Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25
"Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla
protezione della salute e della sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro"
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.
57 del 8 marzo 2002 - Supplemento Ordinario n.
40
(Rettifica G.U. n. 83 del 9 aprile
2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7
aprile 1998, sulla protezione della salute e
della sicurezza dei lavoratori contro i rischi
derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Legge
comunitaria 2000), ed in particolare l'art. 1,
commi 1 e 2, e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 18
gennaio 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, reso
nella seduta del 31 gennaio 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 1°
febbraio 2002;
Sulla proposta del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri
della salute, dell'economia e delle finanze,
degli affari esteri, della giustizia, per la
funzione pubblica e delle attivita' produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il titolo del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, d'ora
in avanti denominato: "decreto legislativo n.
626/94", e' sostituito dal seguente:
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro".
Art. 2.
1. Al titolo VII del decreto legislativo n.
626/94 e' aggiunto il seguente:
"Titolo VII-bis
PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
Art. 72-bis (Campo
di applicazione). - 1. Il presente titolo
determina i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e
la sicurezza che derivano, o possono derivare,
dagli effetti di agenti chimici presenti sul
luogo di lavoro o come risultato di ogni
attivita' lavorativa che comporti la presenza di
agenti chimici.
2. I requisiti individuati dal presente titolo
si applicano a tutti gli agenti chimici
pericolosi che sono presenti sul luogo di
lavoro, fatte salve le disposizioni relative
agli agenti chimici per i quali valgono
provvedimenti di protezione radiologica
regolamentati dal decreto legislativo n. 230 del
1995, e successive modifiche.
3. Per gli agenti cancerogeni sul lavoro, si
applicano le disposizioni del presente titolo,
fatte salve le disposizioni specifiche contenute
nel titolo VII del decreto legislativo n.
626/94, come modificato dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 66.
4. Le disposizioni del presente titolo si
applicano altresi' al trasporto di agenti
chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nei decreti ministeriali 4
settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre
1999 e decreto legislativo 13 gennaio 1999, n.
41, di attuazione della direttiva 94/55/CE,
nelle disposizioni del codice IMDG del codice
IBC e nel codice IGC, quali definite
dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, nelle
disposizioni dell'accordo europeo relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose per
vie navigabili interne (ADN) e del regolamento
per il trasporto delle sostanze pericolose sul
Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa
comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il
trasporto sicuro di merci pericolose emanate
alla data del 25 maggio 1998.
5. Le disposizioni del presente titolo non si
applicano alle attivita' comportanti esposizione
ad amianto che restano disciplinate dalla
normativa specifica.
Art. 72-ter (Definizioni).
- 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti
chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo
stato naturale o ottenuti, utilizzati o
smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti,
mediante qualsiasi attivita' lavorativa, siano
essi prodotti intenzionalmente o no e siano
immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:
1) agenti chimici classificati come sostanze
pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che corrispondono ai criteri
di classificazione come sostanze pericolose di
cui al predetto decreto.
Sono escluse le sostanze pericolose solo per
l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come preparati
pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche,
nonche' gli agenti che rispondono ai criteri di
classificazione come preparati pericolosi di cui
al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per
l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo
classificabili come pericolosi, in base ai punti
1) e 2), possono comportare un rischio per la
sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di
loro proprieta' chimico-fisiche chimiche o
tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati
o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli
agenti chimici cui e' stato assegnato un valore
limite di esposizione professionale;
c) attivita' che comporta la presenza di agenti
chimici: ogni attivita' lavorativa in cui sono
utilizzati agenti chimici, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento,
compresi la produzione, la manipolazione,
l'immagazzinamento, il trasporto o
l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o
che risultino da tale attivita' lavorativa;
d) valore limite di esposizione professionale:
se non diversamente specificato, il limite della
concentrazione media ponderata nel tempo di un
agente chimico nell'aria all'interno della zona
di respirazione di un lavoratore in relazione ad
un determinato periodo di riferimento; un primo
elenco di tali valori e' riportato nell'allegato
VIII-ter;
e) valore limite biologico: il limite della
concentrazione del relativo agente, di un suo
metabolita, o di un indicatore di effetto,
nell'appropriato mezzo biologico; un primo
elenco di tali valori e' riportato nell'allegato
VIII-quater;
f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello
stato di salute del singolo lavoratore in
funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul
luogo di lavoro;
g) pericolo: la proprieta' intrinseca di un
agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
h) rischio: la probabilita' che si raggiunga il
potenziale nocivo nelle condizioni di
utilizzazione o esposizione.
Art. 72-quater (Valutazione
dei rischi). - 1. Nella valutazione di cui
all'art. 4, il datore di lavoro determina,
preliminarmente l'eventuale presenza di agenti
chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta
anche i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori derivanti dalla presenza di tali
agenti, prendendo in considerazione in
particolare:
a) le loro proprieta' pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza
comunicate dal produttore o dal fornitore
tramite la relativa scheda di sicurezza
predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3
febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e
successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata
dell'esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro
in presenza di tali agenti, compresa la
quantita' degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale
o i valori limite biologici; di cui un primo
elenco e' riportato negli allegati VIII-ter ed
VIII-quater;
f) gli effetti delle misure preventive e
protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da
eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia'
intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di
lavoro indica quali misure sono state adottate
ai sensi dell'articolo 72-quinquies e,
ove applicabile, dell'articolo 72-sexies.
Nella valutazione medesima devono essere incluse
le attivita', ivi compresa la manutenzione, per
le quali e' prevedibile la possibilita' di
notevole esposizione o che, per altri motivi,
possono provocare effetti nocivi per la salute e
la sicurezza, anche dopo che sono state adottate
tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attivita' lavorative che
comportano l'esposizione a piu' agenti chimici
pericolosi, i rischi sono valutati in base al
rischio che comporta la combinazione di tutti i
suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio
1998, n. 285, e successive modifiche, il
fornitore o il produttore di agenti chimici
pericolosi e' tenuto a fornire al datore di
lavoro acquirente tutte le ulteriori
informazioni necessarie per la completa
valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio puo' includere la
giustificazione che la natura e l'entita' dei
rischi connessi con gli agenti chimici
pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti
la presenza di agenti chimici pericolosi, la
valutazione dei rischi che essa presenta e
l'attuazione delle misure di prevenzione sono
predisposte preventivamente. Tale attivita'
comincia solo dopo che si sia proceduto alla
valutazione dei rischi che essa presenta e
all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente
la valutazione e, comunque, in occasione di
notevoli mutamenti che potrebbero averla resa
superata ovvero quando i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la necessita'.
Art. 72-quinquies (Misure
e principi generali per la prevenzione dei
rischi). - 1. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 3, devono essere
eliminati i rischi derivanti da agenti chimici
pericolosi o ridotti al minimo mediante le
seguenti misure:
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di
lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il
lavoro specifico e relative procedure di
manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori
che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e
dell'intensita' dell'esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantita' di agenti
presenti sul luogo di lavoro in funzione delle
necessita' della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le
disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel
trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi nonche' dei rifiuti che contengono
detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi
dimostrano che, in relazione al tipo e alle
quantita' di un agente chimico pericoloso e alle
modalita' e frequenza di esposizione a tale
agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo
un rischio moderato per la sicurezza e la salute
dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1
sono sufficienti a ridurre il rischio, non si
applicano le disposizioni degli articoli 72-sexies,
72-septies, 72-decies, 72-undecies.
Art. 72-sexies (Misure
specifiche di protezione e di prevenzione).
- 1. Il datore di lavoro, sulla base
dell'attivita' e della valutazione dei rischi di
cui all'articolo 72-bis, provvede
affinche' il rischio sia eliminato o ridotto
mediante la sostituzione, qualora la natura
dell'attivita' lo consenta, con altri agenti o
processi che, nelle condizioni di uso, non sono
o sono meno pericolosi per la salute dei
lavoratori. Quando la natura dell'attivita' non
consente di eliminare il rischio attraverso la
sostituzione il datore di lavoro garantisce che
il rischio sia ridotto mediante l'applicazione
delle seguenti misure nell'indicato ordine di
priorita':
a) progettazione di appropriati processi
lavorativi e controlli tecnici, nonche' uso di
attrezzature e materiali adeguati;
b) appropriate misure organizzative e di
protezione collettive alla fonte del rischio;
c) misure di protezione individuali, compresi i
dispositivi di protezione individuali, qualora
non si riesca a prevenire con altri mezzi
l'esposizione;
d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma
degli articoli 72-decies e
72-undecies.
2. Salvo che non possa dimostrare con altri
mezzi il conseguimento di un adeguato livello di
prevenzione e di protezione, il datore di
lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono
modificate le condizioni che possono influire
sull'esposizione, provvede ad effettuare la
misurazione degli agenti che possono presentare
un rischio per la salute, con metodiche
standardizzate di cui e' riportato un elenco non
esaustivo nell'allegato VIII-sexies o
in loro assenza, con metodiche appropriate o con
particolare riferimento ai valori limite di
esposizione professionale e per periodi
rappresentativi dell'esposizione in termini
spazio temporali.
3. Se e' stato superato un valore limite di
esposizione professionale stabilito dalla
normativa vigente il datore di lavoro identifica
e rimuove le cause dell'evento, adottando
immediatamente le misure appropriate di
prevenzione e protezione.
4. I risultati delle misurazioni di cui al comma
2 sono allegati ai documenti di valutazione dei
rischi e resi noti ai rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro
tiene conto delle misurazioni effettuate ai
sensi del comma 2 per l'adempimento degli
obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi
di cui all'articolo 72-quater. Sulla
base della valutazione dei rischi e dei principi
generali di prevenzione e protezione, il datore
di lavoro adotta le misure tecniche e
organizzative adeguate alla natura delle
operazioni, compresi l'immagazzinamento, la
manipolazione e l'isolamento di agenti chimici
incompatibili fra di loro; in particolare, il
datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la
presenza di concentrazioni pericolose di
sostanze infiammabili o quantita' pericolose di
sostanze chimicamente instabili.
5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa
non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la
presenza di concentrazioni pericolose di
sostanze infiammabili o quantita' pericolose di
sostanze chimicamente instabili, il datore di
lavoro deve in particolare:
a) evitare la presenza di fonti di accensione
che potrebbero dar luogo a incendi ed
esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse
che potrebbero provocare effetti fisici dannosi
ad opera di sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali
ed organizzative previste dalla normativa
vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla
salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di
incendio o di esplosione dovuti all'accensione
di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi
derivanti da sostanze o miscele di sostanze
chimicamente instabili;
6. Il datore di lavoro mette a disposizione
attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di
protezione collettiva ed individuale conformi
alle disposizioni legislative e regolamentari
pertinenti, in particolare per quanto riguarda
l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere
potenzialmente esplosive.
7. Il datore di lavoro adotta misure per
assicurare un sufficiente controllo degli
impianti, apparecchi e macchinari, anche
mettendo a disposizione sistemi e dispositivi
finalizzati alla limitazione del rischio di
esplosione o dispositivi per limitare la
pressione delle esplosioni.
8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del
superamento dei valori limite di esposizione
professionale, delle cause dell'evento e delle
misure di prevenzione e protezione adottate e ne
da' comunicazione all'organo di vigilanza.
Art. 72-septies (Disposizioni
in caso di incidenti o di emergenze). - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 12 e 13 e al decreto ministeriale 10
marzo 1998, il datore di lavoro, per proteggere
la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle
conseguenze di incidenti o di emergenze
derivanti dalla presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro, predispone
procedure di intervento adeguate da attuarsi al
verificarsi di tali eventi. Tale misure
comprendono esercitazioni di sicurezza da
effettuarsi a intervalli regolari e la messa a
disposizione di appropriati mezzi di pronto
soccorso.
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il
datore di lavoro adotta immediate misure dirette
ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di
assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne
informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta
inoltre misure adeguate per porre rimedio alla
situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui e' consentito operare
nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili
all'effettuazione delle riparazioni e delle
attivita' necessarie, sono forniti indumenti
protettivi, dispositivi di protezione
individuale ed idonee attrezzature di intervento
che devono essere utilizzate sino a quando
persiste la situazione anomala.
4. Il datore di lavoro adotta le misure
necessarie per approntare sistemi d'allarme e
altri sistemi di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l'incidente o
l'emergenza.
5. Le misure di emergenza devono essere
contenute nel piano di cui al decreto 10 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della
Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998. In
particolare nel piano vanno inserite:
a) informazioni preliminari sulle attivita'
pericolose, sugli agenti chimici pericolosi,
sulle misure per l'identificazione dei rischi,
sulle precauzioni e sulle procedure, in modo
tale che servizi competenti per le situazioni di
emergenza possano mettere a punto le proprie
procedure e misure precauzionali;
b) qualunque altra informazione disponibile sui
rischi specifici derivanti o che possano
derivare dal verificarsi di incidenti o
situazioni di emergenza, comprese le
informazioni sulle procedure elaborate in base
al presente articolo.
6. Nel caso di incidenti o di emergenza i
soggetti non protetti devono immediatamente
abbandonare la zona interessata.
Art. 72-octies (Informazione
e formazione per i lavoratori). - 1. Fermo
restando quanto previsto agli articoli 21 e 22,
il datore di lavoro garantisce che i lavoratori
o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del
rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta
modifche importanti sul luogo di lavoro
determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi
presenti sul luogo di lavoro, quali l'identita'
degli agenti, i rischi per la sicurezza e la
salute, i relativi valori limite di esposizione
professionale e altre disposizioni normative
relative agli agenti;
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed
azioni adeguate da intraprendere per proteggere
loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di
lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza
messa a disposizione dal fornitore ai sensi dei
decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16
luglio 1998, n. 285, e successive modifiche.
2. Il datore di lavoro assicura che le
informazioni siano:
a) fornite in modo adeguato al risultato della
valutazione del rischio di cui all'articolo 72-quater.
Tali informazioni possono essere costituite da
comunicazioni orali o dalla formazione e
dall'addestramento individuali con il supporto
di informazioni scritte, a seconda della natura
e del grado di rischio rivelato dalla
valutazione del rischio;
b) aggiornate per tener conto del cambiamento
delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli
agenti chimici pericolosi utilizzati durante il
lavoro non siano contrassegnati da segnali di
sicurezza in base a quanto disposto dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il datore di
lavoro provvede affinche' la natura del
contenuto dei contenitori e delle condutture e
gli eventuali rischi connessi siano chiaramente
identificabili.
4. Il produttore e il fornitore devono
trasmettere ai datori di lavoro tutte le
informazioni concernenti gli agenti chimici
pericolosi prodotti o forniti secondo quanto
stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio
1997 n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285, e
successive modifiche.
Art. 72-novies (Divieti).
- 1. Sono vietate la produzione, la lavorazione
e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le
attivita' indicate all'allegato VIII-quinquies.
2. Il divieto non si applica se un agente e'
presente in un preparato, o quale componente di
rifiuti, purche' la concentrazione individuale
sia inferiore al limite indicato nello stesso
allegato.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1,
possono essere effettuate, previa
autorizzazione, le seguenti attivita':
a) attivita' a fini esclusivi di ricerca e
sperimentazione scientifica, ivi comprese le
analisi;
b) attivita' volte ad eliminare gli agenti
chimici che sono presenti sotto forma di
sottoprodotto o di rifiuti;
c) produzione degli agenti chimici destinati ad
essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al
presente titolo, nei casi di cui al comma 3,
lettera c), il datore di lavoro evita
l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la
produzione e l'uso piu' rapido possibile degli
agenti come prodotti intermedi avvenga in un
sistema chiuso dal quale gli stessi possono
essere rimossi soltanto nella misura necessaria
per il controllo del processo o per la
manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le
attivita' di cui al comma 3 deve inviare una
richiesta di autorizzazione al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che la rilascia
sentito il Ministero della salute e la regione
interessata. La richiesta di autorizzazione e'
corredata dalle seguenti informazioni:
a) i motivi della richiesta di deroga;
b) i quantitativi dell'agente da utilizzare
annualmente;
c) il numero dei lavoratori addetti;
d) descrizione delle attivita' e delle reazioni
o processi;
e) misure previste per la tutela della salute e
sicurezza e per prevenire l'esposizione dei
lavoratori.
Art. 72-decies (Sorveglianza
sanitaria). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 72-quinquies,
comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 16 i lavoratori
esposti agli agenti chimici pericolosi per la
salute che rispondono ai criteri per la
classificazione come molto tossici, tossici,
nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per
il ciclo riproduttivo.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione
che comporta esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l'anno o
con periodicita' diversa decisa dal medico
competente con adeguata motivazione riportata
nel documento di valutazione dei rischi e resa
nota ai rappresentanti per la sicurezza dei
lavoratori, in funzione della valutazione del
rischio e dei risultati della sorveglianza
sanitaria;
c) all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro. In tale occasione il medico competente
deve fornire al lavoratore le eventuali
indicazioni relative alle prescrizioni mediche
da osservare.
3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per
i lavoratori esposti agli agenti per i quali e'
stato fissato un valore limite biologico. Dei
risultati di tale monitoraggio viene informato
il lavoratore interessato. I risultati di tal
monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati
al documento di valutazione dei rischi e
comunicati ai rappresentanti per la sicurezza
dei lavoratori.
4. Gli accertamenti sanitari devono essere a
basso rischio per il lavoratore.
5. Il datore di lavoro, su conforme parere del
medico competente, adotta misure preventive e
protettive particolari per singoli lavoratori
sulla base delle risultanze degli esami clinici
e biologici effettuati. Le misure possono
comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell'articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza
sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un
gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga
ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti
pregiudizievoli per la salute imputabili a tale
esposizione o il superamento di un valore limite
biologico, il medico competente informa
individualmente i lavoratori interessati ed il
datore di lavoro.
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di
lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei
rischi effettuata a norma dell'articolo 72-quater;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte
per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente
nell'attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinche' sia effettuata
una visita medica straordinaria per tutti gli
altri lavoratori che hanno subito un'esposizione
simile.
8. L'organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, puo' disporre contenuti e periodicita'
della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a
quelli definiti dal medico competente.
Art. 72-undecies (Cartelle
sanitarie e di rischio). - 1. Il medico
competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 72-decies istituisce
ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio
custodita presso l'azienda, o l'unita'
produttiva, secondo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 1, lettera d), e
fornisce al lavoratore interessato tutte le
informazioni previste dalle lettere e) ed f)
dello stesso articolo. Nella cartella di rischio
sono, tra l'altro, indicati i livelli di
esposizione professionale individuali forniti
dal Servizio di prevenzione e protezione.
2. Su richiesta, e' fornita agli organi di
vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro,
le cartelle sanitarie e di rischio sono
trasmesse all'ISPESL.
Art. 72-duodecies (Consultazione
e partecipazione dei lavoratori). - 1. La
consultazione e partecipazione dei lavoratori o
dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi
delle disposizioni di cui al Titolo I, Capo V.
Art. 72-terdecies (Adeguamenti
normativi). - 1. Con decreto dei Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, e' istituito senza oneri per
lo Stato, un comitato consultivo per la
determinazione e l'aggiornamento dei valori
limite di esposizione professionale e dei valori
limite biologici relativi agli agenti chimici.
Il Comitato e' composto da nove membri esperti
nazionali di chiara fama in materia
tossicologica e sanitaria di cui tre in
rappresentanza del Ministero della salute su
proposta dell'Istituto superiore di sanita',
dell'ISPESL e della Commissione tossicologica
nazionale, tre in rappresentanza della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in
rappresentanza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, anche su proposta
dell'Istituto italiano di medicina sociale. Il
Comitato si avvale del supporto organizzativo e
logistico della direzione generale della tutela
delle condizioni di lavoro del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del
lavoro e delle politiche sociali e della salute
d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, sentiti il Ministro per le attivita'
produttive, il Comitato di cui al comma 1 e le
parti sociali, sono recepiti i valori di
esposizione professionale e biologici
obbligatori predisposti dalla Commissione
europea, sono altresi' stabiliti i valori limite
nazionali anche tenuto conto dei valori limite
indicativi predisposti dalla Commissione
medesima e sono aggiornati gli allegati VIII-ter, quater, quinquies e sexies in
funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione
di normative e specifiche comunitarie o
internazionali e delle conoscenze nel settore
degli agenti chimici pericolosi.
3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre
determinato il rischio moderato di cui
all'articolo 72-quinquies, comma 2, in
relazione al tipo, alle quantita' ed alla
esposizione di agenti chimici, anche tenuto
conto dei valori limite indicativi fissati dalla
Unione europea e dei parametri di sicurezza.
4. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui
al comma 2, con uno o piu' decreti dei Ministri
del lavoro e delle politiche sociali e della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, possono essere stabiliti,
entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i
parametri per l'individuazione del rischio
moderato di cui all'articolo 72-quinquies,
comma 2, sulla base di proposte delle
associazioni di categoria dei datori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative,
sentite le associazioni dei prestatori di lavoro
interessate comparativamente rappresentative.
Scaduto inutilmente il termine di cui al
precedente periodo, la valutazione del rischio
moderato e' comunque effettuata dal datore di
lavoro".
Art. 3.
Sanzioni
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del
decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole:
"56, comma 2; 58;" aggiungere le seguenti: "72-quater,
commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies;
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies,
comma 7;".
2. All'articolo 89, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole:
"56, comma 1; 57:" aggiungere le seguenti: "72-octies,
commi 1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2,
3, e 5;".
3. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole:
"55, comma 1, 3 e 4; 58;" aggiungere le
seguenti: "72-quater, commi da 1 a 3, 6
e 7; 72-sexies; 72-septies;
72-novies, commi 1, 3, 4 e 5; 72-decies,
comma 7,".
4. All'articolo 90, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole:
"56, comma 1, 57:" aggiungere le seguenti: "72-sexies,
comma 8; 72-decies, commi 1, 2, 3, e
5;".
5. All'articolo 92, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 626/1994 dopo le parole:
"17, comma 1, lettere b), d), h) e l)"
aggiungere le seguenti: "72-decies,
comma 3, primo periodo e comma 6; 72-undecies;".
Art. 4.
Norme transitorie
1. I datori di lavoro che alla data di entrata
in vigore del presente decreto, gia' svolgono
attivita' rientranti nel suo campo di
applicazione, devono conformarsi alle presenti
disposizioni entro tre mesi dalla predetta data.
Art. 5.
Abrogazioni
1. Il Capo II e gli allegati I, II, III, IV e
VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277 sono abrogati.
2. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
77, e' abrogato.
3. Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, sono abrogate.
Art. 6.
Disposizioni finali
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, comma quinto, della Costituzione e fatto
salvo quanto previsto dalla legge di procedura
dello Stato di cui al medesimo articolo 117, le
disposizioni del presente decreto si applicano
per le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto
per la parte di propria competenza al
recepimento della direttiva 98/24/CE, fino alla
data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma. Tale normativa di attuazione e'
adottata nel rispetto dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
Art. 7.
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche, sono aggiunti i
seguenti allegati:
Allegato VIII-ter
(articolo 72-ter, comma 1, lettera d)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
EINECS1) CAS2) NOME AGENTE VALORI LIMITE NOTAZIONE3)
8 ore4) Breve
Termine5)
mg/m3 Ppm mg/m3 ppm
6) 7) 6) 7)
Piombo inorganico
e suoi composti 0,15
1) EINECS: European Inventory of Existing
Chemical Substances.
2) CAS: Chemical Abstract Service Registry
Number.
3) La notazione "Pelle attribuita ai valori
limite di esposizione" indica la possibilita' di
assorbimento significativo attraverso la pelle.
4) Misurato e calcolato rispetto ad un periodo
di riferimento di 8 ore.
5) Valore limite al di sopra del quale non vi
deve essere esposizione e si riferisce ad un
periodo di 15 minuti, se non altrimenti
specificato.
6) mg/m3: milligrammi per metro cubo
di aria a 20oC e 101,3 kPa.
7) ppm: parti per milione di aria (ml/m3).
Allegato VIII-quater
(art. 72-ter, comma 1, lettera e))
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE
DI SORVEGLIANZA SANITARIA
Piombo e suoi composti ionici.
1. Il monitoraggio biologico comprende la
misurazione del livello di piombo nel sangue
(PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad
assorbimento atomico o di un metodo che dia
risultati equivalenti. Il valore limite
biologico e' il seguente: 60 mg Pb/100 ml di
sangue.
Per le lavoratrici in eta' fertile il riscontro
di valori di piombemia superiori a 40
microgrammi di piombo per 100 millilitri di
sangue comporta, comunque, allontanamento
dall'esposizione.
2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:
- l'esposizione a una concentrazione di piombo
nell'aria, espressa come media ponderata nel
tempo calcolata su 40 ore alla settimana, e'
superiore a 0,075 mg/m3;
- nei singoli lavoratori e' riscontrato un
contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg
Pb/100 ml di sangue.
Allegato VIII-quinquies
(art. 72-novies, comma 1)
a) Agenti chimici
N. EINECS (1) N. CAS (2) Nome dell'agente Limite di concen-
trazione per
l'esenzione
- - - -
202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e 0.1% in peso
suoi sali
202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile 0,1% in peso
e suoi sali
202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi 0,1% in peso
sali
202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile 0,1% in peso
| Direttore intrdipartimentale
Stato di origine | dell'industria competente
---------------------------------------------------------------------
|Nord-Pas-de-Calais 941, rue
|Charles Bourseul B.P. 838 59508
Belgio |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Fays-de-la-Loire Cap 44 3, rue
Danimarca |Marcel Sembat 44049 Nantes Cedex
---------------------------------------------------------------------
Italia |
---------------------------------------------------------------------
a) Valle d'Aosta, Piemonte, |
Lombardia, Emilia, Trentino-Alto |Rhônes-Alpes 11, rue Curie 69456
Adige, Friuli-Venezia Giulia |Lyon Cedex 3
---------------------------------------------------------------------
|Provence-Côte d'Azur-Corse 37,
|boulevard Périer 13285 Marseille
b) Altre regioni |Cedex 8
---------------------------------------------------------------------
|Lorraine 1, rue Eugène Schneider
Lussemburgo |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Nord-Pas-de-Calais 941, rue
|Charles Bourseul B.P. 838 59508
Paesi Bassi |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
Repubblica Federale Tedesca |
---------------------------------------------------------------------
a) Rhénanie, Westphalie |Nord-Pas-de-Calais 941, rue
Basse-Saxe Schleswig-Holstein |Charles Bourseul B.P. 838 59508
Hambourg, Brême |Douai Cedex
---------------------------------------------------------------------
b) Bade-Wurtemberg, Bavière, |Alsace 6, rue d'Ingwiller 67082
Hesse, Rhénanie-Palatinat, Berlin |Strasbourg Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Lorraine 1, rue Eugène Schneider
c) Sarre |57045 Metz Cedex
---------------------------------------------------------------------
|Ile-de-France 152, rue de Picous
Regno Unito |75570 Paris Cedex 12
---------------------------------------------------------------------
|Ile-de-France 152, rue de Picous
Irlanda |75570 Paris Cedex 12
b) Attivita' lavorative: Nessuna
(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical
Substance
(2) CAS Chemical Abstracts Service
Allegato VIII-sexies
(articolo 72-sexies, comma 2)
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Definizione
|delle frazioni granulometriche per la misurazione
UNI EN 481:1994 |delle particelle aerodisperse.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Requisiti
|generali per le prestazioni dei procedimenti di
UNI EN 482:1998 |misurazione degli agenti chimici.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Guida alla
|valutazione dell'esposizione per inalazione a
|composti chimici ai fini del confronto con i valori
UNI EN 689 1997 |limite e strategia di misurazione.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Campionatori
|diffusivi per la determinazione di gas e vapori.
UNI EN 838 1998 |Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Tubi di
|assorbimento mediante pompaggio per la
|determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi
UNI EN 1076:1999 |di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Sistemi di
|misurazione di breve durata con tubo di
UNI EN 1231 1999 |rivelazione. Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento personale di agenti chimici.
UNI EN 1232: 1999|Requisiti e metodi di prova.
---------------------------------------------------------------------
UNI EN 1540:2001 |Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Terminologia.
---------------------------------------------------------------------
|Atmosfera nell'ambiente di lavoro. Pompe per il
|campionamento di agenti chimici con portate
UNI EN 12919:2001|maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.
|