
direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina
ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il
numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo
notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui
all'allegato X;
7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 4 che
sono state applicate;
8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9. luogo e data della dichiarazione;
10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la
dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.
B. DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE
La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse
condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere
a) e b)], e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri
maiuscoli.
La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:
1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e,
se del caso, del suo mandatario;
2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione
tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità;
3. descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione
generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti
essenziali della direttiva 2006/42/CE sono applicati e rispettati e che la
documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato
VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la
quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi
riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea;
5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata
delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine.
L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i
diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;
6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in
servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata
dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE;
7. luogo e data della dichiarazione;
8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione
a nome del fabbricante o del suo mandatario.
2. CUSTODIA
Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della
dichiarazione CE di conformità per un periodo di almeno dieci anni dall'ultima
data di fabbricazione della macchina.
Il fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario custodisce l'originale
della dichiarazione di incorporazione per un periodo di almeno dieci anni
dall'ultima data di fabbricazione della quasi-macchina.
ALLEGATO III
(previsto dall'articolo 12, commi 1 e 2)
Marcatura "CE"
La marcatura "CE" di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo il
simbolo grafico che segue:
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura "CE", devono essere
rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura "CE" devono avere sostanzialmente la stessa
dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di
piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
La marcatura "CE" deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del
fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.
Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all'articolo
9 la marcatura "CE" deve essere seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato.
ALLEGATO IV
(previsto dall'articolo 9, commi 2, 3 e 4)
Categorie di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui
all'articolo 9, commi 3 e 4
1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di
materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di
materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o
supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di
trascinamento amovibile;
1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola
cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un
dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico
manuale;
1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento
integrato, a carico e/o scarico manuale.
2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico
manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di
materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di
materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto
del pezzo fissi o a movimento alternato;
4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la
lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del
legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, "toupies" ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a
carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una
corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o
scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico
manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
12.1. locomotive e benne di frenatura;
12.2. armatura semovente idraulica.
13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un
meccanismo di compressione.
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
16. Ponti elevatori per veicoli.
17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo
di caduta verticale superiore a 3 metri.
18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad
impatto.
19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come
mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.
21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
ALLEGATO V
(previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c))
Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera c)
1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
2. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone.
3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come
mezzi di sicurezza nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11 dell'allegato IV.
4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.
5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad
essere utilizzate per il comando dei movimenti pericolosi delle macchine.
6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine.
7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte
contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine.
8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il
sollevamento.
9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile.
10. Dispositivi di arresto di emergenza.
11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche
potenzialmente pericolose.
12. Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza citati ai punti 1.5.7,
3.4.7 e 4.1.2.6 dell'allegato I.
13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e di
vibrazioni.
14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
16. Dispositivi di comando a due mani.
17. I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone
da un piano all'altro e inclusi nel seguente elenco:
a) dispositivi di bloccaggio delle porte di piano;
b) dispositivi che impediscono la caduta dell'unità di carico o movimenti
ascendenti incontrollati;
c) dispositivi di limitazione di velocità eccessiva;
d) ammortizzatori ad accumulazione di energia:
- a caratteristica non lineare, o
- con smorzamento del movimento di ritorno;
e) ammortizzatori a dissipazione di energia;
f) dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza
quando sono utilizzati come dispositivi paracadute;
g) dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza
con componenti elettronici.
ALLEGATO VI
(previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera b))
Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine
Le istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una
descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta
incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza
e la salute.
Le istruzioni per l'assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue
ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale
quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario.
ALLEGATO VII
(previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera b), e dall'articolo 10, comma 1,
lettera a))
A. Fascicolo tecnico per le macchine
La parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del
fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della
macchina ai requisiti della direttiva 2006/42/CE. Esso deve riguardare, nella
misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la
fabbricazione ed il funzionamento della macchina. Il fascicolo tecnico deve
essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni
della macchina costituiscono un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti
applicate le disposizioni particolari previste dall'allegato I, punto 1.7.4.1.
1. Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da una descrizione generale della macchina,
- da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di
comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire
il funzionamento della macchina,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di
calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della
conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare
la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
applicabili alla macchina,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per
ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con
la macchina,
- dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali
norme,
- da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal
fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo
mandatario,
- da un esemplare delle istruzioni della macchina,
- se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine
incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio,
- se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di
altri prodotti incorporati nella macchina,
- da una copia della dichiarazione CE di conformità;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno
applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni del
presente decreto legislativo.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti
e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza
della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio
in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le
relazioni e i risultati pertinenti.
2. Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle
autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data
di fabbricazione della macchina o dell'ultima unità prodotta nel caso di
fabbricazione in serie.
Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della
Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve
tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua
importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o
altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità
utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia
essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute.
3. La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda
debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un
motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
B. Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
Questa parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una
documentazione tecnica pertinente. La documentazione deve dimostrare quali
requisiti della direttiva 2006/42/CE siano applicati e soddisfatti. Essa deve
riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della
quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
applicati. La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue
ufficiali della Comunità.
Essa comprende gli elementi seguenti:
a) un fascicolo di costruzione composto:
- da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di
comando,
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di
calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della
conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute applicati,
- dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare
la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che
sono applicati e soddisfatti,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per
ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui,
iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali
norme,
iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal
fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo
mandatario,
v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno
applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti,
sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza
della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in
condizioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere
inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per
almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o
dell'ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su
richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri. Non deve
necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre
materialmente disponibile. La documentazione tecnica deve poter essere riunita e
presentata all'autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di
incorporazione.
La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a
una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può
costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della
quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
applicati ed attestati.
ALLEGATO VIII
(previsto dall'articolo 9, comma 2 e comma 3, lettera a))
Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle
macchine
1. Il presente allegato descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o
il suo mandatario, che ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 3, assicura e
dichiara che la macchina in questione soddisfa i pertinenti requisiti della
direttiva 2006/42/CE.
2. Per ogni tipo rappresentativo della serie in questione il fabbricante o il
suo mandatario elabora il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A.
3. Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo
di fabbricazione assicuri la conformità della macchina fabbricata al fascicolo
tecnico di cui all'allegato VII, parte A, e ai requisiti della direttiva
2006/42/CE.
ALLEGATO IX
(previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a))
Esame CE del tipo
L'esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato
verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina di cui
all'allegato IV (di seguito "tipo") soddisfa i requisiti della direttiva
2006/42/CE.
1. Il fabbricante o il suo mandatario deve elaborare, per ogni tipo, il
fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A.
2. Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo è presentata dal fabbricante o
dal suo mandatario ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- una dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non è stata
presentata a un altro organismo notificato,
- il fascicolo tecnico.
Inoltre il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un
campione del tipo. L'organismo notificato può chiedere altri campioni, se il
programma delle prove lo richiede.
3. L'organismo notificato:
3.1. esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia stato fabbricato
conformemente a tale fascicolo e individua gli elementi che sono stati
progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme di cui
all'articolo 4, comma 2, nonché gli elementi la cui progettazione non si basa
sulle disposizioni applicabili delle suddette norme;
3.2. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie
per verificare se le soluzioni adottate soddisfano i requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute previsti dalla direttiva 2006/42/CE, qualora
non siano state applicate le norme di cui all'articolo 4, comma 2;
3.3. effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie
per verificare se, qualora siano state applicate le norme armonizzate di cui
all'articolo 4, comma 2, l'applicazione sia effettiva;
3.4. si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che il tipo è
stato fabbricato conformemente al fascicolo tecnico esaminato ed effettuare i
controlli, le misurazioni e le prove necessari.
4. Se il tipo è conforme alle disposizioni della direttiva 2006/42/CE,
l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame CE del
tipo. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante e del suo
mandatario, i dati necessari all'identificazione del tipo approvato, le
conclusioni dell'esame e le condizioni di validità dell'attestato.
Il fabbricante e l'organismo notificato conservano per quindici anni dal
rilascio dell'attestato una copia del medesimo, il fascicolo tecnico e tutti i
documenti significativi che lo riguardano.
5. Qualora il tipo non soddisfi le prescrizioni della direttiva 2006/42/CE,
l'organismo notificato rifiuta il rilascio al richiedente dell'attestato di
esame CE del tipo e motiva tale rifiuto fornendo tutti i dettagli. Esso ne
informa il richiedente, gli altri organismi notificati e lo Stato membro che
l'ha notificato. Va prevista una procedura di ricorso.
6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene il fascicolo
tecnico relativo all'attestato di esame CE del tipo di tutte le modifiche
apportate al tipo approvato. L'organismo notificato esamina tali modifiche e
deve o confermare la validità dell'attestato di esame CE del tipo esistente o
emetterne uno nuovo, se le modifiche sono tali da rimettere in questione la
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute o alle
condizioni di utilizzo previste del tipo.
7. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi notificati possono
ottenere, su richiesta, una copia degli attestati di esame CE del tipo. Su
richiesta motivata, la Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia
del fascicolo tecnico e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo
notificato.
8. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo
sono redatti nella(e) lingua(e) comunitaria(e) ufficiale(i) dello Stato membro
in cui è stabilito l'organismo notificato o in ogni altra lingua comunitaria
ufficiale che esso può accettare.
9. Validità dell'attestato di esame CE del tipo
9.1. L'organismo notificato ha la responsabilità permanente di assicurare che
l'attestato di esame CE del tipo rimanga valido. Esso informa il fabbricante di
ogni eventuale cambiamento di rilievo che avesse un'implicazione sulla validità
dell'attestato. L'organismo notificato revoca gli attestati non più validi.
9.2. Il fabbricante della macchina in questione ha la responsabilità permanente
di assicurare che detta macchina sia conforme al corrispondente stato dell'arte.
9.3. Il fabbricante chiede all'organismo notificato di riesaminare la validità
dell'attestato di esame CE del tipo ogni cinque anni.
Se considera che l'attestato rimane valido tenuto conto dello stato dell'arte,
l'organismo notificato ne proroga la validità per altri cinque anni.
Il fabbricante e l'organismo notificato conservano una copia di tale attestato,
del fascicolo tecnico e di tutti i documenti pertinenti per un periodo di 15
anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato in questione.
9.4. Qualora la validità dell'attestato di esame CE del tipo non sia prorogata,
il fabbricante cessa di immettere sul mercato la macchina in questione.
ALLEGATO X
(previsto dall'articolo 9, comma 3, lettera c), e comma 4, lettera b))
Garanzia qualità totale
Il presente allegato descrive la valutazione della conformità di una macchina di
cui all'allegato IV, fabbricata applicando un sistema di garanzia qualità
totale, e descrive la procedura in base alla quale un organismo notificato
valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione.
1. Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la
fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo, come specificato al punto 2, ed
è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 3.
2. Sistema qualità
2.1. Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di valutazione del
suo sistema qualità ad un organismo notificato di sua scelta.
La domanda contiene:
- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
- i luoghi di progettazione, fabbricazione, ispezione, prove e deposito delle
macchine,
- il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, per un modello di
ciascuna categoria di macchina di cui all'allegato IV che intende fabbricare,
- la documentazione relativa al sistema qualità,
- una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata
presentata presso un altro organismo notificato.
2.2. Il sistema qualità deve garantire la conformità delle macchine alle
disposizioni della direttiva 200/42/CE. Tutti i criteri, i requisiti e le
disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo
sistematico e ordinato, sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte.
La documentazione relativa al sistema qualità deve permettere un'interpretazione
uniforme delle misure riguardanti le procedure e la qualità, quali programmi,
schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle
responsabilità di gestione in materia di qualità della progettazione e di
qualità delle macchine,
- delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che saranno
applicate e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui
all'articolo 4, comma 2, degli strumenti che permetteranno di garantire che
siano soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute
previsti dalla direttiva 2006/42/CE,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di
controllo e verifica della progettazione che verranno applicati nella
progettazione della macchina oggetto della direttiva 2006/42/CE,
- delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende
applicare nella fabbricazione, nel controllo di qualità e nella garanzia della
qualità,
- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la
fabbricazione, con l'indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli,
- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i
dati sulle prove, le tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale
coinvolto,
- dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di
progettazione della macchina, nonché dell'efficacia di funzionamento del sistema
qualità.
2.3. L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se
soddisfa i requisiti di cui al punto 2.2.
Gli elementi del sistema qualità conformi alla norma armonizzata pertinente sono
presunti conformi ai requisiti corrispondenti di cui al punto 2.2.
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto
nella tecnologia della macchina. La procedura di valutazione deve comprendere
un'ispezione negli impianti del fabbricante. Nel quadro della valutazione il
gruppo di esperti procede alla verifica dei fascicoli tecnici di cui al punto
2.1, secondo comma, terzo trattino, onde garantire la loro conformità ai
requisiti pertinenti in materia di sicurezza e di tutela della salute.
La decisione è notificata al fabbricante o al suo mandatario. La notifica
contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione. Va prevista una procedura di ricorso.
2.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema
qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante o il suo mandatario informa l'organismo notificato che ha
approvato il sistema qualità in merito a qualsiasi progetto di adeguamento del
sistema.
L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema
qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 2.2 o se è
necessaria una nuova valutazione.
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica
contiene le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione.
3. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
3.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli
obblighi derivanti dal sistema qualità approvato.
3.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini
ispettivi, ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e
deposito e gli fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema qualità,
- la documentazione prevista nella parte del sistema qualità riservata alla
progettazione del sistema qualità, quali risultati di analisi, calcoli, prove,
ecc.,
- la documentazione prevista nella sezione "Fabbricazione" del sistema qualità,
quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le relazioni sulle
qualifiche del personale coinvolto, ecc.
3.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per
assicurarsi che il fabbricante mantenga e utilizzi il sistema qualità; esso
fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate. La frequenza
delle verifiche ispettive periodiche è tale da consentire una rivalutazione
completa ogni tre anni.
3.4. L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso
il fabbricante. La necessità di tali visite aggiuntive e la loro frequenza sono
determinate in base ad un sistema di controllo sulle visite gestito
dall'organismo notificato. Nel sistema di controllo sulle visite saranno presi
in considerazione in particolare gli elementi seguenti:
- i risultati delle visite di sorveglianza precedenti,
- la necessità di garantire il controllo delle misure correttive,
- all'occorrenza, le condizioni speciali collegate all'approvazione del sistema,
- modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, riguardanti
le misure o le tecniche.
Nel corso di tali visite l'organismo notificato, se necessario, può svolgere o
far svolgere prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema
qualità. Esso trasmette al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state
svolte prove, un rapporto sulla prova stessa.
4. Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle autorità
nazionali per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione:
- la documentazione di cui al punto 2.1,
- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 2.4,
terzo e quarto comma, nonché ai punti 3.3 e 3.4.
ALLEGATO XI
(previsto dall'articolo 11, comma 2)
Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica
degli organismi
1. L'organismo, il suo direttore ed il personale incaricato di eseguire le
operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante,
né il fornitore, né l'installatore delle macchine che controllano, né il
mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né
direttamente né in veste di mandatari nella progettazione, fabbricazione,
commercializzazione o manutenzione di tali macchine. Ciò non esclude la
possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante e
l'organismo.
2. L'organismo e il suo personale devono eseguire le operazioni di verifica con
la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono
essere liberi da qualsiasi pressione e incentivo, soprattutto di natura
finanziaria, che possano influenzare il loro giudizio o i risultati del
controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone
interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre, per ogni categoria di macchine per la quale è
notificato, del personale avente le conoscenze tecniche e l'esperienza
sufficiente e adeguata per poter effettuare la valutazione della conformità.
L'organismo deve possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le
operazioni tecniche ed amministrative connesse all'esecuzione delle verifiche;
esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche
eccezionali.
4. Il personale incaricato del controllo deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale,
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che esso
effettua ed una pratica sufficiente di tali prove,
- le capacità necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le
relazioni richieste per stabilire la validità dei risultati delle prove.
5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita.
La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata né al numero di
controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilità
civile", a meno che detta responsabilità civile non sia direttamente coperta
dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli non siano effettuati
direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale in ordine a
tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che
nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui
esercita le sue attività) nel quadro della direttiva 2006/42/CE o di qualsiasi
disposizione di esecuzione di diritto interno.
8. Gli organismi notificati partecipano alle attività di coordinamento. Essi
partecipano inoltre direttamente alla normalizzazione europea, o vi sono
rappresentati, o assicurano di conoscere la situazione delle norme pertinenti.
9. Il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le misure che ritiene
necessarie per assicurare che, in caso di cessazione delle attività di un
organismo notificato, i fascicoli dei loro clienti siano inviati ad un altro
organismo o siano tenuti a disposizione dello stesso Ministero.
______________________________
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2006/42/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157.
- La direttiva 95/16/CE pubblicata nella G.U.C.E. 7 settembre 1995, n. L 213.
- L'art. 1, l'allegato B, e gli articoli 2,3 e 4, della legge 7 luglio 2009, n.
88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così
recitano:
«Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie) -
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di
recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le
norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di
cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui
termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla
data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad
adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati
A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad
adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale
prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il
ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del
parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti
dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di
novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che
comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire
il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per
i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la
procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto
previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B,
adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si
applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8,
della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di
cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto,
trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione
che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e
delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di
individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al
comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3) 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005,
concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la
Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle
condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di
interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di
lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il
controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che
modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di
autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa
alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE(rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE
del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006,
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e delle parità di
trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva
2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi
avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la
lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e
cellule umani;
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d'imposta sul valore aggiunto;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
concernente la patente di guida (rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che
istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità
europea (Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa
all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che
modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e
le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini
della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione
pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa
all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la
protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che
modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE,
2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e
i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di
partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che
reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga
le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva
76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che
modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle
ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della
capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per
l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa
alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul
sistema ferroviario della Comunità;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva
97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che
modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che
modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda
il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia
d'aggiudicazione degli appalti pubblici; 2008/5/CE della Commissione, del 30
gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti
alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla
direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione
codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva
2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate
per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva
2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso,
ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa
ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato
II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili
che utilizzano aeroporti comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa
alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che
modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa
a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi
della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e
della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui
mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008,
relativa al trasporto interno di merci pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e
alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di
redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e
zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE,
88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE,
90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE,
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive
2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici
per le navi della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e
delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008,
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva
90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti
alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i
coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le
definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,
per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale
delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.».
«Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
- 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei
decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il
principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di
organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre
anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un
danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere
previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice
di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi
precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo
conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o
vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al
colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i
limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche
a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee
e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le
somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i
provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti
previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano
l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere
previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione
alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle
direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati
alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di
cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate
con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni
alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni
diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali,
i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di
coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione,
adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate
con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».
«Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie). -
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è
delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive
comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle
leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di
entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai
sensi dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.
I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'
art. 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del
parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini
previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».
«Art. 4. (Modifica all'art. 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di
oneri relativi a prestazioni e controlli). -
1. All'art. 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è aggiunto, in fine, il
seguente comma: ''2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi
del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente,
alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante
riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469''».
- L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., così recita:
«Art. 47. (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla
marcatura CE). -
1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per
l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché
quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le
stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli
organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei
richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a
carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei
prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei
prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da
organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività
di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di
previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere
effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo
gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le
tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui
al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica
dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità
di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese
relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì
determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente
normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per
l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei
prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente.
L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal
presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono
abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni
inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134.
- L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, così recita:
«Art. 8. (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne
fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne
fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città
individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre
mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora
ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- La direttiva 2003/37/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. 9 luglio 2003, n. L 171.
- La legge 27 dicembre 1973, n. 942 (Ricezione nella legislazione italiana delle
direttive della Comunità economica europea concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1974, n.
24.
- La direttiva 70/156/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 9 maggio 2002, n. L 124.
Nota all'art. 2:
- La direttiva 98/34/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.
Nota all'art. 4:
- La legge 21 giugno 1986, n. 317, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2
luglio 1986, n. 151.
Nota all'art. 5:
- Per la direttiva 98/34/CE, si veda nelle note all'art. 2.
Nota all'art. 8:
- Per la direttiva 2006/42/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 11:
- Per la direttiva 2006/42/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per la legge 6 febbraio 1996, n. 52 e l'art. 47, si veda note alle premesse.
- L'art. 2, commi da 615 a 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., così recitano:
«615. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di
stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a
versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai
provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge,
ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria
1 «redditi da lavoro dipendente».
616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei
Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire,
con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle
stesse disposizioni legislative.
617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è
determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno
2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato.
L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento
delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in
base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre
dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio
in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.».
Note all'art. 14:
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, S.O.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
Note all'art. 15:
- L'art. 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O., così recita:
«Art. 11. (Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).
-
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla
legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle
sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione,
all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze
della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
economiche.».
- L'art. 2, comma 1, lettera c), della citata legge 7 luglio 2009, n. 88, così
recita:
«Art. 2. (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni
di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi generali:
a)-b) (omissis);
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per
assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle
disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti,
rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre
anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.
In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le
infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un
danno di particolare gravità.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere
previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice
di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a
150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano
o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi
precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni
indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo
conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o
vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al
colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i
limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche
a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee
e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti
legislativi. Nelle materie di cui all' art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le
somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i
provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti
previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;».
Note all'art. 16:
- Per la direttiva 2006/42/CE, si veda nelle note alle premesse.
- Per la direttiva 95/16/CE, si veda nelle note alle premesse.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
così recita:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata
in vigore delle norme regolamentari.».
- Per decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si veda
nelle note alle premesse.
- L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:
«Art. 13. (Adeguamenti tecnici). -
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite
nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art.
117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per
materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel
dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali
adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e
perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del
carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».
Note all'art. 18:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 1996, n. 209, S.O., abrogato dal presente
decreto, recava: «Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.».
Note all'art. 19:
- Per la direttiva 2006/42/CE, si veda nelle note alle premesse.
- La direttiva 89/393/CEE, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre
1996, n. 209, S.O.
- La direttiva 98/37/CE, è pubblicata nella G.U.C.E. 23 luglio 1998, n. L 207.
- Il decreto del Presidente della Repubblica è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 settembre 1996, n. 209, S.O.