COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI

ASSESSORATI ALLA SANITA’ DELLE REGIONI E PROVINCE

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

 

 

Decreto Legislativo n.  626/94

 

D O C U M E N T O  N. 15

LINEE GUIDA SU TITOLO VII

 

 

 

 

 Protezione

da agenti cancerogeni

 

 

 

 

Versione definitiva approvata il 16/07/1996

dalle Regioni e Province autonome

di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.

Aggiornata al 15 Aprile 1998

______________________________________

Regione referente: Piemonte


1.     AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO VII DEL D.Lgs N. 626/94

 

1.1   Definizioni di cancerogeno

 

        Sono molte le sostanze, i preparati, le miscele, le lavorazioni, le esposizioni che possono essere comprese in una definizione di cancerogeno.

        In questa linea guida si rimanda al recepimento della norma comunitaria, e quindi alla definizione dell’art. 61 e al suo meccanismo di aggiornamento dell’art. 72; si estende l’informazione anche alla fonte più autorevole in materia, l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione, perché l’utilità di una linea guida sta proprio nella capacità di fornire indicazioni complessive, ed il medico competente ed il responsabile del Servizio prevenzione e protezione, che partecipano alla valutazione ex art. 4 del D.Lgs 626/94, non possono prescindere dal considerare il problema nella sua completezza.

 

 

1.1.1 Art. 61

 

        L’Allegato 1 del presente elaborato elenca le sostanze alle quali la Direttiva 67/548/CEE (contenente l’Allegato I con la lista delle sostanze giunto al 23° adeguamento - 1997) attribuisce la menzione R 45 “può provocare il cancro” o R 49 “può provocare il cancro per inalazione”.

        Ad esse sono da aggiungere le sostanze, preparati e processi di cui all’Allegato VIII del D.Lgs 626/94 nonché‚ una sostanza o preparato prodotti durante un processo previsto all’Allegato VIII stesso.

 

 

1.1.2 Art. 72

 

        L’Allegato 2 elenca le sostanze ed i processi produttivi, non inclusi nell’Allegato 1, allocati, fino al giugno 1995, da parte della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) nelle proprie categorie 1 e 2, la cui definizione si sovrappone a quelle corrispondenti della CEE.

 

        Gli agenti inclusi nell’Allegato 2 comprendono:

 

·       sostanze oggetto di una valutazione più “severa” da parte della CCTN rispetto alla CEE,

·       sostanze non ancora prese in considerazione da parte della CEE,

·       gruppi di sostanze chimicamente affini, valutate dalla CCTN nel loro complesso,

·       attività produttive associate ad un aumentato rischio di cancro [vedi successivo punto 1.1.3].

 

 

 

 

1.1.3 Art. 4

 

        Alcune agenzie nazionali e internazionali (come CCTN e IARC) hanno valutato l’evidenza di causalità di associazioni tra cancro e attività o mansioni lavorative, in circostanze in cui non era identificabile uno specifico cancerogeno.

        I processi industriali pertinenti non sono necessariamente omogenei nel tempo e nello spazio, per cui alla stessa mansione o attività produttiva possono corrispondere esposizioni diverse [e quindi rischi di entità diversi, anche radicalmente]. Valutazioni di fattori di rischio definiti come occupazioni e/o attività produttive, nel presente documento sono indicate negli allegati 2bis e 6.

 

        Operativamente (almeno nelle occasioni indicate nell’Allegato 2, alle quali si applica l’art. 4 del D.Lgs 626/94), si suggerisce che:

 

·       da parte del medico competente venga analizzato il ciclo produttivo con particolare attenzione all’utilizzo o alla formazione di cancerogeni come da definizione data nell’art. 61 del D.Lgs 626/94;

·       se non è possibile definire una più adeguata categoria di “esposti”, gli addetti siano inclusi in un’apposita sezione del registro degli esposti;

·       nell’informazione rivolta ai lavoratori si dia spiegazione dei motivi di incertezza sull’effettiva esistenza di un rischio.

 

 

1.2   Matrici

 

        L’Allegato 3 consiste in una matrice tesa a indicare, per ciascun cancerogeno, i più noti utilizzi e la tipologia delle pertinenti aziende.

 

        L’uso della matrice per identificare le priorità richiede cautela: data la varietà di utilizzi di molte sostanze, essa non può in nessun modo essere considerata esaustiva. E’ opportuno quindi, ove possibile, verificarne l’applicabilità a situazioni locali, ed integrarne il contenuto con informazioni disponibili in loco.

 

 

Nota: è stato mantenuto il termine CEE quando si fa riferimento ad atti ufficiali nella cui intestazione compariva il termine CEE; è stato invece usato il termine UE sia quando si definisce la struttura che adesso è denominata UE, sia quando ci si riferisce ad atti ufficiali assunti dopo il cambiamento di denominazione da CEE a UE e nella cui intestazione quindi compare il termine UE.


2.     RISCHI CHIMICI DI CANCEROGENICITÀ NELL’AMBIENTE DI LAVORO DIVERSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO VII DEL D.Lgs 626/94 (per quanto riguarda il rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti si rimanda al D.Lgs 17/03/1995 n. 230)

 

 

2.1   Sostanze per le quali esiste una legislazione ad hoc

 

        Benzene, CVM, asbesto, ammine aromatiche

[Riferimenti legislativi: Legge 245/63, DPR 962/82, D.Lgs 277/91 capo III, D.Lgs 77/92 , Circolari del Ministero del Lavoro 46/79 e 61/81]

        Per quanto concerne il benzene si ricorda che rientra nel 19° adeguamento dell’Allegato I della direttiva 67/548/CEE [all. 1 n. 47], e quindi nell’applicazione del Titolo VII del D.Lgs 626/94.

 

 

2.2 Operativamente, è ragionevole escludere dall’ambito di applicazione del titolo VII del D.Lgs 626/94 l’esposizione a sostanze corrispondenti alla definizione di cancerogeno, ma presenti come impurità in concentrazione inferiore allo 0.1 %.

 

        D’altronde la stessa Comunità Europea definisce dei limiti che, prescindendo dalla natura chimica della sostanza, tengono conto esclusivamente della classe di cancerogenesi di appartenenza, e indica un limite dello 0.1% in peso per i cancerogeni di categoria 1 e 2 (T; R 45 o R 49), ed un limite dell’1% per i cancerogeni di categoria 3 (Xn; R 40).

        Dove tali impurità possono esistere, è quindi opportuno documentarne la concentrazione e verificarne la congruenza con questi limiti.

 

 

2.3 Farmaci

 

        A tutt’oggi, la Comunità Europea non ha attribuito la menzione R 45 o R 49 a sostanze utilizzate come medicamenti, un certo numero dei quali sono cancerogeni, ivi compresi quelli usati nella terapia del cancro.

        Formalmente quindi le esposizioni professionali a queste sostanze (da parte di operatori sanitari, dipendenti di ditte farmaceutiche che le producono, ricercatori) esulano dall’ambito coperto dal D.Lgs 626/94. Inoltre, per queste sostanze, gli effetti postulati, a parità di esposizione, comprendono anche quelli teratogeni ed abortigeni.

        Risulta peraltro che in sede ministeriale è in elaborazione una normativa riguardante i farmaci antiblastici ed i lavoratori che li utilizzano. Ad essa si rimanda per le necessarie interrelazioni.

 

2.4 Sostanze corredate di evidenze scientifiche di cancerogenicità meno convincenti di quelle corrispondenti alla prescrizione dell’etichettatura con la dizione R 45 o R 49, sono dalla Comunità Europea classificate come categoria 3 di cancerogenicità. Per esse la U.E. prescrive l’etichetta R 40 “Può provocare effetti irreversibili”.

        La categoria 3 di cancerogenicità viene così definita:

sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull’uomo, sulle quali però non sono disponibili informazioni sufficienti per procedere ad una valutazione completa. Alcune prove sono state ottenute da opportuni studi su animali, non bastano però per classificare la sostanza nella categoria 2.

 

        Pur essendo queste sostanze escluse dall’ambito di applicazione del D.Lgs 626/94, si ritiene utile elencarle in Allegato 4.

 

 

2.5 Si tenga presente che agenzie nazionali e internazionali deputate alla valutazione di rischi di cancerogenicità ambientale utilizzano criteri eterogenei, sia per la selezione delle sostanze ed esposizioni da valutare, sia nella valutazione stessa.  Tra l’altro la IARC ha valutato - rispetto alla CCTN - un maggiore numero di circostanze di esposizione definite come mansioni o attività produttiva (vedi par. 1.1.3.) e/o processi tecnologici.

 

        Gli Allegati 5 e 6 riportano rispettivamente sostanze e processi produttivi giudicati dalla IARC come corredati di “sufficiente evidenza di cancerogenicità per l’uomo” (gruppo 1) e “probabilmente cancerogeni per l’uomo” (gruppo 2A), non inclusi negli allegati 1 e 2.

 

 

3.     CENSIMENTO DELLE ESPOSIZIONI A CANCEROGENI

 

3.1   Si propone che i Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende Usl censiscano le unità produttive ove sono manipolate sostanze o preparati corrispondenti alla definizione di cancerogeno secondo il D.Lgs 626/94.

 

3.2   In questa opera, le aziende nel territorio dell’Azienda Usl potranno essere identificate attraverso l’archivio delle aziende che l’INAIL (a norma del D.Lgs 517/93) fornirà alle Aziende Usl tramite l’ISPESL. Quelle a potenziale presenza di cancerogeno possono quindi essere identificate con l’utilizzo delle matrici sostanza/lavorazione di cui all’Allegato 3, integrate con informazioni ottenibili in loco.

 

3.3   Si dovranno creare banche dati (a copertura all’incirca regionale) relative alle modifiche dei cicli tecnologici e bonifiche, collegate con l’ “Archivio Nazionale delle Soluzioni” dell’ISPESL. Tali banche dati, come ogni sistema informativo di una certa dimensione, dovranno avere una sede fisica ben definita, un responsabile e dovranno essere fornite di personale adeguatamente formato, in numero sufficiente per le esigenze che si creeranno.

 

3.4   L’efficacia delle azioni mirate al controllo dell’esposizione a sostanze cancerogene presuppone l’istituzione di un sistema informativo complesso, possibilmente centralizzato a livello regionale, che preveda di acquisire conoscenze in ordine a:

 

·       i cicli produttivi e le rispettive variabili tecnologiche in grado di variare l’esposizione professionale;

·       la verifica dei risultati conseguiti in termini di riduzione dell’esposizione e/o del numero di esposti;

·       la valutazione dell’efficacia degli interventi espressa in termini di rischio attribuibile alla specifica esposizione intesa sia come singola sostanza, sia come classe di sostanze o ciclo produttivo.

 

        Inoltre si dovrà predisporre un programma di archiviazione uguale per tutti i Servizi finalizzato al linkage con altri archivi (di mortalità o di patologia).

 

 

4.     VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE/RISCHIO

 

4.1   Diversamente da quanto previsto per gli altri agenti nocivi trattati, il D.Lgs 626/94 non richiede per i cancerogeni, da parte del datore di lavoro, una valutazione del rischio, cioè la stima della “probabilità che - per una data esposizione - si verifichi un dato effetto”, bensì una valutazione dell’esposizione.

        Infatti i modelli matematici oggi disponibili per la stima del rischio sono molteplici, si basano su assunzioni biologiche diverse (e non sempre verificabili) e possono portare a risultati discrepanti. Per molti cancerogeni, inoltre, è verosimile che non esista una soglia di esposizione corrispondente ad un rischio “zero”.

 

4.2   Viene richiesta invece dal D.Lgs 626/94 la valutazione dell’esposizione, i cui obbiettivi sono:

 

·       giudicare se la concentrazione di cancerogeni, nell’ambiente di lavoro e nei materiali con cui vengono a contatto i lavoratori, corrisponde al minimo tecnicamente raggiungibile. Ove ciò non sia il caso, è necessario porre in opera sollecitamente misure di bonifica: a questo scopo può essere utile la banca dati di cui al punto 3.3 (insieme ad altre informazioni disponibili nella letteratura tecnologica specializzata);

·       identificare gli esposti, indipendentemente dall’entità dell’esposizione e dalla posta o meno in opera di misure di bonifica ambientale: i lavoratori esposti vengono iscritti nel registro di cui all’articolo 70.

 

 

4.3   Per la valutazione dell’esposizione, possono essere utili indicatori di assorbimento (misure di dose interna / monitoraggio biologico), ma non indicatori di effetti precoci.

 

4.4   La valutazione dell’esposizione avviene secondo la procedura indicata all’art. 63 del D.Lgs 626/94 (erroneamente intitolato “Valutazione del rischio”).

        Le stime devono essere corredate - in un dettaglio che ne consenta una lettura critica - dalle modalità di campionamento e dai metodi analitici utilizzati.

        Indicazioni analoghe valgono per le misure di dose interna.

 

4.5   Da parte delle Regioni si dovranno identificare “Centri di riferimento” per le problematiche analitiche relative al monitoraggio ambientale e biologico. In prima istanza, si potrà anche fare ricorso al repertorio delle metodiche analitiche, in derivazione da quello del NIOSH, di cui all’Allegato 7.

 

4.6   Ove sia necessario definire criteri di programmazione nel tempo della prevenzione dei rischi di cancerogenicità in ambiente di lavoro, è opportuno considerare in primo luogo il numero degli esposti.

        Distinzioni basate invece sulla forza dell’evidenza scientifica di cancerogenicità (ad es. tra categorie 1 e 2 della CEE) possono esprimere solo una diversa facilità di conduzione di uno studio epidemiologico, piuttosto che una diversa gravità del problema ambientale.

        Analogamente, un criterio che si basi sulle stime di potenza cancerogena è infido: a prescindere dal fatto che tali stime si basano su assunzioni biologiche la cui valenza è non necessariamente universale, il criterio prescinde completamente dall’entità dell’esposizione.

 

 

5.     IDENTIFICAZIONE DI SOGGETTI IPERSUSCETTIBILI

 

5.1   Eventuali proposte di screening per identificare “quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione a taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati” (articolo 64, lettera i) vanno considerate con estrema cautela, sia che si alluda a una ipersuscettibilità acquisita (ad es. i fumatori), sia che si alluda a una ipersuscettibilità genetica, spesso ignota al portatore. 

        Di volta in volta è necessario stimare la misura in cui il rischio è più elevato per gli ipersuscettibili. Nel caso di ipersuscettibilità legata a polimorfismi metabolici, il polimorfismo non è un fattore di rischio come tale, ma agisce solo in presenza del cancerogeno: va da sé che il numero di tumori prevenibili eliminando l’esposizione sarà comunque superiore a quelli prevenibili selezionando e allontanando i soggetti “più suscettibili”.

 

5.2   Nel rispetto del principio che l’esposizione a cancerogeni deve comunque essere tenuta al più basso livello possibile, è ragionevole identificare alcune situazioni (verosimilmente poche) in cui particolari condizioni patologiche individuali sconsiglino comunque una esposizione a quantitativi, ancorché minimi, di cancerogeni nell’ambiente di lavoro.

 

 

 

 

 

 

 

6.     SORVEGLIANZA SANITARIA

 

6.1   Per nessun tipo di tumore alla cui eziologia possono contribuire esposi­zioni professionali sono disponibili test adeguati per essere utilizzati in programmi di screening per la diagnosi precoce, rivolti a soggetti asintomatici.

        Infatti, in medicina del lavoro, per nessuno di tali programmi è documentata o suggerita una efficacia, intesa a modificare in meglio la storia naturale della malattia.

        Gli screening di citologia urinaria previsti dalle Circolari del Ministero del Lavoro n. 61/1979 e 46/1981 per gli esposti ad ammine aromatiche non sono mai stati oggetto di alcuna valutazione: di adeguatezza, partecipazione, efficienza ed efficacia.

        In linea di principio, i medici competenti vanno scoraggiati dal porre in opera qualsiasi intervento di screening per la diagnosi precoce dei tumori, rivolto a soggetti asintomatici.

        Possono invece essere incoraggiati (se si verificassero gli adeguati presupposti scientifici e logistici) a partecipare a ricerche per la valutazione dell’efficacia di nuove proposte di screening.

 

6.2   L’offerta routinaria di “test per effetti biologici precoci” (ad esempio per le “aberrazioni cromosomiche”) è parimenti da evitare, e per diversi motivi.

        Da un lato, la predittività di tali effetti per la successiva comparsa di un cancro è tuttora oggetto di discussione.

        Dall’altro, questi test non si prestano in alcun modo ad essere un surrogato della stima dell’esposizione.

        Inoltre, tanto per individui quanto per gruppi di lavoratori che si discostino da ciò che viene considerato “norma”, è estremamente difficile darsi criteri per attribuire o meno tale deviazione a specifici agenti presenti nell’ambiente di lavoro.

        Nel caso di esposizioni inconsuete causate da incidenti, ricerche epidemiologiche che fanno uso di questi test, ancorché a significato biologico incerto, possono essere informativi per riconoscere qualche effetto dell’incidente.

        In ogni caso un risultato “negativo” con i test utilizzati non consente in alcun modo di escludere che vi siano stati effetti di altro genere.

 

6.3   Nonostante tutte le considerazioni sopra esposte, ci troviamo comunque di fronte ad un vincolo normativo che impone la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti a cancerogeni.

        Le indicazioni che possono essere fornite sono le seguenti:

 

1.    il controllo sanitario, completo di indagine anamnestica accurata e di esame clinico, particolarmente mirato sugli organi bersaglio, se noti, del cancerogeno cui il lavoratore è esposto, va effettuato almeno una volta all'anno;

2.    la visita medica potrà, se ritenuto necessario, essere integrata da accertamenti complementari;

3.    in occasione di tale controllo sarà rinnovata ai lavoratori l'informazione sul significato e sui limiti della sorveglianza sanitaria stessa, sui fattori favorenti l'instaurarsi della malattia, sul riconoscimento precoce dei sintomi ad essa riferibili, sul corretto uso dei mezzi di protezione personale, sulle corrette procedure di lavoro, ecc.

 

        Questo terzo elemento è a nostro avviso il più pregnante dal punto di vista delle reali ricadute in termini di efficacia preventiva.

 

 

7.     REGISTRI

 

7.1   Per sua definizione, un registro è qualcosa di più e di diverso rispetto a una raccolta di schede.

        Un registro - cartaceo o computerizzato - è un archivio dotato di una propria unitarietà (e quindi materialmente “indivisibile”, diversamente da quello che può essere una raccolta di schede) e logica interna, corredato di precisi meccanismi di inclusione di dati, funzionale a una prevedibile forma di elaborazione.

        In questo senso va inteso il registro di esposizione di cui all’articolo 70, comma 1.

 

7.2   Ne deriva che la trascrizione nel registro di dati individuali e l’inclusione nelle cartelle cliniche di dati individuali rappresentano due attività indipendenti l’una dall’altra.

 

7.3 Le potenzialità di utilizzo del registro, sia a livello individuale (eventuale successivo riconoscimento della natura professionale di un cancro), sia a fini epidemiologici, rendono particolarmente delicato l’atto della compilazione del registro: non solo il medico competente deve essere in grado di compilarlo, ma sono essenziali verifiche da parte dell’organo di vigilanza, con le eventuali sanzioni, previste dall’articolo 89.

 

7.4 Vale il principio generale che sono da evitare tanto una modulistica priva di un protocollo di utilizzo quanto un protocollo di utilizzo privo di momenti di verifica delle modalità di applicazione.

 

 

7.5   Registrazione dei tumori

 

7.5.1 L’articolo 71, comma 1, sottintende che la discriminazione tra tumori professionali e non professionali sia delegata ai medici e alle strutture sanitarie. Di fatto questi soggetti notoriamente non dispongono della documentazione necessaria per porre in opera tale discriminazione.

        Se questo comma venisse applicato alla lettera, il registro dei tumori di origine professionale previsto al comma 2 sarebbe totalmente inattendibile.

 

7.5.2 Obiettivo del registro è quello di quantificare il problema dei tumori professionali e di identificare settori di attività produttive o aziende a inconsueta concentrazione di tumori. La nominatività dei dati individuali è un sine qua non per raggiungere questi scopi. Non è tuttora funzione del registro quella di stabilire a fini legali o assicurativi rapporti di causa ed effetto relativi a singoli individui.

 

7.5.3 Circa il 15% della popolazione italiana è attualmente servita da 16 registri tumori di popolazione, 13 generali (9 in Italia settentrionale, 2 in Italia centrale, 1 in Italia meridionale) e 3 specializzati (RT colo-rettali, RT primitivi dell’osso, RT infantili).

        Le loro attività, attualmente, non includono la rilevazione delle esposizioni professionali avute nel corso della vita (neppure la professione svolta all’atto della diagnosi, la quale sarebbe comunque poco rilevante per il riconoscimento di eziologie professionali, dati i tempi di latenza dei tumori).

        Al fine di stimare la dimensione del problema dei tumori professionali, si propone di saggiare presso i registri dei tumori di popolazione esistenti la disponibilità ad espandere la propria attività verso la raccolta delle anamnesi professionali (e l’anamnesi dell’uso del tabacco).

        E’ altrettanto indispensabile che le Regioni dove operano i registri assicurino a questi le risorse necessarie per svolgere tale attività.

        Poiché l’obiettivo è quello di conoscere la dimensione del problema (e non quello di identificare casi di origine professionale), l’esercizio potrebbe essere svolto su alcuni tipi di tumore (ad es. del polmone e della vescica, per i quali la frazione attribuibile alle esposizioni professionali è relativamente elevata) e limitato ad un campione di casi (10-30%).

        Altri (tumori naso-sinusali, mesoteliomi della pleura, angiosarcomi del fegato) definibili “eventi sentinella”, potrebbero invece essere integrati dall’anamnesi professionale in modo esaustivo.

 

7.5.4 Per le popolazioni italiane non servite da un registro tumori attivo, si può proporre un esercizio analogo, basato sui decessi per cancro anziché sui tumori incidenti.

 

7.5.5 Queste attività richiedono un coordinamento tra le Regioni e l’ISPESL (sede del previsto registro dei tumori professionali).

 

7.5.6 Le proposte di cui sopra non modificano il progetto del Registro nazionale dei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati (art. 36, D.Lgs 277/91) che in attesa dell’emanazione del DPCM attuativo, è già stato avviato dall’ISPESL in accordo con le Regioni. l’organizzazione del Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM) si basa su una rete di Centri operativi regionali (COR), designati da ciascuna Regione che svolgono una ricerca attiva dei casi, mantengono costanti contatti e controllano la qualità delle fonti informative. Nel 1996 è stato insediato il Comitato tecnico per l’indirizzo e il coordinamento delle attività del ReMaM e sono state pubblicate, dall’ISPESL, le Linee guida per la rilevazione e la definizione dei casi di mesotelioma asbesto-correlati. Attualmente sono in attività 5 COR (Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia).


RIFERIMENTI AD ALTRE MONOGRAFIE

 

 

L'argomento oggetto della presente monografia è ripreso anche in altre, dove ne sono sviluppati aspetti particolari, e precisamente:

 

     anzitutto, valgono i consueti rimandi ai documenti n. 1, n. 2 e n. 3, in ordine ai principi generali che regolano processi che, con le specificità illustrate nel documento in oggetto, si applicano al problema dell'esposizione a cancerogeni;

     nel documento n. 4 si affronta il tema dei piani d'emergenza, che è anch'esso ovviamente riferibile, con sue peculiarità specifiche, all'esposizione a cancerogeni;

     nel documento n. 9 sono delineati i principi generali della sorveglianza sanitaria e i compiti del medico competente;

     nel documento n. 12 è esaminato in dettaglio il problema dell'uso dei DPI, che trova, nel campo dell'esposizione a cancerogeni, un terreno di altissima rilevanza.

 


Allegati

 

 

1.

Sostanze classificate R 45 e R 49 fino al 23° adeguamento dell’Allegato I della Direttiva 67/548/CEE

 

 

2.

Sostanze/miscele classificate 1 o 2 per cancerogenicità dalla CCTN e non previste per etichettatura R 45 o R 49 dalla CEE

 

 

2 bis

Esposizioni classificate 1 o 2 per cancerogenicità dalla CCTN e non previste per etichettatura R 45 o R 49 dalla CEE

 

 

3.

Matrici sostanza/lavorazione

 

 

4.

Sostanze classificate R 40 dalla Direttiva 67/548/CEE

 

 

5.

Sostanze classificate dalla IARC 1 e 2A non menzionate in alcuno dei precedenti allegati

 

 

6.

Processi produttivi classificati dalla IARC 1 e 2A non menzionati in alcuno dei precedenti allegati

 

 

7.

Caratteristiche dei metodi analitici per la determinazione degli agenti cancerogeni

 

 

Appendice A

 

 

 

 

Modalità e criteri di integrazione della valutazione dell'esposizione in presenza di agenti cancerogeni

 

 

Appendice B

 

 

 

 

Elementi con cui integrare il documento di valutazione del rischio di cui all'art. 4 a seguito della valutazione ex art. 63, comma 4

 

 

 


Allegato 1

 

SOSTANZE CLASSIFICATE R 45 E R 49 FINO AL 23° ADEGUAMENTO DELL’ALLEGATO I DELLA DIRETTIVA 67/548/CEE

 

LEGENDA:

 

N.

Numero progressivo nella tabella.

 

 

CAS

Numero di registro CAS (Chemical Abstract Service).

 

 

N. CEE

Numero CEE. Numero attribuito alle voci riportate nell'Allegato I e II (per quanto riguarda il 21esimo adeguamento), classificate come pericolose secondo la direttiva 67/548/CEE e seguenti adeguamenti

 

 

SOSTANZA

Nome della sostanza.

 

 

CEE

Categoria CEE di cancerogenicità.

 

 

NOTE

Note aggiuntive alla classificazione di pericolosità riportate nel 21esimo adeguamento alla direttiva 67/548/CEE, pubblicato nella GUCE n. L. 381/10 del 31/12/94.

 

Nota J: "La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1% peso/peso di benzene (Einecs n. 200-753-7).

 

La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio figuranti nell'Allegato I."

 

Nota K: "La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0, 1% peso/peso di 1,3-butadiene (Einecs n. 200-753-7) e dal petrolio, figuranti nell'Allegato I."

 

Nota L: " La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno del 3% di estratto Dmso, secondo la misurazione IP 346.

 

La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio, figuranti nell'Allegato I."

 

Nota M: "La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,005% peso/peso di benzo(a)pirene (Einecs n. 200-028-5).

 

La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio, figuranti nell'Allegato I."

 

Nota N: "La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si conosce l'intero iter di raffinazione e si può dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena.

 

La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio, figuranti nell'Allegato I."

 

Nota P: La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1% peso/peso di benzene (Einecs n. 200-753-7).

 

Se la sostanza è cancerogena occorre anche la nota E.

 

Se la sostanza non è classificata come cancerogena, usare almeno le frasi S (2)23-24-62.

La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio, figuranti nell'Allegato I.

 

Nota R: La classificazione "cancerogeno" non si applica alle fibre il cui diametro geometrico medio ponderato, rispetto alla lunghezza meno due errori standard, risulti maggiore di 6 mm.

 

FRASE

Frase di rischio associata alla classificazione di cancerogenicità:

 

R 49 "Può causare il cancro per inalazione"

 

R 45 "Può causare il cancro"

 

AD.

Adeguamento alla direttiva 67/548/CEE in cui viene classificata la sostanza.


N.

      CAS

N. CEE

SOSTANZA

CEE

NOTE

FRASE

AD.

1

94114-29-1

648-129-00-7

ACIDI DI CATRAME, CARBONE BRUNO, FRAZ. C2-ALCHILFENOLO

2

J, M

 R 45

21

2

101316-86-3

648-117-00-1

ACIDI DI CATRAME, CARBONE BRUNO, GREZZI. FENOLI GREZZI

2

J, M

 R 45

21

3

65996-85-2

648-116-00-6

ACIDI DI CATRAME, CARBONE, GREZZI; FENOLI GREZZI.

2

J, M

 R 45

21

4

68555-24-8

648-126-00-0

ACIDI DI CATRAME, CRESILICI, RESIDUI; FENOLI DISTILLATI

2

J, M

 R 45

21

5

68815-21-4

648-139-00-1

ACIDI DI CATRAME, CRESILICI, SALI NA, SOLUZIONI CAUSTICHE; ESTRATTO ALCALINO

2

J, M

 R 45

21

6

92062-26-5

648-128-00-1

ACIDI DI CATRAME, CRESILICI; FENOLI DISTILLATI

2

J, M

 R 45

21

7

68477-23-6

648-125-00-5

ACIDI DI CATRAME, DISTILLATI, TAGLIO PRIMARIO; FENOLI DISTILLATI

2

J, M

 R 45

21

8

84989-07-1

648-124-00-X

ACIDI DI CATRAME, FRAZ. 3,5-XILENOLO; FENOLI DISTILLATI

2

J, M

 R 45

21

9

84989-04-8

648-120-00-8

ACIDI DI CATRAME, FRAZ. METILFENOLO; FENOLI DISTILLATI.

2

J, M

 R 45

21

10

84989-05-9

648-121-00-3

ACIDI DI CATRAME, FRAZ. POLIALCHILFENOLO; FENOLI DISTILLATI

2

J, M

 R 45

21

11

84989-06-0

648-122-00-9

ACIDI DI CATRAME, FRAZ. XILENOLO; FENOLI DISTILLATI

2

J, M

 R 45

21

12

84989-03-7

648-123-00-4

ACIDI DI CATRAME, FRAZIONE ETILFENOLO, FENOLI DISTILLATI

2

J, M

 R 45

21

13

92062-22-1

648-118-00-7

ACIDI DI CATRAME, GASIFICAZIONE DEL CARBONE BRUNO; FENOLI GREZZI

2

J, M

 R 45

21

14

96690-55-0

648-119-00-2

ACIDI DI CATRAME, RESIDUI DELLA DISTIL.; FENOLI DISTILLATI

2

J, M

 R 45

21

15

-

033-005-00-1

ACIDO ARSENICO E SALI

1

-

 R 45

19

16

79-06-1

616-003-00-0

ACRILAMMIDE

2

-

 R 45

19

17

77402-05-2

607-210-00-7

ACRILAMMIDOGLICOLATO DI METILE (CONTENENTE >= 0,1% DI ACRILAMMIDE)

2

-

 R 45

20

18

107-13-1

608-003-00-4

ACRILONITRILE  

2

-

 R 45

19

19

90622-55-2

649-114-00-8

ALCANI C1-4, RICCHI C3

2

K

 R 45

21

20

68475-57-0

649-193-00-9

ALCANI, C1-2

2

K

 R 45

21

21

68475-58-1

649-194-00-4

ALCANI, C2-3

2

K

 R 45

21

22

68475-59-2

649-195-00-X

ALCANI, C3-4

2

K

 R 45

21

23

68475-60-5

649-196-00-5

ALCANI, C4-5

2

K

 R 45

21

24

90622-53-0

649-242-00-4

ALCANI, C12-26, RAMIFICATI E LINEARI

2

N

 R 45

21

25

77536-66-4

650-013-00-6

AMIANTO: ACTINOLITE

1

-

 R 45

19

26

12172-73-5

650-013-00-6

AMIANTO: AMOSITE

1

-

 R 45

19

27

77536-67-5

650-013-00-6

AMIANTO: ANTOFILLITE

1

-

 R 45

19

28

12001-29-5

650-013-00-6

AMIANTO: CRISOTILO

1

-

 R 45

19

29

12001-28-4

650-013-00-6

AMIANTO: CROCIDOLITE

1

-

 R 45

19

30

77536-68-6

650-013-00-6

AMIANTO: TREMOLITE

1

-

 R 45

19

31

399-95-1

604-028-00-X

4-AMMINO-3-FLOROFENOLO

2

-

 R 45

19

32

60-09-3

611-008-00-4

p-AMMINOAZOBENZENE * SOLVENT YELLOW 1 * 4-AMMINOAZOBENZENE

2

-

 R 45

19

33

97-56-3

611-006-00-3

o-AMMINOAZOTOLUENE * SOLVENT YELLOW 3 * 4-AMMINO-2’,3-DIMETILAZOBENZENE

2

-

 R 45

19

34

92-67-1

612-072-00-6

4-AMMINOBIFENILE

1

-

 R 45

19

35

-

612-073-00-1

4-AMMINOBIFENILE SALI

1

-

 R 45

19

36

90-04-0

612-035-00-4

o-ANISIDINA

2

-

 R 45

21

37

151-56-4

613-001-00-1

AZIRIDINA * ETILENIMMINA

2

-

 R 45

19

38

65996-84-1

648-141-00-2

BASI DI CATRAME, CARBONE, GREZZE; BASI DI CATRAME GREZZE

2

J,M

 R 45

21

39

70321-67-4

648-132-00-3

BASI DI CATRAME, CARBONE, FRAZ. DERIVATI DELLA CHINOLINA

2

J,M

 R 45

21

40

92062-27-6

648-034-00-0

BASI DI CATRAME, CARBONE, FRAZIONE ANILINA, BASI DISTILLATE

2

J

 R 45

21

41

92062-28-7

648-033-00-5

BASI DI CATRAME, CARBONE, FRAZIONE COLLIDINA, BASI DISTILLATE

2

J

 R 45

21

42

91082-52-9

648-031-00-4

BASI DI CATRAME, CARBONE, FRAZIONE LUTIDINICA, BASI DISTILLATE

2

J

 R 45

21

43

92062-33-4

648-030-00-9

BASI DI CATRAME, CARBONE, FRAZIONE PICOLINICA, BASI DISTILLATE

2

J

 R 45

21

44

91082-53-0

648-035-00-6

BASI DI CATRAME, CARBONE, FRAZIONE TOLUIDINICA, BASI DISTILLATE

2

J

 R 45

21

45

92062-29-8

648-133-00-9

BASI DI CATRAME, CARBONE, RESIDUI DELLA DISTILLAZIONE

2

J,M

 R 45

21

46

68513-87-1

648-131-00-8

BASI DI CATRAME, DERIVATI CHINOLINICI; BASI DISTILLATE

2

J,M

 R 45

21

47

71-43-2

601-020-00-8

BENZENE

1

-

 R 45

19

48

92-87-5

612-042-00-2

BENZIDINA

1

-

 R 45

19

49

-

612-070-00-5

BENZIDINA SALI

1

-

 R 45

19

50

86290-81-5

649-378-00-4

BENZINA

2

P

 R 45

21

51

93572-29-3

649-312-00-4

BENZINA C5-11, ALTO OTTANO STABILIZZATA RIFORMATA

2

P

 R 45

21

52

8006-61-9

649-261-00-8

BENZINA NATURALE, NAFTA CON BASSO PUNTO DI EBOLLIZIONE

2

P

 R 45

21

53

68514-15-8

649-269-00-1

BENZINA RECUPERO VAPORI

2

P

 R 45

21

54

94114-55-3

648-151-00-7

BENZINA, ESTRAZ. DEL CARBONE CON SOLV., NAFTA DA IDROCRACKING

2

J

 R 45

21

55

68606-10-0

649-373-00-7

BENZINA, PIROLISI, FRAZ. RESIDUE DEL DEBUTANIZZATORE

2

P

 R 45

21

56

94114-03-1

649-389-00-4

BENZINA, PIROLISI, IDROGENATA

2

P

 R 45

21

57

68606-11-1

649-270-00-7

BENZINA, PRIMA DISTILLAZIONE, IMPIANTO DI TOPPING

2

P

 R 45

21

58

56-55-3

601-033-00-9

BENZO(a)ANTRACENE

2

-

 R 45

19

59

50-32-8

601-032-00-3

BENZO(a)PIRENE

2

-

 R 45

19

60

205-99-2

601-034-00-4

BENZO(b)FLUORANTENE

2

-

 R 45

19

61

205-82-3

601-035-00-X

BENZO(j)FLUORANTENE

2

-

 R 45

19

62

207-08-9

601-036-00-5

BENZO(k)FLUORANTENE

2

-

 R 45

19

63

65996-88-5

648-003-00-1

BENZOLO, FRAZIONI DI TESTA (CARBONE); OLIO LEGGERO RIDISTILLATO ECC.

2

J

 R 45

21

64

98-07-7

602-038-00-9

BENZOTRICLORURO

2

-

 R 45

19

65

7440-41-7

004-001-00-7

BERILLIO

2

-

R 49

19

66

-

004-002-00-2

BERILLIO COMPOSTI, ESCLUSI I SILICATI DOPPI DI Al E Be

2

-

R 49

19

67

57-57-8

606-031-00-1

BETAPROPRIOLATTONE* 1,3-PROPRIOLATTONE

2

-

 R 45

19

68

-

007-022-00-X

BIS(3-CARBOSSI-4-IDROSSIBENZENSOLFONATO) DI IDRAZINA

2

-

 R 45

20

69

542-88-1

603-046-00-5

BIS(CLOROMETIL)ETERE

1

-

 R 45

19

70

7758-01-2

035-003-00-6

BROMATO DI POTASSIO

2

-

 R 45

19

71

106-99-0

601-013-00-X

1,3-BUTADIENE

2

-

 R 45

19

72

106-97-8

601-004-01-8

BUTANO E ISOBUTANO  ( CAS  NO 75-28-5), (CONTENENTE  >=  0,1% BUTADIENE)

2

-

 R 45

21

73

10108-64-2

048-008-00-3

CADMIO CLORURO

2

-

 R 45

19

74

1306-19-0

048-002-00-0

CADMIO OSSIDO

2

-

R 49

19

75

10124-36-4

048-009-00-9

CADMIO SOLFATO * SOLFATO DI CADMIO

2

-

R 49

19

76

13765-19-0

024-008-00-9

CALCIO CROMATO

2

-

 R 45

19

77

2425-06-1

613-046-00-7

CAPTAFOL * CAPTAFOLO

2

-

 R 45

19

78

6804-07-5

613-050-00-9

CARBADOX

2

-

 R 45

19

79

91082-50-7

648-060-00-2

CATRAME, CARBONE , RESIDUI DI STOCCAGGIO

2

M

 R 45

21

80

101316-83-0

648-145-00-4

CATRAME, CARBONE BRUNO

1

-

 R 45

21

81

101316-84-1

648-146-00-X

CATRAME, CARBONE BRUNO, BASSA T

1

-

 R 45

21

82

101316-83-0

648-025-00-1

CATRAME, CARBONE BRUNO, OLIO CARBOLICO

2

J

 R 45

21

83

68990-61-4

648-062-00-3

CATRAME, CARBONE, ALTA TEMPERATURA, ALTO CONTENUTO IN SOLIDI

2

M

 R 45

21

84

100684-51-3

648-061-00-8

CATRAME, CARBONE, ALTA TEMPERATURA, RESIDUI

2

M

 R 45

21

85

92062-20-9

648-059-00-7

CATRAME, CARBONE, ALTA TEMPERATURA, RESIDUI DELLA DISTIL. E STOCCAGGIO

2

M

 R 45

21

86

65996-89-6

648-082-00-2

CATRAME, CARBONE, ALTA TEMPERATURA; CATRAME DI CARBONE

1

-

 R 45

21

87

65996-90-9

648-083-00-8

CATRAME, CARBONE, BASSA T; CARBOLIO

1

-

 R 45

21

88

101316-85-2

648-068-00-6

CATRAME, CARBONE, T BASSA, RESIDUI DI DISTIL., OLI CATRAME ECC.

2

M

 R 45

21

89

8007-45-2

648-081-00-7

CATRANE DI CARBONE

1

-

 R 45

21

90

92062-10-7

649-248-00-7

CERA MOLLE (PETROLIO), BASSO PUNTO DI FUSIONE

2

N

 R 45

21

91

92062-11-8

649-249-00-2

CERA MOLLE (PETROLIO), BASSO PUNTO DI FUSIONE, IDROTRATTATA

2

N

 R 45

21

92

97863-04-2

649-250-00-8

CERA MOLLE (PETROLIO), BASSO PUNTO DI FUSIONE,TRATTATE CON CARBONE

2

N

 R 45

21

93

97863-05-3

649-251-00-3

CERA MOLLE (PETROLIO), BASSO PUNTO FUSIONE, TRATTATA CON ARGILLA

2

N

 R 45

21

94

97863-06-4

649-252-00-9

CERA MOLLE (PETROLIO), BASSO PUNTO FUSIONE,TRATTATA CON ACIDO SILICICO

2

N

 R 45

21

95

92062-09-4

649-247-00-1

CERA MOLLE (PETROLIO), IDROTRATTATA

2

N

 R 45

21

96

100684-49-9

649-253-00-4

CERA MOLLE (PETROLIO), TRATTATA CON CARBONE

2

N

 R 45

21

97

97926-78-8

648-067-00-0

CERE PARAFFICICHE (CARBONE), CATRAME DI CARBONE BRUNO ALTA T., TRAT. CON AC. SILICICO

2

M

 R 45

21

98

92045-71-1

648-065-00-X

CERE PARAFFINICHE (CARBONE), CATRAME DI CARBONE BRUNO  ALTA T

2

M

 R 45

21

99

97926-76-6

648-052-00-9

CERE PARAFFINICHE (CARBONE), CATRAME DI CARBONE BRUNO  ALTA T., TRATTATE CON CARBONE

2

M

 R 45

21

100

92045-72-2

648-066-00-5

CERE PARAFFINICHE (CARBONE), CATRAME DI CARBONE BRUNO ALTA T. IDROTRATTATE

2

M

 R 45

21

101

97926-77-7

648-053-00-4

CERE PARAFFINICHE (CARBONE), CATRAME DI CARBONE BRUNO ALTA T., TRATTATE CON ARGILLA

2

M

 R 45

21

102

107-30-2

603-075-00-3

CLOROMETILMETILETERE

1

-

 R 45

19

103

75-01-4

602-023-00-7

CLORURO DI VINILE * VINILE CLORURO

1

-

 R 45

19

104

140413-61-2

648-159-00-0

COKE (CATRAME DI CARBONE), BASSA TEMPERATURA, PECE DI ALTA T

1

-

 R 45

21

105

140203-13-0

648-158-00-5

COKE (CATRAME DI CARBONE), MISTA PECE DI CARBONE DI ALTA T

1

-

 R 45

21

106

140203-12-9

648-157-00-X

COKE (CATRAME DI CARBONE), PECE DI ALTA TEMPERATURA

1

-

 R 45

21

107

8001-58-9

648-101-00-4

CREOSOTO, OLIO DI LAVAGGIO GAS

2

J,M

 R 45

21

108

24613-89-6

024-010-00-X

CROMO CROMATO

2

-

 R 45

19

109

1333-82-0

024-001-00-0

CROMO TRIOSSIDO

1

-

R 49

19

110

101-77-9

612-051-00-1

4,4'-DIAMMINODIFENILMETANO

2

-

 R 45

21

111

119-90-4

612-036-00-X

O-DIANISIDINA

2

-

 R 45

19

112

-

612-037-00-5

O-DIANISIDINA SALI

2

-

 R 45

19

113

334-88-3

006-068-00-8

DIAZOMETANO

2

-

 R 45

19

114

53-70-3

601-041-00-2

DIBENZO(A,H)ANTRACENE

2

-

 R 45

19

115

96-12-8

602-021-00-6

1,2-DIBROMO-3-CLOROPROPANO

2

-

 R 45

19

116

106-93-4

602-010-00-6

1,2-DIBROMOETANO

2

-

 R 45

19

117

96-23-1

602-064-00-0

1,3-DICLORO-2-PROPANOLO

2

-

 R 45

19

118

91-94-1

612-068-00-4

3,3'-DICLOROBENZIDINA

2

-

 R 45

19

119

-

612-069-00-X

3,3'-DICLOROBENZIDINA SALI

2

-

 R 45

19

120

764-41-0

602-073-00-X

1,4-DICLOROBUT-2-ENE

2

-

 R 45

19

121

107-06-2

602-012-00-7

1,2-DICLOROETANO

2

-

 R 45

19

122

64-67-5

016-027-00-6

DIETILSOLFATO

2

-

 R 45

19

123

119-93-7

612-041-00-7

3,3'-DIMETILBENZIDINA * O-TOLIDINA

2

-

 R 45

19

124

-

612-081-00-5

3,3'-DIMETILBENZIDINA SALI * O-TOLIDINA SALI

2

-

 R 45

19

125

79-44-7

006-041-00-0

DIMETILCARBONILE CLORURO

2

-

 R 45

19

126

57-14-7

007-012-00-5

1,1-DIMETILIDRAZINA * N,N-DIMETILIDRAZINA

2

-

 R 45

19

127

540-73-8

007-013-00-0

1,2-DIMETILIDRAZINA

2

-

 R 45

19

128

62-75-9

612-077-00-3

DIMETILNITROSAMMINA

2

-

 R 45

19

129

77-78-1

016-023-00-4

DIMETILSOLFATO

2

-

 R 45

19

130

13360-57-1

016-033-00-9

DIMETILSOLFAMMOILE CLORURO * CLORURO DI DIMETILSOLFAMMOILE

2

-

 R 45

19

131

16071-86-6

611-005-00-8

DIRECT BROWN 95

2

-

 R 45

19

132

91995-35-6

648-037-00-7

DISTILLATI (CARBONE), OLI RESIDUI DI PIROLISI DI CATRAME DI CARBONE, OLI NAFTALENICI

2

J

 R 45

21

133

94114-52-0

648-148-00-0

DISTILLATI (CARBONE), ESTRAZIONE CON SOLVENTE LIQUIDO, PRIMARIA

2

J

 R 45

21

134

94114-57-5

648-153-00-8

DISTILLATI (CARBONE), FRAZ. INTERMEDIA IDROGENATA DI IDROCRACKING ECC.

2

J

 R 45

21

135

94114-56-4

648-152-00-2

DISTILLATI (CARBONE), FRAZIONE INTERMEDIA DI IDROCRACKING ECC.

2

J

 R 45

21

136

94114-53-1

648-149-00-6

DISTILLATI (CARBONE), IDROCRACKING DI ESTRAZIONE CON SOLVENTE

2

J

 R 45

21

137

85029-51-2

648-084-00-3

DISTILLATI (CARBONE), OLIO LEGGERO DI COKERIA, TAGLIO NAFTALENE

2

J,M

 R 45

21

138

68188-48-7

648-072-00-8

DISTILLATI (CARBONE-PETROLIO), AROMATICI, A NUCLEI CONDENSATI

2

M

 R 45

21

139

91995-49-2

648-087-00-X

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), ACQUE MADRI DELLA RICRISTALL. DI OLIO NAFTALENICO ECC.

2

J,M

 R 45

21

140

84989-11-7

648-042-00-4

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), DI TESTA RICCHI IN FLUORENE

2

M

 R 45

21

141

84989-10-6

648-078-00-0

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), DI TESTA, ESENTI FLUORENE

2

M

 R 45

21

142

121620-46-0

648-097-00-4

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), FRAZIONE BENZOLO, RESIDUI DI DISTILLAZIONE

2

J,M

 R 45

21

143

101896-26-8

648-004-00-7

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), FRAZIONE BENZOLO, RICCHI BENZENE, TOLUENE, XILENE

2

J

 R 45

21

144

84650-02-2

648-001-00-0

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), FRAZIONE BENZOLO,OLIO LEGGERO

2

-

 R 45

21

145

101794-91-6

648-093-00-2

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), FRAZIONE INDOLO-METILNAFTALENE

2

J,M

 R 45

21

146

84989-09-3

648-086-00-4

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLI DI NAFTALENE A BASSO TENORE DI NAFTELENE

2

J,M

 R 45

21

147

90640-88-3

648-112-00-4

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLI LEGGERI, ESTRATTI ALCALINI

2

J,M

 R 45

21

148

90640-87-2

648-022-00-5

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLI LEGGERI, ESTRATTI CON AC.

2

J

 R 45

21

149

84650-03-3

648-023-00-0

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLI LEGGERI, OLIO CARBOLICO

2

J

 R 45

21

150

101794-90-5

648-021-00-X

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLI LEGGERI,FRAZIONE NEUTRA

2

J

 R 45

21

151

84650-04-4

648-085-00-9

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLI NAFTALENICI

2

J,M

 R 45

21

152

91995-48-1

648-094-00-8

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLI NAFTALENICI ESTRATTI AC.

2

J,M

 R 45

21

153

101896-27-9

648-092-00-7

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLI NAFTALENICI FRAZ. METILNAFTALENE

2

J,M

 R 45

21

154

90640-90-7

648-090-00-6

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLI NAFTALENICI, PRIVI DI NAFTALENE, ESTRATTI ALC.

2

J,M

 R 45

21

155

90640-89-4

648-114-00-5

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLI NAFTENICI, ESTRATT. ALCALINO

2

J,M

 R 45

21

156

91995-42-5

648-050-00-8

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLI PESANTI, FRAZIONE PIRENE

2

M

 R 45

21

157

90640-86-1

648-044-00-5

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLI PESANTI, OLI DI ANTRACENE II

2

-

 R 45

21

158

65996-92-1

648-047-00-1

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), OLIO DI ANTRACENE II

2

M

 R 45

21

159

91995-52-7

648-051-00-3

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), PECE,  FRAZIONE PIRENE

2

M

 R 45

21

160

101316-49-8

648-049-00-2

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), PECE, OLI DI ANTRACENE II

2

M

 R 45

21

161

91995-51-6

648-048-00-7

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE), PECE, OLI PESANTI, OLI DI ANTRACENE II

2

M

 R 45

21

162

65996-91-0

648-045-00-0

DISTILLATI (CATRAME DI CARBONE),TAGLI DI TESTA, OLI DI ANTRACENE II

2

M

 R 45

21

163

67891-80-9

649-319-00-2

DISTILLATI (PETROLIO), AROMATICI, LEGGERI

2

P

 R 45

21

164

67891-79-6

649-318-00-7

DISTILLATI (PETROLIO), AROMATICI, PESANTI

2

P

 R 45

21

165

68410-97-9

649-332-00-3

DISTILLATI (PETROLIO), BASSOBOLLENTI, IDROTRATTAMENTO DI DISTILLATI LEGGERI

2

P

 R 45

21

166

68477-34-9

649-358-00-5

DISTILLATI (PETROLIO), C3-5, RICCHI DI 2-METIL-2-BUTENE

2

P

 R 45

21

167

68477-35-0

649-205-00-2

DISTILLATI (PETROLIO), C3-6, RICCHI IN PIPERILENE

2

K

 R 45

21

168

101316-56-7

649-394-00-1

DISTILLATI (PETROLIO), C7-9, RICCHI C8, IDRODESOLFORATI DEAROMATIZZATI

2

P

 R 45

21

169

68477-53-2

649-360-00-6

DISTILLATI (PETROLIO), CRACKIZZATI A VAPORE, FRAZ. C5-12

2

P

 R 45

21

170

68477-50-9

649-359-00-0

DISTILLATI (PETROLIO), CRACKIZZATI CON VAPORE ACQUEO POLIMERIZZATI, FRAZ. C5-12

2

P

 R 45

21

171

68477-55-4

649-361-00-1

DISTILLATI (PETROLIO), CRACKIZZATI CON VAPORE, FRAZ C5-10, ECC.

2

P

 R 45

21

172

95009-23-7

649-390-00-X

DISTILLATI (PETROLIO), CRACKIZZATI CON VAPORE, FRAZ. C8-12, POLIMERIZZATI ECC.

2

P

 R 45

21

173

68603-03-2

649-324-00-X

DISTILLATI (PETROLIO), DA NAFTA E GASOLIO DI CRACKING TERMICO ESTRATTIVO

2

P

 R 45

21

174

91995-34-5

649-232-00-X

DISTILLATI (PETROLIO), DA REFORMING CATALITICO, CONCENTRATO DI AROMATICI PESANTI

2

N

 R 45

21

175

68921-09-5

649-376-00-3

DISTILLATI (PETROLIO), DA STRIPPER DI IMPIANTO "UNIFINING" DI NAFTA

2

P

 R 45

21

176

68475-79-6

649-301-00-4

DISTILLATI (PETROLIO), DAL DEPENTANIZZATORE DI REFORMING CATALITICO

2

P

 R 45

21

177

91995-50-5

649-293-00-2

DISTILLATI (PETROLIO), DERIVATI DA  CRACKING CON VAPORE NAFTA, ECC.

2

P

 R 45

21

178

91995-53-8

649-283-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), DERIVATI DA CRACKING CON VAPORE DI NAFTA, ECC.

2

P

 R 45

21

179

68425-29-6

649-320-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), DERIVATI DA PIROLISI DI RAFFINATO E NAFTA  ECC.

2

P

 R 45

21

180

68477-38-3

649-441-00-6

DISTILLATI (PETROLIO), DISTILLATI DI "STEAM CRACKING" DEL PETROLIO CRACKIZZATI

2

-

 R 45

21

181

68921-08-4

649-272-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. DI TESTA DELLO STABILIZZATORE ECC.

2

P

 R 45

21

182

64742-46-7

649-221-00-X

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. INTERMEDIA DI "HYDROTREATING"

2

N

 R 45

21

183

64742-30-9

649-219-00-9

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. INTERMEDIA NEUTRALIZZATA CHIMICAMENTE

2

N

 R 45

21

184

64741-91-9

649-214-00-1

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. INTERMEDIA RAFFINATA CON SOLVENTE, GASOLIO

2

N

 R 45

21

185

64742-13-8

649-216-00-2

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. INTERMEDIA TRATTATA CON ACIDO

2

N

 R 45

21

186

64742-38-7

649-220-00-4

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. INTERMEDIA TRATTATA CON ARGILLA

2

N

 R 45

21

187

64741-60-2

649-436-00-9

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. INTERMEDIE DA CRACKING CATALITICO

2

-

 R 45

21

188

68410-96-8

649-331-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. INTERMEDIE DI IDROTRATTAMENTO, T. EB. INTERMEDIA

2

P

 R 45

21

189

94733-09-2

649-505-00-3

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. LEGGERA IDROCRACKIZZATA RAFFINATA CON SOLVENTE

2

L

 R 45

21

190

97488-73-8

649-512-00-1

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. LEGGERA IDROCRACKIZZATA RAFFINATA CON SOLVENTE

2

L

 R 45

21

191

64742-14-9

649-217-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. LEGGERA TRATTATA CON ACIDO

2

N

 R 45

21

192

64741-82-8

649-438-00-X

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. LEGGERE DI CRACKING TERMICO

2

-

 R 45

21

193

68475-80-9

649-440-00-0

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. LEGGERE DI NAFTA CRACKIZZATA CON VAPORE

2

-

 R 45

21

194

64742-35-4

649-061-00-0

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. NAFTENICA LEGGERA NEUTRALIZZATA CHIMICAMENTE

1

-

 R 45

21

195

64741-97-5

649-458-00-9

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. NAFTENICA LEGGERA RAFFINATA CON SOLVENTE

2

L

 R 45

21

196

64742-45-6

649-464-00-1

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. NAFTENICA LEGGERA TRATTATA ARGILLA

2

L

 R 45

21

197

64742-19-4

649-055-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. NAFTENICHE LEGGERE TRATTATE CON ACIDO

1

-

 R 45

21

198

64742-34-3

649-060-00-5

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. NAFTENICA PESANTE NEUTRALIZZATA CHIMICAMENTE

1

-

 R 45

21

199

64741-96-4

649-457-00-3

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. NAFTENICA PESANTE RAFFINATA CON SOLVENTE

2

L

 R 45

21

200

64742-44-5

649-463-00-6

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. NAFTENICA PESANTE TRATTATA ARGILLA

2

L

 R 45

21

201

64742-18-3

649-054-00-2

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. NAFTENICHE PESANTI TRATTATE CON ACIDO

1

-

 R 45

21

202

64742-65-0

649-474-00-6

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. PARAFFINICA DECERATA CON SOLVENTE

2

L

 R 45

21

203

64742-28-5

649-059-00-X

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. PARAFFINICA LEGGERA NEUTRALIZZATA CHIMICAMENTE

1

-

 R 45

21

204

64741-89-5

649-455-00-2

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. PARAFFINICA LEGGERA RAFFINATA CON  SOLVENTE

2

L

 R 45

21

205

64742-37-6

649-461-00-5

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. PARAFFINICA LEGGERA TRATTATA CON ARGILLA

2

L

 R 45

21

206

64742-21-8

649-057-00-9

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. PARAFFINICA LEGGERA TRATTATE CON ACIDO

1

-

 R 45

21

207

64742-27-4

649-058-00-4

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. PARAFFINICA PESANTE NEUTRALIZZATE CHIMICAMENTE

1

-

 R 45

21

208

64741-88-4

649-454-00-7

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. PARAFFINICA PESANTE RAFFINATA CON SOLVENTE

2

L

 R 45

21

209

64742-36-5

649-460-00-X

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. PARAFFINICA PESANTE TRATTATA CON ARGILLA

2

L

 R 45

21

210

64742-20-7

649-056-00-3

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. PARAFFINICA PESANTE TRATTATE CON ACIDO

1

-

 R 45

21

211

64741-61-3

649-010-00-2

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. PESANTI DI CRACKING CATALITICO

2

-

 R 45

21

212

64741-81-7

649-014-00-4

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. PESANTI DI CRACKING TERMICO

2

-

 R 45

21

213

64741-76-0

649-453-00-1

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. PESANTI DI IDROCRACKING

2

L

 R 45

21

214

97488-74-9

649-513-00-7

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONE PESANTE IDROGENATA RAFFINATA CON SOLVENTE

2

L

 R 45

21

215

68477-894-4

649-363-00-2

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONI DI TESTA DEL DEPENTANIZZATORE

2

P

 R 45

21

216

68513-63-3

649-305-00-6

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONI DI TESTA DI NAFTA DI PRIMA  DISTIL., SOTTOPOSTA A REFORMING CAT.

2

P

 R 45

21

217

64741-86-2

649-212-00-0

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONI INTERMEDIE ADDOLCITE, GASOLIO

2

N

 R 45

21

218

64741-59-9

649-435-00-3

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONI LEGGERE DA CRACKING CATALITICO

2

-

 R 45

21

219

64741-52-2

649-052-00-1

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONI NAFTENICHE LEGGERE

1

-

 R 45

21

220

64741-53-3

649-053-00-7

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONI NAFTENICHE PESANTI

1

-

 R 45

21

221

64741-50-0

649-050-00-0

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONI PARAFFINICHE LEGGERE

1

-

 R 45

21

222

64741-51-1

649-051-00-6

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZIONI PARAFFINICHE PESANTI

1

-

 R 45

21

223

101316-59-0

649-451-00-0

DISTILLATI (PETROLIO), IDRODESOLFORATI INTERMEDI DA "COKER"

2

-

 R 45

21

224

68333-25-5

649-439-00-5

DISTILLATI (PETROLIO), IDRODESOLFORATI LEGGERI CRACKIZZATI CATALITICAMENTE

2

-

 R 45

21

225

68333-28-8

649-022-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), IDRODESOLFORATI PESANTI CRACKIZZATI CATALITICAMENTE

2

-

 R 45

21

226

101316-57-8

649-047-00-4

DISTILLATI (PETROLIO), IDRODESOLFORATI, TAGLIO INTERO INTERMEDIO

2

-

 R 45

21

227

90640-93-0

649-231-00-4

DISTILLATI (PETROLIO), INTERMEDI ALTAMENTE RAFFINATI

2

N

 R 45

21

228

85116-53-6

649-443-00-7

DISTILLATI (PETROLIO), INTERMEDI CRACKIZZATI TERMIC. IDRODESOLFORATI

2

-

 R 45

21

229

92201-59-7

649-044-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), INTERMEDI DA CRACKING CATALITICO, DEGRADATI TERMICAMENTE

2

-

 R 45

21

230

64742-80-9

649-223-00-0

DISTILLATI (PETROLIO), INTERMEDI IDRODESOLFORATI

2

N

 R 45

21

231

68333-27-7

649-021-00-2

DISTILLATI (PETROLIO), INTERMEDI IDRODESOLFORATI CRACKIZZATI CATAL.

2

-

 R 45

21

232

92201-60-0

649-447-00-9

DISTILLATI (PETROLIO), LEGGERI DA CRACKING CATALITICO, DEGRADATI TERMICAMENTE

2

-

 R 45

21

233

68955-29-3

649-325-00-5

DISTILLATI (PETROLIO), LEGGERI DA CRACKING TERMICO, AROMATICI DEBUTANIZZATI

2

P

 R 45

21

234

68410-05-9

649-268-00-6

DISTILLATI (PETROLIO), LEGGERI DI PRIMA DISTILLAZIONE

2

P

 R 45

21

235

85116-58-1

649-309-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), LEGGERI IDROTTRATATI DA REFORMING CATAL., FRAZ. AROMATICA C8-12

2

P

 R 45

21

236

91995-41-4

649-381-00-0

DISTILLATI (PETROLIO), NAFTA CRACKIZZATA A VAPORE A BAGNO DI CALORE. RICCHI C5

2

P

 R 45

21

237

68603-00-9

649-322-00-9

DISTILLATI (PETROLIO), NAFTA E GASOLIO DI CRACKING TERMICO

2

P

 R 45

21

238

68603-01-0

649-323-00-4

DISTILLATI (PETROLIO), NAFTA E GASOLIO DI CRACKING TERMICO, CONTENENTE IL DIMERO C5

2

P

 R 45

21

239

68410-98-0

649-333-00-9

DISTILLATI (PETROLIO), NAFTA PESANTE DI IDROTRATTAMENTO, ECC.

2

P

 R 45

21

240

64742-53-6

649-466-00-2

DISTILLATI (PETROLIO), NAFTENICI LEGGERI DA "HYDROTREATING"

2

L

 R 45

21

241

64742-64-9

649-473-00-0

DISTILLATI (PETROLIO), NAFTENICI LEGGERI DECERATI CON SOLVENTE

2

L

 R 45

21

242

91995-54-9

649-496-00-6

DISTILLATI (PETROLIO), NAFTENICI LEGGERI RAFFINATI CON SOLVENTE, IDROTRATTATI

2

L

 R 45

21

243

64742-52-5

649-465-00-7

DISTILLATI (PETROLIO), NAFTENICI PESANTI "HYDROTREATING"

2

L

 R 45

21

244

64742-63-8

649-472-00-5

DISTILLATI (PETROLIO), NAFTENICI PESANTI DECERATI CON SOLVENTE

2

L

 R 45

21

245

91995-31-2

648-036-00-1

DISTILLATI (PETROLIO), OLIO DI PIROLISI DELLA PRODUZIONE ALCHENE-ALCHINO, ECC.

2

J

 R 45

21

246

100683-99-6

649-241-00-9

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI INTERMEDI TRATTATI CON ARGILLA

2

N

 R 45

21

247

100683-98-5

649-240-00-3

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI INTERMEDI TRATTATI CON CARBONE

2

N

 R 45

21

248

64742-55-8

649-468-00-3

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI LEGGERI DA "HYDROTREATING"

2

L

 R 45

21

249

64742-56-9

649-469-00-9

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI LEGGERI DECERATI CON SOLVENTE

2

L

 R 45

21

250

90640-92-9

649-486-00-1

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI LEGGERI DEPARAFFINATI COMPLESSI

2

L

 R 45

21

251

90640-97-4

649-490-00-3

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI LEGGERI DEPARAFFINATI CON SOLVENTE, IDROTRATTATI

2

L

 R 45

21

252

90640-96-3

649-489-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI LEGGERI DEPARAFFINATI CON SOLVENTE, TRAT. CON ARGILLA

2

L

 R 45

21

253

91995-40-3

649-494-00-5

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI LEGGERI DEPARAFFINATI, IDROTRATTATI

2

L

 R 45

21

254

100683-97-4

649-239-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI LEGGERI TRATTATI CON CARBONE

2

N

 R 45

21

255

64742-54-7

649-467-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI PESANTI DA "HYDROTREATING"

2

L

 R 45

21

256

90640-91-8

649-485-00-6

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI PESANTI DEPARAFFINATI COMPLESSI

2

L

 R 45

21

257

90640-94-1

649-487-00-7

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI PESANTI DEPARAFFINATI CON SOLVENTE, TRAT. CON ARGILLA

2

L

 R 45

21

258

91995-39-0

649-493-00-X

DISTILLATI (PETROLIO), PARAFFINICI PESANTI DEPARAFFINATI, IDROTRATTATI

2

L

 R 45

21

259

101631-14-5

649-452-00-6

DISTILLATI (PETROLIO), PESANTI CRACKIZZATI CON VAPORE

2

-

 R 45

21

260

94733-08-1

649-504-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), PESANTI IDROTRATTATI RAFFINATI SOLVENTE

2

L

 R 45

21

261

91995-45-8

649-495-00-0

DISTILLATI (PETROLIO), RAFFINATI CON SOLVENTE IDROCRACKIZZATI, DEPARAFFINATI

2

L

 R 45

21

262

68477-31-6

649-230-00-9

DISTILLATI (PETROLIO), RESIDUI DELLA COLONNA DI FRAZIONAMENTO DEL REFORMING CAT. ECC.

2

N

 R 45

21

263

68477-30-5

649-229-00-3

DISTILLATI (PETROLIO), RESIDUI DELLA COLONNA DI FRAZIONAMENTO ECC.

2

N

 R 45

21

264

68477-29-2

649-228-00-8

DISTILLATI (PETROLIO), RESIDUO DELLA COLONNA DI FRAZIONAMENTO DEL REFORMING CAT. ECC.

2

N

 R 45

21

265

93165-19-6

649-388-00-9

DISTILLATI (PETROLIO), RICCHI C6

2

P

 R 45

21

266

70592-78-8

649-038-00-5

DISTILLATI (PETROLIO), SOTTOVUOTO

2

-

 R 45

21

267

68955-27-1

649-034-00-3

DISTILLATI (PETROLIO), SOTTOVUOTO, RESIDUI DI PETROLIO

2

-

 R 45

21

268

70592-76-6

649-036-00-4

DISTILLATI (PETROLIO), TAGLI INTERMEDI SOTTOVUOTO

2

-

 R 45

21

269

70592-77-7

649-037-00-X

DISTILLATI (PETROLIO), TAGLI LEGGERI SOTTOVUOTO

2

-

 R 45

21

270

106-89-8

603-026-00-6

EPICLORIDRINA

2

-

 R 45

19

271

12510-42-8

650-012-00-0

ERIONITE

1

-

 R 45

19

272

118-74-1

602-065-00-6

ESACLOROBENZENE

2

-

 R 45

19

273

680-31-9

015-106-00-2

ESAMETILFOSFOROTRIAMMIDE

2

-

 R 45

19

274

64742-04-7

649-002-00-9

ESTRATTI ( PETROLIO), FRAZ. PARAFFINICA PESANTE DISTILLATA AL SOLVENTE

2

-

 R 45

19

275

68783-00-6

649-531-00-5

ESTRATTI (PETROLIO), CON SOLVENTE, DA DISTILLATO NAFTENICO PESANTE, CONCENTRATO IN AROMATICI

2

L

 R 45

21

276

68783-04-0

649-532-00-0

ESTRATTI (PETROLIO), CON SOLVENTE, DA DISTILLATO PARAFFINICO PESANTE RAFFINATO CON SOLVENTE

2

L

 R 45

21

277

68814-89-1

649-533-00-6

ESTRATTI (PETROLIO), DISTILLATI PARAFFINICI PESANTI, DEASFALTATI CON SOLVENTE

2

L

 R 45

21

278

64742-11-6

649-004-00-X

ESTRATTI (PETROLIO), DISTILLATO NAFTENICO PESANTE DA SOLVENTE

2

-

 R 45

19

279

100684-02-4

649-545-00-1

ESTRATTI (PETROLIO), DISTILLATO PARAFFINICO LEGGERO SOLVENTE, TRATTATO CON CARBONE

2

L

 R 45

21

280

68477-61-2

649-362-00-7

ESTRATTI (PETROLIO), ESTRAZIONE ACIDA A FREDDO, C4-6

2

P

 R 45

21

281

64742-03-6

649-001-00-3

ESTRATTI (PETROLIO), FRAZ. NAFTENICA LEGGERA DISTILLATA AL SOLVENTE

2

-

 R 45

19

282

64742-05-8

649-003-00-4

ESTRATTI (PETROLIO), FRAZ. PARAFFINICA LEGGERA DISTILLATA AL SOLVENTE

2

-

 R 45

19

283

100684-05-7

649-548-00-8

ESTRATTI (PETROLIO), GASOLIO LEGGERO SOTTOVUOTO SOLVENTE, TRATTATO CON ARGILLA

2

L

 R 45

21

284

100684-04-6

649-547-00-2

ESTRATTI (PETROLIO), LEGGERI SOTTOVUOTO, GASOLIO SOLVENTE, TRATTATO CON CARBONE

2

L

 R 45

21

285

91995-68-5

649-382-00-6

ESTRATTI (PETROLIO), NAFTA SOLVENTE LEGGERA DA REFORMING CATALITICO

2

P

 R 45

21

286

91995-75-4

649-538-00-3

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE DISTILLATO NAFTENICO LEGGERO, IDRODESOLFORATO

2

L

 R 45

21

287

93763-10-1

649-543-00-0

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE DISTILLATO NAFTENICO PESANTE, IDRODESOLFORATO

2

L

 R 45

21

288

91995-73-2

649-537-00-8

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE DISTILLATO PARAFFINICO LEGGERO IDROTRATTATO

2

L

 R 45

21

289

91995-77-6

649-540-00-4

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE DISTILLATO PARAFFINICO LEGGERO, IDRODESOLFORATO

2

L

 R 45

21

290

91995-76-5

649-539-00-9

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE DISTILLATO PARAFFINICO LEGGERO, TRATTATO CON ACIDO

2

L

 R 45

21

291

100684-03-5

649-546-00-7

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE DISTILLATO PARAFFINICO LEGGERO, TRATTATO CON ARGILLA

2

L

 R 45

21

292

93763-11-2

649-544-00-6

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE DISTILLATO PARAFFINICO PESANTE, DECERATO CON SOLV. ECC.

2

L

 R 45

21

293

92704-08-0

649-542-00-5

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE DISTILLATO PARAFFINICO PESANTE, TRATTATO CON ARGILLA

2

L

 R 45

21

294

91995-78-7

649-005-00-5

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE GASOLIO LEGGERO SOTTOVUOTO

2

-

 R 45

19

295

91995-79-8

649-541-00-X

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE GASOLIO LEGGERO SOTTOVUOTO IDROTRATTATO

2

L

 R 45

21

296

97926-43-7

649-391-00-5

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE NAFTA PESANTE, TRATTATA ARGILLA

2

P

 R 45

21

297

90641-07-9

649-534-00-1

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE DISTILLATO NAFTENICO PESANTE IDROTRATTATO

2

L

 R 45

21

298

90641-09-1

649-536-00-2

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE DISTILLATO PARAFFINICO LEGGERO IDROTRATTATO

2

L

 R 45

21

299

90641-08-0

649-535-00-7

ESTRATTI (PETROLIO), SOLVENTE DISTILLATO PARAFFINICO PESANTE IDROTRATTATO

2

L

 R 45

21

300

122384-78-5

648-110-00-3

ESTRATTI RESIDUI (CARBONE), CATRAME DI CARBONE ALCALINO T BASSA

2

J,M

 R 45

21

301

65996-83-0

648-113-00-X

ESTRATTI, OLIO DI CATRAME DI CARBONE, ALCALINI

2

J,M

 R 45

21

302

122070-78-4

648-077-00-5

FENANTRENE, RESIDUI DI DISTILLAZIONE, RIDISTILLATI DI OLIO DI ANTRACENE II

2

M

 R 45

21

303

91079-47-9

648-127-00-6

FENOLI C 9-11; FENOLI DISTILLATI

2

J,M

 R 45

21

304

84988-93-2

648-111-00-9

FENOLI, ESTRATTO DI LASCIVIO AMMONIACALE; ESTRATTO ALCALINO

2

J,M

 R 45

21

305

68477-95-2

649-074-00-1

GAS (PETROLIO), ALIMENTAZIONE IMPIANTO GIRBATOL

2

K

 R 45

21

306

68602-83-5

649-092-00-X

GAS (PETROLIO), C1-5, UMIDI

2

K

 R 45

21

307

68477-70-3

649-207-00-3

GAS (PETROLIO), C2-3

2

K

 R 45

21

308

68783-65-3

649-099-00-8

GAS (PETROLIO), C2-4, ADDOLCITI

2

K

 R 45

21

309

68131-75-9

649-177-00-1

GAS (PETROLIO), C3-4

2

K

 R 45

21

310

68477-33-8

649-204-00-7

GAS (PETROLIO), C3-4, RICCHI DI ISOBUTANO

2

K

 R 45

21

311

68477-83-8

649-067-00-3

GAS (PETROLIO), C3-5, CARICA DI ALCHILAZIONE OLEFINICA/PARAFFINICA

2

K

 R 45

21

312

68477-81-6

649-126-00-3

GAS (PETROLIO), C6-8, DA REFORMING CATALITICO

2

K

 R 45

21

313

68606-27-9

649-095-00-6

GAS (PETROLIO), CARICA DI ALCHILAZIONE

2

K

 R 45

21

314

68477-65-6

649-120-00-0

GAS (PETROLIO), CARICA SISTEMA AMMINICO

2

K

 R 45

21

315

68478-04-6

649-138-00-9

GAS (PETROLIO), CONDIZIONAMENTO IMPIANTO IDROTRATTAMENTO REFORMING, RICCHI IN H2

2

K

 R 45

21

316

68478-01-3

649-135-00-2

GAS (PETROLIO), CONDIZIONAMENTO IMPIANTO REFORMING, RICCHI H2

2

K

 R 45

21

317

68477-84-9

649-128-00-4

GAS (PETROLIO), CORRENTE DI RITORNO RICCA C2

2

K

 R 45

21

318

92045-22-2

649-115-00-3

GAS (PETROLIO), CRACKER A VAPORE, RICCHI C3

2

K

 R 45

21

319

68911-59-1

649-156-00-7

GAS (PETROLIO), DA "FLASH DRUM" DI CHEROSENE "SOUR" IDROTRATTATE

2

K

 R 45

21

320

68919-05-1

649-102-00-2

GAS (PETROLIO), DA APPARECCHIO STABILIZZATORE DI BENZINA LEGGERA DI PRIMA DISTIL.

2

K

 R 45

21

321

68447-96-3

649-131-00-0

GAS (PETROLIO), DA ASSORBITORE DI IDROGENO

2

K

 R 45

21

322

68919-03-9

649-159-00-3

GAS (PETROLIO), DA ASSORBITORE SECONDARIO DI SCRUBBING DI CRACKING ECC.

2

K

 R 45

21

323

68602-84-6

649-150-00-4

GAS (PETROLIO), DA ASSORBITORE SECONDARIO, FRAZIONAMENTO DELLE FRAZ. DI TESTA  ECC.

2

K

 R 45

21

324

68783-64-2

649-098-00-2

GAS (PETROLIO), DA CRACKING CATALITICO

2

K

 R 45

21

325

68952-76-1

649-107-00-X

GAS (PETROLIO), DA DEBUTANIZZATORE DI NAFTA CRACKIZZATA CATALITICAMENTE

2

K

 R 45

21

326

68989-88-8

649-168-00-2

GAS (PETROLIO), DA DISTIL. E CRACKING CATALITICO DEL GREZZO

2

K

 R 45

21

327

68527-15-1

649-148-00-3

GAS (PETROLIO), DA DISTIL. GAS DI RAFFINERIA DI PETROLIO

2

K

 R 45

21

328

68955-28-2

649-111-00-1

GAS (PETROLIO), DA FRAZ. LEGGERE DI CRACKING CON VAPORE, CONCENTRATI IN BUTADIENE

2

K

 R 45

21

329

68477-71-4

649-208-00-9

GAS (PETROLIO), DA GASOLIO DI CRACKING CATALITICO, FRAZ. DI FONDO  DEPROPANIZZATORE ECC.

2

K

 R 45

21

330

68477-68-9

649-123-00-7

GAS (PETROLIO), DA OLIO DI MISCELA, RICCO DI H2/N2

2

K

 R 45

21

331

68919-09-5

649-104-00-3

GAS (PETROLIO), DA REFORMING CATALIT. DI NAFTA DI PRIMA DISTILLAZIONE

2

K

 R 45

21

332

68477-82-7

649-127-00-9

GAS (PETROLIO), DA RICICLO REFORMER CATALITICO, C6-8, ARRICCHITI IN H2

2

K

 R 45

21

333

68919-06-2

649-103-00-8

GAS (PETROLIO), DA STRIPPER DI DESOLFORAZIONE "UNIFINING" DI NAFTA

2

K

 R 45

21

334

68919-04-0

649-160-00-9

GAS (PETROLIO), DA STRIPPER DI DESOLFORAZIONE DI IDROTRATTAMENTO DI DISTILLATI PESANTI

2

K

 R 45

21

335

68955-33-9

649-167-00-7

GAS (PETROLIO), DA TORRE DI ASSORBIMENTO A SPUGNA ECC.

2

K

 R 45

21

336

68919-00-6

649-101-00-7

GAS (PETROLIO), DAL DEESANIZZATORE

2

K

 R 45

21

337

68513-16-6

649-085-00-1

GAS (PETROLIO), DAL DEPRAPANIZZATORE DI IDROCRACKING, RICCO DI IDROCARBURI

2

K

 R 45

21

338

68513-19-9

649-147-00-8

GAS (PETROLIO), DAL FLASHING A BASSA PRESSIONE DELL'EFFLUENTE DEL REFORMING

2

K

 R 45

21

339

68513-18-8

649-146-00-2

GAS (PETROLIO), DAL FLASHING AD ALTA PRESSIONE DELL'EFFLUENTE DEL REFORMING

2

K

 R 45

21

340

68919-02-8

649-158-00-8

GAS (PETROLIO), DAL FRAZ. DEL CRACKING CATALITICO FLUIDIZZATO

2

K

 R 45

21

341

68918-99-0

649-100-00-1

GAS (PETROLIO), DAL FRAZIONAMENTO DEL GREZZO

2

K

 R 45

21

342

68606-34-8

649-096-00-1

GAS (PETROLIO), DAL FRAZIONAMENTO DI RESIDUI DEL DEPROPANIZZATORE

2

K

 R 45

21

343

68814-90-4

649-154-00-6

GAS (PETROLIO), DAL SEPARATORE DEI PRODOTTI DI PLATFORMING

2

K

 R 45

21

344

68513-15-5

649-084-00-6

GAS (PETROLIO), DALL'APPARECCHIO DI DEESANIZZAZIONE DI NAFTA DI PRIMA DISTIL. ECC.

2

K

 R 45

21

345

68477-66-7

649-121-00-6

GAS (PETROLIO), DALL'IDRODESOLFORATORE DELL'IMPIANTO A BENZENE

2

K

 R 45

21

346

68477-74-7

649-063-00-1

GAS (PETROLIO), DALL'IMPIANTO DI CRACKING CATALITICO

2

K

 R 45

21

347

68477-75-8

649-064-00-7

GAS (PETROLIO), DALL'IMPIANTO DI CRACKING CATALITICO, RICCO C 1-5

2

K

 R 45

21

348

68513-17-7

649-086-00-7

GAS (PETROLIO), DALLA STABILIZ. FRAZIONI LEGGERE NAFTA DI PRIMA DISTILLAZIONE

2

K

 R 45

21

349

68919-08-4

649-162-00-X

GAS (PETROLIO), DALLA TORRE DI "PREFLASH", DISTILLAZIONE DEL GREZZO

2

K

 R 45

21

350

68919-07-3

649-161-00-4

GAS (PETROLIO), DALLO STABILIZZATORE DI PLATFORMING ECC.

2

K

 R 45

21

351

68919-10-8

649-106-00-4

GAS (PETROLIO), DALLO STABILIZZATORE DI PRIMA DISTILLAZIONE

2

K

 R 45

21

352

68919-12-0

649-164-00-0

GAS (PETROLIO), DALLO STRIPPER "UNIFINER"

2

K

 R 45

21

353

68919-11-9

649-163-00-5

GAS (PETROLIO), DALLO STRIPPER DEL CATRAME

2

K

 R 45

21

354

68919-01-7

649-157-00-2

GAS (PETROLIO), DALLO STRIPPER DI DESOLFORAZIONE "UNIFINING"

2

K

 R 45

21

355

68814-67-5

649-153-00-0

GAS (PETROLIO), DI RAFFINERIA

2

K

 R 45

21

356

68477-93-0

649-130-00-5

GAS (PETROLIO), DISTIL. RIASSORBITORE CONCENTRAZIONE GAS

2

K

 R 45

21

357

68478-05-7

649-139-00-4

GAS (PETROLIO), DISTILLAZIONE CRACKING TERMICO

2

K

 R 45

21

358

92045-16-4

649-170-00-3

GAS (PETROLIO), EFFLUENTE DA IDRODESOLFORAZIONE DI GASOLIO

2

K

 R 45

21

359

68477-87-2

649-070-00-X

GAS (PETROLIO), FRAZ. DI TESTA COLONNA DEL DEISOBUTANIZZATORE

2

K

 R 45

21

360

68409-99-4

649-191-00-8

GAS (PETROLIO), FRAZ. DI TESTA CRACKIZZATE CATALITICAMENTE

2

K

 R 45

21

361

68477-86-1

649-069-00-4

GAS (PETROLIO), FRAZ. DI TESTA DEL DEETANIZZATORE

2

K

 R 45

21

362

68602-82-4

649-149-00-9

GAS (PETROLIO), FRAZ. DI TESTA DEL DEPENTANIZZATORE DI IDROTRAT.  UNITA' BENZENE

2

K

 R 45

21

363

68477-91-8

649-072-00-0

GAS (PETROLIO), FRAZ. DI TESTA DEL DEPROPANIZZATORE

2

K

 R 45

21

364

68477-69-0

649-206-00-8

GAS (PETROLIO), FRAZ. DI TESTA DELLO SPLITTER DEL BUTANO

2

K

 R 45

21

365

68477-94-1

649-073-00-6

GAS (PETROLIO), FRAZ. DI TESTA DEPROPANIZZATORE IMP. RECUPERO GAS

2

K

 R 45

21

366

68919-20-0

649-105-00-9

GAS (PETROLIO), FRAZ. DI TESTA DI SPLITTER DI CRACKING CATALITICO FLUIDIZZATO

2

K

 R 45

21

367

68477-76-9

649-065-00-2

GAS (PETROLIO), FRAZ. DI TESTA STABILIZZATORE NAFTA POLIMERIZZATA CATALITICAMENTE ECC.

2

K

 R 45

21

368

68477-99-6

649-075-00-7

GAS (PETROLIO), FRAZIONATI DI BENZINA PESANTE ISOMERIZZATA ECC.

2

K

 R 45

21

369

68783-06-2

649-152-00-5

GAS (PETROLIO), HYDROCRACKING, DAL SEPARATORE A BASSE PRESSIONE

2

K

 R 45

21

370

68478-02-4

649-136-00-8

GAS (PETROLIO), IDROTRATTAMENTO, REFORMING

2

K

 R 45

21

371

68478-03-5

649-137-00-3

GAS (PETROLIO), IDROTRATTAMENTO-REFORMING, RICCHI IN IDROGENO/METANO

2

K

 R 45

21

372

68477-79-2

649-066-00-8

GAS (PETROLIO), IMPIANTO DI REFORMING CATALITICO, RICCHI C1-4

2

K

 R 45

21

373

92045-80-2

649-117-00-4

GAS (PETROLIO), LIQUEFATTI, ADDOLCITI, FRAZIONE C4

2

K

 R 45

21

374

68783-07-3

649-097-00-7

GAS (PETROLIO), MISCELA DI RAFFINERIA

2

K

 R 45

21

375

68477-73-6

649-062-00-6

GAS (PETROLIO), NAFTA CRACKIZZATA CATALIT., FRAZ. TESTA DEL DEPROPANIZZATORE, ECC.

2

K

 R 45

21

376

68477-72-5

649-209-00-4

GAS (PETROLIO), NAFTA CRACKIZZATA CATALITICAMENTE, FRAZ. DI FONDO ECC.

2

K

 R 45

21

377

68477-77-0

649-124-00-2

GAS (PETROLIO), NAFTA DA REFORMING CATALITICO, TESTE STRIPPER

2

K

 R 45

21

378

68955-34-0

649-112-00-7

GAS (PETROLIO), NAFTA DI PRIMA DISTIL., FRAZ. DI TESTA STABILIZZATORE DEL REFORMING CATALITICO

2

K

 R 45

21

379

92045-20-0

649-174-00-5

GAS (PETROLIO), RESIDUI DI "VISBREAKING"

2

K

 R 45

21

380

92045-19-7

649-173-00-X

GAS (PETROLIO), RESIDUI DI CRACKING CON VAPORE AD ALTA PRESSIONE NAFTA

2

K

 R 45

21

381

68477-97-4

649-132-00-6

GAS (PETROLIO), RICCHI DI IDROGENO

2

K

 R 45

21

382

68477-85-0

649-068-00-9

GAS (PETROLIO), RICCHI IN C 4

2

K

 R 45

21

383

68477-67-8

649-122-00-1

GAS (PETROLIO), RICICLO DELL'IMPIANTO A BENZENE, RICCHI DI IDROGENO

2

K

 R 45

21

384

68477-80-5

649-125-00-8

GAS (PETROLIO), C6-8, RICICLO DI REFORMING CATALITICO

2

K

 R 45

21

385

68477-98-5

649-133-00-1

GAS (PETROLIO), RICICLO OLIO DI MISCELA IDROTRATTATO, RICCHI H2/N2

2

K

 R 45

21

386

68478-00-2

649-134-00-7

GAS (PETROLIO), RICICLO, RICCHI DI IDROGENO

2

K

 R 45

21

387

92045-18-6

649-172-00-4

GAS (PETROLIO), SCARICO DA FLASH DRUM DI EFFLUENTE DELL'IDROGENATORE

2

K

 R 45

21

388

92045-15-3

649-169-00-8

GAS (PETROLIO), SCARICO DI SCRUBBER DI GASOLIO A DIETANOLAMMINA

2

K

 R 45

21

389

68477-90-7

649-071-00-5

GAS (PETROLIO), SECCHI DAL DEPROPANIZZATORE, RICCHI IN PROPILENE

2

K

 R 45

21

390

68477-92-9

649-129-00-X

GAS (PETROLIO), SECCHI LEGGERMENTE ACIDI, DALL'IMPIANTO CONCENTRAZIONE GAS

2

K

 R 45

21

391

92045-17-5

649-171-00-9

GAS (PETROLIO), SPURGO DELL'IDRODESOLFORAZIONE DEL GASOLIO

2

K

 R 45

21

392

68911-58-0

649-155-00-1

GAS (PETROLIO), STABILIZZAZIONE IN DEPENTANIZZATORE DI CHEROSENE "SOUR" IDROTRATTATO

2

K

 R 45

21

393

68513-14-4

649-145-00-7

GAS (PETROLIO), TAGLI DI TESTA NAFTA DI PRIMA DISTIL. SOTTOPOSTA  REFORMING CATAL.

2

K

 R 45

21

394

68476-26-6

649-197-00-0

GAS COMBUSTIBILI

2

K

 R 45

21

395

68476-29-9

649-198-00-6

GAS COMBUSTIBILI, DISTILLATI DI PETROLIO GREZZO

2

K

 R 45

21

396

68308-11-2

649-189-00-7

GAS DI CODA (PETROLIO), ALCHILAZIONE PROPANO/PROPILENE ECC.

2

K

 R 45

21

397

68478-22-8

649-077-00-8

GAS DI CODA (PETROLIO), ASSORBITORE DI STABILIZZAZIONE NAFTA CRACKIZZATA CATALIT.

2

K

 R 45

21

398

68478-32-0

649-080-00-4

GAS DI CODA (PETROLIO), CORRENTE MISTA IMPIANTO DI GAS SATURO, RICCO C4

2

K

 R 45

21

399

68308-03-2

649-183-00-4

GAS DI CODA (PETROLIO), CRACKING CATALITICO DI GASOLIO, TORRE DI ASSORBIMENTO

2

K

 R 45

21

400

68952-81-8

649-109-00-0

GAS DI CODA (PETROLIO), DA ASSORBITORE DI NAFTA, GASOLIO E DISTILLATO CRACKIZZATO TERMICAMENTE

2

K

 R 45

21

401

68952-80-7

649-166-00-1

GAS DI CODA (PETROLIO), DA IDRODESOLFORAZIONE DI NAFTA PRIMA DISTILLLAZIONE

2

K

 R 45

21

402

68952-82-9

649-110-00-6

GAS DI CODA (PETROLIO), DA STABILIZ. PER FRAZIONAMENTO DI IDROCARBURI CRACK. TERM.

2

K

 R 45

21

403

68952-77-2

649-108-00-5

GAS DI CODA (PETROLIO), DA STABILIZZATORE DI NAFTA E DISTILLATO CRACKIZZATO CAT.

2

K

 R 45

21

404

68478-26-2

649-079-00-9

GAS DI CODA (PETROLIO), DA STABILIZZAZIONE PER FRAZIOMAMENTO DI NAFTA RIFOR. CAT.

2

K

 R 45

21

405

68478-21-7

649-076-00-2

GAS DI CODA (PETROLIO), DA TORRE DI RIFLUSSO FRAZIONAMENTO OLIO PURIFICATO ECC.

2

K

 R 45

21

406

68478-24-0

649-078-00-3

GAS DI CODA (PETROLIO), DAI PROCESSI DI CRACKING E REFORMING CATALITICO ECC.

2

K

 R 45

21

407

68952-79-4

649-165-00-6

GAS DI CODA (PETROLIO), DAL SEPARATORE NAFTA IDRODESOLFORATA CATALITICAMENTE

2

K

 R 45

21

408

68478-25-1

649-140-00-X

GAS DI CODA (PETROLIO), DALL'ASSORBITORE DI RIFRAZIONAMENTO ECC.

2

K

 R 45

21

409

68478-34-2

649-082-00-5

GAS DI CODA (PETROLIO), DALL'IMPIANTO DI CRACKING TERMICO DI RESIDUI SOTTOVUOTO

2

K

 R 45

21

410

68308-06-5

649-186-00-0

GAS DI CODA (PETROLIO), DISTIL.  E NAFTA IDRODESOLFORATI DAL FRAZIONATORE, PRIVI  ACIDO

2

K

 R 45

21

411

68308-10-1

649-182-00-9

GAS DI CODA (PETROLIO), DISTIL. DI PRIMA DISTIL. DALL'IDRODESOLFORAZIONE, PRIVO DI H2S

2

K

 R 45

21

412

68308-01-0

649-181-00-3

GAS DI CODA (PETROLIO), DISTILLATO CRACKIZZATO, DA STRIPPER DI "HYDROTREATING"

2

K

 R 45

21

413

68307-98-2

649-178-00-7

GAS DI CODA (PETROLIO), DISTILLATO E NAFTA CRACKIZZATI CAT., COLONNE FRAZ. AD ASSORBIM.

2

K

 R 45

21

414

68308-12-3

649-190-00-2

GAS DI CODA (PETROLIO), GASOLIO SOTTOVUOTO DALL'IDRODESOLFORATORE, PRIVI DI H2S

2

K

 R 45

21

415

68308-07-6

649-187-00-6

GAS DI CODA (PETROLIO), IDRODESOLFORATO DALLO STRIPPING DEL GASOLIO ECC.

2

K

 R 45

21

416

68478-33-1

649-081-00-X

GAS DI CODA (PETROLIO), IMPIANTO DI RECUPERO GAS SATURO, RICCO C1-2

2

K

 R 45

21

417

68308-04-3

649-184-00-X

GAS DI CODA (PETROLIO), IMPIANTO RECUPERO GAS

2

K

 R 45

21

418

68308-05-4

649-185-00-5

GAS DI CODA (PETROLIO), IMPIANTO RECUPERO GAS, DEETANIZZATORE

2

K

 R 45

21

419

68307-99-3

649-179-00-2

GAS DI CODA (PETROLIO), NAFTA DI POLIMERIZZAZIONE CATALITICA ECC.

2

K

 R 45

21

420

68308-09-8

649-188-00-1

GAS DI CODA (PETROLIO), NAFTA DI PRIMA DISTIL. DALLO STABILIZZATORE, PRIVI DI H2S

2

K

 R 45

21

421

68308-08-7

649-210-00-X

GAS DI CODA (PETROLIO), NAFTA ISOMERIZZATA DALLO STABILIZZATORE DI FRAZIONAMENTO

2

K

 R 45

21

422

68308-00-9

649-180-00-8

GAS DI CODA (PETROLIO), NAFTA RIFORMATA CATALITALITCAMENTE, PRIVI H2S ECC.

2

K

 R 45

21

423

68478-29-5

649-143-00-6

GAS DI CODA (PETROLIO), SEPARATORE DI IDROTRATTAMENTO DI DISTILLATI CRACKIZZATI

2

K

 R 45

21

424

68478-30-8

649-144-00-1

GAS DI CODA (PETROLIO), SEPARATORE NAFTA PRIMA DISTIL. IDRODESOLFORATA

2

K

 R 45

21

425

68478-27-3

649-141-00-5

GAS DI CODA (PETROLIO), SEPARATORE NAFTA RIFORMATA CATALITICAMENTE

2

K

 R 45

21

426

68478-28-4

649-142-00-0

GAS DI CODA (PETROLIO), STABILIZZATORE NAFTA RIFORMATA CATALITICAMENTE

2

K

 R 45

21

427

68476-85-7

649-202-00-6

GAS DI PETROLIO, LIQUEFATTI

2

K

 R 45

21

428

68476-86-8

649-203-00-1

GAS DI PETROLIO, LIQUEFATTI, ADDOLCITI

2

K

 R 45

21

429

64741-48-6

649-347-00-5

GAS NATURALE (PETROLIO), MISCELA LIQUIDA GREZZA

2

P

 R 45

21

430

68410-63-9

649-192-00-3

GAS NATURALE ESSICCATO

2

K

 R 45

21

431

68919-39-1

649-375-00-8

GAS NATURALE, CONDENSATI

2

J

 R 45

21

432

64741-47-5

649-346-00-X

GAS NATURALE, CONDENSATI (PETROLIO)

2

P

 R 45

21

433

68527-18-4

649-442-00-1

GASOLI (PETROLIO), CRACKIZZATI CON VAPORE D'ACQUA

2

-

 R 45

21

434

64742-59-2

649-015-00-X

GASOLI (PETROLIO), DA "HYDROTREATING" SOTTOVUOTO

2

-

 R 45

21

435

64741-57-7

649-009-00-7

GASOLI (PETROLIO), FRAZ. PESANTI SOTTOVUOTO; OLI COMBUSTIBILI

2

-

 R 45

21

436

64742-79-6

649-222-00-5

GASOLI (PETROLIO), IDRODESOLFORATI

2

N

 R 45

21

437

97926-59-5

649-450-00-5

GASOLI (PETROLIO), LEGGERI SOTTOVUOTO IDRODESOLFORATI CRACKIZZATI TERMICAMENTE

2

-

 R 45

21

438

64742-29-6

649-218-00-3

GASOLI (PETROLIO), NEUTRALIZZATI CHIMICAMENTE

2

N

 R 45

21

439

68783-08-4

649-032-00-2

GASOLI (PETROLIO), PESANTI DA DISTILLAZIONE ATMOSFERICA

2

-

 R 45

21

440

64742-86-5

649-017-00-0

GASOLI (PETROLIO), PESANTI IDRODESOLFORATI SOTTO VUOTO

2

-

 R 45

21

441

85117-03-9

649-039-00-0

GASOLI (PETROLIO), PESANTI SOTTOVUOTO DA COKER IDRODESOLFORATI

2

-

 R 45

21

442

64741-90-8

649-213-00-6

GASOLI (PETROLIO), RAFFINATI CON SOLVENTE

2

N

 R 45

21

443

64742-12-7

649-215-00-7

GASOLI (PETROLIO), TRATTATI CON ACIDO

2

N

 R 45

21

444

97862-78-7

649-238-00-2

GASOLI, IDROTRATTATI

2

N

 R 45

21

445

93924-33-5

649-233-00-5

GASOLI, PARAFFINICI

2

N

 R 45

21

446

74869-21-9

649-243-00-X

GRASSI LUBRIFICANTI

2

N

 R 45

21

447

302-01-2

007-008-00-3

IDRAZINA

2

-

 R 45

19

448

-

007-014-00-6

IDRAZINA SALI

2

-

 R 45

19

449

122-66-7

007-021-00-4

IDRAZOBENZENE

2

-

 R 45

19

450

91995-38-9

649-380-00-5

IDROCARBURI AROMATICI, C4-6, LEGGERI DA DEPENTANIZZATORE, ECC.

2

P

 R 45

21

451

90989-41-6

648-005-00-2

IDROCARBURI AROMATICI, C6-10, RICCHI C8, OLIO LEGGERO RIDISTILLATO ECC.

2

J

 R 45

21

452

68131-49-7

649-357-00-X

IDROCARBURI AROMATICI, C6-10, TRATTATI CON ACIDO, NEUTRALIZZATI

2

P

 R 45

21

453

68475-70-7

649-321-00-3

IDROCARBURI AROMATICI, C6-8, DA PIROLISI DI RAFFINATO E NAFTA

2

P

 R 45

21

454

93571-75-6

649-311-00-9

IDROCARBURI AROMATICI, C7-12, RICCHI C8

2

P

 R 45

21

455

90989-42-7

649-379-00-X

IDROCARBURI AROMATICI, C7-8, PRODOTTI DI DEALCHILAZIONE, RESIDUI DI DISTILLAZIONE

2

P

 R 45

21

456

91995-18-5

649-310-00-3

IDROCARBURI AROMATICI, C8, DA REFORMING CATALITICO

2

P

 R 45

21

457

90989-38-1

648-010-00-X

IDROCARBURI AROMATICI, C8, OLIO LEGGERO RIDISTILLATO ECC.

2

J

 R 45

21

458

90989-39-2

649-403-00-9

IDROCARBURI AROMATICI, C8-10

2

P

 R 45

21

459

90989-39-2

648-011-00-5

IDROCARBURI AROMATICI, C8-10, OLIO LEGGERO RIDISTILLATO ECC.

2

J

 R 45

21

460

91995-20-9

648-012-00-0

IDROCARBURI AROMATICI, C8-9, SOTTOPRODOTTO DELLA POLIMERIZZAZIONE, ECC.

2

J

 R 45

21

461

92062-36-7

648-013-00-6

IDROCARBURI AROMATICI, C9-12, DISTILLAZIONE DEL BENZENE

2

J

 R 45

21

462

101794-74-5

648-073-00-3

IDROCARBURI AROMATICI, C20-28, POLICICLICI, DERIVATI DA PIROLISI ECC.

2

M

 R 45

21

463

101794-76-7

648-075-00-4

IDROCARBURI AROMATICI, C20-28, POLICICLICI, DERIVATI DA PIROLISI ECC.

2

M

 R 45

21

464

101794-75-6

648-074-00-9

IDROCARBURI AROMATICI, C20-28, POLICICLICI, DERIVATI DA PIROLISI ECC.

2

M

 R 45

21

465

68527-16-2

649-090-00-9

IDROCARBURI, C1-3

2

K

 R 45

21

466

68514-31-8

649-088-00-8

IDROCARBURI, C1-4

2

K

 R 45

21

467

68514-36-3

649-089-00-3

IDROCARBURI, C1-4, ADDOLCITI

2

K

 R 45

21

468

68527-19-5

649-091-00-4

IDROCARBURI, C1-4, FRAZIONE DEBUTANIZZATORE

2

K

 R 45

21

469

68606-25-7

649-093-00-5

IDROCARBURI, C2-4

2

K

 R 45

21

470

68476-49-3

649-201-00-0

IDROCARBURI, C2-4, ARRICCHITI IN C3

2

K

 R 45

21

471

68476-47-1

649-302-00-X

IDROCARBURI, C2-6, DA REFORMING CATALITICO DI C6-8

2

P

 R 45

21

472

68606-26-8

649-094-00-0

IDROCARBURI, C3

2

K

 R 45

21

473

68476-40-4

649-199-00-1

IDROCARBURI, C3-4

2

K

R 45

21

474

102110-14-5

649-398-00-3

IDROCARBURI, C3-6, RICCHI C5, NAFTA CRACKIZZATA CON VAPORE

2

P

R 45

21

475

68476-46-0

649-291-00-1

IDROCARBURI, C3-11, DISTILLATI DI CRACKING CATALITICO

2

P

R 45

21

476

87741-01-3

649-113-00-2

IDROCARBURI, C4

2

K

R 45

21

477

92045-23-3

649-116-00-9

IDROCARBURI, C4, DISTILLATO DA CRACKER A VAPORE

2

K

R 45

21

478

65465-89-7

649-118-00-X

IDROCARBURI, C4, PRIVI DI 1,3-BUTADIENE E ISOBUTENE

2

K

R 45

21

479

68476-42-6

649-200-00-5

IDROCARBURI, C4-5

2

K

R 45

21

480

92045-63-1

649-386-00-8

IDROCARBURI, C4-11, CRACKING DI NAFTA, PRIVI AROMATICI

2

P

R 45

21

481

92045-61-9

649-340-00-7

IDROCARBURI, C4-12, CRACKING DELLA NAFTA, IDROTRATTATI

2

P

R 45

21

482

93572-36-2

649-314-00-5

IDROCARBURI, C5-11, FRAZ. LEGGERA DA REFORMING, RICCHI DI NON AROMATICI

2

P

R 45

21

483

93763-33-8

649-343-00-3

IDROCARBURI, C6-11, IDROTRATTATI, DEAROMATIZZATI

2

P

R 45

21

484

92045-64-2

649-287-00-X

IDROCARBURI, C6-7, CRACKING NAFTA, RAFFINATI CON SOLVENTE

2

P

R 45

21

485

101316-66-9

649-395-00-7

IDROCARBURI, C6-8, IDROGENATI DEAROMATIZZATI PER ASSORBIMENTO, RAFFINAZIONE DEL TOLUENE

2

P

R 45

21

486

93572-35-1

649-313-00-X

IDROCARBURI, C7-12, RICCHI AROMATICI, C>9, FRAZ. PESANTE DA REFORMING

2

P

R 45

21

487

92045-62-0

649-385-00-2

IDROCARBURI, C8-11, CRACKING DI NAFTA, TAGLIO TOLUENE

2

P

R 45

21

488

101896-28-0

649-298-00-X

IDROCARBURI, C8-12, DA CRACKING CATALITICO, NEUTRALIZ. CHIMICAMENTE, ADDOLCITI

2

P

R 45

21

489

92128-94-4

649-296-00-9

IDROCARBURI, C8-12, DA CRACKING CATALITICO., NEUTRALIZZATI CHIMICAMENTE

2

P

R 45

21

490

101794-97-2

649-297-00-4

IDROCARBURI, C8-12, DISTILLATI DA CRACKING CATALITICO

2

P

R 45

21

491

93763-34-9

649-344-00-9

IDROCARBURI, C9-12, IDROTRATTATI, DEAROMATIZZATI

2

P

R 45

21

492

97722-08-2

649-237-00-7

IDROCARBURI, C11-17, NAFTENICI LEGGERI ESTRATTI CON SOLVENTE

2

N

R 45

21

493

97675-86-0

649-236-00-1

IDROCARBURI, C12-20, PARAFFINICI IDROTRATTATI, FRAZ. LEGGERE DI DISTILLAZIONE

2

N

R 45

21

494

97722-09-3

649-517-00-9

IDROCARBURI, C13-27, NAFTENICI LEGGERI ESTRATTI CON SOLVENTE

2

L

R 45

21

495

95371-04-3

649-508-00-X

IDROCARBURI, C13-30, RICCHI DI AROMATICI, DISTILLATO NAFTENICO ESTRATTO CON SOLVENTE

2

L

R 45

21

496

97722-10-6

649-518-00-4

IDROCARBURI, C14-29, NAFTENICI LEGGERI ESTRATTI CON SOLVENTE

2

L

R 45

21

497

97675-85-9

649-235-00-6

IDROCARBURI, C16-20, IDROTRATTATI DISTILLATO INTERMEDIO ECC.

2

N

R 45

21

498

97675-88-2

649-449-00-X

IDROCARBURI, C16-20, RESIDUI DI DISTILLAZIONE DI PARAFFINE DA IDROCRACKING ECC.

3

-

R 45

21

499

95371-05-4

649-509-00-5

IDROCARBURI, C16-32, RICCHI DI AROMATICI, DISTILLATO NAFTENICO, ESTRATTO CON SOLVENTE

2

L

R 45

21

500

97862-82-3

649-520-00-5

IDROCARBURI, C17-30, DISTILLATI IDROTRATTATI, FRAZ. LEGGERE DELLA DISTILLAZIONE

2

L

R 45

21

501

97675-87-1

649-515-00-8

IDROCARBURI, C17-30, RESIDUO DELLA DISTILLAZIONE ATMOSFERICA ECC.

2

L

R 45

21

502

97722-06-0

649-516-00-3

IDROCARBURI, C17-40, RESIDUO DELLA DISTILLAZIONE IDROTRATTATO, DEASFALTATO ECC.

2

L

R 45

21

503

93924-61-9

649-503-00-3

IDROCARBURI, C20-50, DISTILLATO SOTTOVUOTO DELL'IDROGENAZIONE DELL'OLIO RESIDUO

2

L

R 45

21

504

90640-95-2

649-488-00-2

IDROCARBURI, C20-50,PARAFFINICI PESANTI DEPARAFFINATI CON SOLVENTE, IDROTRATTTATI

2

L

R 45

21

505

97926-70-0

649-523-00-1

IDROCARBURI, C20-58, IDROTRATTATI

2

L

R 45

21

506

97722-04-8

649-006-00-0

IDROCARBURI, C26-55, RICCHI DI AROMATICI

2

-

R 45

19

507

97862-81-2

649-519-00-X

IDROCARBURI, C27-42, DEAROMATIZZATI

2

L

R 45

21

508

97926-71-1

649-524-00-7

IDROCARBURI, C27-42, NAFTENICI

2

L

R 45

21

509

97926-68-6

649-522-00-6

IDROCARBURI, C27-45, DEAROMATIZZATI

2

L

R 45

21

510

97862-83-4

649-521-00-0

IDROCARBURI, C27-45, DISTILLAZIONE NAFTENICA SOTTOVUOTO

2

L

R 45

21

511

95371-08-7

649-511-00-6

IDROCARBURI, C37-65, RESIDUI DI DISTILLAZIONE SOTTOVUOTO, IDROTRATTATI, DEASFALTATI

2

L

R 45

21

512

95371-07-6

649-510-00-0

IDROCARBURI, C37-68, RESIDUI DI DISTILLAZIONE SOTTOVUOTO, DECERATI, DEASFALTATI ECC.

2

L

R 45

21

513

68476-55-1

649-402-00-3

IDROCARBURI, ARRICCHITI IN C5

2

P

R 45

21

514

68476-50-6

649-401-00-8

IDROCARBURI, C >= 5, ARRICCHITI IN C5-6

2

P

R 45

21

515

92045-55-1

649-285-00-9

IDROCARBURI, DISTILLATI LEGGERI DI NAFTA IDROTRATTATI, RAFFINATI CON SOLVENTE

2

P

R 45

21

516

93763-38-3

649-502-00-7

IDROCARBURI, RESIDUI PARAFFINICI IDROCRACKIZZATI DELLA DISTILLAZIONE, DECERATI CON SOLVENTE

2

L

R 45

21

517

68512-91-4

649-083-00-0

IDROCARBURI, RICCHI C3-4, DISTILLATO DI PETROLIO

2

K

R 45

21

518

102110-15-6

649-399-00-9

IDROCARBURI, RICCHI C5, CONTENENTI DICICLOPENTADIENE

2

P

R 45

21

519

101316-67-0

649-288-00-5

IDROCARBURI, RICCHI C6, DISTILLATI LEGGERI DI NAFTA IDRDROTRATTATI, RAFFINATI CON SOLV.

2

P

R 45

21

520

7784-40-9

082-011-00-0

IDROGENOARSENIATO DI PIOMBO

1

-

R 45

21

521

8032-32-4

649-263-00-9

LIGROINA

2

P

R 45

21

522

94114-48-4

648-144-00-9

LIQUIDI DI CARBONE, ESTRAZIONE CON SOLVENTE LIQUIDO

2

M

R 45

21

523

94114-47-3

648-143-00-3

LIQUIDI DI CARBONE, SOLUZIONE DI ESTRAZIONE CON SOLVENTE

2

M

R 45

21

524

95-80-7

612-099-00-3

4-METIL-m-FENILENDIAMMINA

2

-

R 45

19

525

77402-03-0

607-190-00-X

METILAMIDOMETOSSIACETATO DI METILE (CONTENENTE >= 0,1% DI ACRILAMMIDE)

2

-

R 45

19

526

75-55-8

613-033-00-6

2-METILAZIRIDINA

2

-

R 45

19

527

592-62-1

611-004-00-2

METILAZOSSIMETILEACETATO

2

-

R 45

19

528

838-88-0

612-085-00-7

4,4'-METILENDI-o-TOLUIDINA

2

-

R 45

19

529

101-14-4

612-078-00-9

4,4'-METILENEBIS(2-CLOROANILINA)

2

-

R 45

19

530

-

612-079-00-4

4,4'-METILENEBIS(2-CLOROANILINA) SALI

2

-

R 45

19

531

70-25-7

612-083-00-6

MNNG * N-METIL-N-NITROSO-N'-NITROGUANIDINA * 1-METIL-3-NITRO-1-NITROSOGUANIDINA

2

-

R 45

19

532

621-64-7

612-098-00-8

N-NITROSODI-N-PROPILAMMINA * NITROSODIPROPILAMMINA

2

-

R 45

19

533

8030-30-6

649-262-00-3

NAFTA

2

P

R 45

21

534

94114-54-2

648-150-00-1

NAFTA (CARBONE), ESTRAZIONE CON SOLVENTE DA IDROCRACKING

2

J

R 45

21

535

90641-12-6

648-009-00-4

NAFTA (CARBONE), RESIDUI DELLA DISTILLAZIONE, OLIO LEGGERO ECC.

2

J

R 45

21

536

64741-87-3

649-350-00-1

NAFTA (PETROLIO), ADDOLCITA

2

P

R 45

21

537

92045-49-3

649-284-00-3

NAFTA (PETROLIO), C4-12 BUTAN-ALCHILATO, RICCA ISOTTANO

2

P

R 45

21

538

68603-08-7

649-372-00-1

NAFTA (PETROLIO), CONTENENTE AROMATICI

2

P

R 45

21

539

98219-46-6

649-392-00-0

NAFTA (PETROLIO), DA CRACKING LEGGERO A VAPORE, DEBENZENATA,TRAT. TERMICAMENTE

2

P

R 45

21

540

98219-47-7

649-393-00-6

NAFTA (PETROLIO), DA CRACKING LEGGERO A VAPORE, TRATTATE TERMICAMENTE

2

P

R 45

21

541

68919-37-9

649-307-00-7

NAFTA (PETROLIO), DA REFORMING "FULL RANGE"

2

P

R 45

21

542

68955-35-1

649-308-00-2

NAFTA (PETROLIO), DA REFORMING CATALITICO

2

P

R 45

21

543

64742-66-1

649-354-00-3

NAFTA (PETROLIO), DECERATA CATALITICAMENTE

2

P

R 45

21

544

68527-22-0

649-369-00-5

NAFTA (PETROLIO), DI PRIMA DISTILLAZIONE, FRAZ. LEGGERA TRATTATE ARGILLA

2

P

R 45

21

545

68527-21-9

649-368-00-X

NAFTA (PETROLIO), DI PRIMA DISTILLAZIONE, GAMMA COMPLETA FRAZIONI, TRATTATA CON ARGILLA

2

P

R 45

21

546

68783-09-5

649-292-00-7

NAFTA (PETROLIO), DISTILLATO LEGGERO DI CRACKING CATALITICO

2

P

R 45

21

547

64741-42-0

649-265-00-X

NAFTA (PETROLIO), DISTILLAZIONE PRIMARIA DELL'INTERA GAMMA

2

P

R 45

21

548

68527-23-1

649-370-00-0

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. AROMATICA LEGGERA CRACKIZZATA CON VAPORE

2

P

R 45

21

549

64741-64-6

649-274-00-9

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. DI ALCHILAZIONE DELL'INTERA GAMMA

2

P

R 45

21

550

68783-66-4

649-374-00-2

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. LEGGERA ADDOLCITA

2

P

R 45

21

551

68527-26-4

649-371-00-6

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. LEGGERA CRACKIZZATA CON VAPORE D'ACQUA, PRIVA DI BENZENE

2

P

R 45

21

552

64742-49-0

649-328-00-1

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. LEGGERA DI HYDROTREATING

2

P

R 45

21

553

64742-23-0

649-353-00-8

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. LEGGERA NEUTRALIZZATA CHIMICAMENTE

2

P

R 45

21

554

64741-84-0

649-278-00-0

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. LEGGERA RAFFINATA CON SOLVENTE

2

P

R 45

21

555

64741-63-5

649-299-00-5

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. LEGGERE DA REFORMING CATALITICO

2

P

R 45

21

556

64741-66-8

649-276-00-X

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. LEGGERE DI ALCHILAZIONE

2

P

R 45

21

557

64741-46-4

649-266-00-5

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. LEGGERE, DISTILLAZIONE PRIMARIA

2

P

R 45

21

558

64742-48-9

649-327-00-6

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. PESANTE DI HYDROTREATING

2

P

R 45

21

559

64742-22-9

649-352-00-2

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. PESANTE NEUTRALIZZATA CHIMICAMENTE

2

P

R 45

21

560

64741-92-0

649-279-00-6

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. PESANTE RAFFINATA CON SOLVENTE

2

P

R 45

21

561

64741-68-0

649-300-00-9

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. PESANTI DA REFORMING CATALITICO

2

P

R 45

21

562

64741-65-7

649-275-00-4

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. PESANTI DI ALCHILAZIONE

2

P

R 45

21

563

64741-41-9

649-264-00-4

NAFTA (PETROLIO), FRAZ. PESANTI DI DISTILLAZIONE PRIMARIA

2

P

R 45

21

564

64741-69-1

649-348-00-0

NAFTA (PETROLIO), FRAZIONI LEGGERE DA IDROCRACKING

2

P

R 45

21

565

64741-55-5

649-290-00-6

NAFTA (PETROLIO), FRAZIONI LEGGERE DI CRACKING CATALITICO

2

P

R 45

21

566

64741-74-8

649-316-00-6

NAFTA (PETROLIO), FRAZIONI LEGGERE DI CRACKING TERMICO

2

P

R 45

21

567

64741-78-2

649-349-00-6

NAFTA (PETROLIO), FRAZIONI PESANTI DA IDROCRACKING

2

P

R 45

21

568

64741-54-4

649-289-00-0

NAFTA (PETROLIO), FRAZIONI PESANTI DI CRACKING CATALITICO

2

P

R 45

21

569

64741-83-9

649-317-00-1

NAFTA (PETROLIO), FRAZIONI PESANTI DI CRACKING TERMICO

2

P

R 45

21

570

68527-27-5

649-282-00-2

NAFTA (PETROLIO), GAMMA COMPLETA FRAZIONI DI ALCHILATO, CONTENENTE BUTANO

2

P

R 45

21

571

68513-02-0

649-366-00-9

NAFTA (PETROLIO), GAMMA COMPLETA DI TAGLI DA COKIZZAZIONE

2

P

R 45

21

572

92045-52-8

649-338-00-6

NAFTA (PETROLIO), GAMMA COMPLETA IDRODESOLFORATA

2

P

R 45

21

573

101316-76-1

649-396-00-2

NAFTA (PETROLIO), IDRODESOLFORATA TAGLIO INTERO DA "COKER"

2

P

R 45

21

574

64741-70-4

649-277-00-5

NAFTA (PETROLIO), ISOMERIZZAZIONE

2

P

R 45

21

575

92045-58-4

649-286-00-4

NAFTA (PETROLIO), ISOMERIZZAZIONE, FRAZ. C6

2

P

R 45

21

576

101795-01-1

649-397-00-8

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA ADDOLCITA

2

P

R 45

21

577

92045-59-5

649-295-00-5

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA CRACKIZZATA CATALITALITICAMENTE,  ADDOLCITA

2

P

R 45

21

578

64742-83-2

649-355-00-9

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA CRACKIZZATA CON VAPORE ACQUEO

2

P

R 45

21

579

85116-60-5

649-335-00-X

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA CRACKIZZATA TERMICAMENTE,  IDRODESOLFORATA

2

P

R 45

21

580

92045-65-3

649-326-00-0

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA CRACKIZZATA TERMICAMENTE, ADDOLCITA

2

P

R 45

21

581

92201-97-3

649-387-00-3

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA DA BAGNO DI CALORE ("HEART SOAKED"), DA CRACKING CON VAPORE

2

P

R 45

21

582

93165-55-0

649-342-00-8

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA DA CRACKING CON VAPORE, IDROGENATA

2

P

R 45

21

583

85116-59-2

649-377-00-9

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA DA REFORMING CATALITICO, FRAZ. PRIVA AROMATICI

2

P

R 45

21

584

64742-73-0

649-329-00-7

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA IDRODESOLFORATA

2

P

R 45

21

585

92045-53-9

649-383-00-1

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA IDRODESOLFORATA, DEAROMATIZZATA

2

P

R 45

21

586

92045-57-3

649-339-00-1

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA IDROTRATTATA CRACKIZZATA A VAPORE

2

P

R 45

21

587

85116-61-6

649-336-00-5

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA IDROTRATTATA, CON CICLOALCANI

2

P

R 45

21

588

92045-60-8

649-384-00-7

NAFTA (PETROLIO), LEGGERA, RICCA C5, ADDOLCITA

2

P

R 45

21

589

68783-12-0

649-271-00-2

NAFTA (PETROLIO), NON ADDOLCITA

2

P

R 45

21

590

92045-50-6

649-294-00-8

NAFTA (PETROLIO), PESANTE CRACKIZZATA CATALITICAMENTE,  ADDOLCITA

2

P

R 45

21

591

92045-51-7

649-337-00-0

NAFTA (PETROLIO), PESANTE CRACKIZZATA CON VAPORE, IDROGENATA

2

P

R 45

21

592

101631-20-3

649-273-00-3

NAFTA (PETROLIO), PESANTE DI PRIMA DISTILLAZIONE, CONTENENTE AROMATICI

2

P

R 45

21

593

64742-82-1

649-330-00-2

NAFTA (PETROLIO), PESANTE IDRODESOLFORATA

2

P

R 45

21

594

68516-20-1

649-367-00-4

NAFTA (PETROLIO), TAGLI AROMATICI, MEDI CRACKIZZATI CON VAPORE

2

P

R 45

21

595

64742-15-0

649-351-00-7

NAFTA (PETROLIO), TRATTATA CON ACIDO

2

P

R 45

21

596

68513-03-1

649-304-00-0

NAFTA (PETROLIO),TAGLIO LEGGERO DI REFORMING CATALITICO, PRIVI DI  AROMATICI

2

P

R 45

21

597

85536-19-2

648-008-00-9

NAFTA SOLVENTE (CARBONE), CONTENENTE CUMARONE-STIRENE

2

J

R 45

21

598

65996-79-4

648-020-00-4

NAFTA SOLVENTE (CARBONE), OLIO LEGGERO LAVATO, ALTOBOLLENTE

2

J

R 45

21

599

85536-20-5

648-007-00-3

NAFTA SOLVENTE (CARBONE), TAGLIO XILENE - STIRENE

2

J

R 45

21

600

85536-17-0

648-006-00-8

NAFTA SOLVENTE (CARBONE), LEGGERA, OLIO LEGGERO RIDISTILLATO ECC.

2

J

R 45

21

601

64742-89-8

649-267-00-0

NAFTA SOLVENTE (PETROLIO), ALIFATICA LEGGERA

2

P

R 45

21

602

64742-95-6

649-356-00-4

NAFTA SOLVENTE (PETROLIO), AROMATICA LEGGERA

2

P

R 45

21

603

68512-78-7

649-334-00-4

NAFTA SOLVENTE (PETROLIO), FRAZ. AROMATICA LEGGERA, IDROTRATTATA

2

P

R 45

21

604

92062-15-2

649-341-00-2

NAFTA SOLVENTE (PETROLIO), NAFTENICA LEGGERA IDROTRATTATA

2

P

R 45

21

605

97488-96-5

649-234-00-0

NAFTA (PETROLIO), RAFFINATA CON SOLVENTE IDRODESOLFORATA PESANTE

2

N

R 45

21

606

91-59-8

612-022-00-3

2-NAFTILAMMINA

1

-

R 45

19

607

-

612-071-00-0

2-NAFTILAMMINA SALI

1

-

R 45

19

608

12035-36-8

028-004-00-8

NICHEL DIOSSIDO * DIOSSIDO DI NICHEL

1

-

R 49

19

609

1313-99-1

028-003-00-2

NICHEL MONOSSIDO * MONOSSIDO DI NICHEL

1

-

R 49

19

610

16812-54-7

028-006-00-9

NICHEL SOLFURO * SOLFURO DI NICHEL

1

-

R 49

19

611

602-87-9

609-037-00-2

5-NITROACENAFTENE

2

-

R 45

19

612

91-23-6

609-047-00-7

2-NITROANISOLO

2

-

R 45

21

613

92-93-3

609-039-00-3

4-NITROBIFENILE

2

-

R 45

19

614

1836-75-5

609-040-00-9

NITROFENE

2

-

R 45

19

615

581-89-5

609-038-00-8

2-NITRONAFTALENE

2

-

R 45

19

616

79-46-9

609-002-00-1

2-NITROPROPANO

2

-

R 45

19

617

1116-54-7

612-090-00-4

2,2'-(NITROSOIMMINO)BISETANOLO

2

-

R 45

19

618

92045-29-9

649-444-00-2

OLI DA GAS (PETROLIO), CRACKIZZATI TERMICAMENTE, IDRODESOLFORATI

2

-

R 45

21

619

101316-45-4

648-041-00-9

OLI DI ASSORBIMENTO, FRAZIONE IDROCARBURICA AROMATICA BICICLICA ED ETEROCICLICA

2

M

R 45

21

620

94114-40-6

648-002-00-6

OLI DI CATRAME, CARBONE BRUNO, OLIO LEGGERO

2

J

R 45

21

621

101316-87-4

648-109-00-8

OLI DI CATRAME, CARBONE, BASSA T; OLIO DI CATRANE ALTO BOLLENTE

2

J,M

R 45

21

622

65996-82-9

648-024-00-6

OLI DI CATRAME, CARBONE, OLIO CARBOLICO

2

J

R 45

21

623

70321-80-1

648-138-00-6

OLI DI CREOSOTO, DISTILLATO BASSOBOLLENTE. OLI DI LAVAGGIO GAS

2

J,M

R 45

21

624

84989-12-8

648-096-00-9

OLI DI ESTRAZIONE (CARBONE), ACIDICI, PRIVI DI BASI DI CATRAME

2

J,M

R 45

21

625

68937-63-3

648-032-00-X

OLI DI ESTRAZIONE (CARBONE), BASI DEL CATRAME, FRAZ. COLLIDINA

2

J

R 45

21

626

65996-86-3

648-140-00-7

OLI DI ESTRAZIONE (CARBONE), BASI DEL CATRAME; ESTRATTO ACIDO

2

J,M

R 45

21

627

90641-00-2

648-130-00-2

OLI DI ESTRAZIONE (CARBONE), OLI NAFTALENICI; ESTRATTO ACIDO

2

J,M

R 45

21

628

90640-99-6

648-028-00-8

OLI DI ESTRAZIONE (CARBONE), OLIO LEGGERO, ESTRATTO ACIDO

2

J

R 45

21

629

64742-71-8

649-478-00-8

OLI DI PARAFFINA (PETROLIO), FRAZ. LEGGERE DECERATI CATALITICAMENTE

2

L

R 45

21

630

64742-70-7

649-477-00-2

OLI DI PARAFFINA (PETROLIO), PESANTI DECERATI CATALITICAMENTE

2

L

R 45

21

631

91995-66-3

648-038-00-2

OLI ESTRATTI (CARBONE), OLI RESIDUI DA PIROLISI DI CATRAME DI CARBONE, OLI NAFTALENICI

2

J

R 45

21

632

122070-79-5

648-039-00-8

OLI ESTRATTI (CARBONE), OLI RESIDUI DA PIROLISI DI CATRANE DI CARBONE, OLI NAFTALENICI

2

J

R 45

21

633

122070-80-8

648-040-00-3

OLI ESTRATTI (CARBONE), OLI RESIDUI DA PIROLISI DI CATRAME DI CARBONE, OLI NAFTALENICI

2

J

R 45

21

634

100801-63-6

648-134-00-4

OLI IDROCARBURICI, AROMATICI, MISCELATI CON POLIETILENE E POLIPROPILENE, PIROLIZ. ECC.

2

J,M

R 45

21

635

100801-65-8

648-135-00-X

OLI IDROCARBURICI, AROMATICI, MISCELATI CON POLIETILENE, PIROLIZZATI, FRAZ. OLI LEG.

2

J,M

R 45

21

636

100801-66-9

648-136-00-5

OLI IDROCARBURICI, AROMATICI, MISCELATI CON POLISTIRENE, PIROLIZZATI, FRAZ. OLI LEG.

2

J,M

R 45

21

637

74869-22-0

649-484-00-0

OLI LUBRIFICANTI

2

L

R 45

21

638

101316-69-2

649-527-00-3

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), C>25, ESTRATTI CON SOLVENTE, DEASFALTATI, DECERATI ECC.

2

L

R 45

21

639

72623-86-0

649-482-00-X

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), C15-30 A BASE DI OLIO NEUTRO,  IDROTRATTATI

2

L

R 45

21

640

101316-70-5

649-528-00-9

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), C17-32, ESTRATTI CON SOLVENTE, DECERATI, IDROGENATI

2

L

R 45

21

641

92045-42-6

649-497-00-1

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), C17-35, ESTRATTI CON SOLVENTE, DECERATI, IDROTRATTATI

2

L

R 45

21

642

97488-95-4

649-514-00-2

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), C18-27, IDROCRACKIZZATI, DECERATI CON SOLVENTE

2

L

R 45

21

643

94733-16-1

649-507-00-4

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), C18-40, A BASE DI  RAFFINATI DECERATI CON SOLVENTE, IDROGENATI

2

L

R 45

21

644

94733-15-0

649-506-00-9

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), C18-40, A BASE DI DISTILLATI DECERATI CON SOLVENTE, ECC.

2

L

R 45

21

645

101316-71-6

649-529-00-4

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), C20-35, ESTRATTI CON SOLVENTE, DECEERATI , IDROGENATI

2

L

R 45

21

646

72623-85-9

649-481-00-4

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), C20-50, A BASE DI OLIO NEUTRO, ALTA VISCOSITA', IDROTRAT.

2

L

R 45

21

647

72623-87-1

649-483-00-5

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), C20-50, A BASE DI OLIO NEUTRO, IDROTRATTATI

2

L

R 45

21

648

101316-72-7

649-530-00-X

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), C24-50, ESTRATTI CON SOLVENTE, DECERATI, IDROGENATI

2

L

R 45

21

649

92045-43-7

649-498-00-7

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), NON AROMATICI, IDROCRACKIZZATI, DEPARAFFINATI CON SOLVENTE

2

L

R 45

21

650

93572-43-1

649-501-00-1

OLI LUBRIFICANTI (PETROLIO), OLI DI BASE PARAFFINICI

2

L

R 45

21

651

64742-76-3

649-480-00-9

OLI NAFTENICI (PETROLIO), COMPLESSO DECERATO LEGGERO

2

L

R 45

21

652

64742-69-4

649-476-00-7

OLI NAFTENICI (PETROLIO), FRAZ. LEGGERE DECERATE CATALITICAMENTE

2

L

R 45

21

653

64742-75-2

649-479-00-3

OLI NAFTENICI (PETROLIO), PESANTI COMPLESSI DECERATI

2

L

R 45

21

654

64742-68-3

649-475-00-1

OLI NAFTENICI (PETROLIO), PESANTI DECERATI CATALITICAMENTE

2

L

R 45

21

655

92129-09-4

649-500-00-6

OLI PARAFFINICI (PETROLIO), PESANTI DECERATI RAFFINATI SOLVENTE

2

L

R 45

21

656

68333-26-6

649-020-00-7

OLI PURIFICATI (PETROLIO), IDRODESOLFORATI CRACKIZZATI CATALITICAMENTE.

2

-

R 45

21

657

93821-66-0

649-045-00-3

OLI RESIDUI (PETROLIO)

2

-

R 45

21

658

64742-57-0

649-470-00-4

OLI RESIDUI (PETROLIO), "HYDROTRETING"

2

L

R 45

21

659

64741-95-3

649-456-00-8

OLI RESIDUI (PETROLIO), DEASFALTAZIONE CON SOLVENTE

2

L

R 45

21

660

91770-57-9

649-492-00-4

OLI RESIDUI (PETROLIO), DECERATI CATALITICAMENTE

2

L

R 45

21

661

64742-62-7

649-471-00-X

OLI RESIDUI (PETROLIO), DECERATI CON SOLVENTE

2

L

R 45

21

662

100684-38-6

649-526-00-8

OLI RESIDUI (PETROLIO), DECERATI CON SOLVENTE TRATTATI ARGILLA

2

L

R 45

21

663

100684-37-5

649-525-00-2

OLI RESIDUI (PETROLIO), DECERATI CON SOLVENTE TRATTATI CARBONE

2

L

R 45

21

664

92061-86-4

649-499-00-2

OLI RESIDUI (PETROLIO), IDROCRACKIZZATI TRATTATI CON ACIDO, DEPARAFFINATI CON SOLVENTE

2

L

R 45

21

665

90669-74-2

649-491-00-9

OLI RESIDUI (PETROLIO), IDROTRATTATI DECERATI CON SOLVENTE

2

L

R 45

21

666

64742-01-4

649-459-00-4

OLI RESIDUI (PETROLIO), RAFFINATI CON SOLVENTE

2

L

R 45

21

667

68478-16-0

649-365-00-3

OLI RESIDUI (PETROLIO), TORRE DI DEISOBUTANIZZAZIONE

2

P

R 45

21

668

64742-41-2

649-462-00-0

OLI RESIDUI (PETROLIO), TRATTATI CON ARGILLA

2

L

R 45

21

669

68476-32-4

649-023-00-3

OLIO COMBUSTIBILE, DI PRIMA DISTIL.DA RESIDUI, AD ALTO CONTENUTO DI ZOLFO

2

-

R 45

21

670

68553-00-4

649-030-00-1

OLIO COMBUSTIBILE, N. 6

2

-

R 45

21

671

92045-14-2

649-042-00-7

OLIO COMBUSTIBILE, PESANTE, ALTO LIVELLO DI ZOLFO

2

-

R 45

21

672

64876-33-5

649-024-00-9

OLIO COMBUSTIBILE, RESIDUO

2

-

R 45

21

673

90640-84-9

648-098-00-X

OLIO CREOSOTO, FRAZIONE ACENAFTENE; OLIO LAVAGGIO GAS

2

J,M

R 45

21

674

92045-12-0

649-550-00-9

OLIO DA RESIDUO DI FONDO (PETROLIO), IDROTRATTATO

2

L

R 45

21

675

90640-80-5

648-079-00-6

OLIO DI ANTRACENE I.

2

M

R 45

21

676

90640-82-7

648-104-00-0

OLIO DI ANTRACENE, A BASSO CONTENUTO DI ANTRACENE

2

J,M

R 45

21

677

91995-14-1

648-046-00-6

OLIO DI ANTRACENE, ESTRATTO ACIDO, OLIO DI ANTRACENE LAVATO

2

M

R 45

21

678

91995-15-2

648-106-00-1

OLIO DI ANTRACENE, PASTA DI ANTRACENE, FRAZ. ANTRACENE

2

J,M

R 45

21

679

91995-16-3

648-107-00-7

OLIO DI ANTRACENE, PASTA DI ANTRACENE, FRAZ. CARBAZOLO

2

J,M

R 45

21

680

91995-17-4

648-108-00-2

OLIO DI ANTRACENE, PASTA DI ANTRACENE, FRAZ. LEGGERE DELLA DISTILLAZIONE

2

J,M

R 45

21

681

90640-81-6

648-103-00-5

OLIO DI ANTRACENE, PASTA DI ANTRACENE; FRAZ. DI OLIO DI ANTRACENE

2

J,M

R 45

21

682

90640-85-0

648-043-00-X

OLIO DI CREOSOTO, FRAZIONE ACENAFTENE, PRIVO ACENAFTENE

2

M

R 45

21

683

70321-79-8

648-100-00-9

OLIO DI CREOSOTO,DISTILLATO ALTOBOLLENTE; OLIO LAVAGGIO GAS

2

J,M

R 45

21

684

61789-28-4

648-099-00-5

OLIO DI CREOSOTO; OLIO LAVAGGIO GAS

2

J,M

R 45

21

685

97862-77-6

649-315-00-0

OLIO DI MORCHIA (PETROLIO), TRATTATO CON AC. SILICICO

2

L

R 45

21

686

97862-76-5

649-211-00-5

OLIO DI MORCHIA (PETROLIO), TRATTATO CON CARBONE

2

L

R 45

21

687

93924-31-3

649-175-00-0

OLIO DI SEDIMENTO (PETROLIO), TRATTATO CON ACIDO

2

L

R 45

21

688

93924-32-4

649-176-00-6

OLIO DI SEDIMENTO (PETROLIO), TRATTATO CON ARGILLA

2

L

R 45

21

689

64742-67-2

649-549-00-3

OLIO DI TRASUDAMENTO (PETROLIO)

2

L

R 45

21

690

65996-78-3

648-147-00-5

OLIO LEGGERO (CARBONE), FORNO COKE; BENZENE GREZZO

2

J

R 45

21

691

90641-11-5

648-156-00-4

OLIO LEGGERO (CARBONE), PROCESSO SEMI-COKING; OLIO FRESCO

2

J

R 45

21

692

75-21-8

603-023-00-X

OSSIDO DI ETILENE

2

-

R 45

19

693

96-09-3

603-084-00-2

OSSIDO DI STIRENE * STIRENE OSSIDO

2

-

R 45

19

694

64742-61-6

649-244-00-5

PARAFFINA MOLLE (PETROLIO)

2

N

R 45

21

695

90669-77-5

649-245-00-0

PARAFFINA MOLLE (PETROLIO), TRATTATA CON ACIDO

2

N

R 45

21

696

90669-78-6

649-246-00-6

PARAFFINA MOLLE (PETROLIO), TRATTATA CON ARGILLA

2

N

R 45

21

697

61789-60-4

648-054-00-X

PECE

2

M

R 45

21

698

65996-93-2

648-055-00-5

PECE, CATRAME DI CARBONE, ALTA TEMPERATURA

2

-

R 45

21

699

94114-13-3

648-057-00-6

PECE, CATRAME DI CARBONE, ALTA TEMPERATURA, SECONDARIA. RIDIST. DI PECE

2

M

R 45

21

700

121575-60-8

648-056-00-0

PECE, CATRAME DI CARBONE, ALTA TEMPERATURA, TRATTATA TERMICAMENTE

2

M

R 45

21

701

90669-59-3

648-070-00-7

PECE, CATRAME DI CARBONE, BASSA TEMPERATURA, OSSIDATA. PECE OSSIDATA

2

M

R 45

21

702

90669-57-1

648-069-00-1

PECE, CATRAME DI CARBONE, BASSA TEMPERATURA, RESIDUI PECIOSI.

2

M

R 45

21

703

90669-58-2

648-071-00-2

PECE, CATRAME DI CARBONE, BASSA TEMPERATURA, TRATTATE TERMICAMENTE

2

M

R 45

21

704

68187-57-5

648-076-00-X

PECE, CATRAME-PETROLIO DI CARBONE, RESIDUI PECIOSI

2

M

R 45

21

705

1303-28-2

033-004-00-6

PENTOSSIDO DI DIARSENICO

1

-

R 45

19

706

8009-03-8

649-254-00-X

PETROLATO (PETROLIO)

2

N

R 45

21

707

92045-77-7

649-257-00-6

PETROLATO (PETROLIO), IDROTRATTATO

2

N

R 45

21

708

64743-01-7

649-255-00-5

PETROLATO (PETROLIO), OSSIDATO

2

N

R 45

21

709

97862-98-1

649-259-00-7

PETROLATO (PETROLIO), TRATTATO CON AC. SILICICO

2

N

R 45

21

710

85029-74-9

649-256-00-0

PETROLATO (PETROLIO), TRATTATO CON ALLUMINA

2

N

R 45

21

711

100684-33-1

649-260-00-2

PETROLATO (PETROLIO), TRATTATO CON ARGILLA

2

N

R 45

21

712

97862-97-0

649-258-00-1

PETROLATO (PETROLIO), TRATTATO CON CARBONE

2

N

R 45

21

713

8002-05-9

649-049-00-5

PETROLIO GREZZO

2

-

R 45

21

714

68391-11-7

648-029-00-3

PIRIDINA, ALCHIL DERIVATI; BASI DI CATRAME GREZZE

2

J

R 45

21

715

68607-11-4

649-151-00-X

PRODOTTI DI PETROLIO, GAS DI RAFFINERIA

2

K

R 45

21

716

68514-79-4

649-306-00-1

PRODOTTI DI PETROLIO, RIFORMATI DI POWERFORMING HYDROFINING

2

P

R 45

21

717

1120-71-4

016-032-00-3

1,3-PROPANSULTONE

2

 

R 45

19

718

75-56-9

603-055-00-4

PROPILENE OSSIDO

2

-

R 45

19

719

68410-71-9

649-280-00-1

RAFFINATI (PETROLIO), DALL'IMPIANTO DI REFORMING CATALITICO, ECC.

2

P

R 45

21

720

97722-19-5

649-119-00-5

RAFFINATI (PETROLIO), FRAZ. C4 CRACKIZ. CON VAPORE  DELL'ESTRAZIONE CON ECC.

2

K

R 45

21

721

68425-35-4

649-281-00-7

RAFFINATI (PETROLIO), IMPIANTO DI REFORMING, SEPARAZIONE IN IMPIANTI DI  LURGI

2

P

R 45

21

722

94114-46-2

648-142-00-8

RESIDUI (CARBONE), ESTRAZIONE CON SOLVENTE LIQUIDO

2

M

R 45

21

723

92061-94-4

648-058-00-1

RESIDUI (CATRAME DI CARBONE), DISTIL. DELLA PECE

2

M

R 45

21

724

92061-93-3

648-080-00-1

RESIDUI (CATRAME DI CARBONE), DISTIL. OLIO DI CREOSOTO

2

M

R 45

21

725

92061-92-2

648-105-00-6

RESIDUI (CATRAME DI CARBONE), DISTILLAZIONE OLIO DI ANTRACENE

2

J,M

R 45

21

726

68333-22-2

649-019-00-1

RESIDUI (PETROLIO), ATMOSFERICI

2

-

R 45

21

727

92061-97-7

649-043-00-2

RESIDUI (PETROLIO), CRACKING CATALITICO

2

-

R 45

21

728

64742-90-1

649-018-00-6

RESIDUI (PETROLIO), CRACKIZZATI CON VAPOR D'ACQUA

2

-

R 45

21

729

90669-75-3

649-040-00-6

RESIDUI (PETROLIO), CRACKIZZATI CON VAPORE, DISTILLATI

2

-

R 45

21

730

68955-36-2

649-035-00-9

RESIDUI (PETROLIO), CRACKIZZATI CON VAPORE, RESINOSI

2

-

R 45

21

731

64741-80-6

649-013-00-9

RESIDUI (PETROLIO), DA CRACKING TERMICO

2

-

R 45

21

732

68783-13-1

649-033-00-8

RESIDUI (PETROLIO), DA SCRUBBER IMPIANTO COKING, CONTENENTI AROMATICI AD ANELLI CONDENSATI

2

-

R 45

21

733

68478-15-9

649-303-00-5

RESIDUI (PETROLIO), DAL REFORMING CATALITICO DI  C6-8

2

P

R 45

21

734

92062-04-9

649-446-00-3

RESIDUI (PETROLIO), DISTILLAZIONE DI NAFTA DA CRACKING CON VAPORE

2

-

R 45

21

735

64741-75-9

649-012-00-3

RESIDUI (PETROLIO), FRAZ. DI IDROCRACKING

2

-

R 45

21

736

64741-67-9

649-048-00-X

RESIDUI (PETROLIO), FRAZIONATORE DI REFORMING CATALITICO

2

-

R 45

21

737

68512-62-9

649-028-00-0

RESIDUI (PETROLIO), FRAZIONE LEGGERA SOTTOVUOTO

2

-

R 45

21

738

68478-12-6

649-364-00-8

RESIDUI (PETROLIO), FRAZIONI DI CODA DELLO SPLITTER BUTANO

2

P

R 45

21

739

68478-17-1

649-026-00-X

RESIDUI (PETROLIO), GASOLIO PESANTE DI COKING E SOTTOVUOTO

2

-

R 45

21

740

64742-78-5

649-016-00-5

RESIDUI (PETROLIO), IDRODESOLFORATI TORRE DI DISTILLAZIONE ATMOSFERICA

2

-

R 45

21

741

68607-30-7

649-031-00-7

RESIDUI (PETROLIO), IMPIANTO DI TOPPING, BASSO TENORE DI ZOLFO

2

-

R 45

21

742

68513-69-9

649-029-00-6

RESIDUI (PETROLIO), LEGGERI CRACKIZZATI CON VAPORE

2

-

R 45

21

743

102110-55-4

649-400-00-2

RESIDUI (PETROLIO), LEGGERI DA CRACKING CON VAPORE, AROMATICI

2

P

R 45

21

744

92062-00-5

649-445-00-8

RESIDUI (PETROLIO), NAFTA CRACKIZZATA CON VAPORE IDROGENATA

2

-

R 45

21

745

93763-85-0

649-448-00-4

RESIDUI (PETROLIO), NAFTA DA IMMERSIONE DI CALORE "HEAT SOAKING" E DI CRACK. CON VAPORE

2

-

R 45

21

746

90669-76-4

649-041-00-1

RESIDUI (PETROLIO), SOTTOVUOTO LEGGERI

2

-

R 45

21

747

68513-66-6

649-087-00-2

RESIDUI (PETROLIO), SPLITTER DI ALCHILAZIONE, RICCHI IN C4

2

K

R 45

21

748

68512-61-8

649-027-00-5

RESIDUI (PETROLIO), TAGLI PESANTI DI COKING E FRAZ. LEGGERE SOTTOVUOTO

2

-

R 45

21

749

64741-45-3

649-008-00-1

RESIDUI (PETROLIO), TORRE DI DISTIL. ATMOSFERICA; OLI COMBUSTIBILI DENSI

2

-

R 45

21

750

90641-06-8

648-115-00-0

RESIDUI DELL'ESTRAZIONE (CARBONE), OLIO DI CATRAME ALCALINO, CARBONATI TRAT.  CALCE, ECC.

2

J,M

R 45

21

751

91697-23-3

648-064-00-4

RESIDUI DI ESTRAZIONE (CARBONE), BRUNO, CATRAME DI CARBONE

2

M

R 45

21

752

91995-61-8

648-014-00-1

RESIDUI DI ESTRAZIONE (CARBONE), FRAZIONE BENZOLICA ALCALINA, ESTRAZIONE ACIDA

2

J

R 45

21

753

65996-87-4

648-027-00-2

RESIDUI DI ESTRAZIONE (CARBONE), OLIO DI CATRAME, ALCALINO

2

J

R 45

21

754

90641-01-3

648-026-00-7

RESIDUI DI ESTRAZIONE (CARBONE), OLIO LEGGERO ALCALINO, ESTRATTO CON ACIDO

2

J

R 45

21

755

101316-62-5

648-018-00-3

RESIDUI DI ESTRAZIONE (CARBONE), OLIO LEGGERO ALCALINO, ESTRATTO CON ACIDO, FRAZ. INDENICA

2

J

R 45

21

756

90641-03-5

648-019-00-9

RESIDUI DI ESTRAZIONE (CARBONE), OLIO LEGGERO ALCALINO, FRAZ. INDENE NAFTA

2

J

R 45

21

757

90641-04-6

648-091-00-1

RESIDUI DI ESTRAZIONE (CARBONE), OLIO NAFTALENICO ALCALINO ECC.

2

J,M

R 45

21

758

90641-05-7

648-095-00-3

RESIDUI DI ESTRAZIONE (CARBONE), OLIO NAFTALENICO ALCALINO ECC.

2

J,M

R 45

21

759

736665-18-6

648-137-00-0

RESIDUI DI ESTRAZIONE (CARBONE), OLIO DI CATRAME ALCALINO ECC.

2

J,M

R 45

21

760

90641-02-4

648-017-00-8

RESIDUI DI ESTRAZIONE (CARBONE),OLIO LEGGERO ALCALINO, FRAZ. DI TESTA DELLA DISTIL.

2

J

R 45

21

761

101316-63-6

648-015-00-7

RESIDUI DI ESTRAZIONE (CATRAME DI CARBONE),FRAZIONE BENZOLICA ALCAL., ESTRATTI AC.

2

J

R 45

21

762

121620-47-1

648-088-00-5

RESIDUI ESTRATTI (CARBONE), OLI DI NAFTALENE, ALCALINI

2

J,M

R 45

21

763

121620-48-2

648-089-00-0

RESIDUI ESTRATTI (CARBONE), OLI DI NAFTALENE, ALCALINI, A BASSO CONTENUTO DI NAFTALENE

2

J,M

R 45

21

764

122384-77-4

648-102-00-X

RESIDUI ESTRATTI (CARBONE), OLIO ACIDO DI CREOSOTO

2

J,M

R 45

21

765

64741-62-4

649-011-00-8

RESIDUI PURIFICATI (PETROLIO), CRACKING CATALITICO

2

-

R 45

21

766

98219-64-8

649-046-00-9

RESIDUI, CRACKIZZATI CON VAPORE, TRATTATI TERMICAMENTE

2

-

R 45

21

767

93821-38-6

648-016-00-2

RESISUI DI ESTRATTO (CARBONE), ACIDO DELLA FRAZIONE BENZOLO

2

J

R 45

21

768

68478-13-7

649-025-00-4

RESUDUI(PETROLIO), DISTIL. RESIDUI FRAZIONATORE DI REFORMING CATALITICO

2

-

R 45

21

769

92062-34-5

648-063-00-9

SOLIDI DI SCARTO. COKING DELLA PECE DI CATRAME DI CARBONE.

2

M

R 45

21

770

8052-41-3

649-345-00-4

SOLVENTE DI STODDARD

2

P

R 45

21

771

7789-06-2

024-009-00-4

STRONZIO CROMATO

2

-

R 45

19

772

95-06-7

006-038-00-4

SULFALLATE * DIETILDITIOCARBAMMATO-2-CLOROALLIL

2

-

R 45

19

773

62-55-5

616-026-00-6

TIOACETAMMIDE

2

-

R 45

19

774

95-53-4

612-091-00-X

O-TOLUIDINA

2

-

R 45

19

775

12035-72-2

028-007-00-4

TRINICHEL DISOLFURO * DISOLFURO DI TRINICHEL

1

-

R 49

19

776

1327-53-3

033-003-00-0

TRIOSSIDO DI DIARSENICO * DIARSENICO TRIOSSIDO

1

-

R 45

19

777

1314-06-3

028-005-00-3

TRIOSSIDO DI DINICHEL

1

-

R 49

19

778

51-79-6

607-149-00-6

URETANO * ETILCARBAMMATO

2

-

R 45

19

779

-

024-007-00-3

ZINCO CROMATI, COMPRESO IL CROMATO DI ZN E K

1

-

R 45

19

780

7778-50-9

024-002-00-6

DI CROMATO DI POTASSIO

2

-

R 49

22

781

7789-09-5

024-003-00-1

DI CROMATO DI AMMONIO

2

-

R 49

22

782

10588-01-9

024-004-00-7

DI CROMATO DI SODIO

2

-

R49

22

783

14977-61-8

024-005-00-2

DICLORURO DI CROMILE

2

-

R49

22

784

7789-00-6

024-006-00-8

CROMATO DI POTASSIO

2

-

R49

22

785

593-60-2

602-024-00-2

BROMOETILENE

2

-

R45

22

786

90989-39-2

649-403-00-9

IDROCARBURI AROMATICI C8-10  ,; NAFTA CON BASSO PUNTO DI EBOLLIZIONE

  2

 

-

R45

22

787

7789-12-0

024-004-01-4

DI CROMATO DI SODIO DIIDRATO

  2

-

R49

22

788

 

-

024-017-00-8

COMPOSTI DI CROMO VI ESCLUSI BARIO CROMATO E QUELLI  ESPRESSAMENTE INDICATI IN QUESTO ALLEGATO

  2

-

R49

22

789

94-59-7

605-020-00-9

S-ALLYL-1,3 BENZODIOSSOLO; SAFROLO

  2

-

R45

22

790

-

611-024-00-1

AZOCOLORANTI DELLA BENZIDINA; COLORANTI DEL 4,4’ DIARILAZOBIFENILE, ESCLUSI QUELLI ESPRESSAMENTE INDICATI IN QUESTO ALLEGATO

  2

-

R45

22

791

1937-37-7

611-025-00-7

4 AMINO - 3[[4’- (2,4 - DIAMINOFENIL) AZO] ;

[ 1,1’ BIFENIL] - 4 -IL] AZO] - 6 - (FENILAZO) 5 - IDROSSINAFTALEN - 2,7 -DISOLFONATO DI SODIO;

C.I. DIRECT BLACK 38

  2

-

R45

22

792

2602-46-2

611-026-00-2

3,3’ - [[1,1’ - BIFENIL] - 4,4’ - DIILBIS(AZO)] BIS [ S - AMINO - 4 - IDROSSINAFTALEN 2,7 DISOLFONATO] DI TETRASODIO ;

C.I. DIRECT BLUE 6

  2

-

R45

22

793

573-58-0

611-027-00-8

3,3’ - [[1,1’ - BIFENIL] - 4,4’ - DIILBIS(AZO)] BIS ( 4 - AMINONAFTALEN - 1 -SOLFONATO) DI SODIO;

C.I. DIRECT RED 28

  2

-

R45

22

794

65321-67-7

612-126-00-9

SOLFATO DI TOLUEN - 2,4 - DIAMMONIO;

4 METIL - m- FENILENDIAMINA SOLFATO

  2

-

R45

22

795

-

650-017-00-8

FIBRE CERAMICHE REFRATTARIE, FIBRE PER SCOPI SPECIALI,ESCLUSE QUELLE ESPRESSAMENTE INDICATE IN QUESTO ALLEGATO;

[FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (SILICATI) CHE PRESENTANO UNA ORIENTAZIONE CASUALE E UN TENORE DI OSSIDI ALCALINI E OSSIDI ALCALINO-TERROSI (NA2O +K2O+CaO+mGO+BaO) PARI O INFERIORE AL 18% IN PESO]

  2

R*

R49

23

 

 

 

 

 


Allegato 2

 

SOSTANZE / MISCELE CLASSIFICATE 1 o 2 PER CANCEROGENICITA' DALLA CCTN E NON PREVISTE PER ETICHETTATURA R 45 O R 49 DALLA CEE

 

 

(-- = non valutate, oppure è indicata la categoria CEE fino al 21° adeguamento 67/548/CEE)

 

le discrepanze CCTN / CEE in cui la prima ma non la seconda ha espresso un giudizio con l'applicazione del Titolo VII del D.Lgs 626/94 sono:

 

 

CAS

Sostanza

cat. CEE

 

 

 

115-28-6

Acido clorendico

--

139-13-9

Acido nitrilotriacetico

--

15972-60-8

Alaclor

 3

75-07-0

Aldeide acetica

 3

50-00-0

Aldeide formica

 3

61-82-5

Aminotriazolo

 3

140-57-8

Aramite

--

 

 

 

593-60-2

Bromuro di Vinile

--

3068-88-0

beta-butirrolattone

--

 

 

 

90-94-8

Chetone di Michler

--

67-66-3

Cloroformio

 3

95-69-2

p-cloro-o-toluidina

--

3165-93-3

p-cloro-o-toluidina idrocloruro

--

 

 

 

 

Coloranti di derivazione benzidinica

--

 

 

 

4471-10-7

N,N'-Diacetilbenzidina

--

101-80-4

4,4'-Diamminodifeniletere

--

50-29-3

DDT

 3

75-09-2

Diclorometano

 3

542-75-6

1,3-Dicloropropene tecnico

--

1464-53-5

Diepossibutano

--

117-81-7

Di-(2-etilesilftalato)

--

101-90-6

Diglicidil resorcinol etere

--

26471-62-5

Diisocianato toluene

--

2475-45-8

Disperse Blue 1

--

 

 

 

62-50-0

Etilmetansolfonato

--

 

 

 

60-11-7

Giallo burro

--

 

 

 

 

Derivati dell'idrazina

--

74-88-3

Ioduro di metile

 3

 

 

 

143-50-0

Kepone

 3

 

 

 

66-27-3

Metilmetansolfonato

--

2385-85-5

Mirex

--

 

 

 

1336-86-4

Nerofumo estratto con benzene

--

7440-02-0

Nickel

3

13463-39-3

Nickel carbonile

--

12607-70-4

Nickel carbonato

 3

12035-72-2

Nickel subsolfuro

--

 

 

 

108171-26-2

Paraffine clorurate (C12,60 % Cloro)

--

3761-53-3

Ponceau MX

--

 

 

 

56-23-5

Tetracloruro di Carbonio

 3

62-56-6

Tiourea

 3

8001-35-2

Toxafene

 3

79-01-6

Tricloroetilene

 3

88-06-2

2,4,6,Triclorofenolo

 3

126-72-7

Tris(2,3-dibromopropil)fosfato

--

72-57-1

Trypan Blue

--

 

 

 

87-62-7

2,6 Xilidina

--

 

 


Allegato 2 bis

 

 

ESPOSIZIONI CLASSIFICATE 1 o 2 PER CANCEROGENICITÀ DALLA CCTN  E NON PREVISTE PER ETICHETTATURA R 45 O R 49 DALLA CEE 

(fino al 21° adeguamento 67/548/CEE)

 

 

*  Esposizione professionale nella produzione di fibre di lana e/o scoria

 

*  Produzione di Magenta

 

 

 

 


Allegato 3

 

 

NOTA:

COSA GUARDARE PER INDIVIDUARE I CANCEROGENI

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

 

 

 

L'obiettivo di questo documento è di fornire indicazioni su quali usi possono avere le sostanze cancerogene e in quali settori produttivi possono essere impiegate; vengono anche riportate le norme specifiche, in particolare riguardo ai limiti o divieti di utilizzazione, per le sostanze per cui esiste una normativa italiana o della CEE.

          Si tratta di dati raccolti da letteratura scientifica pubblicata in merito, che può contenere lacune, talvolta non essere più attuale o non essere sufficientemente specifica rispetto alla situazione italiana; è comunque una indicazione di base che può essere utile e sulla quale lavorare in futuro per renderla più attuale e specifica.

          Strumenti indispensabili, come base, per l’individuazione delle sostanze cancerogene all'interno dei luoghi di lavoro per l'attuazione del D.Lgs 626 sono: etichetta e schede dei dati di sicurezza, ovviamente i dati di composizione riportati sull'etichetta e sulle schede dei dati di sicurezza servono nel caso di composti chimici utilizzati come materie prime; ben più complessa, e talvolta di non facile attuazione, è l'individuazione di sostanze che possono essere presenti nel ciclo produttivo, come intermedi o altro, inoltre, può verificarsi il caso che non venga rispettata la normativa sull'etichettatura e che quindi le sostanze utilizzate non siano individuabili "automaticamente".

          Le frasi associate al rischio cancerogeno ai sensi del D.Lgs 626 sono: R45 ed R49, in relazione alla Direttiva 67/548/CEE, sulla "classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi".

          Deve essere riportato in etichetta il nome chimico della sostanza "pura" alla quale, nell'Allegato I (alla Direttiva 67/548/CEE), è associata una di queste due frasi di rischio.

Nel caso di preparati devono essere riportati in etichetta i nomi delle sostanze che fanno sì che al preparato siano associate le frasi R45 o R49 (cioè sostanze componenti cancerogene in percentuale maggiore o uguale allo 0.1%, salvo le eccezioni riguardanti i limiti di concentrazione).

 

          Le schede dei dati di sicurezza devono contenere questi stessi dati relativi alla composizione chimica, e altre notizie (16 voci) e in forma più esplicativa, devono essere aggiornate sia sulla base delle nuove conoscenze scientifiche e tossicologiche, sia qualora cambi la composizione dei preparati, e devono essere fornite agli utilizzatori professionali al massimo al momento della prima fornitura e ogni qualvolta si ritenga necessario.

 


LEGENDA

 

Le fonti consultate sono:

 

·          Banca Dati New Jersey Hazardous Substance Fact Sheets (nel testo abbreviata NJ);

·          le monografie dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (nel testo IARC) ;

·          la pubblicazione dell'Istituto Superiore di Sanità di Binetti ed altri: Gli agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro: classificazioni nazionali e internazionali ISTISAN 94/18 (nel testo ISS).

 

Per alcune voci del 19° adeguamento che comprendono gruppi di sostanze sono state riportate le specifiche sostanze appartenenti al gruppo per cui ci sono descrizioni nelle monografie della IARC.

 

          Il simbolo * evidenzia i settori produttivi e/o lavorazioni in cui le sostanze sono usate; non sempre è stato messo in evidenza.

 

          Nel campo Restrizioni e limiti viene riportata la normativa specifica riguardante la sostanza o il gruppo di sostanze.

 

          Nei casi in cui nell'Allegato 19° sono presenti "dizioni" relative a gruppi di sostanze (es. acido arsenico e suoi sali) sono stati qui riportati gli usi relativi alle singole sostanze appartenenti al gruppo per cui ci sono descrizioni nelle monografie della IARC.

 

          Le sostanze sono in ordine alfabetico all'interno delle frasi di rischio R45 e R49.

 

          Riportiamo qui di seguito la descrizione degli usi che possono avere le sostanze cancerogene riportate nel 19° e 20° adeguamento della CEE; vengono qui trattate le sostanze cancerogene elencate e classificate in questi adeguamenti dell'Allegato I, in qualche modo citate nella letteratura consultata.

 


Allegato 3 bis

 

MATRICI SOSTANZA/LAVORAZIONE

(fino al 19° adeguamento Direttiva 67/548/CEE)

 

 

Sostanze con la frase R 45

 

 

Acido arsenico e suoi sali: (Fonte IARC)

 

Acido Arsenico   CAS 7778-39-4

*Industria chimica: utilizzato nella produzione di arsenati e di pesticidi (Fonte ISS)

Calcio Arsenato    CAS 7778-44-1

*Agricoltura - Usato per il trattamento dei prati rasati e delle zolle erbose contro alcuni insetti, utilizzato anche come pesticida sulla frutta, verdure e patate, e nella produzione del vino

Piombo Arsenato   CAS 7784-40-9

Il consumo negli USA come insetticida è attualmente trascurabile.

Viene usato nel campo della veterinaria come medicinale per pecore e capre.

Fuori degli USA è usato come insetticida per gli alberi da frutta, verdure, caucciù, caffè, pompelmi e prati rasati

Potassio Arsenato  CAS 7784-41-0

Attualmente non commercializzato negli USA, sebbene è stato riportato che può essere utile nell'industria tessile e come reagente di laboratorio

Sodio Arsenato   CAS 7631-89-2

Il maggior uso è nella formulazione di conservanti per il legno e come insetticida

 

Arsenico triossido          CAS 1327-53-3

*Industria del vetro: usato nelle miscele per la produzione di articoli in vetro, come decolorante di vetri e smalti.

*Agricoltura: utilizzato nella produzione di alcuni pesticidi.

*Industria chimica: usato nella produzione di medicinali, leghe di rame e piombo, nella sintesi chimica e nella produzione di pigmenti.

Intermedio di sintesi, pesticida, fungicida, farmaco (Fonte ISS)

 

Pentaossido di diarsenico   CAS 1303-28-2

*Industria del legno: usato come conservante

*Agricoltura: usato come defoliante. Può essere usato anche come agente ossidante Pesticida, intermedio chimico, fungicida (Fonte ISS)


Restrizioni e limiti

- Normativa Italiana: Commissione Consultiva Presidi Sanitari del 10/10/1974: divieto d'impiego (composti arsenicali organici ed inorganici).

 

- Normativa CEE: I componenti dell'arsenico:

1)      non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati:

a- per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: carene di imbarcazioni; gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e in molluschicoltura, qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;

b- nella protezione del legno.

Non sono oggetto del presente divieto le soluzioni di sali inorganici tipo RCA (rame, cromo, arsenico) utilizzati negli impianti industriali per l’impregnazione del legno sottovuoto o sotto pressione.

Inoltre gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio l'uso di preparati DFA (dinitrofenolo, fluoruro, arsenico) per il ritrattamento in situ dei pali di legno già installati delle linee aeree. Tali preparati devono essere messi in opera sotto vuoto o sotto pressione da utilizzatori professionali.

2)      Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale a prescindere dalla loro utilizzazione (Direttiva 89/677/CEE su G.U. n. L. 398 del 30/12/89 pag. 19)      (Fonte ISS)

 

Acrilammide       CAS 79-06-1

Utilizzata per fare altre sostanze e per produrre adesivi, fibre e prodotti tessili.(Fonte NJ)

*Industria chimica: come monomero è principalmente utilizzata per la produzione di poliacrilammidi.

*Industria della carta: il 20% della produzione di acrilammide nel 1984 (sia negli USA che nell'Europa occidentale) veniva usata nell'industria della carta.

Una piccola percentuale di acrilammide viene usata come addensante per i mastici, stabilizzante degli inchiostri, coagulante per gli esplosivi, per gel di elettroforesi e ritardante della crescita dei cristalli nella produzione di composti azoici. (Fonte IARC)

Agente reticolante e intermedio di sintesi (Fonte ISS)

 

Acrilammidometossiacetato di metile (contenente acrilammide in percentuale maggiore o uguale a 0.1%)        CAS    77402-03-0     (Fonte ISS) 

Restrizioni e limiti - Sostanza sottoposta a procedura di notifica secondo la Direttiva 67/548/CEE

 

Acrilonitrile      CAS 107-13-1

*Industria chimica: usato per fare fibre sintetiche e polimeri. (Fonte NJ)

Utilizzato per la produzione di fibre acriliche e modacriliche, resine Acrilonitrile-Butadiene-Stirene e Stirene-Acrilonitrile, per la produzione di Adiponitrile e altre applicazioni (in particolare per la produzione di copolimeri Butadiene-Acrilonitrile) (Fonte IARC)

Intermedio di sintesi, antiparassitario, pesticida fumigante, solvente (Fonte ISS).

 

Asbesto        (vedi nota all’Allegato 3)

Un problema particolare dell'asbesto è che frequentemente è usato anche per scopi per cui non è strettamente necessario, e quindi non prevedibili e individuabili se non con indagini attente e mirate.

 

4-Amminoazobenzene    CAS 60-09-3   (Fonte ISS)

Colorante per solventi e cere. Non risulta che sia commercializzato in Italia

Restrizioni e limiti: Circolare n. 46 del 12/6/79  del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su :"Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n. 303);

l’Allegato 1 della Circolare sulle ammine aromatiche alloca il 4-Amminoazobenzene al gruppo I serie II:

- gruppo I: ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive;

- serie II: comprende i composti dimostratisi cancerogeni in più esperimenti in più specie di mammiferi

 

4-Amminobifenile   CAS 92-67-1 (Fonte IARC)

*Industria della gomma: usato come antiossidante

*Materie coloranti: intermedio per la fabbricazione di coloranti e pigmenti;

presente nella sintesi dell'anilina che serve per la produzione di molti coloranti;

contenuto in quantità apprezzabili come impurezza nella Difenilammina.

*Industria farmaceutica: usato per il trattamento esterno di certe infestazioni del bestiame

*Produzione di esplosivi: usato come stabilizzante degli esplosivi nitrocellulosici

Restrizioni e limiti: Ne è proibita la produzione e ne viene fatto divieto di utilizzazione ad eccezione del caso in cui sia presente durante la lavorazione o al termine di essa in concentrazione inferiore allo 0.1% in peso (D.Lgs 25/01/1992 n. 77). La norma contiene  le misure per la tutela dei lavoratori contro i rischi di esposizione durante il lavoro.

Anche i sali sono soggetti alla stessa normativa

 - Circolare n. 46 del 12/6/79 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su: "Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n. 303);

l’Allegato 1 della Circolare sulle ammine aromatiche alloca il 4-Amminobifenile al gruppo I serie I:

- gruppo I: ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive;

- serie I: comprende i composti e i processi produttivi industriali (auramina, fucsina, safranina T) per i quali è accertata o fortemente sospettata la capacità di aumentare significativamente nell'uomo il rischio cancerogeno.

 

4-Ammino-3-fluorofenolo     CAS 399-95-1   (Fonte ISS)

Restrizioni e limiti - Sostanza sottoposta a procedura di notifica secondo la Direttiva 67/548/CEE

 

o-Anisidina          CAS 90-04-0

*Industria chimica: utilizzata per la produzione di coloranti azoici. E' stato anche descritto l'uso come intermedio nella produzione di guaiacolo e derivati; è descritto l'uso in Europa nella produzione di farmaci.

*Industria tessile: usata fra le sostanze utilizzate nei trattamenti tessili. (Fonte IARC)

 

Aziridina             CAS 151-56-4

Usata come intermedio e monomero per la raffinazione dell'olio combustibile e per lubrificanti (Fonte NJ)

*Industria chimica: il maggior uso è nella produzione di polietilenimmina; sembra essere stata usata anche nella produzione di 2-aziridiniletanolo e Trietilenammina, oltrechè come intermedio e monomero per additivi di olii, nelle resine scambiatrici di ioni, resine coprenti, farmaci, adesivi, stabilizzanti di polimeri e tensioattivi. (Fonte IARC)

 

Benzene              CAS 71-43-2

Principalmente usato per la produzione di altre sostanze chimiche, come solvente, si trova nelle miscele costituenti la benzina (Fonte NJ)

*Industria chimica - L'uso stimato di circa 5000 tonnellate, in Europa occidentale nel 1979, era: produzione di etilbenzene/stirene (48%); cumene (20%); cicloesano (21%); nitrobenzene/anilina 7%; detergenti alchilati (4%); anidride maleica (3%); clorobenzene (2%); altri usi (6%) (Fonte IARC).

Intermedio di sintesi. Solvente antidetonante, per cere, resine e oli.

*Industria della gomma

*Produzione di pelle artificiale

*Produzione di coloranti (Fonte ISS).

Restrizioni e limiti

- Normativa Italiana: In Italia, l'impiego del Benzene è dal 1963 sottoposto a limitazioni: infatti, attualmente, fatte salve alcune qualificate eccezioni, è vietato impiegare liquidi contenenti benzene in quantità superiore all'1% (Legge 5/3/1963 n. 245 - GU 21/3/1963 n. 77 relativa a "Limitazione d'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative").

- Normativa CEE: Il benzene non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli immessi sul mercato laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg del peso del giocattolo o di una parte del giocattolo (DIR. 82/806/CEE)

- Il benzene non è ammesso in concentrazioni pari o superiori allo 0.1% della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato.

A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile:

a) ai carburanti contemplati dalla direttiva 82/210/CEE;

b)      alle sostanze e ai preparati destinati ad essere adoperati in processi industriali che non permettono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;

c)      ai residui oggetto della direttiva 75/442/CEE e 78/319/CEE

(Direttiva 89/677/CEE, Fonte ISS)

 

Benzidina               CAS 92-87-5

Usata nella produzione di coloranti e altre sostanze chimiche, come reagente e come colorante per la lettura al microscopio. (Fonte NJ)

*Produzione di coloranti - La maggior quantità di benzidina viene utilizzata per la produzione di coloranti azoici diretti.

La benzidina e suoi sali vengono usati (in piccole quantità) anche per altri scopi: per analisi del sangue, nell'industria della gomma come induritore, nell'industria della plastica e di adesivi, per la rilevazione di perossido di idrogeno nel latte, per la sicurezza nell'industria della stampa, per la rilevazione di un largo numero di ioni inorganici, per la determinazione quantitativa di nicotina, in cromatografia su strato sottile per la rilevazione di pesticidi organici, per l'analisi di citocromi batterici, per la determinazione di acidi naftalensolfonici e detergenti, nella sintesi di derivati di nitrosolfone e acido solfonico, che possono essere usati come intermedi nella produzione di coloranti, nella rilevazione di cloro nell'acqua potabile, e nella rilevazione di meta e para-cresoli (Fonte IARC).

Colorante e intermedio di coloranti, inchiostri, pigmenti a utilizzo industriale.

*Industria della gomma e della plastica - Indurente

*Laboratori - Reattivo per determinazioni chimiche (Fonte ISS)

Restrizioni e limiti

- Normativa CEE: Con Direttiva del Consiglio n. 88/364/CEE del 9 giugno 1988, concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, sono vietate la produzione e l'utilizzazione di benzidina e suoi sali.

Il divieto non si applica ai casi in cui gli agenti siano presenti in una sostanza o in un preparato sotto forma di impurità, sottoprodotti o costituenti di scarti, qualora la loro concentrazione individuale nella sostanza sia inferiore allo 0.1% in peso.

Le deroghe previste dagli Stati Membri sono ammesse unicamente:

 - ai soli fini della ricerca e della sperimentazione, comprese le analisi

 - per le attività intese ad eliminare gli agenti che si presentano sotto forma di sottoprodotti o di residui

 - per la produzione delle sostanze di cui sopra ai fini della loro utilizzazione come prodotti intermedi, nonché per tale utilizzazione.

L'esposizione dei lavoratori alle sostanze anzidette deve essere vietata, soprattutto grazie a misure che assicurino che la produzione e l'utilizzazione più rapida possibile di tali sostanze come prodotti intermedi avvengano in un solo sistema chiuso, da cui le suddette sostanze possano essere prelevate solo nella misura necessaria al controllo del procedimento o alla manutenzione del sistema.

(Direttiva 88/364/CEE, Fonte ISS)

Normativa Italiana: Circolare n. 46 del 12/6/79  del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su: "Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n. 303);

l’Allegato 1 della Circolare sulle ammine aromatiche alloca la Benzidina (4,4'-diamminobifenile) al gruppo I serie I:

- gruppo I : ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive;

- serie I : comprende i composti e i processi produttivi industriali (auramina, fucsina, safranina T) per i quali è accertata o fortemente sospettata la capacità di aumentare significativamente nell'uomo il rischio cancerogeno.

 

Benzo(a)antracene        CAS 56-55-3 (Fonte IARC)

Non sono noti né usi né produzioni per uso commerciale. Si ritrova ubiquitariamente nei prodotti di combustione incompleta; si trova anche nei combustibili fossili.

 

Benzo(a)pirene              CAS 50-32-8 (Fonte IARC)

Non sono noti né usi né produzioni per uso commerciale. Si ritrova ubiquitariamente nei prodotti di combustione incompleta; si trova anche nei combustibili fossili.

 

Benzo(b)fluorantene  CAS 205-99-2 (Fonte IARC)

Non sono noti né usi né produzioni per uso commerciale. Si ritrova ubiquitariamente nei prodotti di combustione incompleta; si trova anche nei combustibili fossili.

 

Benzo (j)fluorantene  CAS 205-82-3 (Fonte IARC)

Non sono noti né usi né produzioni per uso commerciale. Si ritrova ubiquitariamente nei prodotti di combustione incompleta; si trova anche nei combustibili fossili.

 

Benzo(k)fluorantene  CAS 207-08-9 (Fonte IARC)

Non sono noti né usi né produzioni per uso commerciale. Si ritrova ubiquitariamente nei prodotti di combustione incompleta; si trova anche nei combustibili fossili.

 

Benzotricloruro    CAS 98-07-7

Utilizzato per produrre coloranti. (Fonte NJ).

*Industria chimica - Usato come intermedio chimico e anche per produrre coloranti. Produzione di  benzotrifluoruro e idrossibenzofenone, che è usato per prevenire la decolorazione e la degradazione delle materie plastiche. Ne è citato l'uso anche nella produzione di resine a scambio ionico (Fonte IARC)

Intermedio di sintesi (Fonte ISS)

 

Bis(clorometil)etere   CAS 542-88-1

Usato come intermedio chimico nella produzione di plastiche e nelle resine scambiatrici di ioni. (Fonte NJ)

La IARC lo riporta come intermedio per sintesi chimiche, in particolare per la produzione di ausiliari per l'industria tessile, dicendo però che questi ausiliari possono essere prodotti anche a partire da altre sostanze.

Intermedio di sintesi, agente alchilante (Fonte ISS).

Restrizioni e limiti - La sostanza compare nella Circolare n. 251 del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 1976 relativa a "Prevenzione infortuni - Impiego prodotti pericolosi (CME e BCME)"

Clorometiletere (CME), Clorometilmetiletere (CMME) e Bisclorometiletere (BCME) - quest'ultimo sempre presente quale impurità dei primi due. Sono sostanze usate nei laboratori come intermedi nelle sintesi organiche e nell'industria, nel trattamento dei tessili, nella fabbricazione di polimeri, come solventi per le reazioni di polimerizzazione e nella preparazione delle resine a scambio ionico.

Considerato che:

1) Il CME e il CCME sono molto usati nell'industria;

2) Il BCME è sempre presente quale impurità nel CME e nel CCME;

3) Il BCME si forma in modo reversibile negli ambienti di lavoro con la presenza nell'aria di formaldeide e acido cloridrico allo stato gassoso, ma solo a percentuali elevate di queste sostanze;

4) Il BCME è una sostanza altamente cancerogena per le vie respiratorie ed il valore limite fissato negli USA di 1 ppb è tuttora in discussione

ne consegue che si deve escludere l'inalazione di sostanze contenenti il BCME dagli ambienti di lavoro. Le lavorazioni devono avvenire a ciclo chiuso e l'area dove viene utilizzato il CME o il CCME deve essere chiusa da pareti e sottoposta a depressione continua, in modo da assicurare un ricambio d'aria efficace ad impedire la diffusione di vapori negli altri reparti di lavoro. Ai lavoratori che per qualche motivo debbono entrare nell'area così delimitata, deve esser fatto obbligo di far uso di adeguati mezzi personali di protezione. Le operazioni lavorative devono venire modificate in modo da ridurre al minimo le occasioni per entrare nell'area recintata. Si debbono inoltre installare dei rilevatori in continuo di BCME. Oppure prelevare periodicamente campioni di aria e analizzarli per il contenuto in BCME. Il personale addetto dovrebbe essere sottoposto a visita medica specialistica, corredata eventualmente da esame citologico dell’espettorato con frequenza semestrale, in analogia a quanto previsto dalla voce 47, dell'art. 33 del DPR 303/56 per altre sostanze cancerogene.

 

1,3-Butadiene CAS 106-99-0

Usato nella produzione di vari tipi di gomme sintetiche (es. gomme per pneumatici) e altre sostanze chimiche. (Fonte NJ)

*Industria della gomma - Il più largo uso è per la produzione di gomme stirene-butadiene e polibutadiene. Altre applicazioni sono nella produzione di gomma cloroprene/neoprene, gomma nitrilica, esametilendiammina (tappeti in nylon), resine acrilonitrile-butadiene-stirene e altri usi.

*Industria chimica - usato come intermedio nella produzione di un certo numero di importanti sostanze chimiche (Fonte IARC).

 

Cadmio cloruro CAS 10108-64-2

Usato in *Galvanostegia.

Impiegato come intermedio nella produzione di stabilizzanti e di pigmenti. Usato anche nella preparazione di Cadmio Solfuro, Ossido, Idrossido o Carbonato.

Usato in *Fotografia, nell'*Industria tessile per colorare il cotone, nella produzione di specchi speciali, di Cadmio Solfuro, di Cadmio Giallo, nell'*Industria dei tubi elettronici a vuoto e come lubrificante  (Fonte IARC).

Pesticida e intermedio chimico (Fonte ISS)

 

Calcio cromato    CAS 13765-19-0 

Utilizzato come inibitore di corrosione, per depolarizzare batterie e produzione di pigmenti, che sono usati anche per * l'Industria della ceramica e pitture (Fonte NJ e IARC).

 

Captafolo     CAS 2425-06-1 (Fonte NJ)

Usato come fungicida sia come polvere che sotto forma di spray.

 

Carbadox   CAS 6804-07-5

Antimicrobico. Principio attivo medicamentoso ad effetto chemioprofilattico (Fonte ISS).

 

Carbammato di etile    CAS 51-79-6

Usato come intermedio per la produzione di farmaci, pesticidi e in ricerca biochimica e medica (Fonte NJ).

Come ipnotico in medicina e veterinaria (Fonte ISS).

 

C.I. Direct Brown 95   CAS 16071-86-6

Usato come colorante per cellulosa, fibre di seta, lana, fibre acetate e di nylon, pelle, carta, plastiche caseina-formaldeide e per produrre i suoi sali di metalli pesanti che vengono usati come pigmenti (Fonte IARC).

Colorante industriale tessile (Fonte ISS).

 

Clorometil(metil)etere  CAS 107-30-2

Usato per produrre plastiche e altre sostanze chimiche (Fonte NJ). Usato anche come agente alchilante: produzione di resine a scambio ionico, e solvente (Fonte ISS)

Restrizioni e limiti - La sostanza compare nella Circolare n. 251 del Ministero del Lavoro del 13 febbraio 1976 relativa a "Prevenzione infortuni - Impiego prodotti pericolosi (CME e BCME)"

Clorometiletere (CME), Clorometilmetiletere (CMME) e Bisclorometiletere (BCME) - quest'ultimo sempre presente quale impurità dei primi due. Sono sostanze usate nei laboratori come intermedi nelle sintesi organiche e nell'industria, nel trattamento dei tessili, nella fabbricazione di polimeri, come solventi per le reazioni di polimerizzazione e nella preparazione delle resine a scambio ionico.

Considerato che:

1) Il CME e il CCME sono molto usati nell'industria;

2) Il BCME è sempre presente quale impurità nel CME e nel CCME;

3) Il BCME si forma in modo reversibile negli ambienti di lavoro con la presenza nell'aria di formaldeide e acido cloridrico allo stato gassoso, ma solo a percentuali elevate di queste sostanze;

4) Il BCME è una sostanza altamente cancerogena per le vie respiratorie ed il valore limite fissato negli USA di 1 ppb è tuttora in discussione

Ne consegue che si deve escludere l'inalazione di sostanze contenenti il BCME dagli ambienti di lavoro. Le lavorazioni devono avvenire a ciclo chiuso e l'area dove viene utilizzato il CME o il CCME deve essere chiusa da pareti e sottoposta a depressione continua, in modo da assicurare un ricambio d'aria efficace ad impedire la diffusione di vapori negli altri reparti di lavoro. Ai lavoratori che per qualche motivo debbono entrare nell'area così delimitata, deve esser fatto obbligo di far uso di adeguati mezzi personali di protezione. Le operazioni lavorative devono venire modificate in modo da ridurre al minimo le occasioni per entrare nell'area recintata. Si debbono inoltre installare dei rilevatori in continuo di BCME. Oppure prelevare periodicamente campioni di aria e analizzarli per il contenuto in BCME. Il personale addetto dovrebbe essere sottoposto a visita medica specialistica, corredata eventualmente da esame citologico dell’espettorato con frequenza semestrale, in analogia a quanto previsto dalla voce 47, dell'art. 33 del DPR 303/56 per altre sostanze cancerogene.

 

Cloruro di dimetilsolfammoile   CAS 13360-57-1

Non sono noti gli usi

 

4,4'-Diamminodifenilmetano CAS 101-77-9

Usato come agente induritore del gruppo epossidico e nella produzione di resine e gomme (Fonte NJ)

 

2,4-Diamminotoluene  CAS 95-80-7

Usato come intermedio per la produzione di coloranti, coloranti tessili, per pellicce e per capelli (Fonte NJ).

Utilizzato come intermedio per la produzione di toluendiisocianato, che è usato per la produzione di poliuretano. Può essere usato per la produzione di circa 60 coloranti e come sviluppatore per i coloranti "diretti". Oltre ai coloranti citati dalla NJ è usato anche nell'industria della pelle (Fonte IARC).

 

o-Dianisidina    CAS 119-90-4 

*Industria chimica: - usata principalmente come intermedio nella produzione di coloranti

-        il secondo uso principale  nella produzione di o-dianisidina-diisocianato

-        in letteratura ci sono notizie riguardanti l'uso per la rivelazione della presenza di un certo numero di metalli, tiocianati, nitriti e per la colorazione del rayon acetato (Fonte IARC)

*Laboratori - usata in laboratorio (Fonte ISS)

Restrizioni e limiti: Circolare n. 46 del 12/6/79 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su: "Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n. 303);

l’Allegato 1 della Circolare sulle ammine aromatiche alloca la o-Dianisidina (3,3'-dimetossi-4,4'-diamminobifenile) al gruppo I serie III:

- gruppo I: ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive;

- serie III: comprende i composti  in cui la cancerogenicità è stata evidenziata in più esperimenti su una specie di mammiferi.

 

Diazometano   CAS 334-88-3

Usato per produrre altre sostanze chimiche (Fonte NJ).

Il solo uso noto è come agente alchilante in laboratorio. Reagisce con una larga quantità di sostanze, ma è utile specialmente per reazioni con fenoli acidi carbossilici (Fonte IARC).

 

Dibenzo(a,h)antracene  CAS 53-70-3

Non sono noti né usi né produzioni per uso commerciale. Si ritrova ubiquitariamente nei prodotti di combustione incompleta; si trova anche nei combustibili fossili.

 

1,2-Dibromo-3-cloropropano  CAS 96-12-8

Utilizzato come fumigante per il suolo, nematocida e per produrre altre sostanze chimiche (Fonte: IARC, ISS e NJ)

 

1,2-Dibromoetano   CAS 106-93-4

Usato come fumigante dei cereali, come solvente e nella preparazione di impermeabilizzanti (Fonte NJ).

Intermedio di sintesi, pesticida fumigante, solvente, additivo per benzina, impermeabilizzante (Fonte ISS).

 

3,3'-Diclorobenzidina    CAS 91-94-1

Usata come intermedio nella produzione di coloranti e pigmenti, e come induritore per schiume poliuretaniche (Fonte NJ e IARC).

Insieme ai suoi sali ne viene riportato l'uso in test colorimetrici per la ricerca dell'oro (Fonte IARC).

Restrizioni e limiti: Circolare n. 46 del 12/6/79 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su: "Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n. 303);

l’Allegato 1 della Circolare sulle ammine aromatiche alloca la 3,3'-Diclorobenzidina (3,3'-dicloro-4,4'-diamminobifenile) al gruppo I serie I:

- gruppo I: ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive;

- serie I: comprende i composti e i processi produttivi industriali (auramina, fucsina, safranina T) per i quali è accertata o fortemente sospettata la capacità di aumentare significativamente nell'uomo il rischio cancerogeno.

 

1,4-Diclorobut-2-ene   CAS 764-41-0 (Fonte IARC)

Usato come intermedio per produrre esametilendiammina (a sua volta utilizzata per la produzione di nylon e resine poliammidiche) e cloroprene (a sua volta usato per produrre gomme policloropreniche).

Intermedio chimico per l'1,4-butandiolo (Fonte ISS).

 

1,2-Dicloroetano  CAS 107-06-2

Usato per produrre vinile cloruro, come solvente e in molti altri processi industriali (Fonte NJ).

*Industria chimica - Usato per produrre vinile cloruro, 1,1,1-tricloroetano, etileneammine, tetracloroetilene, tricloroetilene, vinilidene cloruro, come disossidante del piombo nel petrolio per trasformare i prodotti di combustione in forme più facilmente vaporizzabili. Usato anche in *Agricoltura come fumigante per cereali e altri usi (Fonte IARC).

Solvente, additivo per petroli (Fonte ISS).

 

1,3-Dicloro-2-propanolo      CAS 96-23-1  (Fonte ISS)

Solvente, intermedio di sintesi.

 

Dietilsolfato    CAS 64-67-5

*Industria chimica - Usato per la produzione di alcol isopropilico, alcol etilico e alcune altre sostanze chimiche (Fonte NJ).

Agente alchilante ed etilante (intermedio) nelle sintesi organiche; intermedio nella *Produzione di coloranti e pigmenti e agente di rifinitura per materiali tessili (Fonte IARC e ISS).

Piccole applicazioni vengono fatte in *Agricoltura, in *Prodotti per la casa, *Industria farmaceutica e cosmetica, nei *Laboratori come reagente, e come acceleratore di solfatazione dell'etilene e in altri processi di solfonazione (Fonte IARC).

 

Dimetilcarbamoile cloruro      CAS 79-44-7

Usato nella produzione di pesticidi e di prodotti farmaceutici (Fonte NJ e IARC).

 

1,2-Dimetilidrazina     CAS 540-73-8 (Fonte IARC)

Non sono noti gli usi commerciali

 

1,1-Dimetilidrazina     CAS 57-14-7 (Fonte NJ)

Usata come carburante per jet e missili, in fotografia come assorbente e per produrre altre sostanze chimiche.

 

Dimetilnitrosoammina   CAS 62-75-9

Usata come carburante per missili, come solvente antiossidante e come lubrificante e ammorbidente per copolimeri (Fonte NJ).

Solvente e intermedio chimico (Fonte ISS).

 

Dimetilsolfato    CAS 77-78-1

*Industria chimica - Usato per produrre altre sostanze chimiche (Fonte NJ)

Solvente, intermedio chimico, agente metilante nella manifattura di composti organici (Fonte ISS)

 

Epicloridrina    CAS 106-89-8

Usata per fare solventi epossidici e fenossidici e come induritore nella gomma a base di polipropilene (Fonte NJ).

Utilizzata per produrre glicerina, resine epossidiche non modificate, elastomeri epicloridrinici, altro (Fonte IARC).

Insetticida fumigante, intermedio chimico (Fonte ISS).

 

Erionite    CAS 2510-42-8

E' una zeolite naturale e come tale ha molti usi commerciali, la maggior parte dei quali sono basati sulla capacità di questi minerali di adsorbire selettivamente molecole dall'aria o dai liquidi. Uno degli usi documentati è nel processo di craking. Viene citato anche l'uso per costruzione di palazzi, ma sembra essere un uso non diffuso (Fonte IARC).

Catalizzatore di metalli nobili; adsorbente, materiali per costruzione (Fonte ISS).

 

Esaclorobenzene   CAS 118-74-1

Usato come conservante del legno e come fungicida nel trattamento dei semi (Fonte NJ e IARC).

*Agricoltura - L'uso principale è come fungicida nel trattamento della ruggine di vari cereali.

Altre applicazioni sono: additivo nelle composizioni pirotecniche per usi militari, nel controllo della porosità nella produzione di elettrodi, come intermedio chimico nella produzione di coloranti e nelle sintesi organiche (Fonte IARC).

Plastificante (Fonte ISS).

Restrizioni e limiti: - Classificazione italiana: impiego non più autorizzato come presidio sanitario.

 

Esametilfosforo triammide   CAS 680-31-9

Usata come solvente e nelle ricerche di laboratorio (Fonte NJ)

Utilizzata come solvente per polimeri, come solvente selettivo per gas, come catalizzatore per polimeri, come stabilizzatore per evitare la degradazione del polistirene, come additivo per resine poliviniliche e poliolefiniche per evitare la degradazione da luce ultravioletta, come solvente nelle reazioni organiche e organo-metalliche nelle ricerche di *Laboratorio, come solvente nel processo per fibre poliammidiche aromatiche. E' stato testato anche l'uso come chemiosterilizzante per insetti, come agente antistatico, come ritardante di fiamma e come antigelo nel carburante per aerei (Fonte IARC).

Agricoltura - Pesticida (Fonte ISS)

 

Etilene ossido   CAS 75-21-8

Usato per produrre antigelo, poliesteri, come detergente nelle lavanderie e come sterilizzante industriale (Fonte NJ).

*Industria chimica - Il più largo uso è come intermedio nella produzione di etilene glicol, come intermedio per  la produzione di fibre e film polietilene-tereftalato, usato anche per produrre agenti surfactanti non ionici, dietilene glicol, trietilene glicol, colina e colina cloruro e altre sostanze organiche.

In forma gassosa è usato come disinfettante, agente sterilizzante, fumigante e insetticida. Usato come fungicida per il trattamento dei libri, pelle, carta, suolo.

 *Ospedali, ambulatori - nella disinfezione di apparecchi elettromedicali (vetro, plastica, metallo ecc.).

E' usato anche come sterilizzante di generi alimentari quali spezie, farina ecc. (Fonte IARC)

Restrizioni e limiti: - Incluso tra i gas tossici con RD 9/1/27 n. 147 e successive modifiche.

 

Idrazina   CAS 302-01-2

*Industria chimica: - produzione di Idrazide maleica, di Azobisformammide, di 3-Ammino-1,2,4-triazolo (erbicida)

- produzione di medicinali, produzione di isoniazide (agente antitubercolare)

- produzione di agenti rigonfianti

- trattamento di acqua calda

- rocket fuel

- come combustibile nelle centrali termoelettriche, dove a correnti ad alta densità è cataliticamente decomposta e ossidata ad azoto e acqua  (Fonte IARC)

Antiossidante, riducente, intermedio chimico, produzione di farmaci, insetticidi (Fonte ISS)

I sali di Idrazina sembra che siano usati nei flussi per saldobrasatura  e come intermedi di sintesi (Fonte IARC e ISS)

 

Idrazina bis(3-carbossi-4-idrossibenzensolfonato)     CEE n. 007-022-00-X

Sostanza sottoposta a procedura di notifica secondo la Direttiva 67/548/CEE  (Fonte ISS)

 

Idrazobenzene    CAS 122-66-7    (Fonte ISS)

*Industria chimica - Intermedio chimico

 

2-Metilaziridina   CAS 75-55-8

Usata per produrre vernici, prodotti farmaceutici e altre sostanze chimiche (Fonte NJ)

*Industria chimica - Apparentemente è usata negli USA esclusivamente come intermedio, poiché non c'è evidenza dell'utilizzo come monomero. Può reagire in due modi: come ammina secondaria producendo 2-propilene immine, nelle quali l'anello è intatto o come ammina ciclica, dando luogo a reazioni che coinvolgono l'apertura dell'anello. Il suo uso principale è nella modifica delle resine di rivestimento, al lattice, per aumentare il potere adesivo. I polimeri modificati con 2-metilaziridina (propilenimmina) o i suoi derivati sono usati negli adesivi  nella *Industria tessile e *Industria della carta. E' usata per modificare coloranti per particolari tipi di adesione alla cellulosa e i suoi derivati sono usati anche in fotografia, nelle gelatine e nelle resine sintetiche. Usata anche come additivo negli olii, come flocculante nella raffinazione del petrolio, come modificatore nel carburante per missili e nella modificazione delle fibre (Fonte IARC). 

 

Metilazossimetile acetato   CAS 592-62-1   (Fonte ISS)

*Laboratori - Utilizzato nella ricerca chimica.

 

4,4'-Metilenbis(2-cloroanilina)   CAS 101-14-4

*Industria chimica - Usata nella produzione di resine epossidiche e di poliuretani (Fonte NJ).

Usata come induritore di polimeri contenenti isocianati e per elastomeri poliuretanici. Spesso viene venduta come componente di preparati commerciali insieme ad altre ammine aromatiche (per es. 3,3'-diclorobenzidina o 4,4'-metilendianilina). Assai piccole quantità vengono usate come indurente di resine epossidiche ed epossiuretaniche (Fonte IARC).

Intermedio di sintesi (Fonte ISS).

Restrizioni e limiti: Circolare n. 46 del 12/6/79  del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su: "Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n. 303);

l’Allegato 1 della Circolare sulle ammine aromatiche alloca la 4,4'-Metilenbis(2-cloroanilina) al gruppo I serie II:

- gruppo I: ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive;

- serie II: comprende i composti dimostratisi cancerogeni in più esperimenti in più specie di mammiferi.

 

4,4'-Metilendi-o-toluidina  CAS 838-88-0

Restrizioni e limiti: Circolare n. 46 del 12/6/79 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su: "Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n. 303);

l’Allegato 1 della Circolare sulle ammine aromatiche alloca la 4,4'-Metilendi-o-toluidina (4,4'-metilene-bis-(2-metilbenzenammina)) al gruppo I serie III:

- gruppo I: ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive;

- serie III: comprende i composti dimostratisi cancerogeni in più esperimenti su una specie di mammiferi.

 

1-Metil-3-nitrosoguanidina    CAS 70-25-7

Usata sperimentalmente come cancerogeno e mutageno. Intermedio chimico (Fonte ISS).

 

2-Naftilammina    CAS 91-59-8

Usata per produrre coloranti (Fonte NJ)

Usata per produrre coloranti e come antiossidante (Fonte IARC)

Tutte le fonti concordano nel dire che la sostanza è oggi prodotta in piccolissime quantità  o addirittura che ne sia cessato l'uso.

Restrizioni e limiti: - Ne è proibita la produzione e ne viene fatto divieto di utilizzazione ad eccezione del caso in cui sia presente durante la lavorazione o al termine di essa  in concentrazione inferiore allo 0.1 % in peso (D.Lgs 25/01/1992 n. 77). La norma contiene le misure per la tutela dei lavoratori contro i rischi di esposizione durante il lavoro.

Anche i sali sono soggetti alla stessa normativa.

- Circolare n. 46 del 12/6/79 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su: "Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n. 303);

l’Allegato 1 della Circolare sulle ammine aromatiche alloca la 2-Naftilammina al Gruppo I serie I:

- gruppo I: ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive;

- serie I: comprende i composti e i processi produttivi industriali (auramina, fucsina, safranina T) per i quali è accertata o fortemente sospettata la capacità di aumentare significativamente nell'uomo il rischio cancerogeno.

 

5-Nitroacenaftene   CAS 602-87-9

Intermedio chimico di coloranti (naftilammidi) fluorescenti; in piccole quantità come colorante per carta (Fonte ISS).

 

4-Nitrobifenile   CAS 92-93-3

Usato come plasticizzante, fungicida, come conservante del legno e intermedio di coloranti (Fonte NJ).

Restrizioni e limiti: - Ne è proibita la produzione e ne viene fatto divieto di utilizzazione ad eccezione del caso in cui sia presente durante la lavorazione o al termine di essa  in concentrazione inferiore allo 0.1% in peso (D.Lgs 25/01/1992 n. 77). La norma contiene  le misure per la tutela dei lavoratori contro i rischi di esposizione durante il lavoro.

 

Nitrofene    CAS 1836-75-5

*Agricoltura - Usato come erbicida (Fonte NJ, ISS e IARC)

 

2-Nitronaftalene     CAS 581-89-5    (Fonte ISS)

Non esistono prove dell'uso commerciale della sostanza; emesso dagli scarichi dei motori diesel; presente nell'ambiente urbano.

 

2-Nitropropano    CAS 79-46-9

Usato come solvente di inchiostri, vernici, polimeri e materiali sintetici, specialmente per rivestimenti epossidici e vinilici (Fonte NJ e IARC). Utilizzato come propellente per missili e additivo nella benzina e per produrre altre sostanze, in USA ne è permesso l'uso come denaturante dell'alcol (Fonte IARC).

Solvente di estrazione per uso alimentare. Solvente per acetato di cellulosa, lacche, gomme, resine viniliche, oli sintetici, coloranti; intermedio di sintesi (Fonte ISS).

Restrizioni e limiti: - La Commissione della CEE ha ritenuto il 2-Nitropropano nel 1981 non accettabile come solvente d'estrazione per alimenti.

 

Nitrosodipropilammina    CAS 621-64-7

*Laboratori - Utilizzata per scopi di ricerca (Fonte NJ e ISS)

 

2,2'-Nitrosoimino bisetanolo   CAS 1116-54-7   (Fonte ISS)

*Laboratori - Usato nella ricerca e non per scopi commerciali.

 

Potassio bromato     CAS 7758-01-2

Usato come *Reagente di laboratorio, come agente antiossidante e additivo nei cibi (Fonte NJ e IARC)

*Produzione di alimenti - Usato primariamente come agente "maturante" della farina e come condizionante nella pasta di pane nella produzione del pane. Usato in Giappone per la pasta di pesce. Usato anche come componente del lievito e nella produzione della birra (Fonte IARC).

 

1,3-Propansultone    CAS 1120-71-4

*Industria chimica- usato per produrre altre sostanze (Fonte NJ)

Usato per introdurre il gruppo solfopropil nelle reazioni chimiche. Tra i prodotti così ottenuti e i possibili usi ci sono i seguenti: 1) derivati di ammine, alcol, fenoli, mercaptani, solfuri e ammidi usati come detergenti, agenti di pulizia e batteriostatici, 2) appretti usati nell'industria tessile, 3) cellulosa solubilizzata, 4) coloranti, 5) additivo antistatico per fibre poliammidiche, 6) resine scambiatrici di ioni, 7) fosforo contenente acido solfonico (prodotto da fosfine organiche, esteri neutri trivalenti dell'acido fosforoso, triammidi fosforose e fosforiche, utili come insetticidi, fungicidi, surfactanti e acceleratori di vulcanizzazione (Fonte IARC).

Agente alchilante. Intermedio per solubilizzare le molecole. Per usi di laboratorio (Fonte ISS).

Restrizioni e limiti: - Incluso nel Decreto legislativo n. 175 del 17/5/1988 su G.U. n. 127 (alti rischi) con soglia quantitativa di 1Kg.

 

Propilene ossido    CAS  75-56-9

Usato come fumigante, nella produzione di lubrificanti, detergenti, demulsificanti, surfactanti e altre sostanze (Fonte ISS e NJ)

*Industria chimica - Usato come intermedio nella produzione di polioli polieteri (che sono usati per produrre schiume poliuretaniche), per la produzione di propilene glicol, dipropilene glicol, glicol eteri e glicerina sintetica.

Usato anche per la sterilizzazione di strumenti in plastica da quelli per uso medico a quelli per generi alimentari.

In USA è usato per il confezionamento delle prugne e della frutta candita; è anche registrato come insetticida e fungicida fumigante per cocco, gomma, spezie trattate, amido e frutta secca (eccetto arachidi) quando questi cibi vengono preparati per la conservazione e la vendita (Fonte IARC)

 

1,3-Propiolattone    CAS 57-57-8

Usato come disinfettante o come agente sterilizzante (Fonte NJ).

*Industria chimica - Si ritiene sia usato come intermedio per produrre esteri e acidi acrilici.

Usato per la sterilizzazione del plasma sanguigno, di vaccini, di strumenti chirurgici, di enzimi e in fase vapore come disinfettante per interni. Tali usi sono stati discontinui nei vari paesi (Fonte IARC).

Intermedio di sintesi; agente alchilante (Fonte ISS).

 

Sali di cromo dell'acido cromico (VI)    CAS 2461-89-6

Intermedio di sintesi, inibitore di corrosione, catalizzatore (Fonte ISS)

 

Stirene ossido    CAS 96-09-3

*Industria chimica - Usato come reattivo plasticizzante o diluente per resine epossidiche per ottenere maggior morbidezza e flessibilità.

E' anche usato come intermedio per ottenere l'alcol beta-fenetilico (profumo).

Utilizzato inoltre per fare polimeri con il dimero dell'acido linoleico, con etilendiammina, con 2-etossietilacetato, e come intermedio per fare particolari polioli.

Negli USA ne è stato (1980) autorizzato l'uso come reticolante per resine epossidiche nel rivestimento di contenitori di bevande alcoliche con volume di 3785 litri o più e con una percentuale di etanolo dell'8% (Fonte IARC).

 

Stronzio cromato   CAS 7789-06-2

*Trattamenti galvanici - Usato come rivestimento dei metalli per prevenire la corrosione.

Usato anche come colorante per resine di polivinil cloruro e negli spettacoli pirotecnici (Fonte NJ).

Utilizzato in rivestimenti chimicamente resistenti per la sua bassa reattività, nei veicoli in epossi-poliammide e nelle ammine viniliche per la sua proprietà di resistenza al calore. Inoltre viene citato il suo uso come additivo per controllare il contenuto di solfato nelle soluzioni dei  processi elettrochimici (Fonte IARC).

 

Sulfallate    CAS 965-06-7

*Agricoltura - Usato per controllare le erbe infestanti (Fonte NJ, ISS e IARC).

Restrizioni e limiti: - Classificazione italiana: vietato (come fitofarmaco) (D.M. 8/7/77 su G.U. n. 196 del 19/7/77)

 

Tioacetammide    CAS 62-55-5

*Laboratori chimici - Usata come sostituto del solfuro di idrogeno nei laboratori (Fonte NJ e IARC).

Solvente, stabilizzante per carburanti (Fonte ISS).

 

o-Tolidina     CAS 119-93-7

Usata per la *Produzione di coloranti e come indicatore in saggi chimici (es. per  analisi del sangue e per la determinazione colorimetrica del cloro nell'acqua). E' largamente usata per produrre coloranti per tessuti e pigmenti ottenuti dalla copulazione della base tetrazotata con fenoli e ammine.

Anche i sali della o-Tolidina vengono usati per produrre coloranti per stoffe e pigmenti (Fonte NJ e IARC).

Restrizioni e limiti: Circolare n. 46 del 12/6/79 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su: "Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n. 303);

l’Allegato 1 della Circolare sulle ammine aromatiche alloca la o-Tolidina (3,3'-dimetil-4,4'-diamminobifenile) al gruppo I serie III:

- gruppo I: ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive;

- serie III: comprende i composti in cui la cancerogenicità è stata evidenziata in più esperimenti su una specie di mammiferi.

 

4-o-Tolilazo-o-toluidina    CAS 97-56-3   (Fonte ISS)

*Industria chimica: Intermedio chimico per la produzione di coloranti per oli, grassi e cere.

 

o-Toluidina     CAS 95-53-4

Usata per produrre coloranti, altre sostanze chimiche e in analisi mediche (Fonte NJ)

Intermedio chimico, per farmaci, pesticidi.

*Industria della gomma - Colorante, antiossidante e accelerante per gomma (Fonte ISS)

Restrizioni e limiti: Circolare n. 46 del 12/6/79 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale su: "Normativa tecnica generale per la prevenzione dei rischi da ammine aromatiche nelle industrie" (DPR 19/3/56 n. 303);

l’Allegato 1 della Circolare sulle ammine aromatiche alloca la o-Toluidina (2-metilbenzenammina) al gruppo I serie I:

- gruppo I: ammine aromatiche che, dalla revisione dei dati esistenti nella letteratura, hanno dimostrato attività cancerogena e che, di conseguenza, vanno trattate come tali dal punto di vista delle misure prevenzionali e protettive;

- serie I: comprende i composti e i processi produttivi industriali (auramina, fucsina, safranina T) per i quali è accertata o fortemente sospettata la capacità di aumentare significativamente nell'uomo il rischio cancerogeno.

 

Vinile cloruro   CAS 75-01-4

Utilizzato nell'industria della plastica e per produrre altre sostanze (Fonte NJ).

*Industria delle materie plastiche - Usato per produrre, per la maggior quantità, resine omopolimere e copolimere di vinil cloruro.

*Industria chimica - La quantità rimanente viene usata per produrre metilcloroformio e come comonomero con cloruro di vinilidene nella produzione di resine (Fonte IARC).

Usato come refrigerante; nell'industria della plastica, gomma, vetro, carta. Intermedio nelle sintesi organiche (Fonte ISS).

Restrizioni e limiti: - La sostanza è oggetto del DPR 10/9/1982 n. 962 relativo a: "Attuazione della Direttiva CEE n. 78/610/CEE relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti a cloruro di vinile monomero".

(G.U. n. 5 del 6 gennaio 1983)

 

Zinco cromati, compresi il cromato di zinco e potassio:   (Fonte IARC)

I cromati di Zinco sono usati come pigmenti nelle pitture, vernici e colori a olio oltreché nei trattamenti per condizionare i metalli e per renderli più resistenti alla corrosione.

Zinco cromato   CAS 13530-65-9

Usato nel rivestimento di superfici, come prima mano resistente alla corrosione o nel condizionamento dei metalli.

Zinco cromato idrossido CAS 15930-94-6

Usato come pigmento nelle pitture, vernici, colori a olio, linoleum e gomma. In Giappone ne è conosciuto l'uso soltanto nella produzione di pigmenti inibitori di corrosione

Zinco potassio cromato   CAS 11103-86-9

Usato come inibitore di corrosione nelle pitture e nei colori per pittura artistica. Usato inoltre nella verniciatura di fondo dell'acciaio in combinazione con i pigmenti di ossido ferrico ed è anche un componente dei bagni di rivestimento nell'industria automobilistica.

Zinc Yellow    CAS 37300-23-5  (C.I. 77955)

Spesso questo nome è usato intercambiabilmente con il termine Zinco cromato, anche se sono sostanze chimiche distinte. Approssimativamente la formula bruta dello Zinc Yellow è: 4ZnO.K2O.4CrO3.3H2O

Il maggior uso è come pigmento anticorrosione nelle mani di fondo per superfici metalliche. E' usato anche come agente colorante per linoleum, gomma, pitture a olio per uso artistico e plastiche (acriliche, cellulosiche e polistireniche).

 

Sostanze con la Frase R 49

 

Berillio    CAS 7440-41-7

Usato per fare componenti elettrici, sostanze chimiche, materie ceramiche e tubi a raggi X (Fonte NJ).

Utilizzato per usi elettrici (diversi dai componenti elettrici), nei reattori nucleari, applicazioni aerospaziali, componenti elettrici. Utilizzato nelle leghe rame-berillio e altre leghe (Fonte IARC).

Intermedio chimico. Indurente di leghe (Fonte ISS)

 

Berillio composti esclusi silicati doppi di Alluminio e Berillio:   (Fonte IARC)

 

Berillio acetato   CAS 543-81-7  e  Berillio acetato basico  CAS 19049-40-2

Non sono noti gli usi commerciali del Berillio acetato; il Berillio acetato basico è usato come intermedio nella produzione di sali di Berillio altamente puri.

Berillio carbonato   CAS 66104-24-3

Usato principalmente in laboratorio come intermedio per la preparazione di sali di Berillio.

Berillio cloruro    CAS 7787-47-5 

L'uso principale è in laboratorio nella produzione di Berillio per elettrolisi. La forma anidra è usata come catalizzatore acido nelle reazioni organiche.

Berillio fluoruro   CAS 7787-49-7

L'uso principale è come intermedio chimico nella produzione commerciale di Berillio metallico e leghe. E' anche usato nella produzione del vetro e nei reattori nucleari.

Berillio idrossido   CAS 13327-32-7

L'uso principale è come intermedio chimico nella produzione commerciale di Berillio metallico, lega Berillio-Rame, altre leghe e Berillio ossido.

Berillio ossido    CAS 1304-56-9

Il maggior uso è nella produzione di ceramiche, che vengono usate per applicazioni elettroniche e microelettroniche nei tubi a microonde e raggi laser. Usato anche come moderatore nei reattori nucleari.

Berillio fosfato    CAS 13598-15-7

Non sono noti gli usi

Berillio solfato  CAS 13510-49-1 e Berillio solfato tetraidrato   CAS 7787-56-6

Il Berillio solfato tetraidrato è usato come intermedio chimico nel trattamento di berillio e minerali di berillio per la produzione del metallo e dei composti.

Zinco berillio silicato   CAS 39413-47-3

Usato nei materiali luminescenti.

 

Cadmio ossido  CAS 1306-19-0

Il più largo uso sembra essere nella *Produzione di batterie nichel-cadmio.

Usato come materiale di partenza per gli stabilizzanti al calore del PVC e per la *Produzione di altri composti di Cadmio.

*Industria chimica - Catalizzatore nelle reazioni di ossido-riduzione, deidrogenazione, segmentazione, polimerizzazione, produzione di alcol saturi, idrogenazione di acidi grassi insaturi, e come componente della miscela di catalizzatori per produrre alcol metilico da monossido di carbonio e acqua. Usi più rari sono nelle smaltature resistenti, come rivestimento metallico per *Materie plastiche, per materie plastiche resistenti al calore e nell'*Industria del vetro per la produzione di vetri al selenio color rubino. Combinato con cianuro alcalino-metallico è la miscela di sali usati nei *Bagni per l'elettrodeposizione del Cadmio. Altamente purificato è usato come secondo depolarizzatore (in aggiunta all'Argento Ossido) nelle batterie di accumulatori in Argento-Zinco. Per la sua resistenza alla temperatura è, insieme all'argento, usato in contatti elettrici sottoposti a grosso carico.

*Uso veterinario - come nematocide, vermicida e ascaricida negli allevamenti di suini (Fonte IARC).

Intermedio chimico, catalizzatore, vermicida (Fonte ISS).

 

Cadmio solfato   CAS 10124-36-4

Usato in *Elettrodeposizione, nella produzione di stabilizzatori delle materie plastiche, nella *Produzione di pigmenti, di cadmio solfuro, cadmio litopone e solfoseleniuri.

E' anche usato per produrre materiali fluorescenti, in chimica analitica e come nematicide. Una soluzione di Cadmio Solfato è un componente delle celle di Weston (Fonte IARC).

Intermedio chimico (Fonte ISS).

 

Cromo triossido   CAS 1333-82-0

Usato per la cromatura,  per la produzione di alluminio anodizzato, di coloranti, di inchiostri e pitture, per *l'industria della concia, per la sgarzinatura e nella *fotografia (Fonte NJ)

*Industria automobilistica - largo uso per la cromatura

*Trattamenti galvanici - Usato per trattamenti chimici superficiali, che servono sia come decorazione che come inibitori di corrosione, per la produzione di film fosfatici su ferro o acciaio galvanizzato.

*Industria del legno - usato per la conservazione

Piccole quantità vengono usate per modificare le proprietà dei refrattari a base di giobertite (minerale di MgCO3)

 

Disolfuro di trinichel     CAS 12035-72-2

Nelle batterie di pile di litio (Fonte ISS)

 

Nichel diossido    CAS 12035-36-8 

Restrizioni e limiti: - DPR 175/88 relativo ai rischi di incidente rilevante: incluso nell'Allegato III della Direttiva CEE 82/501 (alti rischi) riferito a: Ni come tale e ossidi, carbonati e solfuri di Ni come polveri. Soglia quantitativa di 1 tonnellata.

 

Nichel monossido   CAS 1313-99-1 

Usato per la *Produzione di catalizzatori di nichel e nell'*Industria della ceramica. In ceramiche particolari è aggiunto ai componenti delle fritte per la smaltatura ceramica dell'acciaio; è usato nei motori elettrici, antenne televisive e nei morsetti per tubi televisivi per fare la ferrite magnetica nichel-zinco. Usato come colorante per l'*Industria del vetro e per i mordenti ceramici utilizzati nella fabbricazione di stoviglie e sanitari in ceramica (Fonte IARC).

Colorante (Fonte ISS).

 

Nichel solfuro      CAS 16812-54-7

Catalizzatore (Fonte ISS)

*Industria petrolchimica - catalizzatore nel processo di idrogenazione

Il maggior uso è come intermedio nel processo idrometallurgico dei minerali silicato-ossido di nichel.

 

Triossido di dinichel     CAS 1314-06-3

Usato per produrre sali di nichel e per particolari ceramiche. Nel controllo delle emissioni autoveicolari per aumentare l'attività dei catalizzatori a tre vie contenenti rodio, palladio e platino (Fonte IARC).

 


Allegato 4

 

 

SOSTANZE CLASSIFICATE R 40 DALLA DIRETTIVA 67/548/CEE

(fino al 21° adeguamento)

 

 

LEGENDA

 

 

 

N.

Numero progressivo nella tabella [comprensivo anche dell’Allegato 1].

 

 

CAS

Numero di registro CAS (Chemical Abstract Service).

 

 

N. CEE

Numero CEE. Numero attribuito alle voci riportate nell'Allegato I  e II (per quanto riguarda il 21esimo adeguamento), classificate come pericolose secondo la direttiva 67/548/CEE e seguenti adeguamenti.

 

 

SOSTANZA

Nome della sostanza.

 

 

CEE

Categoria CEE di cancerogenicità.

 

NOTE

Note aggiuntive alla classificazione di pericolosità riportate nel 21esimo adeguamento alla direttiva 67/548/CEE, pubblicato nella GU/CEE  n. L. 381/10 del 31/12/94.

 

Nota N: "La classificazione "cancerogeno" non è necessaria se si conosce l'intero iter di raffinazione e si può dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è derivato non è cancerogena.

 

La presente nota si applica soltanto a talune sostanze composte derivate dal carbone e dal petrolio, figuranti nell'Allegato I."

 

 

FRASE

Frase di rischio associata alla classificazione di cancerogenicità:

 

R 40 "Possibilità di effetti irreversibili"

 

 

AD.

Adeguamento alla direttiva 67/548/CEE  in cui viene classificata la sostanza.

 

 

CCTN

Valutazione CCTN di cancerogenicità

 

 

IARC

Valutazione IARC di cancerogenicità. Le valutazioni di cancerogenicità della IARC sono state riportate per quelle sostanze per le quali si è trovato lo specifico n. CAS nella pubblicazione "List of IARC evaluations", IARC, Lione, Marzo 1994; o chiara menzione nelle relative Monografie IARC. La valutazione IARC è stata verificata consultando la banca dati  RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances), del 1995 del NIOSH. Quando l'agente cancerogeno non risulta (in base al n. CAS) non viene riportata alcuna valutazione.

 

 

 

Per quanto riguarda gli oli minerali, in alcuni casi, la IARC ritiene l'agente possa essere classificato con due diversi livelli di evidenza di cancerogenicità: gruppo 1 (cancerogeno certo) o gruppo 3 (agente non classificabile per la cancerogenicità) a seconda del trattamento subito dall'agente nella fase di produzione e raffinazione.


N.

CAS

N. CEE

SOSTANZA

CEE

NOTE

FRASE

AD.

CCTN

IARC

796

75-07-0

605-003-00-6

ACETALDEIDE

3

-

R 40

19

2

2B

797

60-35-5

616-022-00-4

ACETAMMIDE

3

-

R 40

19

-

2B

798

15972-60-8

616-015-00-6

ALACLOR

3

-

R 40

19

 

-

799

309-00-2

602-048-00-3

ALDRIN

3

-

R 40

19

-

 

800

61-82-5

613-011-00-6

AMITROLO

3

-

R 40

19

 

2B

801

62-53-3

612-008-00-7

ANILINA

3

-

R 40

19

 

 

802

-

612-009-00-2

ANILINA SALI * SALI DI ANILINA

3

-

R 40

19

-

-

803

1309-64-4

051-005-00-X

ANTIMONIO TRIOSSIDO * TRIOSSIDO DI ANTIMONIO

3

-

R 40

19

 

2B

804

86-88-4

006-008-00-0

ANTU * (1-NAFTIL)-2-TIOUREA

3

-

R 40

19

-

-

805

1912-24-9

613-068-00-7

ATRAZINA

3

-

R 40

19

 

2B

806

492-80-8

612-096-00-7

AURAMMINA BASE

3

-

R 40

19

 

2B

807

-

612-097-00-2

AURAMMINA BASE, SALI * SALI DI AURAMMINA BASE

3

-

R 40

19

-

2B

808

98-87-3

602-058-00-8

BENZALCLORURO * BENZILIDENE CLORURO * CLORURO DI BENZALE

3

-

R 40

19

-

2B

809

1694-09-3

650-010-00-X

BENZIL VIOLETTO 4B * BENZYL VIOLET 4B

3

-

R 40

19

 

2B

810

100-44-7

602-037-00-3

BENZILCLORURO * CLOROMETILBENZENE * CLORURO DI BENZENE

3

-

R 40

19

-

2B

811

1306-23-6

048-010-00-4

CADMIO SOLFURO * SOLFURO DI CADMIO

3

-

R 40

19

 

 

812

8001-35-2

602-044-00-1

CAMFECLOR * TOXAFENE * OCTACLOROCAFENE CON IL 67-69% DI CL

3

-

R 40

19

 

2B

813

133-06-2

613-044-00-6

CAPTAN

3

-

R 40

19

 

 

814

94114-58-6

648-154-00-3

CARBURANTE, AEREI A REAZIONE, ESTRAZIONE DEL CARBONE CON SOLVENTE, ECC.

3

-

R 40

21

-

-

815

94114-59-7

648-155-00-9

CARBURANTE, DIESEL, ESTRAZIONE DEL CARBONE CON SOLVENTE, IDROGENATI DA IDROCRACKING

3

-

R 40

21

-

-

816

143-50-0

606-019-00-6

CHLORDECONE * KEPONE * CLORDECONE

3

-

R 40

19

-

2B

817

57-74-9

602-047-00-8

CLORDANO

3

-

R 40

19

-

2B

818

19750-95-9

650-009-00-4

CLORDIMEFORM CLORIDRATO

3

-

R 40

19

-

-

819

6164-98-3

650-007-00-3

CLORODIMEFORM

3

-

R 40

19

-

 

820

67-66-3

602-006-00-4

CLOROFORMIO

3

-

 R 40

19

 

2B

821

1897-45-6

608-014-00-4

CLOROTALONIL

3

-

R 40

19

 

 

822

15159-40-7

613-041-00-X

CLORURO DI MORFOLIN-4-CARBONILE

3

-

R 40

19

-

-

823

68334-30-5

649-224-00-6

COMBUSTIBILI, DIESEL

3

N

R 40

21

-

 

824

68476-34-6

649-227-00-2

COMBUSTIBILI, DIESEL N. 2

3

-

R 40

21

-

-

825

1596-84-5

607-171-00-6

DAMINOZIDE

3

-

R 40

19

-

-

826

50-29-3

602-045-00-7

DDT

3

-

R 40

19

 

2B

827

2303-16-4

006-019-00-0

DIALLATO

3

-

R 40

19

-

 

828

7572-29-4

602-069-00-8

DICLOROACETILENE

3

-

R 40

19

-

-

829

75-09-2

602-004-00-3

DICLOROMETANO

3

-

R 40

19

 

2B

830

60-57-1

602-049-00-9

DIELDRIN

3

-

R 40

19

-

 

831

123-91-1

603-024-00-5

1,4-DIOSSANO

3

-

R 40

19

 

2B

832

64741-77-1

649-437-00-4

DISTILLATI (PETROLIO), FRAZ. LEGGERE DI IDROCRACKING

3

-

 R 40

21

-

-

833

106-88-7

603-102-00-9

1,2-EPOSSIBUTANO

3

-

R 40

21

-

 

834

76-44-8

602-046-00-2

EPTACLORO

3

-

R 40

19

-

2B

835

1024-57-3

602-063-00-5

EPTACLORO EPOSSIDO * EPOSSIDO DI EPTACLORO

3

-

R 40

19

-

-

836

608-73-1

602-042-00-0

1,2,3,4,5,6-ESACLOROCICLOESANO

3

-

R 40

19

-

2B

837

133-07-3

613-045-00-1

FOLPET

3

-

R 40

19

 

-

838

50-00-0

605-001-00-5

FORMALDEIDE

3

-

R 40

19

 

2A

839

60568-05-0

006-070-00-9

FURMECYCLOX * N-CICLOESIL-2,5-DIMETIL-N-METOSSI-3-FURAMMIDE

3

-

R 40

19

-

-

840

1344-37-2

082-009-00-X

GIALLO DI PIOMBO SOLFOCROMATO*PIGMENT YELLOW 34 * CI 77603

3

-

R 40

21

-

 

841

34123-59-6

006-044-00-7

ISOPROTURON

3

-

R 40

19

-

-

842

330-55-2

006-021-00-1

LINURON

3

-

R 40

19

-

-

843

74-87-3

602-001-00-7

METILCLORURO * CLOROMETANO

3

-

R 40

19

-

 

844

74-88-4

602-005-00-9

METILIODURO

3

-

R 40

19

 

 

845

2385-85-5

602-077-00-1

MIREX * ESACLOROCICLOPENTADIENEDIMERO

3

-

R 40

21

-

2B

846

140-41-0

006-043-00-1

MONURON-TCA

3

-

R 40

19

-

-

847

150-68-5

006-042-00-6

MONURON * 3-(4-CLOROFENIL)-1,1DIMETILUREA

3

-

R 40

19

-

 

848

2243-62-1

612-089-00-9

1,5-NAFTILENDIAMMINA

3

-

R 40

19

-

 

849

3333-67-3

028-010-00-0

NICHEL CARBONATO * CARBONATO DI NICHEL

3

-

R 40

19

 

 

850

12054-48-7

028-008-00-X

NICHEL DIIDROSSIDO * DIIDROSSIDO DI NICHEL

3

-

R 40

19

-

 

851

7440-02-0

028-002-00-7

NICHEL METALLICO * NICHEL

3

-

R 40

19

 

2B

852

7786-81-4

028-009-00-5

NICHEL SOLFATO * SOLFATO DI NICHEL

3

-

R 40

19

-

 

853

13463-39-3

028-001-00-1

NICHEL TETRACARBONILE * NICHEL CARBONILE

3

-

R 40

19

 

 

854

68476-30-2

649-225-00-1

OLIO COMBUSTIBILE, N. 2

3

-

R  40

21

-

 

855

68476-31-3

649-226-00-7

OLIO COMBUSTIBILE, N. 4

3

-

R 40

21

-

-

856

76-01-7

602-017-00-4

PENTACLOROETANO

3

-

R 40

19

 

 

857

87-86-5

604-002-00-8

PENTACLOROFENOLO

3

-

R 40

19

-

2B

858

-

604-003-00-3

PENTACLOROFENOLO, SALI  * SALI DEL PENTACLOROFENOLO

3

-

R 40

19

-

-

859

1335-32-6

082-007-00-9

PIOMBO ACETATO, BASICO * ACETATO DI PIOMBO, BASICO

3

-

R 40

19

-

2B

860

7758-97-6

082-004-00-2

PIOMBO CROMATO * CROMATO DI PIOMBO

3

-

R 40

19

-

 

861

12656-85-8

082-010-00-5

PIOMBO CROMATO MOLIBDATO SOLFATO ROSSO * PIGMENT RED 104 * CI 77605

3

-

R 40

21

-

 

862

139-40-2

613-067-00-1

PROPAZINA

3

-

R 40

19

-

-

863

2122-19-2

613-070-00-8

PROPILENTIOUREA

3

-

R 40

19

-

-

864

122-34-9

612-088-00-3

SIMAZINA

3

-

R 40

19

 

 

865

127-18-4

602-028-00-4

TETRACLOROETILENE

3

-

R 40

19

-

2B

866

56-23-5

602-008-00-5

TETRACLOROMETANO

3

-

R 40

19

 

2B

867

62-56-6

612-082-00-0

TIOUREA

3

-

R 40

19

 

2B

868

2431-50-7

602-076-00-6

2,3,4-TRICLOROBUT-1-ENE

3

-

R 40

21

-

-

869

79-01-6

602-027-00-9

TRICLOROETILENE

3

-

R 40

19

 

 

870

88-06-2

604-018-00-5

2,4,6-TRICLOROFENOLO

3

-

R 40

19

 

2B


Allegato 5

 

 

 

 

SOSTANZE CLASSIFICATE DALLA IARC 1 E 2A

NON MENZIONATE IN ALCUNO DEI PRECEDENTI ALLEGATI

 

 

 

 

Sono state consultate le Monografie della IARC fino al volume n. 62 (esclusi gli agenti virali e biologici valutati nei vol. 59 e 61).

N.B.: in questo Allegato sono menzionate solo esposizioni non incluse negli elenchi CEE e CCTN:

 

agenti e gruppi di agenti

 

nome

CAS

 

aflatossine

1402-68-2

azatioprina

446-86-6

clornafazina

494-03-1

myleran

55-98-1

clorambucil

305-03-3

metil-CCNU

13909-09-6

 

composti di cromo esavalente diversi da quelli menzionati in Allegato 1

 

cromo triossido

1333-82-0,

zinco cromato sinterizzato

13530-65-9

calcio cromato

13765-19-0

       

ciclosporina

104250-72-8

ciclofosfamide

50-18-0

dietilstilbestrolo

56-53-1

 

melfalan

148-82-3

metossipsoralene + UVA

298-81-7

 

MOPP + altra chemioterapia combinata che include agenti alchilanti

 

 

 

 

 

estrogeni: terapia sostitutiva

estrogeni non steroidei (*)

estrogeni steroidei (*)

contraccettivi orali combinati

contraccettivi orali sequenziali

 

radiazione solare

 

radon e suoi prodotti di decadimento

 

talco contenente fibre asbestiformi

 

tiotepa

52-24-4

treosulfan

299-75-2

adriamicina

3963-95-9

steroidi androgeni anabolici

azacitidina

320-67-2

biscloroetil nitrosourea

154-93-8

 

composti di cadmio diversi da quelli menzionati in Allegato 1

 

cadmio cloruro

10108-64-2,

cadmio ossido

1306-19-0,

cadmio solfato

10124-36-4

cloroamfenicolo

56-75-7

CCNU

13010-47-4

clorozotocina

54749-90-5

cis-platino

15663-27-1

etilenedibromuro

106-93-4

N-etil-N-nitrosourea

759-73-9

2-amino-3-metilimidazo-[4,5,f’’]chinolina

76180-96-6

5-metossipsoralene

484-20-6

N-metil-N'-nitro-N-nitrosoguanidina

70-25-7

N-metil-N-nitrosourea

684-93-5

       

Mostarda azotata

51-75-2

 

N-nitrosodietilamina

55-18-5

N-nitrosodimetilamina

62-75-9

fenacetina

62-44-2

procarbazina idrocloruro

366-70-1

 

silice cristallina

14808-60-7

 

ossido di stirene

96-09-3

radiazione ultravioletta A, B, C

 

miscele

 

bevande alcoliche

miscele di analgesici contenenti fenacetina

foglie di betel con tabacco

pesce salato (stile cinese)

oli di shale

68308-34-9

polvere di legno

prodotti di tabacco "smokeless"

fumo di tabacco

creosoti

8001-58-9

gas di motori diesel

mate caldo

esposizione nell'applicazione di insetticidi non arsenicali

bifenili policlorurati

1336-36-3


Allegato 6

 

 

PROCESSI PRODUTTIVI CLASSIFICATI DALLA IARC 1 E 2A

NON MENZIONATI IN ALCUNO DEI PRECEDENTI ALLEGATI

 

 

circostanze di esposizione

 

-         produzione di alluminio

-         manifattura di auramina

-         manifattura e riparazione di calzature

-         gasificazione del carbone

-         produzione di carbone

-         produzione di mobilio e armadi

-         estrazione sotterranea di ematite con esposizione a radon

-         fonderia di ferro e acciaio

-         esposizioni professionali come verniciatore

-         produzione della gomma

-         esposizione occupazionale a nebbie di acidi inorganici forti contenenti acido
solforico

-         esposizioni professionali come parrucchiere

-         esposizioni professionali nella raffinazione del petrolio

-         uso di lampade e lettino "solare"

-         manifattura di vetro artistico, contenitori di vetro e "pressed ware"

 


Allegato 7

 

CARATTERISTICHE DEI METODI ANALITICI

PER LA DETERMINAZIONE DEGLI AGENTI CANCEROGENI

 

 

1.     Metodi analitici per la determinazione degli agenti cancerogeni

 

        Il D.Lgs 19 settembre 1994, n. 626, al titolo VII (Protezione da agenti cancerogeni) prevede che:

a)       qualora nella valutazione del rischio emerga la possibilità di esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro (art. 63, comma 1) deve eseguire una valutazione dell'esposizione a tali agenti. Tale valutazione comprende sempre una misurazione dell'agente cancerogeno, non necessariamente del solo aerodisperso (eventuale valutazione dell'esposizione cutanea) e deve comunque permettere di giudicare se il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso tecnicamente possibile (art. 62, comma 3). La valutazione dell'esposizione del lavoratore tramite misurazione dell'agente, nella formulazione del giudizio di cui all'art. 62, comma 3, deve tenere conto del fatto che ogni metodo di determinazione di una sostanza ha un valore al di sotto del quale non è possibile affermare con una certa "sicurezza" se questa sia o meno presente e in quale quantità (limite di rilevazione o di rilevabilità);

 

b)      in base all'art. 64, comma 1, lettera c, deve essere effettuata la misurazione degli agenti cancerogeni per verificare l'efficacia dell'aspirazione localizzata e per individuare precocemente le esposizioni anomale. Tali misurazioni devono essere effettuate in conformità all'Allegato VIII del D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277. Questo Allegato, in particolare, al paragrafo intitolato "requisiti dei metodi di rilevazione", prevede che siano noti e opportuni i limiti di rilevazione, la sensibilità e la precisione, e che l'esattezza del metodo venga garantita.

 

        Per fornire una guida a chi dovrà occuparsi, come datore di lavoro o come organo di vigilanza, di questo problema, è stata effettuata una ricerca bibliografica dei metodi di campionamento e analisi previsti per la determinazione degli agenti cancerogeni il cui utilizzo è normato dal D.Lgs 626/94. Nel fare questo, è stata posta particolare attenzione a quei parametri fondamentali nella scelta del metodo e nella valutazione dei risultati ottenuti, quali la specificità, il limite di rilevabilità, la precisione e la presenza o meno di errori di tipo sistematico.

        Viene qui riportata una sintesi di una prima ricerca, effettuata sul N.I.O.S.H. Manual of Analytical Methods, 3° edizione, 1989.

Nella tabella 1 è contenuto l'elenco delle sostanze o miscele di cui sopra, con il corrispondente numero CAS di identificazione.

        Per le sostanze per cui è previsto, vengono riportate le caratteristiche principali del metodo di campionamento-analisi, di seguito elencate.


- Numero N.I.O.S.H. di identificazione del metodo.

 

- Tipo di campionamento

 

- Tipo di analisi

 

- Se il metodo è specifico o meno: ad esempio, per alcuni sali o ossidi di metalli cancerogeni, il metodo della spettroscopia di assorbimento atomico non è specifico in quanto viene determinato tutto il metallo presente nella matrice o nella soluzione di analisi, indipendentemente dalla composizione molecolare iniziale.

 

- LOD (limit of detection): la più piccola quantità di analita che può essere distinta dal fondo. A questo proposito, lo stesso manuale dice che una buona stima per analisi esenti da errori sistematici, con il valore del bianco non distinguibile dal fondo, è pari a tre volte l'errore standard del grafico di calibrazione, diviso per la pendenza dello stesso grafico (lettura strumentale per unità di massa o unità di concentrazione di analita). Nella tabella, il LOD è la più piccola quantità rilevabile nel campione di prelievo. Viene espressa in unità di massa (microgrammi).

 

- La concentrazione minima rilevabile, espressa in µg/m3. Questo valore, per i metodi che prevedono un campionamento con concentrazione dell'inquinante, è stato calcolato come la concentrazione in aria che si avrebbe se, campionando per otto ore al flusso massimo consentito dal metodo, si raccogliesse nel campione una quantità in massa pari al LOD.

 

- LOQ (Limit of quantitation): massa di analita uguale a dieci volte l'errore standard del grafico di calibrazione. E' espresso in unità di massa (µg per campione).

 

- Concentrazione minima quantificabile: è stata calcolata come la concentrazione in aria che si avrebbe se, campionando per otto ore al flusso massimo consentito dal metodo, si raccogliesse una quantità in massa pari al LOQ.

 

- CVt: coefficiente di variazione totale, ovvero deviazione standard relativa totale. E' un valore adimensionale che indica la precisione dell'intero metodo (campionamento + analisi).

 

- CVa: coefficiente di variazione dell'analisi, ovvero deviazione standard relativa dell'analisi. E' un valore  adimensionale che indica la  precisione del metodo analitico.

 

- BIAS: ovvero errore sistematico. Viene espresso in unità percentuali. N.D. indica "non determinato", N.S. indica "non significativo".

 

A parte sono raccolti i metodi analitici redatti dal N.I.O.S.H. per le sostanze identificate nonché le caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche e i principali usi e nomi commerciali (all'anno 1983).


 

SOSTANZA

N. CAS

METODO

CAMPIONAMENTO

ANALISI

SPECIFICO

LOD [µg]

CONC. MIN. RILEVABILE [µg/m³]

LOQ [µg]

CONC. MIN. DETERMI-NABILE

[µg/m³]

CVT

CVA

BIAS

1,1-Dimetilidrazina

57-14-7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-Dibromo-3-cloropropano

96-12-8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2-Dibromoetano

106-93-4

1008

Adsorbimento (carbone attivo)

GC, ECD

S

0,01

0,1

0,1

1

-

0,044

N.S.

1,2-Dicloroetano

107-06-2

1003

Adsorbimento (carbone attivo)

GC, FID

S

10

104

100

1042

0,079

0,012

N.S.

1,2-Dimetilidrazina

540-73-8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-Butadiene

106-99-0

1024

Adsorbimento (carbone attivo)

GC, FID

S

0,2

0,83

1

4,2

0,06

0,025

?

1,3-Dicloro-2-propanolo

96-23-1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-Propansultone

1120-71-4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3-Propriolattone

57-57-8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina

70-25-7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2'-Nitrosoiminio bisetanolo

1116-54-7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4-Diamminotoluene

95-80-7

5516

Impattore

HPLC, UV

S

0,1

0,2

0,3

0,6

N.D.

0,06

N.D.

2,4-Diclorobut-2-ene

764-41-0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Metilaziridina

75-55-8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Nitronaftalene

581-89-5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Nitropropano

79-46-9

2528

Adsorbimento (Chromosorb 106)

GC, FID

S

1

42

10

420

0,05

0,03

N.S.

3,3'-Diclorobenzidina

91-94-1

5509

Filtraz. + adsorbim. (silice)

HPLC, UV

S

0,05

0,52

0,2

2,1

0,07

< 0,07

N.D.

3,3'-Diclorobenzidina sali

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,4'-Diamminodifenilmetano

101-77-9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,4'-Metilenbis(2-cloroanilina)

101-14-4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,4'-Metilenbis(2-cloroanilina) sali

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,4'-Metilendi-o-toluidina

838-88-0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Ammino-3-fluorofenolo

399-95-1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Amminoazobenzene

60-09-3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-o-Toliazo-o-toluidina

97-56-3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-Nitroancenaftene

602-87-9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acido arsenico e suoi sali

-

7901

Filtrazione

AAS, fornetto grafite

N

0,06

0,04

0,31

0,21

0,075

0,029

N.S.

Acido arsenico e suoi sali

-

7300

Filtrazione

ICP, Spettrosc. emiss. atomica

N

1

0,5

2,5

1,3

N.D.

0,062

N.D.

Acrilammide

79-06-1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrilammido metossiacetato di metile

77402-03-0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acrilonitrile

107-13-1

1604

Adsorbimento (carbone attivo)

GC - FID

S

1

10

15

156

0,06

0,06

N.S.

Arsenico triossido

1327-53-3

7901

Filtrazione

AAS, fornetto grafite

N

0,06

0,04

0,31

0,21

0,075

0,029

N.S.

Arsenico triossido

1327-53-3

7300

Filtrazione

ICP, spettrosc. di emiss. atomica

N

1

0,5

2,5

1,3

N.D.

0,062

N.D.

Aziridina

151-56-4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzene

71-43-2

1500

Adsorbimento (carbone attivo)

GC, FID

S

10

104

90

938

0,059

0,036

0,8

Benzene

71-43-2

3700

AIR BAG (Bulke Sample)

GC, Rivelat. a fotoionizz.

S

-

150

-

300

0,136

0.127

N.S.

Benzene

71-43-2

1501

Adsorbimento (carbone attivo)

GC, FID

S

10

104

90

938

0,059

0,036

0,8

Benzo(a)antracene

56-55-3

5506

Filtraz. + Adsorb. (XAD-2)

HPLC, UV/Fluoresc.

S

0,15

0,16

N.D.

-

N.D.

0,084

N.D.

Benzo(a)antracene

56-55-3

5515

Filtraz. + Adsorb. (XAD-2)

GC, FID

S

0,5

0,52

N.D.

-

N.D.

N.D.

N.D.

Benzo(a)pirene

50-32-8

5506

Filtraz. + Adsorb. (XAD-2)

HPLC, UV\Fluoresc.

S

0,2

0,21

N.D.

-

N.D.

0,029

N.D.

Benzo(a)pirene

50-32-8

5515

Filtraz. + Adsorb. (XAD-2)

GC, FID

S

0,5

0,52

N.D.

-

N.D.

N.D.

N.D.

Benzo(b)fluorantene

205-99-2

5506

Filtraz. + Adsorb. (XAD-2)

HPLC, UV/Fluoresc.

S

0,1

0,1

N.D.

-

N.D.

0,028

N.D.

Benzo(b)fluorantene

205-99-2

5515

Filtraz. + Adsorb. (XAD-2)

GC, FID

S

0,5

0,52

N.D.

-

N.D.

N.D.

N.D.

Benzo(j)fluorantene

205-82-3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzo(k)fluorantene

207-08-9

5506

Filtraz. + Adsorb. (XAD-2)

HPLC, UV/Fluoresc.

S

0,15

0,16

N.D.

-

N.D.

0,027

N.D.

Benzo(k)fluorantene

207-08-9

5515

Filtraz. + Adsorb. (XAD-2)

GC, FID

S

0,5

0,52

N.D.

-

N.D.

N.D.

N.D.

Benzotricloruro

98-07-7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berillio

7440-41-7

7102

Filtrazione

AAS, fornetto grafite

S

0,005

0,003

0,05

0,03

0,064

0,008

N.S.

Bis(clorometil)etere

542-88-1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadmio cloruro

10108-64-2

7048

Filtrazione

AAS, fiamma

N

0,05

0,03

2,5

1,7

0,06

0,03

N.S.

Cadmio cloruro

10108-64-2

7300

Filtrazione

ICP, spettrosc. di emiss. atomica

N

1

0,5

2,5

1,3

N.D.

0,032

N.D.

Cadmio ossido

1360-19-0

7048

Filtrazione

AAS, fiamma

N

0,05

0,03

2,5

1,7

0,06

0,03

N.S.

Cadmio ossido

1306-19-6

7300

Filtrazione

ICP, spettrosc. emiss. atomica

N

1

0,5

2,5

1,3

N.D.

0,032

N.D.

Cadmio solfato

10124-36-4

7048

Filtrazione

AAS, fiamma

N

0,05

0,03

2,5

1,7

0,06

0,03

N.S.

Cadmio solfato

10124-36-4

7300

Filtrazione

ICP, spettrosc. emiss. atomica

N

1

0,5

2,5

1,3

N.D.

0,032

N.D.

Calcio cromato

13765-19-0

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captafolo

2425-06-1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbadox

6804-07-5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbammato di etile

51-79-6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CI Direct Brown 95

16071-86-6

5013

Filtrazione

HPLC, UV

S

N.D,

-

15

10

N.D.

0,08

N.D.

Cloro(metil)etere

107-30-2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cloruro di dimetilsolfammoile

13360-57-1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromo triossido

1333-82-0

7604

Filtrazione

Cromat. ionica, riv. a conducibilità

N

3,5

1,8

10

5,2

N.D.

0,043

N.S.

Cromo triossido

1333-82-0

7600

Filtrazione

Spettr. Assorb. VIS

N

0,05

0,03

0,2

0,1

0,084

0,029

N.S.

Diazometano

334-88-3

2515

Adsorbimento (XAD-2)

GC, FID

S

N.D.

-

2

21

0,084

0,024

10-30

Dibenzo(a,h)antrancene

53-70-3

5506

Filtraz. + Adsorb. (XAD-2)

HPLC, UV/Fluoresc.

S

0,2

0,21

N.D.

-

N.D.

0,029

N.D.

Dibenzo(a,h)antrancene

53-70-3

5515

Filtraz. + Adsorb. (XAD-2)

GC, FID

S

0,5

0,52

N.D.

-

N.D.

N.D.

N.D.

Dietilsolfato

64-67-5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimetilcarbamoile cloruro

79-44-7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimetilnitrosoammina

62-75-9

2522

Adsorbimento (Thermosorb)

GC, TEA

S

0,05

0,05

0,15

0,15

N.D.

0,014

N.D.

Dimetilsolfato

77-78-1

2524

Adsorbimento (Poropak P)

GC, ECD

S

0,25

2,6

1

10

0,073

0,06

N.D.

Disulfuro di trinichel

12035-72-2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epicloroidrina

106-89-8

1010

Adsorbimento (carbone attivo)

GC, FID

S

1

1

40

420

0,057

0,031

N.S.

Erionite

2510-42-8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esaclorobenzene

118-74-1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esametilfosforo triammide

680-31-8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante con solvente

64742-11-6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratti (petrolio), fraz. paraff. pesante distill. con solvente

64742-04-7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sottovuoto

91995-78-7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratti (petrolio),fraz. paraff. leggera distill. con solvente

64742-05-8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratti(petrolio),fraz. naftenica leggera distill. con solvente

64742-03-6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etilene ossido

75-21-8

1607

Adsorbimento (carbone attivo)

Derivatizz., GC, ECD

S

0,1

4

0,45

18

0,140

0,03

N.S.

Etilene ossido

75-21-8

1614

Adsorbimento (carbone attivo)

GC, ECD

S

1

14

2

28

0,13

0,028

N.S.

Etilene ossido

75-21-8

3702

BAG SAMPLE o aria ambiente

GC, detector a fotoionizzaz.

S

-

2,5

-

-

-

-

N.S.

Idrazina

302-01-2

3503

Assorbimento (HCl 0.1 M)

Spettr. assorb. VIS

N

0,9

1,9

9

19

0,094

0,031

N.D.

Idrazina sali

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrazobenzene

122-66-7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrocarburi, C26-C55, ricchi di aromatici

97722-04-8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metilazossimetile acetato

592-62-1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nichel diossido

12035-36-8

7300

Filtrazione

ICP, spettrosc. emiss. atomica

N

1

0,5

2,5

1,3

N.D.

0,027

N.D.

Nichel monossido

1313-99-1

7300

Filtrazione

ICP, spettrosc. emiss. atomica

N

1

0,5

2,5

1,3

N.D.

0,027

N.D.

Nichel solfuro

16812-54-7

7300

Filtrazione

ICP, spettrosc. emiss. atomica

N

1

0,5

2,5

1,3

N.D.

0,027

N.D.

Nitrofene

1836-75-5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitrosodipropilammina

621-64-7

2522

Adsorbimento (Thermosorb)

GC, TEA

S

0,05

0,05

0,15

0,15

N.D.

0,014

N.D.

o-Anisidina

90-04-0

2514

Adsorbimento (XAD-2)

HPLC, UV

S

0,35

0,73

12

25

0,068

0,029

N.S.

o-Dianisidina

119-90-4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o-Dianisidina sali

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o-Tolidina

119-93-7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o-Tolidina sali

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o-Toluidina

95-53-4

2002

Asdorbimento (silice)

GC - FID

S

10

21

100

210

0,06

0,032

N.S.

Pentaossido di diarsenico

1303-28-2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potassio bromato

7758-01-2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propilene ossido

75-56-9

1612

Adsorbimento (carbone attivo)

GC, FID

S

10

104

100

1042

0,085

0,029

N.S.

Sali di cromo dell'acido cromico (VI)

2461-89-6

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stirene ossido

96-09-3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stronzio cromato

7789-06-2

7604

Filtrazione

Cromat. ionica, riv. a condu-cibilità

N

3,5

1,8

10

5,2

N.D.

0,043

N.S.

Stronzio cromato

7789-06-2

7600

Filtrazione

Spettr. Assorb. VIS

N

0,05

0,03

0,2

0,1

0,084

0,029

N.S.

Sulfallade

95-06-7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tioacetammide

62-55-5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triossido di dinichel

1314-06-3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinco cromati, compresi il cromato di zinco e potassio

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.     I valori limite di esposizione per gli agenti cancerogeni nelle liste internazionali

 

        Esistono due diverse modalità di caratterizzazione degli agenti cancerogeni: l'evidenza di cancerogenicità e la potenza del cancerogeno.

 

 

Evidenza di cancerogenicità

 

        E' dovuta alla "sicurezza" con la quale si può affermare che una sostanza può provocare effetti cancerogeni sull'uomo. Queste considerazioni derivano da studi epidemiologici, da esperimenti su animali o da test "in vitro" (su cellule).

        Le sostanze cancerogene vengono classificate in diverse fasce a seconda dell'evidenza, fondata su queste prove, dell'effetto cancerogeno sull'uomo (cancerogeno sicuro, sospetto, su cui non si hanno prove...) o sull'animale. Molti enti hanno classificato le sostanze secondo questo criterio (IARC, EPA, ACGIH, MAK, la stessa CEE, la CCTN); queste classificazioni non coincidono in quanto sono effettuate sulla base di prove e criteri che possono essere differenti.

 

Potenza di un cancerogeno

 

        Indipendentemente dall'evidenza della sua cancerogenicità, una sostanza cancerogena è più o meno potente quanto è maggiore la probabilità che un certo livello di esposizione possa provocare il cancro. E' ancora controversa l'opinione in base alla quale si può ritenere che esista, per le sostanze cancerogene, un livello di soglia al di sotto del quale il rischio di contrarre il tumore sia nullo.

        Esistono dei modelli matematici che descrivono la relazione dose-risposta per queste sostanze. Tramite questi modelli, è possibile calcolare, estrapolando alle basse dosi, il livello al di sotto del quale il rischio è pari a zero. Tuttavia, il comportamento di molte sostanze cancerogene è difficilmente classificabile in modelli comportamentali netti; la risposta individuale a tali sostanze è molto variabile; adottare un modello matematico al posto di un altro, alle basse dosi, può portare a notevoli differenze nella stima della soglia di rischio.

        Nonostante vi siano dei dubbi sulla loro efficacia, alcune liste hanno adottato valori limite per le sostanze cancerogene.

 

 

ITALIA

 

        Tuttora, in Italia, non esiste una lista di valori limite di esposizione stabilita per legge alle sostanze negli ambienti di lavoro. Sono previsti, in specifiche normative, valori limite per asbesto, cloruro di vinile, piombo.

Anche a livello di normativa comunitaria, la Direttiva 91/322/CEE, non ancora recepita in Italia, stabilisce per 28 sostanze "Valori limite indicativi di cui gli stati membri devono tener conto". In questa lista non compaiono agenti cancerogeni noti o sospetti. Del resto, nella Direttiva 90/394/CEE, la cui attuazione è avvenuta nel Titolo VI del D.Lgs 626/94, anche se viene previsto di fissare delle prescrizioni minime, come i TLV, per gli agenti cancerogeni, non vengono fissati valori limite per tali sostanze. Il D.Lgs 626/94, nell'art. 62, dice che occorre adottare tutte le misure per ridurre le concentrazioni al più basso livello, riprendendo il concetto espresso nella Direttiva 90/394/CEE.

        In mancanza di un valore limite di riferimento previsto dalla normativa italiana, può essere utile, al fine di esprimere un giudizio sulla gravità di una situazione espositiva, e quindi sulla priorità di intervento, avere una visuale dei valori di riferimento previsti dai vari organismi internazionali e del loro significato.

 

 

STATI UNITI

 

        Negli Stati Uniti, l'ente normatore per gli ambienti di lavoro è l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration), il quale ha stabilito la lista di valori limite PEL (Permissible Exposure Limit). L'ultima lista di PEL prodotta dall'OSHA e pubblicata come legge federale contiene valori limite i quali sono stati determinati tenendo conto:

 

     dei valori limite di soglia TLV (Theresold Limit Values) proposti dall'ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists);

     dei REL (Reccomended Exposure Limits) prodotti dal N.I.O.S.H. (National Institute of Safety and Occupational Health).

 

        L'OSHA, inoltre, per alcune sostanze cancerogene (acrilammide, berillio e composti, dimetilsolfato, benzene, 2-nitropropano, o-toluidina...) ha dovuto giustificare la diminuzione del valore limite provando la conseguente diminuzione del rischio cancerogeno in termini di costo-beneficio. Per questo, è stato determinato il rischio di contrazione del tumore a una esposizione pari al valore limite PEL (per 45 anni di lavoro), applicando il modello matematico "multi-stage", che ipotizza, alle basse dosi, un andamento lineare fra dose di cancerogeno e risposta.

 

        L'ultima versione (di cui abbiamo conoscenza) dei valori PEL è stata pubblicata sull'OSHA- Final Rule Air Contaminants-Permissible Exposure Limits (Title 29 Code od Federal Regulations Part 1910.1000), U.S. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration). Nella tabella Z-1-A di tale "Federal rule" vengono forniti, in due colonne, i valori limite. In una colonna vi sono i "transitional limits", ovvero i valori limite esistenti precedentemente, e i "final rule limits", ovvero i limiti che dovevano essere rispettati entro una determinata data (indicativamente, tale data era il 1993).

        I PEL della Final Rule proteggono i lavoratori contro un ampia varietà di effetti: cancro, danni cardiovascolari, danneggiamento ai reni, al fegato, al SNC, effetti respiratori...

 

        La lista di valori limite maggiormente utilizzata è quella dei TLV proposta dalla ACGIH. I TLV-TWA sono definiti come "la concentrazione media ponderata nel tempo, per una giornata lavorativa di otto ore e per 40 ore lavorative alla settimana, alla quale si ritiene che quasi tutti i lavoratori possano rimanere esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi".

        Nella lista dei valori limite, l'ACGIH aggiunge anche la classificazione delle sostanze in funzione della loro evidenza di cancerogenicità. Le classi previste sono:

A1: cancerogeno riconosciuto per l'uomo;

A2: cancerogeno sospetto per l'uomo;

A3: cancerogeno per l'animale;

A4: non classificabile come cancerogeno per l'uomo;

A5: non sospetto come cancerogeno per l'uomo.

        Anche per alcune sostanze della categoria A1 e A2 vengono previsti dei valori limite di esposizione, pur sottolineando il concetto che l'esposizione dei cancerogeni deve essere mantenuta al più basso livello possibile.

        L'ACGIH, inoltre, aggiunge, per alcune sostanze, la notazione "cute". Questo avviene quando è ritenuto che l'esposizione alla sostanza (indipendentemente da effetti allergici o irritativi) avvenga non soltanto attraverso la via inalatoria, ma anche attraverso pelle, mucose e occhi; in questo caso è consigliato tenere sotto controllo non soltanto l'esposizione inalatoria (quindi il rispetto del TLV), ma anche l'esposizione di tipo cutaneo.

 

 

GERMANIA

 

        Dal 1969, la MAK Commission (Commissione per lo studio delle sostanze pericolose per la salute nei luoghi di lavoro), pubblica annualmente la lista dei valori MAK.

        L'elaborazione della lista tiene conto di criteri scientifici, procedure, profili di esposizione e fattibilità tecnico-economica.

        I vari MAK sono le "concentrazioni massime ammissibili per le sostanze chimiche nell'aria nel luogo di lavoro (nello stato di gas, vapore e aerosol) che, nello stato delle conoscenze attuali, non alterano la salute dei lavoratori, né provocano un fastidio indebito". Per stabilire i valori MAK vengono prese in considerazione, quando possibile, le diverse sensibilità individuali (dovute a sesso, età, costituzione, clima, nutrizione). Come regola generale, il MAK è un valore medio ponderato su una giornata di lavoro di otto ore, per una settimana lavorativa di 40 ore.

        Per quanto riguarda l'evidenza di cancerogenicità, le sostanze vengono classificate in tre categorie:

 

CATEGORIE A1 e A2: sostanze il cui potere cancerogeno è stabilito.  Le sostanze della categoria A1 sono quelle per cui l'esperienza ha dimostrato la potenziale cancerogenicità per l'uomo. Per quelle della categoria A2, le uniche prove che sono state prodotte sono quelle di un potere cancerogeno sull'animale in condizioni espositive confrontabili con quello dei lavoratori.

PER LE SOSTANZE DELLA CATEGORIA A I CUI EFFETTI (sulla base delle conoscenze attuali) PRESENTANO UN RISCHIO NETTO DI CANCRO PER L'UOMO, NON SONO PREVISTI VALORI LIMITE, perché nessun campo di concentrazione viene stabilito come sicuro. Vengono invece forniti i valori TKR, i quali tengono conto unicamente della fattibilità tecnica.

 

CATEGORIA B: sostanze vagamente sospette di potenziale cancerogenicità. Per queste sostanze, i dati disponibili fanno temere una potenziale cancerogenicità, urgente da verificare. I valori limite MAK per questi composti sono provvisoriamente sospesi.

 

 

I VALORI TRK

 

        I valori TRK definiscono le concentrazioni minime di gas, vapori e aerosol realizzabili con le attuali tecnologie. Questi sono forniti a scopo di guida nelle misure metrologiche e preventive, unicamente per le sostanze cancerogene o sospettate tali (A1 e A2) per le quali non è previsto alcun valore MAK. Essi vengono elaborati da un comitato composto da gruppi politici e sociali.

        Per la scelta dei TRK sono importanti:

 

     la possibilità di una valutazione analitica della concentrazione atmosferica;

     lo stato attuale delle possibilità tecniche di ventilazione, tenendo conto dell'evoluzione tecnica;

     le conoscenze acquisite in medicina del lavoro e tossicologia.

 

        I TRK sono valori medi su una esposizione quotidiana di otto ore e settimanale di 40 ore.

 

 

FRANCIA

 

        Dopo il 1982 la Francia pubblica, sotto forma di circolari, i valori limite VL per le sostanze negli ambienti di lavoro. I VL di un composto chimico sono definiti come "quelle concentrazioni nell'aria che una persona può respirare per un tempo determinato, senza rischio di alterazione dello stato di salute; ne vengono tuttavia tollerate modificazioni  fisiologiche reversibili". I VL, a seconda del tempo di esposizione, si suddividono in VLE e VME.

        I VLE sono i valori limite di esposizione per brevi periodi (15 minuti), e tutelano dal rischio di effetti tossici immediati.

        I VME sono definiti come "i valori limite medi di esposizione destinati a proteggere i lavoratori dagli effetti a lungo termine, misurati o stimati sulla durata di otto ore.

        Il RISPETTO DEI VALORI LIMITE E' CONSIDERATO UN OBIETTIVO MINIMALE: per la Francia resta fermo il principio che le esposizioni devono essere mantenute al più basso livello possibile.

        Per quanto riguarda le sostanze cancerogene, la Francia adotta la classificazione della CEE. In particolare, le sostanze cancerogene sono suddivise nelle classi:

C1: sostanze note per gli effetti cancerogeni per l'uomo;

C2: sostanze che dovrebbero considerarsi cancerogene per l'uomo;

C3: sostanze da considerarsi con sospetto per i possibili effetti cancerogeni sull'uomo per le quali, tuttavia, le informazioni disponibili non sono sufficienti a procedere a una valutazione sufficiente.

Anche per le sostanze cancerogene vengono fissati valori limite di esposizione, pur venendo rafforzato il concetto di riduzione al più basso livello possibile.

        Nella tabella 2 vengono forniti, per tutte le sostanze normate dal titolo VI del D.Lgs 626/94 (indicate con nome e numero CAS), i valori limite di esposizione indicati nelle varie liste illustrate precedentemente.

USA: Per quanto riguarda l'ACGIH viene indicato il valore TLV-TWA, la classificazione secondo questa associazione, la notazione cute quando previsto, tratti dalla lista pubblicata per gli anni 1994-95.

 

        Vengono indicati i valori limite PEL dell'OSHA adottati negli USA. A causa della mancanza di documentazione disponibile, per molte sostanze non è stato possibile trovare il valore del limite previsto.

 

GERMANIA: vengono indicati i valori limite MAC (quando la sostanza non è classificata come cancerogeno), la classificazione di cancerogenicità e l'eventuale valore TRK.

FRANCIA: viene indicato il valore limite VME.


Tabella 2

 

 

 

ACGHI

 

USA(OSHA)

GERMANIA

FRANCIA

SOSTANZA

CAS

TLV [µg/m3]

Classificazione

Cute

PEL [µg/m3]

 MAC [µg/m3]

Classifi-cazione

 TRK [µg/m3]

VME [µG/M3]

1,1 Dimetilidrazina

57-14-7

1200

A2

Cute

100

-

A2

-

200

1,2-Dibromo-3-cloropropano

96-12-8

-

-

-

*

-

A2

-

-

1,2-Dibromoetano

106-93-4

-

A2

Cute

*

-

A2

800

-

1,2-Dicloroetano

107-06-2

40000

-

-

4000

-

A2

20000

40000

1,2-Dimetilidrazina

540-73-8

-

-

-

-

-

A2

-

-

1,3-Butadiene

106-99-0

4400

A2

-

*

-

A2

11000-34000

-

1,3-Dicloro-2-propanolo

96-23-1

-

-

-

-

-

A2

-

-

1,3-Propansultone

1120-71-4

-

A2

-

-

-

A2

-

-

1,3-Propriolattone

57-57-8

1500

A2

-

-

-

A2

-

-

1-Metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina

70-25-7

-

-

-

-

-

-

-

-

2,2'-nitrosoiminiobisetanolo

1116-54-7

-

-

-

-

-

-

-

-

2,4-Diamminotoluene

95-80-7

-

-

-

-

-

A2

100

-

1,4-Diclorobut-2-ene

764-41-0

25

A2

Cute

-

-

A2

50

-

2-Metilidrazina

75-55-8

4700

A2

Cute

5000

-

A2

-

-

2-Nitronaftalene

581-89-5

-

-

-

-

-

A2

250

-

2-Nitropropano

79-46-9

36000

A2

-

35000

-

A2

18000

-

3,3'-Diclorobenzidina

91-94-1

-

A2

Cute

*

-

A2

100

-

3,3'-Diclorobenzidina sali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,4'-Diamminodifenilmetano

101-77-9

810

A2

Cute

-

-

A2

100

-

4,4'-Metilenebis(2cloroanilina)

101-14-4

110

A2

Cute

-

-

A2

20

220

4,4'-Metilenebis(2cloroanilina)sali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,4'-Metilendi-o-toluidina

838-88-0

-

-

-

-

-

A2

-

-

4-Ammino-3-fluorofenolo

399-95-1

-

-

-

-

-

-

-

-

4-Amminoazobenzene

60-09-3

-

-

-

-

-

-

-

-

4-o-Toliazo-o-toluidina

97-56-3

-

-

-

-

-

A2

-

-

5-Nitroancennaftene

602-87-9

-

-

-

-

-

A2

-

-

Acido arsenico e suoi sali

-

-

-

-

-

-

A1

100

-

Acrilammide

79-06-1

30

A2

Cute

30

-

A2

30-60

30

Acrilammidometossiacetato di metile

77402-03-0

-

-

-

-

-

-

-

-

Acrilonitrile

107-13-1

4300

A2

Cute

*

-

A2

7000

4500

Arsenico triossido

1327-53-3

-

-

-

-

-

A1

100

200

Aziridina

151-56-4

880

-

Cute

*

-

A2

900

-

Benzene

71-43-2

32000

A2

-

*

-

A1

3200-8000

16000

Benzo(a)antrancene

56-55-3

-

A2

-

-

-

-

-

-

Benzo(a)pirene

50-32-8

-

A2

-

-

-

A2

 2-5

-

Benzo(b)fluorantene

205-99-2

-

A2

-

-

-

-

-

-

Benzo(j)fluorantene

205-82-3

-

-

-

-

-

-

-

-

Benzo(k)fluorantene

207-08-9

-

-

-

-

-

-

-

-

Benzotricloruro

98-07-7

-

-

-

-

-

B

-

-

Berillio

7440-41-7

2

A2

-

2

-

A2

 2-5

2

Bis(clorometil)etere

542-88-1

  4.7

A1

-

*

-

A1

-

5

Cadmio cloruro

10108-64-2

-

-

-

-

-

A2

-

-

Cadmio ossido

1360-19-0

-

-

-

-

-

A2

-

-

Cadmio solfato

10124-36-4

-

-

-

-

-

A2

-

-

Calcio cromato

13765-19-0

10

A2

-

-

-

-

-

-

Captafolo

2425-06-1

100

-

Cute

100

-

-

-

100

Carbadox

6804-07-5

-

-

-

-

-

-

-

-

Carbammato di etile

51-79-6

-

-

-

-

-

A2

-

-

CI Direct Brown 95

16071-86-6

-

-

-

-

-

-

-

-

Cloro(metil)etere

107-30-2

-

A2

-

*

-

A1

100

-

Cloruro di dimetilsolfammoile

13360-57-1

-

-

-

-

-

A2

100

-

Cromo triossido

1333-82-0

-

-

-

-

-

-

-

50

Diazometano

334-88-3

340

-

-

400

-

A2

-

-

Dibenzo(a,h)antrancene

53-70-3

-

-

-

-

-

-

-

-

Dietilsolfato

64-67-5

-

-

-

-

-

A2

200

-

Dimetilcarbamoile cloruro

79-44-7

-

A2

-

-

-

A2

-

-

Dimetilnitrosoammina

62-75-9

-

A2

Cute

*

-

A2

1-2,5

-

Dimetilsolfato

77-78-1

520

A2

Cute

500

-

A2

100-200

500

Disolfuro di trinichel

12035-72-2

-

-

-

-

-

-

-

-

Epicloroidrina

106-89-8

7600

-

Cute

8000

-

A2

12000

-

Erionite

2510-42-8

-

-

-

-

-

-

-

-

Esaclorobenzene

118-74-1

25

A3

Cute

-

-

-

-

-

Esametilfosforo triammide

680-31-8

-

-

Cute

-

-

-

A2

 

Estratti (petrolio), distillato naftenico con solvente

64742-11-6

-

-

-

-

-

-

-

-

Estratti (petrolio), fraz. paraff. pesante distill. con solvente

64742-04-7

-

-

-

-

-

-

-

-

Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sottovuoto

91995-78-7

-

-

-

-

-

-

-

-

Estratti (petrolio), fraz. paraff. leggera distill. con solvente

64742-05-8

-

-

-

-

-

-

-

-

Estratti (petrolio), fraz. naftenica leggera distill. con solvente

64742-03-6

-

-

-

-

-

-

-

-

Etilene ossido

75-21-8

1800

A2

-

*

-

A2

2000

-

Idrazina

302-01-2

130

A2

Cute

100

-

A2

130

100

Idrazina sali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Idrazobenzene

122-66-7

-

-

-

-

-

-

-

-

Idrocarburi C26-C55, ricchi di aromatici

97722-04-8

-

-

-

-

-

-

-

-

Metilazossimetile acetato

592-62-1

-

-

-

-

-

-

-

-

Nichel diossido

12035-36-8

-

-

-

-

-

-

-

-

Nichel monossido

1313-99-1

-

-

-

-

-

-

-

-

Nichel solfuro

16812-54-7

-

-

-

-

-

-

-

-

Nitrofene

1836-75-5

-

-

-

-

-

-

-

-

Nitrosodipropilammina

621-64-7

-

-

-

-

-

A2

1-2.5

-

o-Anisidina

90-04-0

-

-

-

-

500

-

-

500

o-Dianisidina

119-90-4

-

-

-

-

-

A2

-

-

o-Dianisidina sali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o-Tolidina

119-93-7

-

A2

Cute

-

-

A2

-

-

o-Tolidina sali

-

-

-

-

-

-

-

-

-

o-Toluidina

95-53-4

8800

A2

Cute

22000

-

A2

-

9000

Pentaossido di diarsenico

1303-28-2

-

-

-

-

-

A1

100

-

Potassio bromato

7758-01-2

-

-

-

-

-

-

-

-

Propilene ossido

75-56-9

48000

-

-

50000

-

A2

6000

50000

Sali di cromo dell'acido cromico (VI)

2461-89-6

-

-

-

-

-

-

-

-

Stirene ossido

96-09-3

-

-

-

-

-

-

-

-

Stronzio cromato

7789-06-2

5

A2

-

-

-

-

-

-

Sulfallade

95-06-7

-

-

-

-

-

-

-

-

Tioacetammide

62-55-5

-

-

-

-

-

-

-

 

Triossido di dinichel

1314-06-3

-

-

-

-

-

-

-

-

Zinco cromati, compreso il cromato di zinco e potassio

-

10

A1

-

-

-

-

-

-

 


3.     RAPPORTO FRA VALORI LIMITE E CONCENTRAZIONI MINIME RILEVABILI

 

        Allo scopo di valutare se i metodi analitici descritti in bibliografia, illustrati nel capitolo 1 sono idonei al fine di fornire una valutazione sulla gravità di una situazione espositiva e sulla ulteriore possibilità di riduzione del rischio, è stato effettuato un confronto fra i più bassi valori limite previsti scelti fra le liste illustrate nel capitolo precedente, e la concentrazione minima rilevabile.

        La concentrazione minima rilevabile è stata calcolata, a partire dal LOD (limite di rilevabilità analitico) in due modi:

1.       come la concentrazione in aria che si avrebbe se, campionando per otto ore al flusso massimo consentito dal metodo, si raccogliesse nel campione una quantità in massa pari al LOD;

2.       come la concentrazione in massa che si avrebbe se, campionando per un ora al flusso massimo consentito dal metodo, si raccogliesse una quantità di sostanza pari al LOD.

 

        I valori calcolati in questo modo sono stati confrontati, effettuando un rapporto percentuale, con i valori limite più bassi previsti per le sostanze.

 

        Nella tabella 3 sono illustrati i risultati di questi calcoli. Nelle prime due colonne viene identificata la sostanza tramite nome chimico e numero CAS. Nella terza colonna è indicato il valore limite più basso (si ricorda che tutti i valori limite riportati sono riferiti a una durata di otto ore lavorative giornaliere). Vengono quindi riportati i valori di concentrazione minima rilevabile in microgrammi/metro cubo riferiti a campionamenti di durata di 8 ore e 1 ora. Quindi, sono riportati i rapporti espressi in unità percentuali fra la concentrazione minima rilevabile rispettivamente calcolata per 8 ore e per 1 ora di campionamento e i valori limite riportati nella terza colonna. Naturalmente, questa operazione è stata possibile unicamente per quelle sostanze per cui è stato trovato almeno un valore limite e un metodo analitico.

        Dall'esame della tabella emerge che:

 

     i valori limite più bassi previsti per le sostanze cancerogene listate sono i valori tedeschi TRK. Si ricorda che tali valori non hanno interesse dal punto di vista tossicologico ma esprimono unicamente una fattibilità di riduzione tecnica;

     i rapporti fra le concentrazioni minime rilevabili e i valori limite sono tutti di diversi ordini di grandezza al di sotto dell'unità.

 

 


Tabella 3

 

 

SOSTANZA

CAS

VALORE LIMITE [µg/m3]

CONCENTRAZIONE MINIMA RILEVABILE [µg/m3] (in 8 ore)

CONCENTRAZIONE MINIMA RILEVABILE [µg/m3] (in 1 ora)

(CMR in 8 h) /VL %

(CMR in 1 h) /VL %

1,2-Dibromoetano

106-93-4

800 (TRK)

 0.1

0.80

0.01

 0.1

1,2-Dicloroetano

107-06-2

4000 (PEL)

104

832

 2.6

 20.8

1,3-Butadiene

106-99-0

4400 (TLV)

0.83

 6.7

0.02

0.15

2,4-Diamminotoluene

95-80-7

100 (TRK)

 0.2

 1.6

 0.2

 1.6

2-Nitropropano

79-46-9

18000(TRK)

42

336

0.23

 1.9

3,3'-Diclorobenzidina

91-94-1

100 (TRK)

0.52

1.16

 0.52

1.16

Acido arsenico e suoi sali

-

100 (TRK)

0.04

0.32

0.04

0.32

Acrilonitrile

107-13-1

4300 (TLV)

10

80

0.23

 1.9

Arsenico triossido

1327-53-3

100 (TRK)

0.04

0.32

0.04

0.32

Benzene

71-43-2

3200 (TRK)

104

832

3.25

26.0

Berillio

7440-41-7

2 (TLV)

0.003

0.02

0.15

 1.2

Diazometano

334-88-3

340 (TLV)

21 (LOQ)

168

 6.2

49.1

Dimetilnitrosoammina

62-75-9

1(TRK)

0.05

 0.4

5

40

Dimetilsolfato

77-78-1

100 (TRK)

 2.6

 20.8

 2.6

 20.8

Epicloroidrina

106-89-8

7600 (TLV)

1

8

0.01

 0.1

Etilene ossido

75-21-8

1800 (TLV)

4

32

0.22

 1.8

Nitrosodipropilam-mina

621-64-7

1(TRK)

0.05

0.40

5

40

o-Anisidina

90-04-0

500 (MAC)

0.73

 5.8

0.15

 1.2

o-Toluidina

95-53-4

8800 (TLV)

21

168

0.24

 1.9

Propilene ossido

75-56-9

6000 (TRK)

104

832

 1.7

 13.9

Stronzio cromato

7789-06-2

0.5 (TLV)

0.03

 0.24

6.00

48

 


Appendice A

 

 

MODALITÀ E CRITERI DI INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE IN PRESENZA DI AGENTI CANCEROGENI

 

 

        La valutazione del rischio per gli agenti cancerogeni così come prevista dall’art. 63 è una valutazione del rischio residuo: questa deve essere eseguita solo dopo avere applicato le misure previste all'art. 62 e cioè:

 

1   eliminazione o sostituzione dell’agente cancerogeno

2   lavorazione in sistema chiuso

3   riduzione dell’esposizione al più basso valore possibile.

 

        Ovviamente la valutazione del rischio da agenti cancerogeni deve seguire tutti i canoni previsti per la valutazione del rischio in generale. Comunque la valutazione degli agenti cancerogeni comprende, quando praticabile, la misurazione del livello di esposizione personale del lavoratore all’agente cancerogeno.

        Elementi che devono integrare la valutazione del rischio, riguardano le attività lavorative che espongono ad agenti cancerogeni in merito alle modalità tipiche delle lavorazioni (tecnologie impiegate e condizioni d'uso degli agenti cancerogeni, la loro durata nell'arco della giornata lavorativa e la loro frequenza giornaliera e settimanale). Per lavorazioni che comportano una esposizione saltuaria e/o di breve periodo vanno indicate le condizioni che portano a tale esposizione specificando in termini puntuali i periodi dell'anno in cui è prevedibile l'uso degli agenti cancerogeni.

        E' consigliabile nella descrizione delle caratteristiche della lavorazione scomporre l'attività lavorativa svolta in tutti i suoi sotto insiemi (ad esempio travasi, miscelazioni, aggiunte, ecc.) in modo di consentire l'individuazione di tutti i possibili momenti espositivi anche in attività lavorative estremamente parcellizzate, nonché nel passo successivo individuare le misure di tutela da intraprendere.

        Per i quantitativi di agenti cancerogeni utilizzati o prodotti si deve specificare sia la produzione o il consumo annuale dell’agente cancerogeno allo stato puro o la sua concentrazione e il quantitativo annuale della miscela. Allo stesso tempo si deve considerare se si tratta di una lavorazione di processo continuo o discontinuo e per ognuno dei casi specifici realizzare un bilancio di portata massima o di quantità impiegata in ogni lotto di produzione rispettivamente.

        Nell'ambito della valutazione del rischio occorre anche prendere in considerazione:

 

·    le capacità degli agenti cancerogeni di essere assorbiti nell’organismo e attraverso quale via;

·    le concrete e materiali possibilità di tale assorbimento derivanti dalle condizioni in cui vengono eseguite le lavorazioni.

 

        Infatti nella valutazione del rischio occorre tenere conto non solo delle caratteristiche intrinseche della sostanza ma anche della concreta possibilità che ha l'agente di entrare in contatto con l'organismo umano; pertanto è necessario nel processo di valutazione effettuare sia uno studio bibliografico sulle vie di penetrazione nell'organismo sia un’analisi dell’attività lavorativa e delle modalità del processo per verificare la possibilità della penetrazione dell’agente cancerogeno.

        Lo schema riassuntivo proposto nella pagina seguente illustra il percorso da compiere.

        Solo due risposte affermative    SI    SI in senso orizzontale permettono di considerare concretamente possibile nello specifico processo produttivo la penetrazione nell'organismo dell’agente cancerogeno.

        Nello schema semplificato va posta grande attenzione ed è necessario un elevato grado di analisi prima di rispondere NO   alla seconda colonna relativa alla lavorazione e modalità d'uso.


Schema contenente le caratteristiche di assorbimento degli agenti cancerogeni di cui tenere conto nella valutazione del rischio

 

 

 


CAPACITA’ DI ASSORBIMENTO

 

 

 


Proprietà intrinseche                                       Dettate dalle lavorazioni

all’agente                                                       e dalle modalità d’uso

 

                                      SI/NO

 

Per ingestione                                                        Per ingestione

                                                       SI/NO

 

                                      SI/NO

 

Per inalazione                                                         Per inalazione

                                                       SI/NO

 

                                      SI/NO

 

Per via cutanea                                                      Per via cutanea

                                                       SI/NO

 

 

Dipende dalle loro

proprietà

tossicologiche

 

Dipende dalle loro proprietà chimico

fisiche e di processo


Appendice B

 

 

ELEMENTI CON CUI INTEGRARE IL DOCUMENTO DI

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CUI ALL’ART. 4

(a seguito della valutazione ex art. 63 comma 4)

 

 

        In merito alle integrazioni specifiche al documento di valutazione del rischio previste (dal comma 4,  art. 63), queste possono essere sviluppate secondo le seguente modalità:

 

a) Le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o di processi industriali di cui all Allegato VIII, con indicazioni dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni.

 

        Nel documento deve essere posta particolare attenzione nell’indicazione dei motivi per cui sono impiegati agenti cancerogeni, anche in diretto collegamento con quanto previsto dal comma 1 dell’art. 62 riguardante l'eliminazione dell’agente cancerogeno.

        E' evidente che le motivazioni di cui sopra devono deporre per la indispensabilità tecnologica dell’uso dell’agente cancerogeno.

 

b) I quantitativi di sostanze ovvero di preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti.

 

Può essere d'ausilio la tabella di seguito proposta per riassumere sinteticamente i valori o i parametri ritenuti importanti per eseguire la valutazione del rischio da agenti cancerogeni.

 

Tabella riassuntiva di alcuni parametri importanti

 

Lavorazione:........................................................................................

 

 

PROCESSO

 

 

 

 

Scomporre in

azioni semplici

Continuo

Discontinuo

Quantità/Conc.

(massa o massa/h)

Durata

Frequenza

Note

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        E’ evidente che nel caso vengano impiegati più agenti cancerogeni i quantitativi e le concentrazioni andranno specificate in ognuno dei passaggi o sotto insiemi in cui si è scomposta la lavorazione.


 

c) Il numero di lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni.  

 

        Occorre fare una distinzione fra i lavoratori esposti e quelli potenzialmente esposti. Un criterio guida per l'identificazione per i diversi gruppi è l'utilizzazione della lista contenuta nell'Allegato n. 2 del Documento "Orientamenti riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro" Comunità Europea DG V/E/2 Unità medicina e igiene del lavoro dove nei lavoratori esposti devono essere inclusi:

 

·    dipendenti impiegati in attività di produzione, manifatturiera, distribuzione, vendita al dettaglio, ricerca e sviluppo, ecc.

·    dipendenti di servizi secondari o ausiliari (lavoratori di pulizia, manutenzione, lavoratori temporanei, ecc.).

 

        Mentre nei potenzialmente esposti possono essere inclusi i seguenti gruppi:

 

·    subappaltatori

·    studenti, apprendisti, tirocinanti

·    impiegati d'ufficio e personale di vendita

·    visitatori

·    servizi d'emergenza

·    addetti ai lavori.

 

d) L’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa.  

       

Contiene sempre una misurazione dell’agente cancerogeno.

        Comprende sempre una valutazione, una misurazione dell’agente cancerogeno, non necessariamente del solo aerodisperso (eventuale valutazione dell’esposizione cutanea) e deve comunque permettere di giudicare se il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso tecnicamente possibile (art. 62, comma 3).

        La valutazione dell’esposizione del lavoratore tramite la misurazione dell’agente, nella formulazione del giudizio di cui al art. 62, comma 3, deve tenere conto del fatto che ogni metodo di determinazione di una sostanza ha un valore al di sotto del quale non è possibile affermare con una certa “sicurezza” se l’agente sia o meno presente e in quale quantità, è importante perciò che i limiti di rilevabilità, la sensibilità e la precisione e ovviamente che l’accuratezza del metodo vengano garantiti dal laboratorio che fa l’analisi (a questo riguardo si veda l’Allegato 7).

 

        L'esposizione ad agenti cancerogeni può essere valutata sulla base di gruppi omogenei di esposizione lavorativa, purché siano utilizzati riconosciuti criteri di controllo e valutazione dell’esposizione, quali ad esempio: Manuale del NIOSH, criterio O.T.L., manuale AIDII.

        In particolari situazioni, e motivando debitamente le condizioni che hanno portato alle scelte individuate, è consentita la valutazione dell’esposizione tramite campionamento d'area (in posizione statica) di aerodispersi.

        Si ritiene comunque che per i metodi di prelievo e analisi di contaminanti chimici sia opportuno attenersi ai metodi di campionature e misurazione contenuti nell'Allegato VIII del D.Lgs 277/91.

 

e) Le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati.

 

f) Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.  

 

        Oltre a quanto già ribadito al precedente punto a) devono essere debitamente documentate tutte le indagini svolte per la possibile sostituzione dell’agente cancerogeno, indipendentemente dalla indispensabilità dell’agente. Quindi si ribadisce che nel documento devono essere formalmente presenti i tentativi di sostituzione operati secondo quanto previsto dal comma 1, art. 62.

        Nel caso in cui invece la ricerca abbia dato esito positivo si deve elencare la sostanza o il preparato individuato che naturalmente sarà sottoposto all’iter di valutazione del rischio come qualunque nuova sostanza introdotta così come previsto dal comma 1, art. 4.

 

 

 



(*) Questa valutazione si applica al gruppo complessivo e non necessariamente a tutti i composti individuali del gruppo.