CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 21 dicembre 2011.
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).
(GU n. 8 del 11-1-2012 )
IN VIGORE DAL 26 GENNAIO 2012
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 21 dicembre
2011;
Visto l'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007. n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro", e, in particolare, l'articolo 37, comma 2, il quale dispone che
la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione dei lavoratori
sono definiti mediante apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni,
previa consultazione delle Parti sociali;
Vista la proposta di accordo indicata
in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e dal
Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni,
approvata dalle rispettive Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12
maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8 luglio 2009 e diramata
in data 14 luglio 2009;
Considerato che l'argomento, iscritto
all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre 2009, è
stato rinviato;
Vista la nota del 16 dicembre 2009 con
la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una
nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la
quale tiene conto degli approfondimenti condotti nel corso della riunione
tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;
Considerato che, per il prosieguo
dell'esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione
tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per ulteriori approfondimenti conseguenti al
confronto con le Parti sociali;
Viste le note del 27 maggio, del 7
luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è stata
rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'esigenza di
acquisire le valutazioni in ordine allo schema di accordo in oggetto indicato,
al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull'argomento;
Vista la nota pervenuta il 28 giugno
2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha
trasmesso una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;
Considerato che, nel corso della
riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia autonoma
di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche
sul testo dello schema di accordo di cui trattasi;
Vista la nota del 14 luglio 2011 con la
quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una
ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l'Ufficio di
Segreteria, con nota in pari data, ha chiesto l'assenso tecnico del
Coordinamento delle Regioni;
Vista la nota in data 14 luglio 2011,
con la quale è stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano
concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;
Vista la lettera del 26 luglio 2011,
diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d'Aosta, condividendo le
osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il
rinvio dell'esame dello schema di accordo;
Considerato che l'argomento, iscritto
all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011, è
stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;
Considerato che, nel corso della
riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le
Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche
dello schema di accordo in parola;
Vista la nota del 21 ottobre 2011 con
la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la
definitiva versione del documento, allegato A, parte integrante del presente
accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le
modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;
Vista la lettera in data 24 ottobre
2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle Regioni e
alle Province autonome;
Viste le lettere del 2 novembre 2011 e
del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma di
Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della
Commissione salute, hanno comunicato il proprio assenso tecnico sulla predetta
versione definitiva del documento in parola;
Vista la nota del 7 novembre 2011
pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della Commissione
istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato
l'assenso tecnico sul testo definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta
l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
Sancisce accordo
tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A) parte integrante del presente
atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma
2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Allegato A
Formazione dei Lavoratori ai sensi
dell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e
successive modifiche e integrazioni.
PREMESSA
Il presente accordo disciplina, ai
sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive
modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti
minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei
lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera
a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti
di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08.
La applicazione dei contenuti del
presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto
facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'articolo 37, comma 7, del
D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di
contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha
fornito a dirigenti e/o preposti una formazione "adeguata e
specifica".
La formazione di cui al presente
accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n.
81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni
e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi
ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione
oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5
dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Fino all'attuazione delle disposizioni
di cui all'art. 3, comma 13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si
applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di
mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro
diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l'articolazione
dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento
alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.
Ai fini di un migliore adeguamento
delle modalità di apprendimento e formazione all'evoluzione dell'esperienza e
della tecnica e nell'ambito delle materie che non richiedano necessariamente la
presenza fisica dei discenti e dei docenti, viene consentito l'impiego di
piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono
le condizioni di cui all'Allegato I.
La formazione di cui al presente
accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
Nota: in coerenza con le previsioni di
cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i
lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti
bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10
settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi
paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs.
81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera
l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e
realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro
da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative
indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle
attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti
bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente
periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico
entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente
alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
1.
REQUISITI DEI DOCENTI
In attesa della elaborazione da parte
della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di
riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del
D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente
all'azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne
ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono
dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o
professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'esperienza professionale può
consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di
lavoro.
2.
ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Per ciascun corso si dovrà prevedere:
a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore
di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il
quale può essere il docente stesso;
c) i nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad
ogni corso pari a 35 unità;
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) l'obbligo di frequenza del 90% delle ore di
formazione previste;
g) la declinazione dei contenuti
tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua,
nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui
viene resa la prestazione di lavoro.
Nei confronti dei lavoratori stranieri
i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione
dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un
mediatore interculturale o di un traduttore;
anche ai fini di un più rapido
abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l'efficacia e la
funzionalità dell'espletamento del percorso formativo e considerata
l'attitudine dei sistemi informatici a favorire l'apprendimento, potranno
essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici programmi di
formazione preliminare in modalità e-Learning.
3.
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
La metodologia di insegnamento/apprendimento
privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del lavoratore
nel percorso di apprendimento.
A tali fini è opportuno:
a) garantire un equilibrio tra lezioni
frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonché lavori
di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di
apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a
simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare
attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni, simulazioni
in contesto lavorativo e prove pratiche;
d) favorire, ove possibile, metodologie
di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a
linguaggi multimediali, che garantiscano l'impiego di strumenti informatici
quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una
migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale
dei discenti e dei docenti.
Utilizzo delle modalità di
apprendimento e-Learning
Sulla base dei criteri e delle
condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento
e-Learning è consentito per:
la formazione generale per i lavoratori;
la formazione dei dirigenti;
i corsi di aggiornamento previsti al
punto 9 del presente accordo;
la formazione dei preposti, con
riferimento ai punti da 1 a 5 del punto 5 che segue;
progetti formativi sperimentali,
eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di
recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di
apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei
preposti.
4.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI
SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08
Il percorso formativo di seguito
descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili
alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n.
81/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del
D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e l'articolazione della formazione
di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie
di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lettera
b, del D.Lgs. n. 81/08.
Formazione
Generale
Con riferimento alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve
essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione
e sicurezza sul lavoro.
Contenuti:
concetti di rischio,
danno,
prevenzione,
protezione,
organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Durata Minima:4 ore per tutti i
settori.
Formazione
Specifica
Con riferimento alla lettera b) del
comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve
avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del
medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12
ore, in
funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell'azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli
del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.
Infine, tale formazione è soggetta alle
ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell'articolo 37
del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi
dell'articolo 28.
Contenuti:
Rischi infortuni,
Meccanici generali,
Elettrici generali,
Macchine,
Attrezzature,
Cadute dall'alto,
Rischi da esplosione,
Rischi chimici,
Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,
Etichettatura,
Rischi cancerogeni,
Rischi biologici,
Rischi fisici,
Rumore,
Vibrazione,
Radiazioni,
Microclima e illuminazione,
Videoterminali,
DPI Organizzazione del lavoro,
Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato,
Movimentazione manuale carichi,
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
Segnaletica,
Emergenze,
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio
specifico,
Procedure esodo e incendi,
Procedure organizzative per il primo soccorso,
Incidenti e infortuni mancati,
Altri Rischi.
Durata Minima in base alla classificazione dei settori di cui
all'Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO
2002-2007):
4 ore per i settori della
classe di rischio basso;
8 ore per i settori della
classe di rischio medio;
12 ore per i settori della
classe di rischio alto.
La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro
effettiva presenza nel settore di appartenenza dell'azienda e della specificità
del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte
dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all'articolo 21 del D.Lgs. n.
81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei
rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione
collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno
pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi argomenti possono
essere ampliati in base alla natura e all'entità dei rischi effettivamente
presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione
necessario.
Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore
comprende la "Formazione Generale" e quella "Specifica", ma
non "l'Addestramento",
così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08,
ove previsto.
Deve essere garantita la maggiore
omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare
riferimento al settore di appartenenza.
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori,
in base alla classificazione dei settori di cui all'Allegato I:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i
settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i
settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i
settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore
Condizioni
particolari
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di
appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche
saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per
il rischio basso.
Per il comparto delle costruzioni, nell'ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata
nell'ambito del progetto strutturale "16°re-MICS", delineato da
FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l'addestramento professionale
dell'edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla
Formazione Generale di cui al presente accordo. Ai fini della Formazione Specifica i
contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere considerati
esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I
soggetti firmatari del Contratto Collettivo Nazionale dell'edilizia stipulano
accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a
garantire tale corrispondenza.
Costituisce altresì credito formativo
permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di
settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso
strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale
accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata
conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l'obbligo del datore di
lavoro di assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della
valutazione dei rischi.
5.
FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come
definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per
i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in
relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
La durata minima del
modulo per preposti è di 8 ore.
I contenuti della formazione, oltre a
quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08,
comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:
1. Principali soggetti del sistema di
prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti
interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei
fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e
sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati,
stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda,
con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione
di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di
legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo,
previa frequenza
di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica
obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale
prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente
e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del
percorso formativo.
5-bis.
Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti
Ferme restando le previsioni di cui ai
punti 4 e 5 che precedono relativamente alla durata e ai contenuti dei corsi, le modalità delle attività
formative possono essere disciplinate da accordi aziendali, adottati previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6.
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
La formazione dei dirigenti, così come
definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81/08, in
riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D. Lgs. n. 81/08 e
in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed
è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti minimi:
MODULO 1. GIURIDICO-NORMATIVO
sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
gli organi di vigilanza e le procedure ispettive;
soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n.
81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
delega di funzioni;
la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
la "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica" ex
D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
i sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in
edilizia;
MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE
DELLA SICUREZZA
modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul
lavoro (articolo 30, D.Lgs. n. 81/08);
gestione della documentazione tecnico amministrativa;
obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di
somministrazione;
organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione
delle emergenze;
modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza
delle attività lavorative e in ordine all'adempimento degli obblighi previsti
al comma 3 bis dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/08;
ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e
protezione;
MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE
DEI RISCHI
criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
il rischio da stress lavoro-correlato;
il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla
provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento
di lavori in appalto;
le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione in base ai fattori di rischio;
la considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle
attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E
CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
importanza strategica dell'informazione, della formazione e
dell'addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
tecniche di comunicazione;
lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza.
La durata minima della
formazione per i dirigenti è di 16 ore. Tenuto conto della peculiarità delle
funzioni e della regolamentazione legale vigente, la formazione dei dirigenti
può essere programmata e deve essere completata nell'arco temporale di 12 mesi anche secondo
modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90%
delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da
effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è
finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le
competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso
formativo.
7.
ATTESTATI
Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica
vengono rilasciati
direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:
- la frequenza del 90% delle ore di
formazione previste al punto 4 (lavoratori);
- la frequenza del 90% delle ore di
formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di
cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi
comuni:
- Indicazione del soggetto organizzatore
del corso;
- Normativa di riferimento;
- Dati anagrafici e profilo
professionale del corsista;
- Specifica della tipologia di corso
seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore
frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini
del riconoscimento dei crediti);
- Periodo di svolgimento del corso;
- Firma del soggetto organizzatore del
corso.
8.
CREDITI FORMATIVI
Il modulo di formazione generale,
rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce credito formativo
permanente.
Con riferimento alle fattispecie di cui
all'articolo 37, comma 4, si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a. Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova
utilizzazione in caso di somministrazione e segnatamente:
·
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di
somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva
quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza
alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore;
·
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di
somministrazione con un'azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello
cui apparteneva l'azienda d'origine o precedente, costituisce credito formativo
la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione Specifica relativa al
nuovo settore deve essere ripetuta.
·
Qualora il lavoratore, all'interno di una stessa azienda multiservizi,
vada a svolgere mansioni riconducibili ad un settore a rischio maggiore,
secondo quanto indicato in Allegato II, costituisce credito formativo sia la
frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore
già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo
integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle
nuove mansioni svolte.
Nota:
la formazione
dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro
(articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto
collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le modalità
concordate tra il somministratore e l'utilizzatore. In
particolare, essi possono concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e
quella specifica
di settore a carico dell'utilizzatore. In difetto di accordi di cui al precedente periodo la
formazione dei lavoratori va effettuata dal somministratore unicamente con
riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell'attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti,
sempre che - ai sensi e alle condizioni di cui al comma 5 dell'articolo 23 del
citato D.Lgs. n. 276/2003 - il contratto di somministrazione non ponga tale
obbligo a carico dell'utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico
dell'utilizzatore.
b. Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove
attrezzature, nuove tecnologie, nuove sostanze o preparati pericolosi:
è riconosciuto credito formativo
relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere
ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai
contenuti di nuova introduzione.
c. formazione precedente all'assunzione, qualora prevista nella
contrattazione collettiva nazionale di settore, con riferimento alla formazione
generale di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a.
La formazione particolare e aggiuntiva
per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui
si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell'ambito
della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a
valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla base del
proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che
verrà ricoperta dal lavoratore assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti
formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non
intervengono cambiamenti così come stabilito dai commi 4 e 6 dell'articolo 37
del D.Lgs. n. 81/08.
La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo
permanente.
9.
AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, è
previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio
sopra individuati.
Nei corsi di aggiornamento per i
lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già
proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e
innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:
- approfondimenti giuridico-normativi;
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.
Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo
37 del D.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento
quinquennale, con durata minima di 6 ore, in
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, si
prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in
materia di salute e sicurezza del lavoro.
Al fine di rendere maggiormente
dinamico l'apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul
processo di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste,
anche mediante l'utilizzo di piattaforme e-Learning, verifiche annuali sul
mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo,
nell'attesa dell'espletamento dell'aggiornamento quinquennale.
Nell'aggiornamento non è compresa la formazione relativa al
trasferimento o cambiamento di mansioni e all'introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi.
Non è ricompresa, inoltre, la formazione in relazione all'evoluzione
dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
10.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Al fine di consentire la piena ed
effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima
applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i DIRIGENTI E I PREPOSTI a corsi di formazione di
contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente
accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla
pubblicazione del presente accordo.
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi
corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente
all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso
di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del
lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60
giorni dalla assunzione.
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di
formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 I LAVORATORI, I DIRIGENTI E I PREPOSTI che abbiano frequentato -
entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo -
corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di
entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative
e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto
riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
11.
RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA
La formazione erogata a cura dei datori di lavoro prima della
pubblicazione del presente accordo viene riconosciuta come di seguito
specificato:
A) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI.
Nel rispetto di quanto previsto al
punto 8 del presente accordo e, fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare
i corsi di formazione di cui al punto 4 i lavoratori ed i preposti per i quali
i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione del
presente accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e
delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto
riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.
L'obbligo di aggiornamento per
lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di 5
anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato
entro 12 mesi.
In ogni caso la formazione
particolare ed aggiuntiva di cui al punto 5 dovrà concludersi entro e
non oltre il termine di 12
mesi dalla pubblicazione del presente accordo.
B) FORMAZIONE DEI DIRIGENTI.
Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui al punto 9, non sono tenuti a frequentare
il corso di formazione di cui al punto 6 i dirigenti che dimostrino di aver
svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con
contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 effettuata dopo il 14
agosto 2003 o a quelli del Modulo A per ASPP e RSPP previsto nell'accordo Stato
Regioni del 26 gennaio 2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006.
12.
AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO
Allo scopo di valutare la prima
applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della
sua efficacia, con particolare riferimento all'individuazione delle aree
lavorative a rischio alto, medio e basso, all'utilizzo delle modalità di
apprendimento e-Learning e al coordinamento tra le disposizioni del presente
accordo e quelle in materia di libretto formativo del cittadino, è istituito presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da
rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute
e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi
dall'entrata in vigore del presente accordo.
Allegato I
La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro
Premessa
La formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente
il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di
interattività.
L'evoluzione delle nuove tecnologie, dei cambiamenti dei ritmi di vita
(sempre più frenetici e, quindi, con poco tempo a disposizione) e della stessa
concezione della formazione, ai sensi delle linee guida per il 2010 concordate
tra Governo, Regioni e parti sociali, in uno con l'esigenza sempre più
pressante di soddisfare gli interessi dell'utente, hanno reso possibile
l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza,
indicata con il termine e-Learning.
Per e-Learning si intende un modello formativo interattivo e realizzato
previa collaborazione interpersonale all'Interno di gruppi didattici
strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati
(forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che
consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro. Tale modello
formativo non si limita, tuttavia, alla semplice fruizione di materiali
didattici via Internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum
online dedicato ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma
informatica come strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento
dinamico che consente al discente di partecipare alle attività
didattico-formative in una comunità virtuale. In tal modo si annulla di fatto
la distanza fisica esistente tra i componenti della comunità di studio, in una
prospettiva di piena condivisione di materiali e conoscenze, di conseguenza
contribuendo alla nascita di una comunità di pratica online. A questo scopo,
ruolo fondamentale è riservato agli e-tutor, ossia ai formatori, i quali devono
essere in grado di garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenza e bisogni
specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e
comitato scientifico. Nell'attività e-learning va garantito che i discenti
abbiano possibilità di accesso alle tecnologie Impiegate, familiarità con l'uso
del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata.
La formazione via e-Learning
Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning qualora ricorrano le
seguenti condizioni:
a) Sede e strumentazione
La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore,
presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate
alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione
va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di
tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il
riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione.
b) Programma e materiale didattico formalizzato
Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con
le seguenti informazioni:
- Titolo del corso;
- ente o soggetto che lo ha prodotto;
- obiettivi formativi;
- struttura, durata e argomenti trattati nelle unità didattiche. Tali
informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori,
trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente
accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di
appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione;
- regole di utilizzo del prodotto;
- modalità di valutazione dell'apprendimento;
- strumenti di feedback.
c) Tutor
Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la
gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di
esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in
materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori
pubblici o privati.
d) Valutazione
Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto
il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere
effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica
di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica
finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.
e) Durata
Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va
ripartito su unità didattiche omogenee.
Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di
collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato.
La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata
dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.
f) Materiali
Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso
formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali
ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di
effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso
ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non
consenta di evitare una parte del percorso).
Allegato 2 - Individuazione macrocategorie di rischio
e corrispondenze ATEO 2002_2007
Rischio BASSO
ATECO 2002 |
ATECO 2007 |
|
Commercio ingrosso e dettaglio |
G |
G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL
DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL
DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI |
Alberghi, ristoranti |
H |
I - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI
ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 53 - ALLOGGIO |
Assicurazioni |
J |
K - ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI
FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) |
Immobiliari,
Informatica |
K |
L - ATTIVITA' IMMOBILIARI 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI M - ATTIVITA' PROFESSIONALI,
SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITA' LEGALI E
CONTABILITA' |
Ass.ni ricreative, culturali,
sportive |
O |
J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E
COMUNICAZIONE 58 - ATTIVITA' EDITORIALI R - ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE,
DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - ATTIVITA' CREATIVE, ARTISTICHE
E DI INTRATTENIMENTO S - ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI 94 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI
ASSOCIATIVE |
Servizi domestici |
P |
T - ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE
COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE Dl BENI E SERVIZI
INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVITA' DI FAMIGLIE E
CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO |
ORGANIZZ. EXTRATERRIT. |
Q |
U - ORGANIZZAZIONl ED ORGANISMI
EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI
EXTRATERRITORIALI |
Rischio MEDIO
ATECO 2002 |
ATECO 2007 |
|
Agricoltura |
A |
A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E
PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E
PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI |
Pesca |
B |
|
Trasporti, Magazzinaggi,
comunicazioni |
I |
H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E
TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE |
Assistenza sociale NON residenziale
(85.32) |
N |
Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON
RESIDENZIALE |
Pubblica amministrazione |
L |
O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA;
ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E
DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA |
Istruzione |
M |
P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE |
RISCHIO ALTO
ATECO 2002 |
ATECO 2007 |
|
Estrazione minerali |
CA |
B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE
E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA
TORBA) |
Altre industrie estrattive |
CB |
|
Costruzioni |
F |
F- COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI |
Industrie Alimentari ecc. |
DA |
C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI |
Tessili, Abbigliamento |
DA |
|
Conciarie, Cuoio |
DC |
|
Legno |
DD |
|
Carta, editoria, stampa |
DE |
|
Minerali non metalliferi |
DI |
|
Produzione e lavorazione metalli |
DJ |
|
Fabbricazione macchine, apparecchi
meccanici |
DK |
|
Fabbricaz. macchine app. elettrici,
elettronici |
DL |
|
Autoveicoli |
DM |
|
Mobili |
DN |
|
Produzione e distribuzione d energia
elettrica, gas, acqua |
E |
D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA,
GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35 - FORNITURA DI ENERGIA
ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E - FORNITURA DI ACQUA; RETI
FOGNARIE, ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E
FORNITURA DI ACQUA |
Smaltimento rifiuti |
O |
|
Raffinerie - Trattamento
combustibili nucleari |
DF |
C - ATTIVITA' MANIFATTURIERE 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E
PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO |
Industria chimica, Fibre |
DG |
|
Gomma, Plastica |
DH |
|
Sanità |
N |
Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 86 - ASSISTENZA SANITARIA |
Assistenza sociale residenziale
(85.31) |