Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto 11 aprile 2011
Disciplina delle modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all'All. VII del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché
i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui
all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto
legislativo.
(G.U. 29 aprile 2011, n. 98 - S.O. n. 111)
Entrata in vigore
22 maggio 2012
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 71, comma 11,secondo periodo,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modifiche e integrazioni, di seguito
decreto legislativo n. 81/2008, il quale prevede
per le attrezzature di lavoro soggette a
verifica periodica che la prima delle verifiche
periodiche venga effettuata «dall'ISPESL che vi
provvede nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il
datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di
soggetti pubblici o privati abilitati con le
modalità di cui al comma 13»;
Visto l'articolo 71, comma 11, terzo periodo,
del decreto legislativo n. 81/2008, il quale
prevede che: «Le successive verifiche sono
effettuate dai soggetti di cui al precedente
periodo, che vi provvedono nel termine di trenta
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il
quale il datore di lavoro può avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati, con le
modalità di cui al comma 13»;
Visto l'articolo 71, comma 12, del decreto
legislativo n. 81/2008, il quale dispone che:
«Per l'effettuazione delle verifiche di cui al
comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi
del supporto di soggetti pubblici o privati
abilitati. I soggetti privati abilitati
acquistano la qualifica di incaricati di
pubblico servizio e rispondono direttamente alla
struttura titolare della funzione»;
Visto l'articolo 71, comma 13, del decreto
legislativo n. 81/2008, che statuisce quanto
segue: «Le modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all'allegato VII,
nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti
pubblici o privati di cui al comma precedente
sono stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro della salute e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottarsi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto»;
Visto l'articolo 1, della legge 13 novembre
2009, n. 172, il quale prevede l'istituzione del
Ministero della salute ed il trasferimento ad
esso delle funzioni di cui al Capo X-bis,
articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, già attribuite al Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali
ai sensi del decreto-legge 16 maggio 2008, n.
85;
Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122, il quale prevede la
soppressione dell'ISPESL e la contestuale
attribuzione delle relative competenze
all'INAIL;
Ritenuto pertanto che ove il decreto legislativo
n. 81/2008 attribuisca competenze all'ISPESL
esse debbano intendersi conferite all'INAIL;
Considerata la necessità di individuare le
modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'allegato VII ed i criteri
per l'abilitazione dei soggetti di cui
all'articolo 71, comma 13, del decreto
legislativo n. 81/2008;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano nella seduta del 3 marzo
2011;
Decreta:
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalità di
effettuazione delle verifiche periodiche cui
sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui
all'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008, nonché i criteri per l'abilitazione dei
soggetti pubblici o privati e individua le
condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le
ASL possono avvalersi del supporto di soggetti
pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71,
comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008,
per l'effettuazione delle verifiche periodiche
di cui all'articolo 71, comma 11.
Art. 2
1. Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del
decreto legislativo n. 81/2008, l'INAIL è
titolare della prima delle verifiche periodiche
da effettuarsi nel termine di sessanta giorni
dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari
delle verifiche periodiche successive alla
prima, da effettuarsi nel termine di trenta
giorni dalla richiesta.
2. All'atto della richiesta di verifica, il
datore di lavoro indica il nominativo del
soggetto abilitato, pubblico o privato, del
quale il soggetto titolare della funzione si
avvale laddove non sia in grado di provvedere
direttamente con la propria struttura o a
seguito degli accordi di cui al comma 3 nei
termini temporali di cui al comma 1.
3. L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali
Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle
regioni ove sono state attribuite loro le
funzioni in virtù di provvedimenti locali
emanati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre
1993, n. 496, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n.
61, possono provvedere direttamente alle
verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del
decreto legislativo n. 81/2008, anche mediante
accordi tra di loro o con le Direzioni
Provinciali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (di seguito, DPL), nel
rispetto dei principi di economicità previsti
per la pubblica amministrazione oppure possono
avvalersi di soggetti pubblici o privati
abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma
4.
4. Per le finalità di cui all'articolo 71, comma
12, del decreto legislativo n. 81/2008, presso
l'INAIL e presso le ASL è inoltre istituito un
elenco di soggetti abilitati, pubblici o
privati, di cui i titolari della funzione si
possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove
previsto da apposito provvedimento regionale,
l'elenco di cui al periodo precedente può essere
istituito, anziché presso le singole ASL, su
base regionale.
5. Qualunque soggetto abilitato è iscritto a
domanda nell'elenco. Il soggetto titolare della
funzione ha faco1tà di segnalare alla
Commissione di cui all'allegato III, che è parte
integrante del presente decreto, per i
successivi ed eventuali adempimenti, la
sussistenza di motivi di possibile esclusione.
Con l'iscrizione all'elenco, il soggetto
abilitato si impegna al rispetto dei termini
temporali di cui al comma 1.
6. L'elenco di cui al comma precedente è messo a
disposizione dei datori di lavoro, a cura del
titolare della funzione, per l'individuazione
del soggetto di cui avvalersi.
7. I soggetti abilitati, pubblici o privati,
presenti nell'elenco di cui al comma 4, devono
far parte dell'elenco previsto nell'allegato
III.
8. Decorsi i termini temporali di cui al comma
l, il datore di lavoro può avvalersi dei
soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui
all'elenco previsto nell'allegato III.
9. I soggetti abilitati, pubblici o privati,
devono essere in possesso dei requisiti
riportati nell'allegato I, che è parte
integrante del presente decreto.
Art. 3
l. Nel caso di verifiche effettuate ai sensi
dell'articolo 2, commi 3 e 4, una quota pari al
15% delle tariffe definite dal decreto di cui al
comma 3 è destinata a coprire i costi legati
all'attività di controllo dell'operato dei
soggetti abilitati, all'attività amministrativa,
di controllo, di monitoraggio, di costituzione,
di gestione e di mantenimento della banca dati
informatizzata; la rimanente quota resta di
spettanza del soggetto abilitato che ha
effettuato la verifica.
2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 8:
a) il datore di lavoro comunica al soggetto
titolare della funzione il nominativo del
soggetto abilitato, pubblico o privato,
incaricato della verifica;
b) i compensi dovuti al soggetto abilitato,
pubblico o privato, non possono differire, in
eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle
tariffe applicate dal soggetto titolare della
funzione e successivamente, dalle tariffe
stabilite dal decreto di cui al comma 3;
c) il soggetto abilitato, pubblico o privato,
che è stato incaricato dal datore di lavoro
della verifica, corrisponde all'INAIL. una quota
pari al 5% della tariffa stabilita dal soggetto
titolare della stessa funzione per la gestione
ed il mantenimento della banca dati
informatizzata.
3. Le tariffe per le prestazioni rese ai sensi
del presente decreto sono determinate con
decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, del Ministero della salute e
del Ministero dello sviluppo economico da
adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto. Fino all'emanazione del
decreto trovano applicazione le tariffe definite
dai soggetti titolari della funzione.
Art. 4
1. Le modalità di effettuazione della prima
delle verifiche nonché delle verifiche
successive di cui all'articolo 71, comma 11, del
decreto legislativo n. 81/2008 sono quelle
previste nell'allegato II al presente decreto,
che fa parte integrante dello stesso.
Art. 5
l. Le modalità per l'abilitazione, il controllo
e il monitoraggio dei soggetti di cui
all'allegato I sono definite nell'allegato III
al presente decreto che fa parte integrante
dello stesso.
Art. 6
l. Restano ferme le disposizioni previste dai
decreti:
a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante
«Norme di sicurezza per la progettazione,
l'installazione e l'esercizio dei depositi di
gas di petrolio liquefatto con capacità
complessiva non superiore a 5 m³» ;
b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004
recante «Modifica del decreto del 29 febbraio
1988, recante norme di sicurezza per la
progettazione, l'installazione e l'esercizio dei
depositi di gas, di petrolio liquefatto con
capacità complessiva non superiore a 5 m³ e
adozione dello standard europeo EN 12818 per i
serbatoi di gas di petrolio liquefatto di
capacità inferiore a 13 m³»;
c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante
la «Procedura operativa per la verifica
decennale dei serbatoi interrati per GPL con la
tecnica basata sul metodo delle emissioni
acustiche»;
d) Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329
«Regolamento recante norme per la messa in
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a
pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
93».
2. In ogni caso sono fatte salve le competenze
delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome ai sensi dei rispettivi
statuti speciali e relative norme di attuazione.
In sede di prima applicazione del presente
decreto, nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano
che hanno disciplinato il sistema di verifica
periodica obbligatoria ai fini di sicurezza, i
soggetti riconosciuti competenti per
l'effettuazione delle verifiche periodiche
obbligatorie prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi della disciplina
regionale e provinciale in vigore, continuano a
esercitare le funzioni attribuite dalla medesima
legislazione regionale/provinciale.
Il presente decreto entra in vigore
90 giorni
dopo 270
giorni dopo
(*) la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
fatta eccezione per l'allegato III, che entra in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
(*) Modificato dal
Decreto 22 luglio 2011
Roma, 11 aprile 2011
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Sacconi
Il Ministro della salute Fazio
Il Ministro dello sviluppo economico Romani
Allegato I
Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o
privati per poter effettuare le verifiche di cui
all'articolo 71, comma 11, del decreto
legislativo n. 81/2008.
1. I soggetti pubblici o privati di cui
all'articolo 71, comma 11, del decreto
legislativo n. 81/2008, devono possedere almeno
i seguenti requisiti:
a) certificato di accreditamento quale organismo
di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI
CEI EN ISO/IEC l7020, emesso da ente di
accreditamento riconosciuto a livello europeo ai
sensi del regolamento CE 765/2008. con scopo di
accreditamento evidenziante la competenza ciel
soggetto richiedente ad operare nel settore
oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero
un'organizzazione conforme ai requisiti della
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente
documentata. che garantisca competenza dei
soggetto richiedente ad operare nel settore
oggetto della richiesta di abilitazione, oltre
che indipendenza, imparzialità ed integrità
propria e ciel proprio personale rispetto alle
attività di progettazione, consulenza,
fabbricazione, installazione. manutenzione.
commercializzazione c gestione eventualmente
legate in maniera diretta o indiretta alle
attrezzature di cui all'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008;
b) operare con personale tecnico dipendente o
con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono
vietate forme dirette o indirette di subappalto,
salvo i casi in cui si debbano effettuare, a
supporto delle verifiche, controlli non
distruttivi, prove di laboratorio o attività ad
elevata specializzazione;
c) disporre di una procedura operativa che
definisca l'iter tecnico Ed amministrativo per
l'effettuazione delle verifiche oggetto del
presente decreto ed il rilascio delle
conseguenti attestazioni di verifica, in
conformità a quanto previsto dall'allegato II;
d) disporre di un organigramma generale che
evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura
operativa per ogni Regione in cui si intende
svolgere l'attività delle verifiche oggetto del
presente decreto e che indichi il nominativo del
responsabile tecnico, in possesso di titolo di
studio di cui al successivo punto l. Il
responsabile tecnico deve essere un dipendente
del soggetto abilitato ed avere una comprovata
esperienza professionale superiore ai 10 anni
nel campo della progettazione o controllo di
prodotti, impianti e costruzioni. Il personale
incaricato di eseguire l'attività tecnica di
verifica, deve essere in possesso di uno dei
seguenti titoli di studio e professionali:
1) laurea in ingegneria (laurea magistrale in
una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a
LM-35 di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca in data 16 marzo
2007. pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero
laurea specialistica conseguita nelle seguenti
classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto
del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 28 novembre
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001,
ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi
del decreto del Ministro dell'istruzione.
dell'università e della ricerca in data 5 maggio
2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196
del 21 agosto 2004) con almeno 2 anni di
esperienza acquisita e dimostrabile nelle
attività tecnico-professionali (progettazione o
costruzione o manutenzione o ispezione o
controlli o verifiche) correlate al settore
delle attrezzature di cui all'allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008 per le quali si
intende effettuare le verifiche oggetto del
presente decreto;
2) laurea. conseguita nelle seguenti classi: L7,
L8, L9. L17, L23 di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca in data 16 marzo
2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007. ovvero
laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9,
10, 4 di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 4 agosto 2000. pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000. con almeno
3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile
nelle attività tecnico-professionali
(progettazione o costruzione o manutenzione o
ispezione o controlli o verifiche) correlate al
settore delle attrezzature di cui all'allegato
VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le
quali si intende effettuare le verifiche oggetto
del presente decreto. Tale personale può
effettuare le verifiche di tutte le attrezzature
di cui all'allegato VII del decreto legislativo
n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori e
montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma
guidata verticalmente.
3) diploma di perito industriale con almeno 5
anni di esperienza acquisita e dimostrabile
nelle attività tecnico-professionali
(progettazione o costruzione o manutenzione o
ispezione o controlli o verifiche) correlate al
settore delle attrezzature di cui all'allegato
VII del decreto legislativo n. 8l/2008 per le
quali si intende effettuare le verifiche oggetto
del presente decreto. Tale personale può
effettuare le verifiche di tutte le attrezzature
di cui all'allegato VII del decreto legislativo
n. 81/2008. ad esclusione degli ascensori e
montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma
guidata verticalmente.
e) avere attivato una polizza assicurativa di
responsabilità civile. senza franchigia. con
massimale non inferiore a 5.000.000.00 di curo
per anno e non inferiore a 3.000.000.00 di euro
per sinistro, per i rischi derivanti
dall'esercizio delle attività di verifiche
oggetto del presente decreto;
2. La adozione di modelli di gestione di cui
all'articolo 30 del decreto legislativo n.
81/2008 da parte dei soggetti pubblici o privati
costituisce titolo preferenziale in ordine alla
iscrizione nell'elenco di cui all'allegato III.
3. I soggetti pubblici o privati di cui
all'articolo 71. comma 11 del decreto
legislativo n. 81/2008. sono tenuti a garantire
che il personale incaricato di eseguire
l'attività tecnica di verifica, abbia ricevuto
idonea formazione ai sensi dell'art. 37 del
d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche. La
partecipazione del personale incaricato di
eseguire l'attività tecnica di verifica a corsi
di formazione specifica organizzati dai soggetti
titolari della funzione costituisce elemento di
valutazione in ordine al mantenimento nel tempo
dei requisiti dei soggetti abilitati.
4. I soggetti pubblici o privati di cui
all'articolo 71, comma 11, del decreto
legislativo n. 81/2008, che hanno svolto
attività di certificazione di prodotto. non
possono effettuare la prima delle verifiche
periodiche della specifica attrezzatura di
lavoro per la quale abbiano rilasciato la
certificazione ai fini della marcatura CE.
Allegato II
Modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche
l. Campo di applicazione
1.1. Le disposizioni di cui al presente allegato
si applicano alle tipologie di attrezzature di
lavoro, di cui all'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008. suddivise nei gruppi di
seguito elencati:
1.1.1. Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento
materiali non azionati a mano ed idroestrattori
a forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali
di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento
materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di
portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) Idroestrattori a forza centrifuga
1.1.2. Gruppo SP - Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo
verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su
colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere
1.1.3. Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
l. Recipienti contenenti fluidi con pressione
maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d'acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata (1)
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da
combustibile solido, liquido o gassoso per
impianti centrali di riscaldamento utilizzanti
acqua calcia sotto pressione con temperatura
dell'acqua non superiore alla temperatura di
ebollizione alla pressione atmosferica, aventi
potenzialità globale dei focolai superiori a 116
kW (2)
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte
di un costruttore certificati CE come insiemi
secondo il decreto legislativo n. 93 del 25
febbraio 2000.
2. Definizioni
a) Verifica periodica:
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad
accertare la conformità alle modalità di
installazione previste dal fabbricante nelle
istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e
conservazione, il mantenimento delle condizioni
di sicurezza previste in origine dal fabbricante
c specifiche dell'attrezzatura di lavoro.
l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di
controllo.
b) Prima verifica periodica:
La prima verifica periodica è la prima delle
verifiche periodiche di cui al precedente punto
a) e prevede anche la compilazione della scheda
tecnica di identificazione dell'attrezzatura di
lavoro.
c) Indagine supplementare:
Attività finalizzata ad individuare eventuali
vizi, difetti o anomalie, prodottisi
nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe
in esercizio da oltre 20 anni. nonché a
stabilire la vita residua in cui la macchina
potrà ancora operare in condizioni di sicurezza
con le eventuali relative nuove portate
nominali.
3. Verifiche delle attrezzature di lavoro
appartenenti ai gruppi SC e SP
3.1. Prima verifica periodica
3.1.1. La «prima» delle verifiche periodiche
dovrà essere effettuata entro il termine
stabilito dalla frequenza indicata in allegato
VII del d.lgs. n. 81/2008.
3.1.2. La prima verifica periodica è finalizzata
a:
a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base
alla documentazione allegata alla comunicazione
di messa in servizio. inoltrata al Dipartimento
INAIL territorialmente competente,
controllandone la rispondenza ai dati riportati
nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In
particolare. devono essere rilevate le seguenti
informazioni: nome del costruttore. tipo e
numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di
costruzione. matricola assegnata dall'INAIL in
sede di comunicazione di messa in servizio. Deve
inoltre prendere visione della seguente
documentazione:
1. dichiarazione CE di conformità;
2. dichiarazione di corretta installazione (ove
previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
4. diagramma delle aree di lavoro (ove
previsto);
5. istruzioni per l'uso.
b) accertare che la configurazione
dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle
previste nelle istruzioni d'uso redatte dal
fabbricante;
c) verificare la regolare tenuta del «registro
di controllo», ove previsto dai decreti di
recepimento delle direttive comunitarie
pertinenti o, negli altri casi, delle
registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9,
del d.lgs. n. 81/2008;
d) controllarne lo stato di conservazione;
e) effettuare le prove di funzionamento
dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei
dispositivi di sicurezza.
3.1.3. Al fine di assicurare un riferimento per
le verifiche periodiche successive, dovrà essere
compilata la scheda tecnica di identificazione.
che successivamente costituirà parte integrante
della documentazione dell'attrezzatura di
lavoro, adottando la modulistica riportata in
allegato IV.
3.1.4. Le eventuali violazioni riferite al punto
3.1.2., devono essere comunicate all'organo di
vigilanza competente per territorio.
La constatazione di non rispondenza ai requisiti
essenziali di sicurezza (RES), di cui alle
disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle pertinenti direttive
comunitarie applicabili, deve essere segnalata
al soggetto titolare della funzione.
3.2. Verifiche periodiche successive alla prima
3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla
prima, sono effettuate secondo le modalità di
cui al punto 3.1.2. e con la periodicità
indicata nell'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008.
3.2.2. Le eventuali violazioni. riferite al
punto 3.1.2. e 3.2.1 devono essere comunicate
all'organo di vigilanza competente per
territorio. La constatazione di non rispondenza
ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di
cui alle disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle pertinenti
direttive comunitarie applicabili, deve essere
segnalata al soggetto titolare della funzione.
3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche,
sulle gru mobili. sulle gru trasferibili e sui
ponti sviluppabili su carro ad azionamento
motorizzato. sono esibite dal datore di lavoro
le risultanze delle indagini supplementari di
cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo
le norme tecniche.
3.3. Verifica delle macchine per centrifugare
3.3. 1. La verifica periodica delle macchine per
centrifugare deve essere articolata, di norma,
in due parti:
a) prova di funzionamento:
b) verifica di integrità a macchina smontata.
3.3.2. La prova di funzionamento, viene
effettuata secondo la periodicità prevista in
allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008:
consiste nel verificare il corretto stato di
conservazione e manutenzione e ad accertare il
regolare funzionamento dei dispositivi di
sicurezza installati; per gli idroestrattori con
carica di tipo discontinuo. deve essere
verificata la corretta sequenza delle fasi che
costituiscono il ciclo di lavoro.
3.3.3. La verifica a macchina smontata deve
essere effettuata con la periodicità e le
modalità stabilite dal fabbricante e riportate
sul manuale di istruzioni per l'uso e la
manutenzione: per le centrifughe messe in
servizio in data antecedente all'entrata in
vigore della specifica direttiva di prodotto. la
verifica a macchina smontata viene effettuata
con la periodicità prevista in allegato VII del
d.lgs. n. 81/2008.
3.3.4. Vengono sottoposti a particolari
controlli di tipo visivo e strumentale. con
macchina smontata. i seguenti componenti:
a) paniere.
b) albero.
c) apparato frenante (disco o tamburo freno).
3.3.5.Vengono controllati inoltre. l'involucro
di contenimento esterno e il collegamento
dell'intera macchina alle parti strutturali
dell'edificio.
3.3.6. Le macchine per centrifugare operanti con
solventi infiammabili o tali da dar luogo a
miscele esplosive, installate in data
antecedente al 21 settembre 1996. limitatamente
al rischio di esplosione e incendio. dovranno
rispondere a quanto riportato sulla circolare
del Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale del 23 giugno 1980 n. 55, per quanto
riguarda i rischi di altro tipo, i riferimenti
sono contenuti nelle norme generali relative
alla sicurezza delle macchine.
3.3.7. La verifica a macchina smontata c la
prova di funzionamento assumono la cadenza
prevista dall'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008.
3.3.8. Le macchine messe in servizio con
marcatura CE, dovranno subire lo smontaggio e il
conseguente controllo delle parti interne
secondo le specifiche dettate dal fabbricante.
la prova di funzionamento con il relativo
controllo di tutti i dispositivi installati per
l'annullamento del rischio di esplosione o
incendio.
Dovrà essere effettuata con le modalità
stabilite dal costruttore e riportate sulle
istruzione per l'uso e la manutenzione.
3.3.9. La periodicità di verifica degli
idroestrattori operanti con solventi
infiammabili e fissata una volta ogni 12 mesi
indipendentemente dalla data di messa in
servizio.
4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR
4.1. Periodicità delle verifiche
4.1.1. Per le attrezzature/insiemi a pressione
di cui al punto 1.1.3 del presente allegato le
periodicità sono regolamentate secondo lo schema
riportato nell'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature
costruite in assenza delle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di
prodotto. la categorizzazione è definita dal
datore di lavoro ai sensi dell'allegato II del
decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle
verifiche periodiche per le attrezzature di cui
agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1°
dicembre 2004, n. 329.
4.1.2. Per le attrezzature/insiemi di cui al
presente punto 4. per verifiche periodiche si
intendono:
a) La «prima delle verifiche periodiche»:
b) Le «verifiche periodiche successive»:
b1) di funzionamento;
b2) interna;
b3) di integrità (decennali).
4. l.3. Le verifiche di efficienza e
funzionalità degli accessori di sicurezza
seguono la periodicità dell'attrezzatura a
pressione cui sono destinati o con cui sono
collegati.
4.1.4. Periodicità delle verifiche, differenti
da quelle di cui all'allegato VII del decreto
legislativo n. 81/12008, e tipologia di
ispezioni alternative a quelle stabilite ai
punti seguenti, ma tali da garantire un livello
di rischio equivalente, potranno essere
autorizzate in deroga, previa richiesta da
inoltrare al Ministero dello sviluppo economico.
4.2. La prima delle verifiche periodiche
4.2.1. La prima delle verifiche periodiche viene
eseguita sulle attrezzature previste
dall'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi
degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale
l° dicembre 2004 n. 329.
4.2.2. La prima delle verifiche periodiche andrà
eseguita secondo la periodicità di cui
all'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008 a decorrere dalla data di messa in
servizio dichiarata dal datore di lavoro.
4.2.3. I controlli da eseguire in sede di «prima
delle verifiche periodiche», in aggiunta a
quelli di cui al punto 4.3.1., sono i seguenti:
a. Individuazione dell'attrezzatura (o delle
attrezzature componenti l'insieme).
b. Verifica di corrispondenza delle matricole
rilasciate dall'ISPESL o dall'INAIL all'atto
della dichiarazione di messa in servizio sulle
attrezzature (certificate singolarmente o
componenti un insieme) rientranti nelle quattro
categorie del decreto legislativo n. 93 del 25
febbraio 2000 non escluse dalle verifiche
periodiche del decreto ministeriale 1° dicembre
2004 n. 329; per gli insiemi di limitata
complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di
tintura, generatori di vapore a tubi da fumo.
ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha
richiesto. in sede di dichiarazione di messa in
servizio, esplicitamente di voler considerare
l'insieme stesso come unità indivisibile, la
verifica di corrispondenza riguarda la matricola
unica dell'insieme.
c. Constatazione della rispondenza delle
condizioni di installazione, di esercizio e di
sicurezza con quanto indicato nella
dichiarazione di messa in servizio di cui
all'articolo 6 del decreto ministeriale l°
dicembre 2004 n. 329.
d. Controllo della esistenza e della corretta
applicazione delle istruzioni per l'uso del
fabbricante.
4.2.4. Per gli insiemi verrà redatto un verbale
di prima verifica periodica per ogni
attrezzatura immatricolata costituente
l'insieme. Occorre anche riportare sul verbale
di ogni singola attrezzatura immatricolata il
riferimento al numero identificativo
dell'insieme di cui fa parte, indicato nella
dichiarazione di conformità dell'insieme stesso.
Si dovrà procedere a redigere una relazione
complessiva sulla certificazione e protezione
dell'insieme c sul rispetto delle istruzioni per
l'uso. da inserire nella banca dati
informatizzata di cui all'articolo 3, comma l
del presente decreto. Nel caso di insieme
immatricolato come un'unica unità indivisibile
considerando tutte le attrezzature dell'insieme
come «membrature» che non verranno immatricolate
e subiranno singolarmente la periodicità di
controllo previste dalla categoria dell'insieme
verrà redatto un unico verbale complessivo per
tutte le attrezzature dell'insieme.
4.2.5. Nel verbale della prima delle verifiche
periodiche, da compilare per ciascuna delle
attrezzature immatricolate dell'insieme (o nel
verbale relativo all'insieme nel suo complesso
nel caso di insieme considerato come unità
indivisibile). occorre evidenziare per le
attrezzature componenti l'insieme:
a) quelle marcate CE;
b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL;
c) quelle non marcate CE e garantite dalla
marcatura CE dell'insieme.
4.3. Le verifiche periodiche successive
4.3.1. La verifica di funzionamento
4.3.1.1. La verifica di funzionamento consiste
nei seguenti esami e controlli:
a) esame documentale:
b) controllo della funzionalità dei dispositivi
di protezione:
c) controllo dei parametri operativi.
4.3.1.2. I controlli di cui alla lettera al
vengono effettuati sulla base della
documentazione rilasciata a seguito della prima
delle verifiche periodiche. I controlli di cui
alla lettera b) possono essere effettuati con
prove a banco, con simulazioni. oppure. ove non
pregiudizievoli per le condizioni di
funzionamento, in esercizio. In particolare per
le valvole di sicurezza. il controllo può
consistere nell'accertamento di avvenuta
taratura entro i limiti temporali stabiliti dal
fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi
alle periodicità delle verifiche di funzionalità
relative all'attrezzatura a pressione a cui sono
asservite. I controlli di cui alla lettera c)
sono finalizzati all'accertamento che i
parametri operativi rientrino nei limiti di
esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi
di sicurezza deve avvenire in modo da non
arrecare danni alle persone. L'installazione di
valvole di intercettazione sull'entrata e
sull'uscita dei condotti delle valvole di
sicurezza è consentita. qualora non in contrasto
con quanto indicato nelle istruzioni per l'uso,
su motivata richiesta del datore di lavoro in
particolare nel caso di fluidi infiammabili,
tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole
di intercettazione devono essere piombate in
posizione di apertura a cura dell'INAIL o delle
ASL ai quali vanno segnalate tempestivamente le
manovre che abbiano comportato manomissioni del
sigillo.
4.3.1.3. Durante la verifica di funzionamento
devono anche essere annotati tutti gli eventuali
interventi di riparazione intercorsi
accertandone la correttezza in base alle
istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante
o alle procedure di cui all'articolo 14 del
decreto ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329.
4.3.2. La verifica di integrità decennale
4.3.2.1. La verifica di integrità consiste
nell'accertamento dello stato di conservazione
delle varie membrature mediante esame visivo
delle parti interne ed esterne accessibili ed
ispezionabili, nell'esame spessimetrico ed altri
eventuali prove, eseguiti da personale
adeguatamente qualificato incaricato dal datore
di lavoro, che si rendano necessari:
a) data la non completa ispezionabilità
dell'attrezzatura:
b) qualora emergessero dubbi sulla condizione
delle membrature;
c) a fronte di situazioni evidenti di danno;
d) in base alle indicazioni del fabbricante per
attrezzature costruite e certificate secondo le
direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE,
90/488/CEE).
4.3.2.2. Ove nella rilevazione visiva e
strumentale o solamente strumentale si
riscontrano difetti che possono in qualche modo
pregiudicare l'ulteriore esercizio
dell'attrezzatura, vengono intraprese per
l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto
titolare della verifica, le opportune indagini
supplementari, effettuate dal datore di lavoro.
atte a stabilire non solo l'entità del difetto
ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine
di intraprendere le azioni più opportune di
ripristino della integrità strutturale del
componente, oppure a valutarne il grado di
sicurezza commisurato al tempo di ulteriore
esercizio con la permanenza dei difetti
riscontrati. Nel caso siano intraprese tali
valutazioni (Fitness
For Service -
FFS -), per stabilire il tempo di ulteriore
esercizio con la permanenza dei difetti
riscontrati. le stesse valutazioni andranno
notificate dal datore di lavoro ai soggetti
titolari della verifica che dovranno autorizzare
l'ulteriore esercizio. Le autorizzazioni
rilasciate devono essere notificate all'INAIL
per l'inserimento nella banca dati
informatizzata, di cui all'articolo 3, comma 1,
del presente decreto. ed alle ASL competenti per
territorio.
4.3.2.3. Quando l'attrezzatura ha
caratteristiche tali da non consentire adeguate
condizioni di accessibilità all'interno, anche
nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque
non ispezionabile completamente. l'ispezione è
integrata. limitatamente alle camere non
ispezionabili, con una prova di pressione
idraulica a 1.125 volte la «pressione massima
ammissibile» (PS) che può essere effettuata
utilizzando un fluido allo stato liquido.
4.3.2.4. La non completa ispezionabilità può
essere conseguente alla presenza, su parti
rappresentative del recipiente, di masse interne
o rivestimenti interni o esterni inamovibili,
anche parzialmente. o la cui rimozione risulti
pregiudizievole per l'integrità delle membrature
o dei rivestimenti o delle masse stesse.
4.3.2.5. La prova di pressione idraulica può
essere sostituita, in caso di necessità e previa
predisposizione da parte dell'utente di
opportuni provvedimenti di cautela, con una
prova di pressione con gas (aria o gas inerte)
ad un valore di 1,1 volte la «pressione massima
ammissibile» (PS). In tale caso dovranno essere
prese tutte le misure previste dal decreto
legislativo n. 81/2008 per tale tipo di prova la
stessa deve avere una durata minima di due ore
durante le quali deve essere verificata
l'assenza della caduta di pressione.
4.3.2.6. La verifica di integrità per le
tubazioni non comporta obbligatoriamente né la
prova idraulica né l'esame visivo interno, ma
opportuni controlli non distruttivi per
l'accertamento della integrità della struttura.
4.4 Verifica di visita interna per generatori di
vapore
4.4.1. La visita interna consiste nell'esame
visivo delle parti dei generatore accessibili ed
ispezionabili, tanto internamente che
esternamente.
4.4.2. Qualora durante la verifica emergessero
dubbi sulla condizione delle membrature o in
caso di necessiti, a fronte di situazioni
evidenti di danno, è consentito avvalersi di
ulteriori esami e prove, eseguiti da personale
adeguatamente qualificato incaricato dal datore
di lavoro, al fine di accertare la permanenza
delle condizioni di stabilità per la sicurezza
dell'esercizio del generatore stesso.
4.5. Verifica di funzionamento per generatori di
vapore
4.5.1. Per i generatori di vapore oltre agli
esami e controlli previsti al punto 4.3.1.1 si
effettua, durante la verifica di funzionamento,
la verifica di rispondenza dei parametri
dell'acqua di alimento con quanto richiesto
nelle istruzioni per l'uso. In mancanza di tale
informazione si può far riferimento alle
relative norme applicabili. Durante la verifica
deve essere riscontrata la presenza del
conduttore abilitato, quando previsto.
4.6. Verifica di impianti di riscaldamento
4.6. l. Gli impianti di riscaldamento
centralizzati con generatore di calore di
potenzialità superiore a 116 kW devono
rispettare. qualora non in contrasto con quanto
indicato nelle istruzioni per l'uso. le
prescrizioni della Raccolta R dell'ISPESL.
4.7. Verifiche periodiche di attrezzature
particolari
4.7.1. I recipienti di capacità fino a 13 m³
contenenti GPL possono usufruire dell'esonero
dalle verifiche periodiche di cui ai precedenti
punti 4.2. e 4.3.1. alle condizioni di cui
all'articolo 3 del decreto del 29 febbraio 1988
di cui all'articolo 6 del presente decreto.
4.7.2. Le modalità di effettuazione della
verifica di integrità sui recipienti di capacità
non superiore a 13 m³ contenenti GPL. con
verifiche a campione a mezzo della tecnica
dell'emissione acustica, nonché le modalità di
riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti
abilitati all'effettuazione delle suddette
verifiche restano disciplinate dal decreto del
23 settembre 2004 di cui all'articolo 6 del
presente decreto.
4.7.3. Per i serbatoi criogenici con
intercapedine isolante sottovuoto non soggetti
ad azione interna di corrosione o di abrasione o
di erosione, la verifica d'integrità consiste in
una prova pneumatica, di norma mediante lo
stesso gas contenuto. alla pressione di 1.1
volte la «pressione massima ammissibile» (PS),
ed in una prova di ermeticità al vuoto. Il grado
di vuoto nell'intercapedine sarà spinto fino a
1000 micron Hg e sarà controllato con un
vacuometro; la prova avrà la durata minima di 3
ore dopo la stabilizzazione della pressione e
del grado di vuoto. Al termine della prova il
grado di vuoto nell'intercapedine, letto al
vacuometro, non dovrà discostarsi dalla lettura
iniziale. Non è richiesto il controllo
spessimetrico.
4.7.4. Le attrezzature/insiemi itineranti, che
in relazione al loro impiego possono essere
movimentati frequentemente da un luogo di lavoro
all'altro, possono essere assoggettati a
verifica periodica direttamente presso il
magazzino distributore anziché presso il
cantiere di lavoro.
4.7.5. Per le attrezzature che lavorano in
condizioni di regime tali per cui possono essere
significativi fenomeni di scorrimento viscoso o
di fatica oligociclica, si osservano le
prescrizioni tecniche vigenti in materia. Le
autorizzazioni all'ulteriore esercizio vengono
rilasciate dall'INAIL sulla base della
valutazione effettuata dal datore di lavoro.
4.8. Considerazioni generali
4.8.1. Ove la verifica abbia evidenziato
situazioni di criticità per l'esercizio, il
soggetto incaricato deve ordinare il divieto
d'uso della attrezzatura.
4.8.2. Ove anche a seguito di riparazioni,
sostituzioni o modifiche l'attrezzatura non dia
garanzia di idoneo funzionamento essa deve
declassata, utilizzato a pressione atmosferica o
demolita.
5. Procedure amministrative
5.1. La prima delle verifiche periodiche
5.1.1. Il datore di lavoro che mette in
servizio, successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, un'attrezzatura
di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII
del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà
immediata comunicazione all'INAIL per consentire
la gestione della relativa banca dati. L'INAIL
assegna all'attrezzatura un numero di matricola
e lo comunica al datore di lavoro.
5.1.2. Almeno 60 giorni prima della data di
scadenza del termine per l'esecuzione della
prima delle verifiche periodiche stabilito
dall'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008 in funzione della specifica attrezzatura
di lavoro, il datore di lavoro deve richiedere
all'INAIL l'esecuzione della prima delle
verifiche periodiche. comunicando il luogo
presso il quale è disponibile l'attrezzatura per
l'esecuzione della verifica. Per i carrelli
semoventi a braccio telescopico, le piattaforme
di lavoro autosollevanti su colonne, gli
ascensori e montacarichi da cantiere con
cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli
idroestrattori a forza centrifuga, di cui
all'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008, già messi in servizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto, la
richiesta di prima verifica periodica
costituisce adempimento dell'obbligo di
comunicazione all'INAIL per le finalità di cui
al punto 5.1.1.
5.1.3. Per i carrelli semoventi a braccio
telescopico, gli ascensori e montacarichi da
cantiere con cabina/piattaforma guidata
verticalmente e gli idroestrattori a forza
centrifuga, messi in servizio in assenza di
direttiva di prodotto specifica, dovrà essere
attestata da parte del datore di lavoro o da
persona competente da lui incaricata la
conformità della macchina ai requisiti di
sicurezza di cui all'allegato V del decreto
legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovrà
essere allegata alla richiesta della prima delle
verifiche periodiche.
5.2. Verifiche periodiche successive alla prima
5.2.1. Con la periodicità prevista dall'allegato
VII del decreto legislativo n. 81/2008 e almeno
30 giorni prima della scadenza del relativo
termine, il datore di lavoro deve richiedere
alla ASL competente per territorio l'esecuzione
delle verifiche periodiche successive alla
prima, comunicando il luogo presso il quale è
disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione
delle stesse.
5.3. Disposizioni consumi
5.3.1. Per le operazioni di verifica il datore
di lavoro deve mettere a disposizione del
verificatore il personale occorrente, sotto la
vigilanza di un preposto. e i mezzi necessari
per l'esecuzione delle operazioni stesse,
esclusi gli apparecchi di misurazione.
5.3.2. La documentazione concernente le
verifiche nonché le denunce di cui al decreto
ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o le
comunicazioni di messa in servizio di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio
1996 e s.m.i. deve essere tenuta presso il luogo
in cui l'attrezzatura viene utilizzata.
5.3.3. Il datore di lavoro deve comunicare alla
sede INAIL competente per territorio la
cessazione dell'esercizio, l'eventuale
trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di
lavoro e lo spostamento delle attrezzature. per
l'inserimento in banca dati.
5.4. Disposizioni transitorie
5.4.1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto. il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia all'INAIL e alle
ASL territorialmente competenti la
documentazione in suo possesso. riguardante le
attrezzature di lavoro rientranti nel decreto
ministeriale 4 marzo 1982. rispettivamente ai
fini della prima verifica periodica e delle
verifiche periodiche successive alla prima.
(1) da trattarsi come generatori di vapor
d'acqua o impianti di riscaldamento in accordo
all'articolo 3 del decreto ministeriale l°
dicembre 1975
(2) per gli obblighi di verifica relativi
all'impianto di riscaldamento si rimanda al
punto 4.6.1.
Allegato III
Modalità per l'abilitazione, il controllo e il
monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I
l. Presentazione della domanda
1.1. L'istanza relativa alla richiesta di
iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati.
pubblici o privati, all'effettuazione delle
verifiche periodiche sulle attrezzature di cui
all'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008. deve essere indirizzata al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali -Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro
- Div. VI, che istituisce, pubblica ed aggiorna
il suddetto elenco.
1.2. L'istanza relativa alla richiesta di
iscrizione di cui al punto 1.1., sottoscritta
dal legale rappresentante. deve essere prodotta
anche in via telematica certificata e contenere
l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato
VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le
quali il soggetto pubblico o privato intende
effettuare le verifiche, l'indicazione delle
Regioni di intervento e l'elenco della
documentazione allegata.
2. Documentazione richiesta per l'iscrizione
nell'elenco dei soggetti pubblici o privati
2.1. All'istanza di iscrizione nell'elenco dei
soggetti pubblici o privati da inviarsi con le
modalità di cui al punto 1.. devono essere
allegati i seguenti documenti. datati. timbrati
e firmati dal legale rappresentante. su supporto
informatico:
a) certificalo di iscrizione alla camera di
commercio, ovvero estremi dell'atto normativo
per i soggetti di diritto pubblico:
b) copia notarile dell'atto costitutivo e
statuto, ovvero estremi dell'atto normativo per
i soggetti di diritto pubblico. da cui risulti
l'esercizio dell'attività oggetto di istanza:
c) documentazione che evidenzi il possesso dei
requisiti di cui all'allegato I completa di
manuale di qualità redatto ai sensi della nonna
UNI CEI EN ISO IEC 17020 e di elenco dettagliato
del personale. dipendente o con rapporto
esclusivo di collaborazione di durata non
inferiore a quella dell'iscrizione nell'elenco,
con relative qualifiche, titoli di studio,
mansioni ed organigramma complessivo con
evidenziazione dettagliata della struttura
operativa relativa al settore delle verifiche,
in particolare, l'indicazione nominativa dei
responsabili dei diversi settori di attività di
verifica:
d) elenco dei laboratori di cui. mediante
apposita convenzione da allegare alla domanda.
il soggetto pubblico o privato si avvale nel
rispetto della nonna UNI CEI EN ISO IEC 17025.
Elenco delle attrezzature possedute dai
laboratori convenzionati. presso cui vengono
effettuati esami e/o prove:
e) dichiarazione di possesso delle norme
tecniche di riferimento;
f) planimetria della sede centrale. in scala
adeguata, degli uffici, compresi quelli
dislocati nelle Regioni di intervento, in cui
risultino evidenziate la funzione degli
ambienti.
2.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali si riserva di richiedere ogni altra
documentazione ritenuta necessaria per la
verifica del possesso dei requisiti richiesti.
3. Procedura di abilitazione
3.1. Con provvedimento dei Ministero del lavoro
e delle politiche sociali è istituita presso lo
stesso Ministero. senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, una Commissione per
l'esame della documentazione di cui al punto 2.
3.2. La Commissione di cui al punto 3.1. è
composta da:
a) un rappresentante effettivo ed uno supplente
del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, con funzione di Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente
del Ministero della salute;
c) un rappresentante effettivo ed uno supplente
del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante effettivo ed uno supplente
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro;
e) un rappresentante effettivo ed uno supplente
del Coordinamento tecnico delle regioni.
3.3. La Commissione di cui al punto 3.1. svolge
i seguenti compiti:
a) formula il parere circa l'iscrizione
nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o
privati entro sessanta giorni dalla data della
richiesta di iscrizione;
b) costituisce ed aggiorna l'elenco dei soggetti
abilitati di cui alla lettera a):
c) effettua gli accertamenti
tecnico-amministrativi sui soggetti. pubblici o
privati, richiedenti l'abilitazione:
d) formula il parere di sospensione. in caso di
gravi inadempienze, dei soggetti abilitati di
cui alla lettera a). Nei casi di particolare
gravità formula il parere di cancellazione
dall'elenco.
3.4. Per le attività relative alle lettere a),
c) e d) di cui al punto 3.3, la Commissione di
cui al punto 3.1. può avvalersi, per le proprie
valutazioni, dell'INAIL o delle ASL che
esprimono il loro parere a seguito dei necessari
sopralluoghi e accertamenti.
3.5. La Commissione. di cui al punto 3.1 si
riunisce, su convocazione del presidente e su
richiesta del presidente o della metà più uno
dei componenti. In ogni caso la Commissione si
riunisce entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta di iscrizione nell'elenco.
3.6. Le sedute della Commissione di cui al punto
3.1 sono valide se risultano presenti tutti
soggetti di cui al punto 3.2.. Le decisioni
della Commissione sono prese all'unanimità. Di
ciascuna seduta deve essere redatto un verbale.
3.7. A seguito del parere positivo di cui al
punto 3.3.a), con decreto dirigenziale del
direttore generale della Tutela delle Condizioni
di Lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il direttore
generale della Prevenzione Sanitaria del
Ministero della salute e del direttore generale
per il Mercato, la Concorrenza. il Consumatore,
la Vigilanza e la Normativa Tecnica del
Ministero dello sviluppo economico, viene
adottato il provvedimento di iscrizione
nell'elenco dei soggetti abilitati.
pubblici o privati. di cui al punto l. l.
4. Condizioni e validità dell'autorizzazione
4.1. L'iscrizione nell'elenco ha validità
quinquennale e può essere rinnovata a seguito di
apposita istanza, previo esito positivo
dell'esame della documentazione di rinnovo da
effettuarsi secondo le stesse modalità previste
nel punto 3.
4.2. I soggetti abilitati, pubblici o privati,
devono riportare in apposito registro
informatizzato copia dei verbali delle verifiche
effettuate nonché i seguenti dati: regime di
effettuazione della verifica (affidamento
diretto da parte del datore di lavoro o da parte
del titolare della funzione), data del rilascio,
data della successiva verifica periodica. datore
di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento
all'allegato VII del decreto legislativo n.
81/2008, costruttore, modello e numero di
fabbrica o di matricola e per le attrezzature
certificate CE da parte di Organismi Notificati
il relativo numero di identificazione: c
conservare. per un periodo non inferiore a dieci
anni, tutti gli atti documentali relativi
all'attività di verifica.
4.3. Il registro informatizzato di cui al punto
4.2. deve essere trimestralmente (15 aprile, 15
luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) trasmesso per
via telematica al soggetto titolare della
funzione, al fine di consentire l'attività
amministrativa, di controllo, di monitoraggio,
di costituzione, di gestione e mantenimento
della banca dati di cui all'articolo 3, comma l
del presente decreto.
5. Verifiche
5.1. Le ASL ovvero le ARPA nei casi di cui al
comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto,
devono inviare all'INAIL, per via telematica,
entro il 15 febbraio di ogni anno, tutti i dati
circa le attività di verifica effettuate
nell'anno precedente comprese quelle svolte dai
soggetti abilitati, pubblici o privati.
5.2. L'INAIL deve inviare al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali - Direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro
- Div. VI, entro il 15 maggio di ogni anno, una
relazione circa le attività di verifica
effettuate, comprese quelle svolte dai soggetti
abilitati. pubblici o privati, tenendo conto dei
dati di cui al punto precedente. Tale relazione
viene trasmessa alla Commissione di cui al punto
3.1. entro il 31 maggio di ogni anno, al fine di
acquisire eventuali indicazioni che possano
migliorare l'efficacia delle verifiche
periodiche delle attrezzature oggetto del
presente decreto.
5.3. L'INAIL e le ASL, ovvero alle ARPA nei casi
di cui al comma 2 dell'articolo 2 del presente
decreto, devono inviare tempestivamente le
eventuali segnalazioni di comportamenti anomali
dei soggetti abilitati, pubblici o privati,
nell'effettuazione delle verifiche, proponendo
nel contempo le possibili soluzioni oppure la
sospensione o la cancellazione dall'elenco dei
soggetti abilitati, pubblici o privati, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale della tutela delle condizioni
di lavoro - Div. VI.
5.4. Il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per il tramite della Commissione di cui
al punto 3.1 e tenuto conto del punto 3 entro il
periodo di validità quinquennale dell'iscrizione
nell'elenco dei soggetti abilitati. pubblici o
privati, può procedere al controllo della
sussistenza dei presupposti di base
dell'idoneità dei suddetti soggetti abilitati.
5.5. A seguito delle segnalazioni di cui al
punto 5.3. o nel caso di verifica della non
sussistenza dei presupposti di base
dell'idoneità dei soggetti abilitati di cui al
punto 5.4., acquisito il parere dalla
Commissione di cui al punto 3.1. l'iscrizione
nell'elenco di cui al punto 1.1., viene sospesa
con effetto immediato, dando luogo al controllo
di tutta l'attività di verifica fino a quel
momento effettuata da parte della stessa
Commissione, Nei casi di particolare gravità si
procede alla cancellazione dall'elenco sopra
citato, Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministero
della salute e il Ministero dello sviluppo
economico, adotta sia il provvedimento
dirigenziale di sospensione che quello di
cancellazione.
Allegato IV
Schede

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