DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57
Disposizioni urgenti in
materia
di
tutela
della
salute
e
della
sicurezza nei luoghi di lavoro nel
settore
dei
trasporti
e
delle microimprese. (12G0079)
Vigente
al: 15-5-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta
la
straordinaria
necessità
ed
urgenza
di
emanare disposizioni
tese
ad
evitare
il
vuoto
normativo
scaturente dall'abrogazione della
normativa speciale in materia di sicurezza del
lavoro nell'ambito dei
settori
ferroviario,
marittimo
e
portuale prevista dall'articolo
3,
comma
3,
ultimo
periodo,
del
decreto legislativo
9
aprile
2008,
n.
81,
e
dall'espressa
esclusione dell'applicabilità' ai
suddetti settori di alcuni titoli del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,
come quello sui
luoghi
di
lavoro, prevista dall'articolo 62, comma
2, del citato decreto;
Ritenuta, altresì,
la
straordinaria
necessità
ed
urgenza
di scongiurare il rischio di una
sospensione delle
attività
operative nei
settori
ferroviario,
marittimo
e
portuale,
determinata dall'impossibilita' di
applicare le
disposizioni
tecniche
previste dal decreto legislativo 9 aprile
2008, n.81,
incompatibili
con
gli attuali standard tecnici di esercizio
applicati ai citati settori;
Ritenuta,
infine,
la
straordinaria
necessità
ed
urgenza
di evitare, nelle more della definizione
delle procedure
standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all'articolo 29,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, che
i
datori di lavoro che occupano fino a 10
lavoratori,
i
quali
entro
il
30 giugno 2012 possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi,
siano obbligati, a
decorrere
dal
1°
luglio
2012,
ad elaborare il documento di valutazione
dei rischi secondo le procedure ordinarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri,
adottata
nella riunione dell'11 maggio 2012;
Sulla proposta del
Presidente
del
Consiglio
dei
Ministri,
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
e
del
Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con
i
Ministri
della giustizia e dell'economia e delle
finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
1. All'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "Fino
alla scadenza del termine di cui al comma 2,"
sono sostituite dalle seguenti: "Fino
all'emanazione dei
decreti
di cui al comma 2,";
b) le parole da:"
; decorso" a : " decreto"
sono soppresse.
2.
Per consentire la definizione delle procedure
standardizzate
di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 6, comma
8,
lettera
f), del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, all'articolo 29,
comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo
9 aprile 2008, n.
81,
e successive
modificazioni,
le
parole:
"Fino
alla
scadenza
del diciottesimo mese successivo alla
data
di
entrata
in
vigore
del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il
30
giugno
2012"
sono
sostituite
dalle seguenti: "Fino
alla scadenza del terzo mese successivo alla
data
di entrata in vigore del decreto
interministeriale di
cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
Art. 2
1. Il
presente decreto entra in vigore il giorno
stesso
della
sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica
italiana
e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella
Raccolta
ufficiale
degli
atti
normativi
della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 12 maggio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente
del
Consiglio
dei Ministri
e
Ministro
dell'economia
e delle finanze
Passera, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Fornero, Ministro del
lavoro
e
delle politiche sociali
Severino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Severino |