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Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626, all’articolo 15, indica i provvedimenti che il datore di lavoro deve assumere in tema di pronto soccorso



D. Lgs.vo n. 626/94, art. 15: pronto soccorso

  1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

  2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

  3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità.

  4. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti in materia.



Tale articolo dispone infatti che il datore di lavoro:
  • prenda i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, stabilendo i rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto dei lavoratori infortunati;

  • designi uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione del pronto soccorso.

Con il Decreto n.388 del 15 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2004, serie generale, è stata data attuazione, a distanza di dieci anni, al terzo comma dell’articolo 15 sopracitato.
Il decreto, come espressamente dichiarato all’articolo 6, entra in vigore “sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”; pertanto sino al 2 agosto 2004 vige il comma 4 dell’articolo 15 del D. Lgs.vo 626/1994 che decadrà con l’entrata in vigore della nuova normativa.

Punti nodali dell' art. 15 sono:

  1. l'individuazione e la formazione dei soccorritori: i soggetti devono essere disponibili a questo tipo di attivita; inoltre, devono possedere le attitudini necessarie all'espletamento di questa funzione.

  2. I presidi sanitari per il pronto soccorso: gli stessi devono corrispondere a quelli identificati dalla norma.

  3. I rapporti con le strutture pubbliche d'emergenza: è importante l'identificazione del presidio sanitario di pronto soccorso piu vicino alla struttura di riferimento, al quale, in caso di bisogno ed al momento della chiamata, si dovrà comunicare l'ubicazione del luogo ove è avvenuto l'evento dannoso, il tipo e l'entità dello stesso.

Il nuovo "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni", pubblicato il 3.2.2004, ha, fra l'altro, abrogato, con l'art.6, il D.M. Lavoro 28 luglio 1958 che conteneva, negli allegati A e B, le "Istruzioni per l'uso dei materiali contenuti nel pacchetto di medicazione e nella cassetta di pronto soccorso". Le stesse istruzioni nel recente regolamento sono pero oggetto di specifica formazione degli addetti.
L'art. 2 ha modificato gli articoli 27 e 28 del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303 rimodulando, insieme all'art. 1, la classificazione delle aziende in tre gruppi (A, B e C) e la "definizione" di "Pacchetto di medicazione" e di "Cassetta di pronto soccorso". Non risultano, invece, abrogati gli artt. 27, 30 e 31 del D.P.R. n. 303/1956 relativi al "presidio sanitario", alla "camera di medicazione" e al "decentramento del pronto soccorso".
Il decreto n. 388/2003, entrato in vigore dal 3 agosto 2004, risulta di importanza fondamentale in quanto non si limita a rimodulare le "... caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso..." definite dal lontano decreto del 1958 (e che avevano richiesto pertanto qualche modifica di prassi per renderle piu adeguate alle concrete situazioni) ma, ed e la cosa piu importante, fornisce, con l'art. 3, indicazioni precise sui criteri di formazione del personale, in relazione alla natura dell'attivita, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio.
Nel confrontare il decreto emanato con l'originario decreto interministeriale, mai emanato, risalente al 1999 (Decreto interministeriale n.569/1999) ci si rende subito conto che sono stati necessari quasi dieci anni dal D. Lgs.vo 626/1994 per l'emanazione, di cui ben cinque anni - dal 1999 al 2004 - dalla sua ipotesi del 1999.
Questi anni sono serviti ad apportare alcune modifiche tra le quali segnaliamo:

  1. la previsione, per la classificazione delle aziende, di un criterio di riconducibilita, e non solo dell'appartenenza, ai gruppi tariffari Inail con indice infortunistico di inabilita permanente superiore a 4, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
    L'INAIL all'indomani della pubblicazione del nuovo decreto, ha provveduto a segnalare all'indirizzo: http://www.inail.it/statistiche/statistiche.htm le statistiche relative all'ultimo triennio;
  2. l'indicazione di una collaborazione fattiva con il "...sistema di emergenza sanitaria del S.S.N..." per quanto riguarda l'integrazione della dotazione minima della cassetta di pronto soccorso;
  3. la soppressione del comma 4 del Decreto Interministeriale 569/99 (riportato in calce) relativo a situazioni logistiche del passato.

Un rilievo particolare spetta, invece, alla soppressione del comma 6 dello stesso Decreto che era dedicato integralmente alla "individuazione" ed alla "copertura" delle spese. Tale soppressione potrebbe - a nostro avviso - creare in futuro qualche problema alla concreta attuazione del Regolamento.

Decreto interministeriale n. 569/1999

  1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire in accordo con l’azienda unità sanitaria locale competente per territorio, anche mediante la costituzione di consorzi fra aziende, l’integrazione tra il sistema di pronto soccorso interno e il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale, anche nel caso di emergenze specifiche.

  2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C, ubicate in zone non attualmente raggiungibili da parte dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza, l’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in accordo con la programmazione regionale, è tenuta ad adottare idonee modalità per l’organizzazione delle prestazioni dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza in modo da garantire gli interventi di emergenza in tali zone nei tempi previsti dalle direttive nazionali in materia entro un anno dall’emanazione del presente decreto.

  3. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 e un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale.

  4. La copertura delle spese per interventi di cui ai commi 3 e 4 è sostenuta dalle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio utilizzando le quote del fondo sanitario a esse assegnate dalla regione, integrate dalle quote di partecipazione poste a carico dei datori di lavoro delle aziende o unità produttive del gruppo A in ragione di un contributo annuo per lavoratore dipendente dell’1% della quota capitaria annua del fondo sanitario nazionale moltiplicata per la classe di appartenenza dell’azienda o unità produttiva fissata per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per gli adeguamenti del sistema di emergenza urgenza, necessari a garantire gli interventi per i lavoratori addetti alla costruzione delle infrastrutture di interesse nazionale soggette a procedura di valutazione di impatto ambientale, vengono predisposti a livello regionale appositi piani di intervento con l'individuazione delle spese da porre a carico dei committenti dell'opera.
I datori di lavoro e le Aziende unita sanitarie locali competenti per territorio, in accordo con la programmazione regionale, possono concordare idonee modalita per l'organizzazione e fruizione di specifici interventi di assistenza sanitaria di emergenza.
Tali interventi sono regolati da specifiche convenzioni.



Esaminando, ora, i sei articoli di cui si compone il regolamento n.388 si rileva che l'art. 5 abroga il vecchio decreto mentre l'art. 6 si limita a stabilire la data di entrata in vigore; i primi quattro, pertanto, rappresentano il vero contenuto del decreto.

Esaminiamo i quattro importanti argomenti degli articoli:

 classificazione delle aziende;
 organizzazione del pronto soccorso;
 requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso;
 attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso.

 Classificazione delle aziende

Le aziende vengono classificate in tre Gruppi A, B e C, anche se la vera classificazione e relativa al Gruppo A, che risulta suddiviso in tre sottogruppi; infatti i Gruppi B e C vengono identificati come "...aziende che non rientrano nel Gruppo A", definendosi di Gruppo B le aziende che hanno piu di tre dipendenti , di Gruppo C quelle che ne hanno meno di 3.
La specificazione dei criteri di suddivisione in tre sottogruppi del Gruppo A risulta ben definita nell'articolo 1, primo comma, al quale si rimanda.

 
Organizzazione del pronto soccorso

L'organizzazione del pronto soccorso è delineata nell'articolo 2 che prevede la necessità della "cassetta di pronto soccorso" con la dotazione minima prevista all'allegato 1 per i Gruppi A e B, mentre per il Gruppo C prevede il "pacchetto di medicazione" con la dotazione minima, prevista all'allegato 2.
L'importante innovazione da segnalare è quella in cui si afferma che la dotazione minima è "...da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente..." con ciò responsabilizzando una volta di piu l'attività del medico competente stesso.
Sempre in tale articolo si sottolinea la necessità di raccordi funzionali tra l'azienda ed i servizi esterni di emergenza sanitaria.

 
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

Nell'articolo 3, diviso in cinque commi, si stabilisce:
  • al comma 1 che gli addetti al pronto soccorso devono essere formati con corsi di istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso;

  • al comma 2 che tale attività di formazione deve essere svolta da personale medico - non espressamente ed esclusivamente dal medico competente che deve comunque collaborare, ai sensi della normativa vigente - art. 17, c. 1, lett. m) del D. Lgs.vo 626/1994. Inoltre si stabilisce che per la parte pratica della formazione lo stesso medico puo avvalersi della collaborazione anche di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

Nei commi 3 e 4 vengono previsti i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione, rispettivamente nell'allegato 3 per il Gruppo A e nell'allegato 4 per i Gruppi B e C.
Nell'allegato 3, che si riferisce alle aziende di gruppo A, e quindi con rischi maggiori in quanto il gruppo comprende stabilimenti che trattano sostanze pericolose, è previsto che una parte dell'attività formativa deve essere indirizzata anche alla conoscenza dei rischi specifici.
Il comma 5 è una norma transitoria che rende validi i corsi già effettuati all'entrata in vigore della normativa.

I programmi dei due allegati citati prevedono tre moduli didattici per complessive 16 ore per il Gruppo A e 12 per i Gruppi B e C, da svolgersi in tre giornate distinte; le prime due, anche se differenti come durata, hanno lo stesso programma, la terza giornata invece è differenziata nella durata e nel contenuto pratico, più impegnativo per il Gruppo A.
Si rimanda integralmente agli allegati per la migliore comprensione.

 
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso.

E' da apprezzare l'atteggiamento del legislatore che ha preferito ad una catalogazione che non poteva essere assolutamente esaustiva per le diverse categorie di rischio, la scelta di responsabilizzare le due figure cardine della prevenzione e cioè il Datore di lavoro ed il medico competente.
Infatti la norma afferma esplicitamente: "...il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unita' produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso..." e più avanti che "... le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.".
Nell'art. 4 viene quindi data la possibilita di adattare, di volta in volta, le "attrezzature minime" dell'azienda ai reali rischi presenti, rinviando così, implicitamente, alla responsabilità sia del datore di lavoro che del medico competente, l'effettuazione di un completo ed esaustivo documento di valutazione dei rischi.


 SANZIONI

Le sanzioni previste per la mancata osservanza delle norme sopracitate sono riportate agli articoli:
  • 389 e 392 del D.P.R. 27 aprile 1955 n° 547;
  • 58 lettere b),c) del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303 e sue successive modifiche;
  • 89 comma 2 lettere a),b); 92 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 e sue successive modifiche.

 SOCCORRITORI

Per quanto riguarda i soccorritori, è opportuno che venga effettuata una selezione del personale con la collaborazione del medico competente che valutera i lavoratori dal punto di vista:

  • psicologico;
  • caratteriale;
  • patologico;

evitando in tal modo l'impiego di soggetti non idonei a tale scopo.

I lavoratori prescelti saranno addestrati mediante corsi specifici a cura del medico competente. E' opportuno prevedere un numero di soccorritori adeguato:

  • ai lavoratori presenti in azienda;
  • al tipo di rischi;
  • alla frequenza ed alla gravita degli infortuni avvenuti nell'azienda stessa;
  • agli eventuali turni lavorativi.
E' importante che siano presenti almeno uno o due soccorritori per ogni turno lavorativo.


Ministero della Salute

Decreto 15 luglio 2003, n. 388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il Ministro della Salute
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
il Ministro per la Funzione Pubblica
il Ministro delle Attività Produttive

Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Adottano il seguente regolamento:

Art. 1.
Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:
  1. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

  2. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

  3. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.


Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o piu' lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
  1. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
  1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

    1. cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

    2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

  2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

    1. pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;

    2. un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

  3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli allegati 1 e 2, è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

  4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

  5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

  1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

  2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

  3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

  4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

  5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita di intervento pratico.

Art. 4.
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

  1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.

  2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.


Art. 5.
Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 28 luglio 1958 è abrogato.

Art. 6.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro della salute: Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica: Mazzella
Il Ministro delle attività produttive: Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78.

Allegato 1

Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso

Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.


Allegato 2

Contenuto minimo del pacchetto di medicazione

Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.


Allegato 3

Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati
al pronto soccorso per le aziende di gruppo A

OBIETTIVI DIDATTICIPROGRAMMATEMPI
Prima giornata
MODULO A
 Totale
n. 6 ore
Allertare il sistema di soccorso
  1. Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, etc.)
  2. Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
 
Riconoscere un’emergenza sanitaria
  1. Scena dell’infortunio:
    1. raccolta delle informazioni
    2. previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
  2. Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
    1. funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
    2. stato di coscienza
    3. ipotermia ed ipertermia
  3. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio
  4. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
 
Attuare gli interventi di primo soccorso
  1. Sostenimento delle funzioni vitali:
    1. Posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
    2. Respirazione artificiale
    3. Massaggio cardiaco esterno
  2. Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:
    1. lipotimia, sincope, shock
    2. edema polmonare acuto
    3. crisi asmatica
    4. dolore acuto stenocardico
    5. reazioni allergiche
    6. crisi convulsive
    7. emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico
 
Conoscere i rischi specifici dell'attività
Seconda giornata
MODULO B
 Totale
n. 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
  1. Cenni di anatomia dello scheletro
  2. Lussazioni, fratture e complicanze
  3. Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
  4. Traumi e lesioni toraco-addominali
 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
  1. Lesioni da freddo e da calore
  2. Lesioni da corrente elettrica
  3. Lesioni da agenti chimici
  4. Intossicazioni
  5. Ferite lacero contuse
  6. Emorragie esterne
 
Terza giornata
MODULO C
 Totale
n. 6 ore
Acquisire capacità di intervento pratico
  1. Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
  2. Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
  3. Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
  4. Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
  5. Tecniche di tamponamento emorragico
  6. Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
  7. Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
 


Allegato 4

Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati
al pronto soccorso per le aziende di gruppo B e C

OBIETTIVI DIDATTICIPROGRAMMATEMPI
Prima giornata
MODULO A
 Totale
n. 4 ore
Allertare il sistema di soccorso
  1. Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, etc.)
  2. Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
 
Riconoscere un’emergenza sanitaria
  1. Scena dell’infortunio:
    1. raccolta delle informazioni
    2. previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
  2. Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
    1. funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
    2. stato di coscienza
    3. ipotermia ed ipertermia
  3. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio
  4. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
 
Attuare gli interventi di primo soccorso
  1. Sostenimento delle funzioni vitali:
    1. Posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
    2. Respirazione artificiale
    3. Massaggio cardiaco esterno
  2. Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:
    1. lipotimia, sincope, shock
    2. edema polmonare acuto
    3. crisi asmatica
    4. dolore acuto stenocardico
    5. reazioni allergiche
    6. crisi convulsive
    7. emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico
 
Conoscere i rischi specifici dell'attività
Seconda giornata
MODULO B
 Totale
n. 4 ore
Acquisire conoscenze sui traumi in ambiente di lavoro
  1. Cenni di anatomia dello scheletro
  2. Lussazioni, fratture e complicanze
  3. Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
  4. Traumi e lesioni toraco-addominali
 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
  1. Lesioni da freddo e da calore
  2. Lesioni da corrente elettrica
  3. Lesioni da agenti chimici
  4. Intossicazioni
  5. Ferite lacero contuse
  6. Emorragie esterne
 
Terza giornata
MODULO C
 Totale
n. 4 ore
Acquisire capacità di intervento pratico
  1. Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
  2. Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
  3. Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta
  4. Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
  5. Tecniche di tamponamento emorragico
  6. Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato
  7. Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici
 

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